Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 18
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso per carenza dei presupposti

    La Corte ritiene che i presupposti per l'accertamento siano sussistenti, basandosi sull'orientamento della Cassazione riguardo alla presunzione di distribuzione di utili extracontabili in società a ristretta base sociale e sul presupposto accertamento societario già definito.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso per mancata prova delle contestazioni

    La Corte ritiene che le contestazioni siano provate, in particolare in riferimento alla natura e struttura dei fornitori e alla gestione della società, come già accertato in sede societaria.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata per illegittimità della pretesa tributaria

    La Corte ritiene la pretesa tributaria legittima, in quanto fondata sull'accertamento societario già definito e confermato in appello.

  • Rigettato
    Illegittimità per violazione dell'art. 45 del D.P.R. n. 917/1986

    La Corte ritiene che non vi sia stata violazione dell'art. 45 del D.P.R. n. 917/1986, in quanto la presunzione di distribuzione degli utili è legittima in caso di società a ristretta base sociale.

  • Rigettato
    Illegittimità delle sanzioni irrogate

    La Corte ritiene le sanzioni irrogate legittime, in quanto trovano fondamento nelle accertate violazioni.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso per carenza dei presupposti

    La Corte ritiene che i presupposti per l'accertamento siano sussistenti, basandosi sull'orientamento della Cassazione riguardo alla presunzione di distribuzione di utili extracontabili in società a ristretta base sociale e sul presupposto accertamento societario già definito.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso per mancata prova delle contestazioni

    La Corte ritiene che le contestazioni siano provate, in particolare in riferimento alla natura e struttura dei fornitori e alla gestione della società, come già accertato in sede societaria.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata per illegittimità della pretesa tributaria

    La Corte ritiene la pretesa tributaria legittima, in quanto fondata sull'accertamento societario già definito e confermato in appello.

  • Rigettato
    Illegittimità per violazione dell'art. 45 del D.P.R. n. 917/1986

    La Corte ritiene che non vi sia stata violazione dell'art. 45 del D.P.R. n. 917/1986, in quanto la presunzione di distribuzione degli utili è legittima in caso di società a ristretta base sociale.

  • Rigettato
    Illegittimità delle sanzioni irrogate

    La Corte ritiene le sanzioni irrogate legittime, in quanto trovano fondamento nelle accertate violazioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 18
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia
    Numero : 18
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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