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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/09/2025, n. 6926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6926 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 586/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
In persona del giudice unico Dr. Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 586/2023 ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 trattenuta in decisione il giorno
29.04.2025 vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Trapani nella via Vespri n. 49, presso lo studio dell'avv.
Massimiliano Sammartano che lo rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore
Opponente
E
Controparte_1
(P.IVA: , in persona
[...] P.IVA_1 del suo Procuratore Avv. Romina Parodi, elettivamente domiciliata in
Milano MI, Via P. Sottocorno n. 52, presso l'Avv. Ruggero Barile che la rappresenta e difende, in forza di procura speciale in atti
Opposta
CONCLUSIONI per l'opponente
Con le presenti note di udienza, alla luce della querela di falso oggi proposta, ritenuta l'ammissibilità e la rilevanza, si chiede la pagina 1 di 11 sospensione del presente processo in attesa della definizione del giudizio di accertamento della querela di falso.
In subordine, si conclude come in atto di opposizione e memoria ex art. 183 comma VI n. 1 cpc.: NEL MERITO, in via principale:
-Accertare e dichiarare che tutte le sottoscrizioni, nessuna esclusa, attribuite al signor tanto nell'appendice di Parte_1 coobbligazione (in particolare a pagina 2 del relativo modulo), quanto quelle eventualmente attribuitegli, in qualità di legale rappresentante di Tecno Edil S.r.l., nel contratto di garanzia fideiussoria (in particolare alle pagine 1, 2, 5, 6), e quella in calce al riparto di coassicurazione, sono apocrife e vengono espressamente e formalmente disconosciute ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 214 c.p.c.; - per l'effetto, previa declaratoria che nessuna obbligazione è mai stata assunta dal sig. nei Parte_1 confronti di revocare il decreto ingiuntivo opposto;
CP_1
- dichiarare, conseguentemente, la nullità della dichiarazione di coobbligazione, per mancanza dell'accordo delle parti, non essendo mai stata sottoscritta dal sig. Parte_1
- rigettare comunque ed in ogni caso ogni eventuale ulteriore domanda dell'odierna opposta nei confronti del signor Parte_1
- condannare, conseguentemente, parte opposta al pagamento di spese e compensi di lite.
NEL MERITO, in via gradata;
- accertare e dichiarare la carenza di poteri, ai sensi dello statuto sociale di Tecno Edil S.r.l., in capo ai legali rappresentanti di quest'ultima di stipulare con firma disgiunta contratti per operazioni che impegnavano la società per importi superiori ad €
20.000,00, tra cui la garanzia fideiussoria n. CP_1
383/34/48645917;
- per l'effetto, dichiarare invalida e/o priva di effetti e/o inopponibile alla predetta società e ai suoi soci la garanzia pagina 2 di 11 fideiussoria n. 383/34/48645917 per cui è causa e, di CP_1 conseguenza, qualsivoglia eventuale obbligazione accessoria da essa derivante a carico dell'esponente connessa e Parte_1 consequenziale a tale contratto principale.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
Con Ossequio.
CONCLUSIONI per l'opposto
Piaccia al Tribunale Ill.mo,
respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
previi gli opportuni accertamenti;
emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
accertata l'autografia delle sottoscrizioni disconosciute dall'opponente in calce alla appendice di coobbligazione inerente la polizza fideiussoria n. 383/34/48645917 come acclarata all'esito della CTU calligrafica esperita nel corso del presente giudizio;
in via preliminare di rito confermare il provvedimento reso all'esito dell'udienza tenutasi in data 19.2.2025 e la statuita inammissibilità della querela di falso ex adverso proposta in quanto avente ad oggetto un'attestazione irrilevante ai fini del presente giudizio a prescindere da ogni altra valutazione ed essendo il documento querelato di falso già stato oggetto di disconoscimento e di verificazione ed altresì privo di pubblica fede nonché a fronte di una riproduzione del documento inserita nella querela che non coincide con l'originale, assemblando stralci del documento in maniera differente da quanto invece è rappresentato nell'atto originale in via principale -
respingere l'opposizione proposta confermando il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso- pagina 3 di 11 dichiarare e condannare il Sig. (Cod. Fisc.: Parte_1
), a pagare alla C.F._1 [...] la Controparte_1 somma capitale di € 176.988,14, oltre agli interessi come previsti dal D.lgs 231/2002 a far data dall'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo (14.11.2022) e sino al soddisfo, ovvero il diverso importo meglio visto e gli interessi meglio ritenuti;
IN VIA ISTRUTTORIA SUBORDINATA alla non creduta ipotesi in cui le generiche contestazioni avversarie fossero (erroneamente) interpretate quale rituale ammissibile e rilevante disconoscimento delle sottoscrizioni apposte dalla contraente Controparte_2
in calce alla polizza fideiussoria, e qualora
[...] [...]
