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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 31/07/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 555/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Marco Salvatori Presidente dott. Silvia Capitano Giudice dott.Enrico Legnini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per reclamo ex art. 630 cpc iscritto al n. r.g. 555/2025 promossa da:
(CF/PI: ) quale subentrante a titolo universale Controparte_1 P.IVA_1
nei rapporti di , a sua volta incorporante di Controparte_2 Controparte_3
e , in persona del Responsabile Legale p.t., in forza dei poteri ad Controparte_4 Controparte_5
egli conferiti, difesa e rappresentata- giusta procura allegata in atti - dall' Avv. Gennaro Di Maggio,
C.F.: del foro di Napoli presso il quale elett.te domicilia in Napoli, alla Via CodiceFiscale_1
Rione Sirignano,6;
RECLAMANTE/I contro
La art. i.v.a. , in persona del legale rappresentante Controparte_6 P.IVA_2
pro-tempore sig. nato a [...] il [...], Cod. Fisc.: Controparte_7 C.F._2
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Giardina (Cod. Fisc: ) del
[...] C.F._3
foro Agrigento, con studio in Canicattì in C/so Umberto I° n.100, e Gaetano SA del foro di GE
(Cod. Fisc. ), ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito a Canicattì C.F._4
in Corso Umberto I n. 100;
RECLAMATO/I
pagina 1 di 5 e nei confronti di
–, Con Sede Legale In P.Zza Municipio n.1 -97016 –Pozzallo (Rg)- , Controparte_8
Codice Fiscale PEC: P.IVA_3 Email_1
TERZO PIGNORATO
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice: “Annullare la richiamata ordinanza comunicata il data 24/2/2025 dal Giudice nel giudizio Rge 760/2024 -Annullare la condanna Controparte_9 alle spese della fase cautelare posta a carico dell' -Revocare la Controparte_10
sospensione dell'esecuzione avviata con atto di pignoramento dei crediti verso terzi n°
297842202400001145001 Il tutto con riserva di ogni ulteriore eccezione deduzione e richiesta istruttoria, anche all'esito delle avverse difese, con vittoria di spese, e compensi di giudizio, oltre alle spese vive sostenute e documentate e al rimborso forfetario nella misura del 15% del compenso da distrarre in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 5/3/2025, l ha proposto Controparte_1
reclamo avverso l'ordinanza del 24/2/2025 con cui il Giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva Rge 760/2024.
2. A sostegno del reclamo ha riferito che:
a. nell'ambito della procedura esecutiva sopra indicata, la società debitrice esecutata ha proposto ricorso avverso l' atto di pignoramento dei crediti verso terzi
297842202400001145001, per l'importo di Euro 1.296.133,94 al fine di contestare la legittimità della procedura esecutiva avviata, lamentandone l'omessa notifica e l'inesistenza delle notifiche delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito ad esso sottese;
b. il creditore procedente, odierno ricorrente, si è costituito eccependo l'inammissibilità dell'opposizione e sostenendo la sua infondatezza nel merito;
c. con ordinanza del 14.10.202,4 il GE ha sospeso la procedura esecutiva assegnando alle parti il termine di quarantacinque giorni per avviare la causa di merito;
d. il creditore procedente ha introdotto due distinti giudizi di merito, dinanzi al Giudice
Tributario e al Giudice del lavoro competenti, in data 28/11/2024;
pagina 2 di 5 e. lo stesso debitore esecutato ha instaurato il giudizio di merito notificando al creditore l'atto di citazione in data 28/11/2024; il debitore avrebbe tuttavia comunicato in data
17/01/2025 di non aver iscritto a ruolo il giudizio di merito per “dimenticanza”;
f. in data 22/2/2025, il debitore esecutato ha proposto al GE istanza di estinzione della procedura esecutiva per la mancata instaurazione del giudizio di merito;
g. in data 24/1/2025, il GE ha adottato l'ordinanza di estinzione, qui impugnata, sul presupposto erroneo della mancata instaurazione nei termini del giudizio di merito.
3. Il ricorso e il decreto di convocazione delle parti dinanzi al Collegio sono stati notificati alla parte debitrice e al terzo pignorato nel termine assegnato (dep. tel. 10/3/2025).
4. La parte debitrice e il terzo pignorato non si sono costituiti nel presente procedimento di reclamo e ne va pertanto dichiarata la contumacia.
5. Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che il reclamo sia in parte fondato per le ragioni di seguito esposte.
6. Va innanzitutto evidenziato che la parte reclamante ha documentato di aver effettivamente instaurato il giudizio di merito in data 28/11/2024 (Doc. all. ricorso-ricevuta di accettazione del ricorso dinanzi al Tribunale di Ragusa;
estratto del sistema informativo della Giustizia
Tributaria attestante l'iscrizione a ruolo del ricorso da parte dell'odierno reclamante). Il debitore esecutato non si è costituito in giudizio e non ha offerto alcun elemento di segno contrario.
7. Inoltre, la parte reclamante ha documentato che lo stesso debitore opponente ha introdotto la causa di merito notificando al creditore procedente, in data 28/11/2024, l'atto di citazione (doc.
“notifica riassunzione da parte di Beautiful). La mancata iscrizione a ruolo, nel termine di legge, di tale ultimo procedimento, non esclude che l'instaurazione del giudizio sia avvenuta. Il mancato rispetto del termine per la costituzione e l'iscrizione a ruolo delle parti attrice e convenuta, infatti, produce come conseguenza esclusivamente l'eventuale estinzione per inattività ex art. 307 c.p.c.
8. Sia i giudizi di merito introdotti da parte del creditore che il giudizio di merito introdotto dal debitore, risultano essere stati instaurati nel termine di 45 giorni decorrente dal provvedimento di sospensione del 14/10/2024.
9. Ne consegue che l'estinzione è stata dichiarata in assenza del presupposto previsto dall'art. 624 comma 3 cpc, costituito dalla mancata introduzione del giudizio di merito nel termine assegnato dal GE ex art. 616 cpc.
10. Il reclamo, pertanto, sotto tale profilo, va accolto e il provvedimento di estinzione impugnato dev'essere revocato.
pagina 3 di 5 11. Il reclamo è fondato anche nella parte in cui è riferito alla pronuncia del GE di condanna del creditore procedente alle spese dell'opposizione esecutiva proposta dal debitore.
12. Da un primo punto di vista, va osservato che la revoca dell'ordinanza di estinzione impugnata pone nel nulla tutte le statuizioni ivi contenute e, pertanto, determina di per sé anche la revoca della parte del provvedimento recante la condanna alle spese.
13. Sotto un ulteriore profilo la condanna alle spese disposta dal GE è in ogni caso errata in quanto
< provvedere sulle spese della fase sommaria dell'opposizione esecutiva, giacché le spese indicate in detta disposizione concernono il solo processo esecutivo - tra le quali, necessariamente, i compensi spettanti agli ausiliari del giudice - e non anche quelle dell'opposizione; ne deriva che la parte che ne sia stata erroneamente gravata può contestare tale statuizione proponendo reclamo al collegio ex art. 630, comma 3, c.p.c., in forza di quanto previsto dall'art. 624, comma
3, ultimo periodo, c.p.c.>> (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 12977 del 26/04/2022 (Rv. 664631 -
01)
14. Non può essere accolta, invece, la domanda di “revoca” dell'ordinanza di sospensione dell'esecuzione, trattandosi di questione estranea al provvedimento qui impugnato che ha disposto esclusivamente l'estinzione della procedura esecutiva. Neppure la cognizione del
Collegio può estendersi sino ad esaminare la correttezza dell'ordinanza di sospensione adottata dal GE in data 14.10.2024, trattandosi di provvedimento suscettibile esclusivamente di reclamo nel breve termine di cui all'art. 669-terdecies, evidentemente spirato alla data di introduzione del presente procedimento.
15. La prevalente soccombenza del debitore convenuto ne comporta la condanna alle spese del presente procedimento di reclamo. Le spese vengono liquidate tenendo conto dei parametri previsti dal DM 55/2014 per i procedimenti di valore indeterminabile della controversia.
