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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/12/2025, n. 12292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12292 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 22341/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Angelo
RU ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado, introdotta da:
IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T. SIG. , Controparte_1 CP_2
CON SEDE IN NAPOLI ALLA VIA G.B. PERGOLESI N. 1, P. IVA , ELETTIVAMENTE P.IVA_1
DOMICILIATA IN NAPOLI ALLA VIA F. PALIZZI N. 113 DIFESA DALL'AVV. SANDRO
ACQUAVIVA (C.F.: ) CHE LA RAPPRESENTA E DIFENDE IN FORZA DI CodiceFiscale_1
PROCURA IN ATTI;
ATTORE
CONTRO
, (CF E P.IVA: ), CON SEDE LEGALE IN NAPOLI, ALLA VIA Controparte_3 P.IVA_2
COMUNALE DEL PRINCIPE N. 13/A, IN PERSONA DEL DIRETTORE GENERALE DOTT. ING.
[...]
, DIFESA, IN VIRTÙ DI DELIBERA DIRETTORE GENERALE ASL NA 1 CENTRO N. Per_1
1673 DEL 29.11.2021, DALL'AVV. AUGUSTO CHIOSI (C.F. ) C.F._2
UNITAMENTE AL QUALE ELETTIVAMENTE DOMICILIATA IN NAPOLI AL VIA GIOSUÈ CARDUCCI
N. 61, CHE LA RAPPRESENTA E DIFENDE IN VIRTÙ DI PROCURA IN ATTI;
p. 1 CONVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. att. c.p.c.)
La controversia origina dall'affidamento, da parte dell' , del Parte_1
servizio di cure domiciliari, aggiudicato in regime di appalto pubblico con deliberazione del Direttore Generale n. 397 del 24 ottobre 2016.
In esito all'aggiudicazione al , è stata costituita – con atto del 7 novembre CP_4
2016 – la società di gestione quale veicolo Controparte_5
organizzativo “espressamente finalizzata a garantire 'l'uniformità delle prestazioni lavorative del personale addetto alla cura degli utenti'”.
L'amministrazione preso atto della costituzione con deliberazione n. 19 del 12 gennaio
2017 ha autorizzato l'avvio con delibera n. 813 del 27 dicembre 2016, con decorrenza dal 1° gennaio 2017 sino al 31 dicembre 2019, prevedendo la possibilità di proroga per un ulteriore anno.
Il rapporto contrattuale è stato formalizzato con il contratto, repertorio n. 2 del 12 luglio 2017, nel quale la a accettato di eseguire il servizio “secondo quanto CP_1
stabilito dal Disciplinare di Gara e dal C.S.A. e secondo l'offerta di gara”, chiarendosi altresì che “il servizio avverrà ai prezzi fissati nell'offerta di gara risultata aggiudicataria”.
Lo svolgimento del rapporto sinallagmatico, secondo la prospettazione attorea, è stato lineare: ciascun distretto ha mensilmente certificato gli accessi per profilo professionale;
sulla scorta di tali report la a emesso fattura, applicando criteri CP_1
conformi all'offerta di gara e al CCNL di settore. Contr L' pur “riconfermando la natura e il numero delle prestazioni erogate nel relativo periodo” e dichiarandosi “in attesa di potere dipanare le divergenze in merito”, ha - dal suo canto - sollecitato l'emissione di note di credito, condizionando ai relativi storni il pagamento della parte non controversa.
p. 2 La società, “senza che questo potesse significare alcun tipo di rinuncia”, ha tempo per tempo trasmesso le note di credito al solo fine di non interrompere il servizio e garantire la regolare retribuzione del personale, serbando espressa riserva di richiedere le maggiori somme ritenute dovute.
Le domande di parte attrice si incentrano quindi su tre profili.
Il primo attiene alla corretta imputazione dei livelli contrattuali ai profili professionali impiegati e alla conseguente valorizzazione del costo orario.
La ostiene che per gli OSS il corretto riferimento sia il livello C2, non il C1, CP_1 con adeguamento della tariffa oraria pattuita da € 19,56 a € 20,17; per i tecnici della riabilitazione e infermieri, l'attrice invoca l'applicazione dell'art. 78 CCNL, che prevede un'indennità professionale mensile per i profili sanitari, con proiezione sulla tariffa oraria sino a € 24,08 in luogo dei € 21,97 indicati in offerta. La differenza così calcolata, per il periodo gennaio 2017 – dicembre 2020, ammonta a € 1.179.812,48.