opponente in proprio fosse (erroneamente) ritenuto Parte_1 legittimato al disconoscimento delle sottoscrizioni apposte in calce alla polizza fideiussoria n. 383/34/48645917 quale legale rappresentante della CN DI (oggi in fallimento) E CON ESPRESSA
RISERVA DI GRAVAME la Compagnia esponente - che per le ragioni esposte in narrativa non ha alcun obbligo di richiedere la verificazione delle sottoscrizioni apposte dalla contraente CN
DI S.R.L. (oggi in calce alla polizza fideiussoria n CP_2
383/34/48645917 stante l'assenza di valido, rituale e rilevante disconoscimento - dichiara comunque IN VIA SUBORDINATA E CON ESPRESSA
RISERVA DI GRAVAME, di volersi avvalere della polizza fideiussoria n.
383/34/48645917 ed insta per la verificazione ex art. 216 c.p.c. delle sottoscrizioni apposte da CN DI S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore identificato nel Signor
[...]
o nel Signor ovvero del soggetto meglio Parte_1 Parte_2 ritenuto, in calce alla polizza fideiussoria n. 383/34/48645917 chiedendo in via istruttoria l'acquisizione delle scritture di comparazione di parte disconoscente mediante saggio grafico ai sensi dell'art. 219 c.p.c. di cui si formula specifica richiesta nonché la sottoscrizione apposta in calce al documento di identità del
(- prod 11); l'espletamento di consulenza tecnica grafica Parte_1
pagina 4 di 11 e l'adozione di tutti gli opportuni provvedimenti ai fini della verificazione delle scritture disconosciute;
sempre in via istruttoria si formula espressa istanza di autorizzazione al deposito dell'originale cartaceo della polizza fideiussoria n. 383/34/48645917 e della appendice di coobbligazione chiedendone l'autorizzazione alla conservazione in cassaforte;
con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da per opporsi Parte_1 al d.i. n 17567/2022 emesso in data 2.11.2022 dal Tribunale di Milano con il quale gli veniva ingiunto, insieme al sig. il Parte_2 pagamento di euro 176.988,14, oltre interessi e spese, in favore di
Controparte_1
(di seguito o la
[...] CP_1
). CP_1
In particolare, la Compagnia aveva dedotto in sede monitoria: che aveva emesso polizza fideiussoria n. 383/34/48645917 a favore di
[...]
a garanzia della Controparte_3 restituzione dell'anticipazione concessa a Tecno Edil s.r.l. per l'esecuzione dei lavori descritti nel frontespizio di polizza;
che tutti gli obblighi ed oneri facenti capo alla Tecno Edil s.r.l. erano stati assunti dai signori e;
che, a Parte_2 Parte_1 seguito dell'escussione della garanzia da parte dell' , dovuta al CP_3 fallimento della debitrice principale, la Compagnia aveva corrisposto alla beneficiaria la somma di euro 176.988,14;; che, pertanto, aveva maturato il diritto di agire in regresso/surroga nelle CP_1 medesime ragioni del creditore principale nei confronti dei coobligati.
A sostegno dell'opposizione, il sig. deduceva di non aver Parte_1 sottoscritto né la polizza fideiussoria né l'appendice di coobbligazione prodotte da . CP_1
pagina 5 di 11 Affermava inoltre che, in ogni caso, per poter validamente firmare la polizza fideiussoria n° 383/34/48645917 a favore di , sarebbero CP_3 occorse le firme congiunte di entrambi i legali rappresentanti di
Tecno Edil srl, signori e come previsto Parte_1 Parte_2 dallo Statuto e che, pertanto, la suddetta polizza era invalida e priva di effetti come, di conseguenza, l'eventuale obbligazione accessoria da essa derivante a carico del sig. Parte_1
La Compagnia, costituendosi, chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto deducendo: che l'opponente, in Parte_1 proprio, non era legittimato a disconoscere le sottoscrizioni apposte in calce alla polizza fideiussoria quale legale rappresentante della contraente Tecno Edil S.r.l. (ora ; che, in ogni caso, CP_2 tale disconoscimento era generico in quanto non conteneva la dichiarazione di diversità rispetto a tutte le sottoscrizioni dei soggetti che avrebbero potuto impegnare la Società; che il coobbligato si era impegnato in solido con il contraente a rimborsare gli importi versati dalla Compagnia in dipendenza della polizza fideiussoria “a semplice richiesta e senza alcuna eccezione rinunciando espressamente ai diritti di cui all'art. 1952 c.c.”.