Devono essere considerati, al riguardo, la ridotta complessità delle questioni sottese al ricorso e il mancato svolgimento di attività riconducibile alla fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento del reclamo proposto, revoca l'ordinanza del 24/2/2025 con cui il Giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva Rge 760/2024;
- respinge ogni altra domanda;
pagina 4 di 5 - condanna la società alla rifusione delle spese del presente Controparte_6
giudizio di reclamo in favore della , spese che liquida Controparte_1
in Euro 2906,00 oltre al 15 % per spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio della Sezione Civile del 15/7/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Enrico Legnini dott. Marco Salvatori
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Marco Salvatori Presidente dott. Silvia Capitano Giudice dott.Enrico Legnini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per reclamo ex art. 630 cpc iscritto al n. r.g. 555/2025 promossa da:
(CF/PI: ) quale subentrante a titolo universale Controparte_1 P.IVA_1
nei rapporti di , a sua volta incorporante di Controparte_2 Controparte_3
e , in persona del Responsabile Legale p.t., in forza dei poteri ad Controparte_4 Controparte_5
egli conferiti, difesa e rappresentata- giusta procura allegata in atti - dall' Avv. Gennaro Di Maggio,
C.F.: del foro di Napoli presso il quale elett.te domicilia in Napoli, alla Via CodiceFiscale_1
Rione Sirignano,6;
RECLAMANTE/I contro
La art. i.v.a. , in persona del legale rappresentante Controparte_6 P.IVA_2
pro-tempore sig. nato a [...] il [...], Cod. Fisc.: Controparte_7 C.F._2
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Giardina (Cod. Fisc: ) del
[...] C.F._3
foro Agrigento, con studio in Canicattì in C/so Umberto I° n.100, e Gaetano SA del foro di GE
(Cod. Fisc. ), ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito a Canicattì C.F._4
in Corso Umberto I n. 100;
RECLAMATO/I
pagina 1 di 5 e nei confronti di
–, Con Sede Legale In P.Zza Municipio n.1 -97016 –Pozzallo (Rg)- , Controparte_8
Codice Fiscale PEC: P.IVA_3 Email_1
TERZO PIGNORATO
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice: “Annullare la richiamata ordinanza comunicata il data 24/2/2025 dal Giudice nel giudizio Rge 760/2024 -Annullare la condanna Controparte_9 alle spese della fase cautelare posta a carico dell' -Revocare la Controparte_10
sospensione dell'esecuzione avviata con atto di pignoramento dei crediti verso terzi n°
297842202400001145001 Il tutto con riserva di ogni ulteriore eccezione deduzione e richiesta istruttoria, anche all'esito delle avverse difese, con vittoria di spese, e compensi di giudizio, oltre alle spese vive sostenute e documentate e al rimborso forfetario nella misura del 15% del compenso da distrarre in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 5/3/2025, l ha proposto Controparte_1
reclamo avverso l'ordinanza del 24/2/2025 con cui il Giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva Rge 760/2024.
2. A sostegno del reclamo ha riferito che:
a. nell'ambito della procedura esecutiva sopra indicata, la società debitrice esecutata ha proposto ricorso avverso l' atto di pignoramento dei crediti verso terzi
297842202400001145001, per l'importo di Euro 1.296.133,94 al fine di contestare la legittimità della procedura esecutiva avviata, lamentandone l'omessa notifica e l'inesistenza delle notifiche delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito ad esso sottese;
b. il creditore procedente, odierno ricorrente, si è costituito eccependo l'inammissibilità dell'opposizione e sostenendo la sua infondatezza nel merito;
c. con ordinanza del 14.10.202,4 il GE ha sospeso la procedura esecutiva assegnando alle parti il termine di quarantacinque giorni per avviare la causa di merito;
d. il creditore procedente ha introdotto due distinti giudizi di merito, dinanzi al Giudice
Tributario e al Giudice del lavoro competenti, in data 28/11/2024;
pagina 2 di 5 e. lo stesso debitore esecutato ha instaurato il giudizio di merito notificando al creditore l'atto di citazione in data 28/11/2024; il debitore avrebbe tuttavia comunicato in data
17/01/2025 di non aver iscritto a ruolo il giudizio di merito per “dimenticanza”;
f. in data 22/2/2025, il debitore esecutato ha proposto al GE istanza di estinzione della procedura esecutiva per la mancata instaurazione del giudizio di merito;
g. in data 24/1/2025, il GE ha adottato l'ordinanza di estinzione, qui impugnata, sul presupposto erroneo della mancata instaurazione nei termini del giudizio di merito.
3. Il ricorso e il decreto di convocazione delle parti dinanzi al Collegio sono stati notificati alla parte debitrice e al terzo pignorato nel termine assegnato (dep. tel. 10/3/2025).
4. La parte debitrice e il terzo pignorato non si sono costituiti nel presente procedimento di reclamo e ne va pertanto dichiarata la contumacia.
5. Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che il reclamo sia in parte fondato per le ragioni di seguito esposte.
