CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 18/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 03/07/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente e Relatore
DAINESE GIOVANNI, Giudice
SEDDIO VALTER, Giudice
in data 03/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1149/2020 depositato il 21/12/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01C101350 IRPEF-ALTRO 2017
- sul ricorso n. 17/2021 depositato il 18/01/2021
proposto da
Ricorrente_2 - C.F._Ricorrente_2 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Fratelli Toscana, 2 25048 Edolo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01C101349 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01C101349 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi, i contribuenti Ricorrente_2 e Ricorrente_1 ricorrono avverso gli avvisi di accertamento meglio specificati in epigrafe, emessi dall'Agenzia delle Entrate di Brescia per II.DD. pro 2017.
A sostegno dell'impugnazione gli interessati hanno formulato i seguenti articolati motivi, comuni ad entrambe le impugnative:
1) l'avviso di accertamento è illegittimo in quanto emesso in carenza dei presupposti;
2) l'avviso impugnato è viziato ed illegittimo in quanto non sono provate le contestazioni addebitate ai ricorrenti;
3) l'avviso impugnato è anche illegittimo, in via derivata, per illegittimità della pretesa tributaria;
4) l'avviso è altresì illegittimo per violazione dell'art. 45 del D.P.R. n. 917/1986;
5) l'avviso impugnato è altresì illegittimo con riferimento alle sanzioni irrogate.
Si è costituita in giudizio la Direzione provinciale delle Entrate di Brescia, che ha controdedotto nel merito, chiedendo conclusivamente il rigetto dei ricorsi.
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, il Collegio ritiene di dover disporre la riunione dei ricorsi.
2. Giova premettere, per una più agevole comprensione della vicenda, che l'Agenzia delle Entrate di
Milano riprendeva a tassazione un maggior reddito in capo alla ditta Società_1 S.r.l. con prodromico atto impositivo, oggetto di autonoma impugnazione da parte della società.
Successivamente l'Agenzia delle Entrate di Brescia ha provveduto, con gli avvisi in questa sede impugnati, a rettificare il reddito dei due soci in proporzione alla partecipazione posseduta, considerato che questi, nell'anno d'imposta 2017, detenevano una quota societaria pari al 50% ciascuno.
3. Ciò posto, e tenuto, altresì, conto del riconosciuto potere del giudice di decidere l'ordine di trattazione delle censure sulla base della loro consistenza oggettiva e del rapporto fra le stesse esistente sul piano logico-giuridico, occorre anzitutto affrontare i primi quattro motivi - da trattarsi congiuntamente, stante la stretta ed intima connessione tra gli stessi -, in cui si contestano i provvedimenti avversati per carenza dei presupposti, nonché per difetti probatori sui fatti addebitati ai ricorrenti, sostenendo, in particolare,
l'illegittimità dell'accertamento per assenza della prova della distribuzione degli utili, negando altresì la possibilità, per effetto del divieto di doppia presunzione (cd. presunzione a catena o praesumptio de praesumpto), di un accertamento presuntivo della distribuzione dei maggiori utili induttivamente accertati in capo alla società di capitali a ristretta base azionaria.
Al riguardo, l'attuale consolidato orientamento della Suprema Corte, cui questa Sezione si è uniformata e dal quale non ritiene di potersi discostare, è di diverso tenore.
La Corte di Cassazione ha in più occasioni statuito che nell'ipotesi di società a ristretta base sociale deve ritenersi legittima la presunzione di distribuzione ai soci di utili extracontabili, non ricorrendo il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è costituito dalla sussistenza di maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale
(cfr. Cass. nn. 9519/2009, 9894/2011, 27049/19 e 25322/2022).
In sintesi, i Giudici della Suprema Corte, sostengono che l'esistenza di una ristretta base proprietaria, sia una condizione sufficiente per presumere che tra i soci esista una sorta di vincolo di solidarietà tale per cui la produzione di utili non contabilizzati da parte della società sia nota a tutti i partecipanti e, pertanto, fra di essi informalmente divisa.
E proprio nella considerazione che la partecipazione detenuta da ciascun socio risulta qualificata, ai sensi dell'art. 44 del TUIR, gli utili percepiti dalle persone fisiche, qualora derivino da tali partecipazioni, sono assoggettati ad imposizione fiscale ordinaria, poiché facenti parte dei redditi di capitale.
Considerato che, nella specie, la ristrettezza della base sociale è pacifica (due soli soci), sussistono i presupposti per presumere che gli utili extracontabili accertati in capo alla società siano stati occultamente distribuiti ai soci.
In disparte il fatto che i ricorrenti non hanno fornito alcun elemento idoneo a superare detta presunzione, affinché la stessa possa operare occorre, pur sempre, che sussista un valido accertamento a carico della società in ordine al maggior reddito non dichiarato, il quale costituisce il presupposto per l'accertamento in capo ai soci.
Ora, tale questione risulta già definita con la sentenza di rigetto della CTP di Milano n. 2974/2021, i cui specifici contenuti – attinenti al presupposto avviso di accertamento societario - sono pienamente condivisi anche dal Collegio.