La Compagnia avanzava inoltre istanza di verificazione ex art. 216
c.p.c. delle sottoscrizioni apposte da in calce all' Parte_1 appendice di coobbligazione alla polizza fideiussoria n.
383/34/48645917.
Tanto premesso l'opposizione è infondata.
In primo luogo, l'opponente, agendo come persona fisica e non come legale rappresentante della Tecno Edil srl, non era legittimato a disconoscere le sottoscrizioni apposte in calce alla polizza fideiussoria riferite alla società. In ogni caso, si ritiene che il disconoscimento delle sottoscrizioni che appaiono sopra il timbro
Tecno Edil srl alle pagine 1, 2, 5, 6 della garanzia fideiussoria n° 383/34/48645917 nonché nella pagina intitolata “riparto CP_1 di coassicurazione”, non sia stato validamente effettuato.
pagina 6 di 11 Il disconoscimento della sottoscrizione riferibile ad una persona giuridica, infatti, perché sia idoneo ad onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente.(in tal senso Cass. 7240/2019, Cass. 149/2023).
Nel caso di specie, l'opponente si limitava a negare che le firme di cui sopra fossero state da lui apposte.
Considerato, tuttavia, che per quanto dal medesimo riferito, al momento della sottoscrizione della polizza fideiussoria i legali rappresentanti di Tecno Edil srl, ora fallita, erano due, vale a dire
(Presidente del Consiglio di Amministrazione) e Parte_2 [...]
(Amministratore Delegato), ciò non consente di escludere Parte_1 la conclusione del contratto da parte dell'altro soggetto investito del potere di rappresentanza al momento di sottoscrizione dell'accordo.
Deve poi rilevarsi sotto altro profilo, che dallo Statuto della Tecno
Edil s.r.l. non emerge chiaramente la necessità di firma congiunta dei due legali rappresentanti per la sottoscrizione della polizza.
Infatti se è vero che secondo lo Statuto sociale Parte_2
(Presidente del Consiglio di Amministrazione) e Parte_1 avevano poteri di firma disgiunta per stipulare contratti per operazioni fino ad € 20.000,00 ma necessitavano di firma congiunta per stipulare contratti con operazioni superiori ad € 20.000,00 (doc.
4 parte opponente), la firma di uno solo dei due rappresentanti era sufficiente nell'ipotesi, per alcuni aspetti assimilabile alla presente fattispecie, di richiesta ed accettazione di fidi e crediti bancari.
pagina 7 di 11 Inoltre, deve ritenersi che unico soggetto legittimato ad agire per opporre ai terzi quanto previsto dal proprio statuto, sia la società dovendo comunque fornire la prova dell'intenzionalità dell'agire dei terzi in suo anno, come previsto dall'articolo 2475 bis del Codice
Civile, e non i singoli soci persone fisiche estranei al rapporto contrattuale. In tal senso la Suprema Corte nella sentenza n.
5522/2015 ha ricordato: “Questa Corte ha affermato, con indirizzo costante cui ci si intende conformare, il principio che, in tema di società di capitali, l' eccedenza dell'atto rispetto ai limiti dell'oggetto sociale, ovvero il suo compimento al di fuori dei poteri conferiti, non integra un' ipotesi di nullità dell' atto medesimo, ma, al più, di inefficacia e di inopponibilità nei rapporti con i terzi;
eccepibile, peraltro, solo dalla società stessa, che potrebbe scegliere, in via alternativa, di ratificarlo con effetto ex nunc”.
Infine, l'eccezione non è comunque opponibile a da parte CP_4 del sig. in quanto il medesimo si obbligava, Parte_1 sottoscrivendo la dichiarazione di coobbligazione, in solido con il contraente a rimborsare gli importi versati dalla Compagnia in dipendenza della polizza fideiussoria per cui è causa “a semplice richiesta e senza alcuna eccezione rinunciando espressamente ai diritti di cui all'art. 1952 c.c.”