6. Va innanzitutto evidenziato che la parte reclamante ha documentato di aver effettivamente instaurato il giudizio di merito in data 28/11/2024 (Doc. all. ricorso-ricevuta di accettazione del ricorso dinanzi al Tribunale di Ragusa;
estratto del sistema informativo della Giustizia
Tributaria attestante l'iscrizione a ruolo del ricorso da parte dell'odierno reclamante). Il debitore esecutato non si è costituito in giudizio e non ha offerto alcun elemento di segno contrario.
7. Inoltre, la parte reclamante ha documentato che lo stesso debitore opponente ha introdotto la causa di merito notificando al creditore procedente, in data 28/11/2024, l'atto di citazione (doc.
“notifica riassunzione da parte di Beautiful). La mancata iscrizione a ruolo, nel termine di legge, di tale ultimo procedimento, non esclude che l'instaurazione del giudizio sia avvenuta. Il mancato rispetto del termine per la costituzione e l'iscrizione a ruolo delle parti attrice e convenuta, infatti, produce come conseguenza esclusivamente l'eventuale estinzione per inattività ex art. 307 c.p.c.
8. Sia i giudizi di merito introdotti da parte del creditore che il giudizio di merito introdotto dal debitore, risultano essere stati instaurati nel termine di 45 giorni decorrente dal provvedimento di sospensione del 14/10/2024.
9. Ne consegue che l'estinzione è stata dichiarata in assenza del presupposto previsto dall'art. 624 comma 3 cpc, costituito dalla mancata introduzione del giudizio di merito nel termine assegnato dal GE ex art. 616 cpc.
10. Il reclamo, pertanto, sotto tale profilo, va accolto e il provvedimento di estinzione impugnato dev'essere revocato.
pagina 3 di 5 11. Il reclamo è fondato anche nella parte in cui è riferito alla pronuncia del GE di condanna del creditore procedente alle spese dell'opposizione esecutiva proposta dal debitore.
12. Da un primo punto di vista, va osservato che la revoca dell'ordinanza di estinzione impugnata pone nel nulla tutte le statuizioni ivi contenute e, pertanto, determina di per sé anche la revoca della parte del provvedimento recante la condanna alle spese.
13. Sotto un ulteriore profilo la condanna alle spese disposta dal GE è in ogni caso errata in quanto
< provvedere sulle spese della fase sommaria dell'opposizione esecutiva, giacché le spese indicate in detta disposizione concernono il solo processo esecutivo - tra le quali, necessariamente, i compensi spettanti agli ausiliari del giudice - e non anche quelle dell'opposizione; ne deriva che la parte che ne sia stata erroneamente gravata può contestare tale statuizione proponendo reclamo al collegio ex art. 630, comma 3, c.p.c., in forza di quanto previsto dall'art. 624, comma
3, ultimo periodo, c.p.c.>> (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 12977 del 26/04/2022 (Rv. 664631 -
01)
14. Non può essere accolta, invece, la domanda di “revoca” dell'ordinanza di sospensione dell'esecuzione, trattandosi di questione estranea al provvedimento qui impugnato che ha disposto esclusivamente l'estinzione della procedura esecutiva. Neppure la cognizione del
Collegio può estendersi sino ad esaminare la correttezza dell'ordinanza di sospensione adottata dal GE in data 14.10.2024, trattandosi di provvedimento suscettibile esclusivamente di reclamo nel breve termine di cui all'art. 669-terdecies, evidentemente spirato alla data di introduzione del presente procedimento.
15. La prevalente soccombenza del debitore convenuto ne comporta la condanna alle spese del presente procedimento di reclamo. Le spese vengono liquidate tenendo conto dei parametri previsti dal DM 55/2014 per i procedimenti di valore indeterminabile della controversia.
Devono essere considerati, al riguardo, la ridotta complessità delle questioni sottese al ricorso e il mancato svolgimento di attività riconducibile alla fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento del reclamo proposto, revoca l'ordinanza del 24/2/2025 con cui il Giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva Rge 760/2024;
- respinge ogni altra domanda;
pagina 4 di 5 - condanna la società alla rifusione delle spese del presente Controparte_6
giudizio di reclamo in favore della , spese che liquida Controparte_1
in Euro 2906,00 oltre al 15 % per spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio della Sezione Civile del 15/7/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Enrico Legnini dott. Marco Salvatori
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