In proposito, occorre anzitutto rilevare (secondo l'argomentare della citata pronuncia n. 2974/2021) che
“l'avviso di accertamento evidenzia le circostanze e le ragioni di fatto che fanno ritenere inesistenti le forniture, in particolare con riferimento alla natura e struttura (inesistente) di due fornitori che risultano essere privi di magazzino, uffici, dipendenti, utenze e dal fatto che un terzo risulta addirittura cessato da anni”.
Inoltre – come prosegue la predetta sentenza n. 2974/2021 -, “ciò comporta ai fini della prova, l'inversione dell'onere, e nulla in proposito risulta essere stato offerto da parte attrice oltre al nome della persona che ha operato per controparte, all'affermazione che la merce veniva visionata in uno spiazzo all'aperto attiguo alla viabilità stradale e che il trasporto veniva curato dal fornitore”.
Infine, nella menzionata decisione n. 2974/2021 si evidenzia “che sono fondate le motivazioni che hanno generato l'avviso di accertamento e che parte attrice non ha fornito valide prove o presunzioni contrarie”.
D'altra parte, anche le ulteriori censure di illegittimità derivata degli avvisi impugnati nella presente sede, concernenti appunto contestazioni relative agli elementi addotti a supporto del recupero a tassazione a carico della società, si appalesano inconferenti, posto che l'accertamento societario è stato oggetto di separata impugnativa, definita – come già detto – con la richiamata sentenza n. 2974/2021, confermata, poi, in sede di appello dalla CGT II grado della Lombardia, con sentenza n. 1027/05/2024.
In definitiva, i conclamati elementi addotti dall'Agenzia delle Entrate di Brescia restano impregiudicati, non essendo le contrarie prospettazioni dei contribuenti idonee a depotenziare l'oggettivo significato di quanto l'Ufficio ha adeguatamente enucleato e precisato a supporto del proprio operato.
Di qui l'infondatezza delle doglianze.
4. Quanto alle contestazioni relative alle pretese sanzionatorie di cui all'ultimo mezzo, è sufficiente replicare ai formulati rilievi, evidenziando che le sanzioni irrogate trovano giuridico fondamento nelle accertate violazioni.
5. Per le suesposte considerazioni, i ricorsi riuniti vanno quindi respinti.
Le spese di giudizio possono restare compensate fra le parti in causa, attesa la particolarità della vicenda.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti di cui in epigrafe, li respinge.
Spese compensate.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 03/07/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente e Relatore
DAINESE GIOVANNI, Giudice
SEDDIO VALTER, Giudice
in data 03/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1149/2020 depositato il 21/12/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01C101350 IRPEF-ALTRO 2017
- sul ricorso n. 17/2021 depositato il 18/01/2021
proposto da
Ricorrente_2 - C.F._Ricorrente_2 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Fratelli Toscana, 2 25048 Edolo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01C101349 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01C101349 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi, i contribuenti Ricorrente_2 e Ricorrente_1 ricorrono avverso gli avvisi di accertamento meglio specificati in epigrafe, emessi dall'Agenzia delle Entrate di Brescia per II.DD. pro 2017.
A sostegno dell'impugnazione gli interessati hanno formulato i seguenti articolati motivi, comuni ad entrambe le impugnative:
1) l'avviso di accertamento è illegittimo in quanto emesso in carenza dei presupposti;
2) l'avviso impugnato è viziato ed illegittimo in quanto non sono provate le contestazioni addebitate ai ricorrenti;
3) l'avviso impugnato è anche illegittimo, in via derivata, per illegittimità della pretesa tributaria;
4) l'avviso è altresì illegittimo per violazione dell'art. 45 del D.P.R. n. 917/1986;
5) l'avviso impugnato è altresì illegittimo con riferimento alle sanzioni irrogate.
Si è costituita in giudizio la Direzione provinciale delle Entrate di Brescia, che ha controdedotto nel merito, chiedendo conclusivamente il rigetto dei ricorsi.
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, il Collegio ritiene di dover disporre la riunione dei ricorsi.
2. Giova premettere, per una più agevole comprensione della vicenda, che l'Agenzia delle Entrate di
Milano riprendeva a tassazione un maggior reddito in capo alla ditta Società_1 S.r.l. con prodromico atto impositivo, oggetto di autonoma impugnazione da parte della società.
Successivamente l'Agenzia delle Entrate di Brescia ha provveduto, con gli avvisi in questa sede impugnati, a rettificare il reddito dei due soci in proporzione alla partecipazione posseduta, considerato che questi, nell'anno d'imposta 2017, detenevano una quota societaria pari al 50% ciascuno.