A fronte del disconoscimento da parte del sig. anche delle Parte_1 due sottoscrizioni apposte a nome dell'opponente sull' appendice di coobbligazione della polizza fideiussoria n. 383/34/48645917, veniva svolta nel presente giudizio una consulenza grafologica
La Consulenza, alla quale si rimanda in quanto congruamente motivata anche in risposta alle osservazioni del C.t.p. avversario, concludeva: “le due sottoscrizioni apposte a nome dell'opponente sull'appendice di coobbligazione della polizza fideiussoria n
383/34/48645917 sono riconducibili alla mano dello stesso signor e sono quindi con un grado di certezza. Parte_1 Parte_3
Certezza dettata dell'individuazione di gesti neuromuscolari e morfologici non imitabili, e soprattutto che questi gesti sono pagina 8 di 11 ravvisabili, anche in altre forme, nel repertorio autografo poiché automatizzati e quindi immessi nel percorso grafico in modo del tutto inconscio”.
Con riferimento alle osservazioni del C.t.p. dell'opponente la
Consulente, dopo attenta disanima, scriveva: “concludendo non è possibile condividere le osservazioni dell'avv. in quanto Parte_1 sono volte a mostrare differenze formali in un repertorio di firme autografe di un soggetto con un alto livello di variabilità, trascurando però i gesti automatizzati e neuromuscolari che sono emersi e dimostrati nelle tavole riportate nella bozza”.
In data 29.01.2025 parte opponente dichiarava poi di voler
“contestare il falso ideologico commesso dal funzionario, sig.
autorizzato dal alla sottoscrizione della Testimone_1 CP_1 polizza e dei relativi allegati e, in particolare, l'allegato per la dichiarazione di coobbligazione (si veda la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in calce alla polizza in questione), che si riporta in copia immagine, il quale ha attestato falsamente che il sig.
[...]
abbia apposto la sottoscrizione in sua presenza (che si Parte_1 riporta in copia immagine)”.
Dall'esame dell'istanza ed anche a seguito dei chiarimenti richiesti al Difensore dell'opponente, emergeva, tuttavia, che l'allegato per la dichiarazione di coobbligazione non era stato riportato in copia immagine, ma che invece erano state riportate, assemblandole, varie parti non collegate tra loro dell'intera polizza fideiussoria, così da risultare, diversamente dalla realtà del documento, che le sottoscrizioni apposte alla dichiarazione di coobbligazione fossero state autenticate dal sig . Tes_1
Sul punto l'avv. all'udienza del 29.04.2025 affermava Parte_1 infatti: “nella querela di falso ha riportato in copia immagine la dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato due pag 1 e di seguito pag 2 dell'allegato 3 per evidenziare che la firma era stata autenticata dal sig. ”. Tes_1
pagina 9 di 11 Nella medesima udienza il Difensore chiedeva poi di essere autorizzato a riproporre la querela di falso in relazione all'allegato “in quanto emerso che la firma del signor sia Parte_1 stata raccolto da un soggetto diverso dal signor ritenuto in Tes_1 un primo momento autore dell'autentica delle sottoscrizioni ivi apposte”
La querela veniva dichiarata in ogni caso inammissibile, in quanto relativa ad un'attestazione irrilevante ai fini del presente giudizio.
La valutazione deve essere confermata. Infatti, una volta appurato, per quanto sopra, che la firma apposta alla dichiarazione do coobbligazione appartiene al sig. è ininfluente ai fini di Parte_1 causa verificare la veridicità della dichiarazione sottoscritta dall'
“Agente per autentica”.
Infine, deve ritenersi che il pagamento da parte di sia CP_1 avvenuto in conformità degli impegni da quest'ultima assunti a seguito della richiesta di escussione da parte della beneficiaria
(doc. 5 parte opposta) conseguente al fallimento della tecno CP_3
Tecno Edil s.r.l. e che sia stato adeguatamente documentato dall'opposta (doc. 6 dell'opposta) che ha dunque maturato il diritto di agire in regresso/surroga nelle medesime ragioni del Creditore principale nei confronti dei coobbligati.
Per le ragioni di cui sopra il d.i. opposto deve essere confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri del d.m. 147/2022 (valori medi sullo scaglione di riferimento).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: conferma il d.i. n. 17567/2022 emesso in data 2.11.2022 dal Tribunale di Milano dichiarandolo esecutivo;
rigetta le ulteriori domande dell'opponente Parte_1
pagina 10 di 11 condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 di Controparte_1 che liquida in euro 14103,00 per
[...] compenso oltre iva cpa e rimb forf;
Così deciso in Milano il 17.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Guantario
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
In persona del giudice unico Dr. Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 586/2023 ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 trattenuta in decisione il giorno
29.04.2025 vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Trapani nella via Vespri n. 49, presso lo studio dell'avv.
