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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/06/2025, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
r.g. 1593/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice EL BA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1593/2020 promossa da:
(C.F. ), quale Trustee del Trust denominato Parte_1 C.F._1 [...]
” (C.F. con il patrocinio Parte_2 Parte_3 C.F._2 dell'avv. CIANNI ANGELO PARTE ATTRICE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
IM KA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.02.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte attrice ha impugnato la delibera condominiale del 12.10.2019, in relazione al punto n. 4 dell'ordine del giorno relativo all'approvazione del rendiconto per gli anni 2016 e 2017 e dei relativi piani di riparto, anche in riferimento alla voce “conguagli es. precedenti”.
In sintesi, gli istanti lamentano che il abbia ripartito le spese applicando la tabella CP_1
“terreni” e non anche la tabella relativa alle singole proprietà; hanno poi eccepito che le unità negoziali non sono in esclusiva titolarità del trust ”, bensì in comproprietà, per un terzo Pt_1 ciascuno, tra , ed;
infine, hanno contestato le spese addebitate per Pt_1 Pt_4 Controparte_2 violazione dei criteri di cui all'art. 1130 bis c.c. . Il tardivamente costituitosi come da comparsa, ha specificamente contestato le avverse CP_1 deduzioni eccependo che, fin dal 1992, i condomini hanno approvato i rendiconti applicando la tabella
“terreni” e non anche le tabelle A e B di cui al regolamento, in quanto queste ultime non computavano le unità negoziali e il magazzino;
che, gli attori, non hanno mai contestato l'applicazione della suddetta tabella;
che le contestazioni mosse alla voce “conguagli es. precedenti” è inammissibile non avendo gli attori impugnato le delibere poste a fondamento degli esercizi precedenti.
Nel corso di causa il ha approvato le nuove tabelle millesimali, acquisite in giudizio. CP_1
La domanda proposta dagli attori è infondata. In primo luogo, nel caso in esame non si ravvisa alcun vizio di nullità, posto che non sussiste la violazione dei parametri previsti dall'art. 1123 c.c., secondo cui “le spese necessarie per la conservazione e il godimento delle cose comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberata dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”. Infatti, il regolamento condominiale richiama il criterio proporzionale (cfr. art. 6 regolamento condominiale).
All'art. 12 del regolamento condominiale è stata inserita la seguente aggiunta “la ripartizione del terreno tra tutti i condomini è regolata dalla tabella relativa”. Il ha applicato, sin dal 1992 (circostanza non specificamente contestata) i millesimi CP_1 risultanti dalla tabella “terreni” (pp. 14 e 15 del regolamento condominiali), in quanto nelle ulteriori tabelle (tabelle A e B di cui alle pagine 11- 13 del regolamento condominiali) non erano state computate le unità negoziali e il locale magazzino ubicati al piano terreno.
La modifica dei criteri previsti per il riparto delle spese condominiali, oltre a non esigere l'unanimità dei condomini, può ritenersi effettuata anche in forza di comportamenti concludenti e univoci, non vertendosi in tema di effetti reali (cfr. Cass. SS. UU. n. 18477/2010).
L'applicazione quasi trentennale dei rendiconti in conformità alla tabella “terreni”, senza che sia intervenuta alcuna contestazione (in ordine al criterio applicativo), neppure dagli attori sino all'instaurazione del presente contenzioso (come ha documentato il condominio con la comparsa di costituzione), non consente di ravvisare l'invocata violazione di legge, dovendosi ritenere che proprio tale tabella sia stata fatta propria dalla volontà dei condomini per la ripartizione delle spese comuni.
Non si ravvisa, dunque, né l'astratta violazione dei parametri previsti dall'art. 1123 c.c. (in quanto il criterio stabilito nella tabella millesimale è pur sempre proporzionale, né il regolamento condominiale ha stabilito una ripartizione in deroga ai criteri legislativi), con esclusione del vizio di nullità, né una violazione “in concreto” del criterio convenzionalmente adottato dal condominio (la tabella “terreni”, anziché le tabelle nn. A e B), in ragione del comportamento concludente espresso dai condomini
(compresi gli attori) per oltre due decenni, salvo, comunque il rimedio di cui all'art. 69 disp. att. c.c.
.
Nel merito, si osserva che le doglianze dell'attore, oltre ad essere state genericamente articolate, sono inammissibili, in quanto le voci inerenti gli importi a titolo di conguagli per gli anni precedenti sono state deliberate dal , senza che sia intervenuta la tempestiva impugnazione (cfr. doc. all. CP_1
4, 6 relativi alle approvazioni dei rendiconti gli esercizi 2015,2016 e 2017).
Conclusivamente l'azione proposta non è fondata. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione dei parametri minimi previsti per le cause di valore compreso tra i 5.200,01 e i 26.000,00, considerato il basso grado di complessità della controversia e la natura strettamente documentale della causa.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta dagli attori.
- Condanna gli attori, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore del convenuto, che si liquidano in Euro 2.540,00 per compensi, oltre accessori di CP_1 legge.
Si comunichi.