3. Ciò posto, e tenuto, altresì, conto del riconosciuto potere del giudice di decidere l'ordine di trattazione delle censure sulla base della loro consistenza oggettiva e del rapporto fra le stesse esistente sul piano logico-giuridico, occorre anzitutto affrontare i primi quattro motivi - da trattarsi congiuntamente, stante la stretta ed intima connessione tra gli stessi -, in cui si contestano i provvedimenti avversati per carenza dei presupposti, nonché per difetti probatori sui fatti addebitati ai ricorrenti, sostenendo, in particolare,
l'illegittimità dell'accertamento per assenza della prova della distribuzione degli utili, negando altresì la possibilità, per effetto del divieto di doppia presunzione (cd. presunzione a catena o praesumptio de praesumpto), di un accertamento presuntivo della distribuzione dei maggiori utili induttivamente accertati in capo alla società di capitali a ristretta base azionaria.
Al riguardo, l'attuale consolidato orientamento della Suprema Corte, cui questa Sezione si è uniformata e dal quale non ritiene di potersi discostare, è di diverso tenore.
La Corte di Cassazione ha in più occasioni statuito che nell'ipotesi di società a ristretta base sociale deve ritenersi legittima la presunzione di distribuzione ai soci di utili extracontabili, non ricorrendo il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è costituito dalla sussistenza di maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale
(cfr. Cass. nn. 9519/2009, 9894/2011, 27049/19 e 25322/2022).
In sintesi, i Giudici della Suprema Corte, sostengono che l'esistenza di una ristretta base proprietaria, sia una condizione sufficiente per presumere che tra i soci esista una sorta di vincolo di solidarietà tale per cui la produzione di utili non contabilizzati da parte della società sia nota a tutti i partecipanti e, pertanto, fra di essi informalmente divisa.
E proprio nella considerazione che la partecipazione detenuta da ciascun socio risulta qualificata, ai sensi dell'art. 44 del TUIR, gli utili percepiti dalle persone fisiche, qualora derivino da tali partecipazioni, sono assoggettati ad imposizione fiscale ordinaria, poiché facenti parte dei redditi di capitale.
Considerato che, nella specie, la ristrettezza della base sociale è pacifica (due soli soci), sussistono i presupposti per presumere che gli utili extracontabili accertati in capo alla società siano stati occultamente distribuiti ai soci.
In disparte il fatto che i ricorrenti non hanno fornito alcun elemento idoneo a superare detta presunzione, affinché la stessa possa operare occorre, pur sempre, che sussista un valido accertamento a carico della società in ordine al maggior reddito non dichiarato, il quale costituisce il presupposto per l'accertamento in capo ai soci.
Ora, tale questione risulta già definita con la sentenza di rigetto della CTP di Milano n. 2974/2021, i cui specifici contenuti – attinenti al presupposto avviso di accertamento societario - sono pienamente condivisi anche dal Collegio.
In proposito, occorre anzitutto rilevare (secondo l'argomentare della citata pronuncia n. 2974/2021) che
“l'avviso di accertamento evidenzia le circostanze e le ragioni di fatto che fanno ritenere inesistenti le forniture, in particolare con riferimento alla natura e struttura (inesistente) di due fornitori che risultano essere privi di magazzino, uffici, dipendenti, utenze e dal fatto che un terzo risulta addirittura cessato da anni”.
Inoltre – come prosegue la predetta sentenza n. 2974/2021 -, “ciò comporta ai fini della prova, l'inversione dell'onere, e nulla in proposito risulta essere stato offerto da parte attrice oltre al nome della persona che ha operato per controparte, all'affermazione che la merce veniva visionata in uno spiazzo all'aperto attiguo alla viabilità stradale e che il trasporto veniva curato dal fornitore”.
Infine, nella menzionata decisione n. 2974/2021 si evidenzia “che sono fondate le motivazioni che hanno generato l'avviso di accertamento e che parte attrice non ha fornito valide prove o presunzioni contrarie”.
D'altra parte, anche le ulteriori censure di illegittimità derivata degli avvisi impugnati nella presente sede, concernenti appunto contestazioni relative agli elementi addotti a supporto del recupero a tassazione a carico della società, si appalesano inconferenti, posto che l'accertamento societario è stato oggetto di separata impugnativa, definita – come già detto – con la richiamata sentenza n. 2974/2021, confermata, poi, in sede di appello dalla CGT II grado della Lombardia, con sentenza n. 1027/05/2024.
In definitiva, i conclamati elementi addotti dall'Agenzia delle Entrate di Brescia restano impregiudicati, non essendo le contrarie prospettazioni dei contribuenti idonee a depotenziare l'oggettivo significato di quanto l'Ufficio ha adeguatamente enucleato e precisato a supporto del proprio operato.
Di qui l'infondatezza delle doglianze.
4. Quanto alle contestazioni relative alle pretese sanzionatorie di cui all'ultimo mezzo, è sufficiente replicare ai formulati rilievi, evidenziando che le sanzioni irrogate trovano giuridico fondamento nelle accertate violazioni.
5. Per le suesposte considerazioni, i ricorsi riuniti vanno quindi respinti.
Le spese di giudizio possono restare compensate fra le parti in causa, attesa la particolarità della vicenda.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti di cui in epigrafe, li respinge.
Spese compensate.