Massimiliano Sammartano che lo rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore
Opponente
E
Controparte_1
(P.IVA: , in persona
[...] P.IVA_1 del suo Procuratore Avv. Romina Parodi, elettivamente domiciliata in
Milano MI, Via P. Sottocorno n. 52, presso l'Avv. Ruggero Barile che la rappresenta e difende, in forza di procura speciale in atti
Opposta
CONCLUSIONI per l'opponente
Con le presenti note di udienza, alla luce della querela di falso oggi proposta, ritenuta l'ammissibilità e la rilevanza, si chiede la pagina 1 di 11 sospensione del presente processo in attesa della definizione del giudizio di accertamento della querela di falso.
In subordine, si conclude come in atto di opposizione e memoria ex art. 183 comma VI n. 1 cpc.: NEL MERITO, in via principale:
-Accertare e dichiarare che tutte le sottoscrizioni, nessuna esclusa, attribuite al signor tanto nell'appendice di Parte_1 coobbligazione (in particolare a pagina 2 del relativo modulo), quanto quelle eventualmente attribuitegli, in qualità di legale rappresentante di Tecno Edil S.r.l., nel contratto di garanzia fideiussoria (in particolare alle pagine 1, 2, 5, 6), e quella in calce al riparto di coassicurazione, sono apocrife e vengono espressamente e formalmente disconosciute ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 214 c.p.c.; - per l'effetto, previa declaratoria che nessuna obbligazione è mai stata assunta dal sig. nei Parte_1 confronti di revocare il decreto ingiuntivo opposto;
CP_1
- dichiarare, conseguentemente, la nullità della dichiarazione di coobbligazione, per mancanza dell'accordo delle parti, non essendo mai stata sottoscritta dal sig. Parte_1
- rigettare comunque ed in ogni caso ogni eventuale ulteriore domanda dell'odierna opposta nei confronti del signor Parte_1
- condannare, conseguentemente, parte opposta al pagamento di spese e compensi di lite.
NEL MERITO, in via gradata;
- accertare e dichiarare la carenza di poteri, ai sensi dello statuto sociale di Tecno Edil S.r.l., in capo ai legali rappresentanti di quest'ultima di stipulare con firma disgiunta contratti per operazioni che impegnavano la società per importi superiori ad €
20.000,00, tra cui la garanzia fideiussoria n. CP_1
383/34/48645917;
- per l'effetto, dichiarare invalida e/o priva di effetti e/o inopponibile alla predetta società e ai suoi soci la garanzia pagina 2 di 11 fideiussoria n. 383/34/48645917 per cui è causa e, di CP_1 conseguenza, qualsivoglia eventuale obbligazione accessoria da essa derivante a carico dell'esponente connessa e Parte_1 consequenziale a tale contratto principale.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
Con Ossequio.
CONCLUSIONI per l'opposto
Piaccia al Tribunale Ill.mo,
respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
previi gli opportuni accertamenti;
emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
accertata l'autografia delle sottoscrizioni disconosciute dall'opponente in calce alla appendice di coobbligazione inerente la polizza fideiussoria n. 383/34/48645917 come acclarata all'esito della CTU calligrafica esperita nel corso del presente giudizio;
in via preliminare di rito confermare il provvedimento reso all'esito dell'udienza tenutasi in data 19.2.2025 e la statuita inammissibilità della querela di falso ex adverso proposta in quanto avente ad oggetto un'attestazione irrilevante ai fini del presente giudizio a prescindere da ogni altra valutazione ed essendo il documento querelato di falso già stato oggetto di disconoscimento e di verificazione ed altresì privo di pubblica fede nonché a fronte di una riproduzione del documento inserita nella querela che non coincide con l'originale, assemblando stralci del documento in maniera differente da quanto invece è rappresentato nell'atto originale in via principale -
respingere l'opposizione proposta confermando il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso- pagina 3 di 11 dichiarare e condannare il Sig. (Cod. Fisc.: Parte_1
), a pagare alla C.F._1 [...] la Controparte_1 somma capitale di € 176.988,14, oltre agli interessi come previsti dal D.lgs 231/2002 a far data dall'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo (14.11.2022) e sino al soddisfo, ovvero il diverso importo meglio visto e gli interessi meglio ritenuti;
IN VIA ISTRUTTORIA SUBORDINATA alla non creduta ipotesi in cui le generiche contestazioni avversarie fossero (erroneamente) interpretate quale rituale ammissibile e rilevante disconoscimento delle sottoscrizioni apposte dalla contraente Controparte_2
in calce alla polizza fideiussoria, e qualora
[...] [...]