Velletri, lì 26/06/2025
Il Giudice
EL BA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice EL BA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1593/2020 promossa da:
(C.F. ), quale Trustee del Trust denominato Parte_1 C.F._1 [...]
” (C.F. con il patrocinio Parte_2 Parte_3 C.F._2 dell'avv. CIANNI ANGELO PARTE ATTRICE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
IM KA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.02.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte attrice ha impugnato la delibera condominiale del 12.10.2019, in relazione al punto n. 4 dell'ordine del giorno relativo all'approvazione del rendiconto per gli anni 2016 e 2017 e dei relativi piani di riparto, anche in riferimento alla voce “conguagli es. precedenti”.
In sintesi, gli istanti lamentano che il abbia ripartito le spese applicando la tabella CP_1
“terreni” e non anche la tabella relativa alle singole proprietà; hanno poi eccepito che le unità negoziali non sono in esclusiva titolarità del trust ”, bensì in comproprietà, per un terzo Pt_1 ciascuno, tra , ed;
infine, hanno contestato le spese addebitate per Pt_1 Pt_4 Controparte_2 violazione dei criteri di cui all'art. 1130 bis c.c. . Il tardivamente costituitosi come da comparsa, ha specificamente contestato le avverse CP_1 deduzioni eccependo che, fin dal 1992, i condomini hanno approvato i rendiconti applicando la tabella
“terreni” e non anche le tabelle A e B di cui al regolamento, in quanto queste ultime non computavano le unità negoziali e il magazzino;
che, gli attori, non hanno mai contestato l'applicazione della suddetta tabella;
che le contestazioni mosse alla voce “conguagli es. precedenti” è inammissibile non avendo gli attori impugnato le delibere poste a fondamento degli esercizi precedenti.
Nel corso di causa il ha approvato le nuove tabelle millesimali, acquisite in giudizio. CP_1
La domanda proposta dagli attori è infondata. In primo luogo, nel caso in esame non si ravvisa alcun vizio di nullità, posto che non sussiste la violazione dei parametri previsti dall'art. 1123 c.c., secondo cui “le spese necessarie per la conservazione e il godimento delle cose comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberata dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”. Infatti, il regolamento condominiale richiama il criterio proporzionale (cfr. art. 6 regolamento condominiale).
All'art. 12 del regolamento condominiale è stata inserita la seguente aggiunta “la ripartizione del terreno tra tutti i condomini è regolata dalla tabella relativa”. Il ha applicato, sin dal 1992 (circostanza non specificamente contestata) i millesimi CP_1 risultanti dalla tabella “terreni” (pp. 14 e 15 del regolamento condominiali), in quanto nelle ulteriori tabelle (tabelle A e B di cui alle pagine 11- 13 del regolamento condominiali) non erano state computate le unità negoziali e il locale magazzino ubicati al piano terreno.
La modifica dei criteri previsti per il riparto delle spese condominiali, oltre a non esigere l'unanimità dei condomini, può ritenersi effettuata anche in forza di comportamenti concludenti e univoci, non vertendosi in tema di effetti reali (cfr. Cass. SS. UU. n. 18477/2010).
L'applicazione quasi trentennale dei rendiconti in conformità alla tabella “terreni”, senza che sia intervenuta alcuna contestazione (in ordine al criterio applicativo), neppure dagli attori sino all'instaurazione del presente contenzioso (come ha documentato il condominio con la comparsa di costituzione), non consente di ravvisare l'invocata violazione di legge, dovendosi ritenere che proprio tale tabella sia stata fatta propria dalla volontà dei condomini per la ripartizione delle spese comuni.
Non si ravvisa, dunque, né l'astratta violazione dei parametri previsti dall'art. 1123 c.c. (in quanto il criterio stabilito nella tabella millesimale è pur sempre proporzionale, né il regolamento condominiale ha stabilito una ripartizione in deroga ai criteri legislativi), con esclusione del vizio di nullità, né una violazione “in concreto” del criterio convenzionalmente adottato dal condominio (la tabella “terreni”, anziché le tabelle nn. A e B), in ragione del comportamento concludente espresso dai condomini
(compresi gli attori) per oltre due decenni, salvo, comunque il rimedio di cui all'art. 69 disp. att. c.c.
.
Nel merito, si osserva che le doglianze dell'attore, oltre ad essere state genericamente articolate, sono inammissibili, in quanto le voci inerenti gli importi a titolo di conguagli per gli anni precedenti sono state deliberate dal , senza che sia intervenuta la tempestiva impugnazione (cfr. doc. all. CP_1
4, 6 relativi alle approvazioni dei rendiconti gli esercizi 2015,2016 e 2017).
Conclusivamente l'azione proposta non è fondata. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione dei parametri minimi previsti per le cause di valore compreso tra i 5.200,01 e i 26.000,00, considerato il basso grado di complessità della controversia e la natura strettamente documentale della causa.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta dagli attori.
- Condanna gli attori, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore del convenuto, che si liquidano in Euro 2.540,00 per compensi, oltre accessori di CP_1 legge.
Si comunichi.
Velletri, lì 26/06/2025
Il Giudice
EL BA