opponente in proprio fosse (erroneamente) ritenuto Parte_1 legittimato al disconoscimento delle sottoscrizioni apposte in calce alla polizza fideiussoria n. 383/34/48645917 quale legale rappresentante della CN DI (oggi in fallimento) E CON ESPRESSA
RISERVA DI GRAVAME la Compagnia esponente - che per le ragioni esposte in narrativa non ha alcun obbligo di richiedere la verificazione delle sottoscrizioni apposte dalla contraente CN
DI S.R.L. (oggi in calce alla polizza fideiussoria n CP_2
383/34/48645917 stante l'assenza di valido, rituale e rilevante disconoscimento - dichiara comunque IN VIA SUBORDINATA E CON ESPRESSA
RISERVA DI GRAVAME, di volersi avvalere della polizza fideiussoria n.
383/34/48645917 ed insta per la verificazione ex art. 216 c.p.c. delle sottoscrizioni apposte da CN DI S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore identificato nel Signor
[...]
o nel Signor ovvero del soggetto meglio Parte_1 Parte_2 ritenuto, in calce alla polizza fideiussoria n. 383/34/48645917 chiedendo in via istruttoria l'acquisizione delle scritture di comparazione di parte disconoscente mediante saggio grafico ai sensi dell'art. 219 c.p.c. di cui si formula specifica richiesta nonché la sottoscrizione apposta in calce al documento di identità del
(- prod 11); l'espletamento di consulenza tecnica grafica Parte_1
pagina 4 di 11 e l'adozione di tutti gli opportuni provvedimenti ai fini della verificazione delle scritture disconosciute;
sempre in via istruttoria si formula espressa istanza di autorizzazione al deposito dell'originale cartaceo della polizza fideiussoria n. 383/34/48645917 e della appendice di coobbligazione chiedendone l'autorizzazione alla conservazione in cassaforte;
con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da per opporsi Parte_1 al d.i. n 17567/2022 emesso in data 2.11.2022 dal Tribunale di Milano con il quale gli veniva ingiunto, insieme al sig. il Parte_2 pagamento di euro 176.988,14, oltre interessi e spese, in favore di
Controparte_1
(di seguito o la
[...] CP_1
). CP_1
In particolare, la Compagnia aveva dedotto in sede monitoria: che aveva emesso polizza fideiussoria n. 383/34/48645917 a favore di
[...]
a garanzia della Controparte_3 restituzione dell'anticipazione concessa a Tecno Edil s.r.l. per l'esecuzione dei lavori descritti nel frontespizio di polizza;
che tutti gli obblighi ed oneri facenti capo alla Tecno Edil s.r.l. erano stati assunti dai signori e;
che, a Parte_2 Parte_1 seguito dell'escussione della garanzia da parte dell' , dovuta al CP_3 fallimento della debitrice principale, la Compagnia aveva corrisposto alla beneficiaria la somma di euro 176.988,14;; che, pertanto, aveva maturato il diritto di agire in regresso/surroga nelle CP_1 medesime ragioni del creditore principale nei confronti dei coobligati.
A sostegno dell'opposizione, il sig. deduceva di non aver Parte_1 sottoscritto né la polizza fideiussoria né l'appendice di coobbligazione prodotte da . CP_1
pagina 5 di 11 Affermava inoltre che, in ogni caso, per poter validamente firmare la polizza fideiussoria n° 383/34/48645917 a favore di , sarebbero CP_3 occorse le firme congiunte di entrambi i legali rappresentanti di
Tecno Edil srl, signori e come previsto Parte_1 Parte_2 dallo Statuto e che, pertanto, la suddetta polizza era invalida e priva di effetti come, di conseguenza, l'eventuale obbligazione accessoria da essa derivante a carico del sig. Parte_1
La Compagnia, costituendosi, chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto deducendo: che l'opponente, in Parte_1 proprio, non era legittimato a disconoscere le sottoscrizioni apposte in calce alla polizza fideiussoria quale legale rappresentante della contraente Tecno Edil S.r.l. (ora ; che, in ogni caso, CP_2 tale disconoscimento era generico in quanto non conteneva la dichiarazione di diversità rispetto a tutte le sottoscrizioni dei soggetti che avrebbero potuto impegnare la Società; che il coobbligato si era impegnato in solido con il contraente a rimborsare gli importi versati dalla Compagnia in dipendenza della polizza fideiussoria “a semplice richiesta e senza alcuna eccezione rinunciando espressamente ai diritti di cui all'art. 1952 c.c.”.
La Compagnia avanzava inoltre istanza di verificazione ex art. 216
c.p.c. delle sottoscrizioni apposte da in calce all' Parte_1 appendice di coobbligazione alla polizza fideiussoria n.
383/34/48645917.
Tanto premesso l'opposizione è infondata.
In primo luogo, l'opponente, agendo come persona fisica e non come legale rappresentante della Tecno Edil srl, non era legittimato a disconoscere le sottoscrizioni apposte in calce alla polizza fideiussoria riferite alla società. In ogni caso, si ritiene che il disconoscimento delle sottoscrizioni che appaiono sopra il timbro
Tecno Edil srl alle pagine 1, 2, 5, 6 della garanzia fideiussoria n° 383/34/48645917 nonché nella pagina intitolata “riparto CP_1 di coassicurazione”, non sia stato validamente effettuato.
pagina 6 di 11 Il disconoscimento della sottoscrizione riferibile ad una persona giuridica, infatti, perché sia idoneo ad onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente.(in tal senso Cass. 7240/2019, Cass. 149/2023).
Nel caso di specie, l'opponente si limitava a negare che le firme di cui sopra fossero state da lui apposte.
Considerato, tuttavia, che per quanto dal medesimo riferito, al momento della sottoscrizione della polizza fideiussoria i legali rappresentanti di Tecno Edil srl, ora fallita, erano due, vale a dire
(Presidente del Consiglio di Amministrazione) e Parte_2 [...]
(Amministratore Delegato), ciò non consente di escludere Parte_1 la conclusione del contratto da parte dell'altro soggetto investito del potere di rappresentanza al momento di sottoscrizione dell'accordo.
Deve poi rilevarsi sotto altro profilo, che dallo Statuto della Tecno
Edil s.r.l. non emerge chiaramente la necessità di firma congiunta dei due legali rappresentanti per la sottoscrizione della polizza.
Infatti se è vero che secondo lo Statuto sociale Parte_2
(Presidente del Consiglio di Amministrazione) e Parte_1 avevano poteri di firma disgiunta per stipulare contratti per operazioni fino ad € 20.000,00 ma necessitavano di firma congiunta per stipulare contratti con operazioni superiori ad € 20.000,00 (doc.
4 parte opponente), la firma di uno solo dei due rappresentanti era sufficiente nell'ipotesi, per alcuni aspetti assimilabile alla presente fattispecie, di richiesta ed accettazione di fidi e crediti bancari.
pagina 7 di 11 Inoltre, deve ritenersi che unico soggetto legittimato ad agire per opporre ai terzi quanto previsto dal proprio statuto, sia la società dovendo comunque fornire la prova dell'intenzionalità dell'agire dei terzi in suo anno, come previsto dall'articolo 2475 bis del Codice
Civile, e non i singoli soci persone fisiche estranei al rapporto contrattuale. In tal senso la Suprema Corte nella sentenza n.
5522/2015 ha ricordato: “Questa Corte ha affermato, con indirizzo costante cui ci si intende conformare, il principio che, in tema di società di capitali, l' eccedenza dell'atto rispetto ai limiti dell'oggetto sociale, ovvero il suo compimento al di fuori dei poteri conferiti, non integra un' ipotesi di nullità dell' atto medesimo, ma, al più, di inefficacia e di inopponibilità nei rapporti con i terzi;
eccepibile, peraltro, solo dalla società stessa, che potrebbe scegliere, in via alternativa, di ratificarlo con effetto ex nunc”.
Infine, l'eccezione non è comunque opponibile a da parte CP_4 del sig. in quanto il medesimo si obbligava, Parte_1 sottoscrivendo la dichiarazione di coobbligazione, in solido con il contraente a rimborsare gli importi versati dalla Compagnia in dipendenza della polizza fideiussoria per cui è causa “a semplice richiesta e senza alcuna eccezione rinunciando espressamente ai diritti di cui all'art. 1952 c.c.”
A fronte del disconoscimento da parte del sig. anche delle Parte_1 due sottoscrizioni apposte a nome dell'opponente sull' appendice di coobbligazione della polizza fideiussoria n. 383/34/48645917, veniva svolta nel presente giudizio una consulenza grafologica
La Consulenza, alla quale si rimanda in quanto congruamente motivata anche in risposta alle osservazioni del C.t.p. avversario, concludeva: “le due sottoscrizioni apposte a nome dell'opponente sull'appendice di coobbligazione della polizza fideiussoria n
383/34/48645917 sono riconducibili alla mano dello stesso signor e sono quindi con un grado di certezza. Parte_1 Parte_3
Certezza dettata dell'individuazione di gesti neuromuscolari e morfologici non imitabili, e soprattutto che questi gesti sono pagina 8 di 11 ravvisabili, anche in altre forme, nel repertorio autografo poiché automatizzati e quindi immessi nel percorso grafico in modo del tutto inconscio”.
Con riferimento alle osservazioni del C.t.p. dell'opponente la
Consulente, dopo attenta disanima, scriveva: “concludendo non è possibile condividere le osservazioni dell'avv. in quanto Parte_1 sono volte a mostrare differenze formali in un repertorio di firme autografe di un soggetto con un alto livello di variabilità, trascurando però i gesti automatizzati e neuromuscolari che sono emersi e dimostrati nelle tavole riportate nella bozza”.
In data 29.01.2025 parte opponente dichiarava poi di voler
“contestare il falso ideologico commesso dal funzionario, sig.
autorizzato dal alla sottoscrizione della Testimone_1 CP_1 polizza e dei relativi allegati e, in particolare, l'allegato per la dichiarazione di coobbligazione (si veda la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in calce alla polizza in questione), che si riporta in copia immagine, il quale ha attestato falsamente che il sig.
[...]
abbia apposto la sottoscrizione in sua presenza (che si Parte_1 riporta in copia immagine)”.
Dall'esame dell'istanza ed anche a seguito dei chiarimenti richiesti al Difensore dell'opponente, emergeva, tuttavia, che l'allegato per la dichiarazione di coobbligazione non era stato riportato in copia immagine, ma che invece erano state riportate, assemblandole, varie parti non collegate tra loro dell'intera polizza fideiussoria, così da risultare, diversamente dalla realtà del documento, che le sottoscrizioni apposte alla dichiarazione di coobbligazione fossero state autenticate dal sig . Tes_1
Sul punto l'avv. all'udienza del 29.04.2025 affermava Parte_1 infatti: “nella querela di falso ha riportato in copia immagine la dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato due pag 1 e di seguito pag 2 dell'allegato 3 per evidenziare che la firma era stata autenticata dal sig. ”. Tes_1
pagina 9 di 11 Nella medesima udienza il Difensore chiedeva poi di essere autorizzato a riproporre la querela di falso in relazione all'allegato “in quanto emerso che la firma del signor sia Parte_1 stata raccolto da un soggetto diverso dal signor ritenuto in Tes_1 un primo momento autore dell'autentica delle sottoscrizioni ivi apposte”
La querela veniva dichiarata in ogni caso inammissibile, in quanto relativa ad un'attestazione irrilevante ai fini del presente giudizio.
La valutazione deve essere confermata. Infatti, una volta appurato, per quanto sopra, che la firma apposta alla dichiarazione do coobbligazione appartiene al sig. è ininfluente ai fini di Parte_1 causa verificare la veridicità della dichiarazione sottoscritta dall'
“Agente per autentica”.
Infine, deve ritenersi che il pagamento da parte di sia CP_1 avvenuto in conformità degli impegni da quest'ultima assunti a seguito della richiesta di escussione da parte della beneficiaria
(doc. 5 parte opposta) conseguente al fallimento della tecno CP_3
Tecno Edil s.r.l. e che sia stato adeguatamente documentato dall'opposta (doc. 6 dell'opposta) che ha dunque maturato il diritto di agire in regresso/surroga nelle medesime ragioni del Creditore principale nei confronti dei coobbligati.
Per le ragioni di cui sopra il d.i. opposto deve essere confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri del d.m. 147/2022 (valori medi sullo scaglione di riferimento).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: conferma il d.i. n. 17567/2022 emesso in data 2.11.2022 dal Tribunale di Milano dichiarandolo esecutivo;
rigetta le ulteriori domande dell'opponente Parte_1
pagina 10 di 11 condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 di Controparte_1 che liquida in euro 14103,00 per
[...] compenso oltre iva cpa e rimb forf;
Così deciso in Milano il 17.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Guantario
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