Il secondo profilo coinvolge l'interpretazione della clausola che qualifica come
“presuntivo” l'onere della manodopera, imponendo la contabilizzazione “sulla base delle effettive prestazioni svolte”, con valorizzazione, oltre al numero degli accessi, anche “della durata di ciascun accesso”, “delle qualifiche del personale” e “delle tariffe orarie”. Contr L'assunto attoreo è che l' abbia limitato la quantificazione al mero conteggio degli accessi, trascurando la dimensione funzionale e temporale delle attività strumentali e necessarie all'esecuzione della cura domiciliare.
In tale logica, la a considerato per le prestazioni infermieristiche una durata CP_1
non inferiore a un'ora per accesso, includendo spostamenti, preparazione dei presidi, adempimenti amministrativi e, in particolare, le attività di vestizione e sanificazione, più onerose nel periodo pandemico. Contr L' invece, avrebbe imposto una riduzione contabile “ragionieristica” e non coerente con la lex contractus, pretendendo note di credito “pena la sospensione del pagamento”.
La somma rivendicata su tale base è pari, pertanto, a complessivi € 18.633.662,07, ossia l'ammontare degli importi stornati con le note di credito rilasciate “con riserva”.
p. 3 Il terzo profilo concerne il metodo di trasformazione degli accessi in monte ore. Contr Secondo l'attrice, l' ha operato una conversione meccanica, dividendo gli accessi per la durata standardizzata e moltiplicando il risultato per la tariffa oraria, senza considerare il “tempo tecnico” di trasferimento tra i domicili, la predisposizione degli strumenti e la necessaria igienizzazione, tempo che “non può essere inferiore ad almeno 20 minuti per prestazione”.
Richiamando il d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, art. 1, la assume che rientri CP_1
nell'orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio delle sue attività o delle sue funzioni”, e si rifà alla giurisprudenza di legittimità secondo cui “il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell'attività lavorativa vera e propria” quando lo spostamento è funzionale all'esecuzione e il dipendente è “di volta in volta inviato in diverse località”.
La relativa posta, calcolata sull'intero periodo considerato, è quantificata in €
10.657.360,33.
In conclusione delle richieste per il quadriennio 2017–2020, l'attrice domanda Contr Contr l'accertamento dell'inadempimento dell' e per l'effetto la condanna dell' al pagamento della somma complessiva di € 18.633.662,07, quale differenziale tra quanto fatturato e quanto effettivamente pagato, per adeguamento dei livelli CCNL pari a €
1.179.812,48 e, in via subordinata, dei maggiori importi per computabilità del tempo di spostamento e delle attività accessorie pari a € 10.657.360,33, oltre agli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 e alle spese.
La difesa dell' si sviluppa su un piano preliminare e su un piano di Controparte_3
merito. In via pregiudiziale, l'amministrazione eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nella parte in cui, a suo dire, le doglianze si risolverebbero in censure agli atti di gara, al capitolato e, più in generale, alla congruità dell'offerta economica aggiudicataria. La distinzione proposta è perentoria: “spettano al GO le controversie sui maggiori oneri in sede di esecuzione del contratto, non certo le controversie aventi ad oggetto censure del capitolato speciale di gara”, ricadendo queste ultime nella giurisdizione amministrativa e risultando, peraltro, non impugnata tempestivamente la lex specialis.
p. 4 In subordine, viene invocata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Imprese, trattandosi di contratto pubblico di servizi di rilevanza comunitaria e di controversia rientrante, ratione materiae, nell'alveo dell'art. 3 del D.L. n. 1/2012.
Nel merito, la convenuta deduce l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande, evidenziando che il contratto d'appalto del 12 luglio 2017 è stato sottoscritto da
“senza apposizione di riserve” e che la disciplina di gara, in quanto lex CP_1
specialis, non è stata impugnata, onde ogni contestazione successiva integrerebbe acquiescenza ai criteri di corrispettivazione e alle durate delle prestazioni.
Le clausole del Disciplinare e del Capitolato sarebbero univoche nella definizione dei profili professionali, delle durate per accesso e dei corrispettivi unitari, sicché non sarebbe ammissibile un'interpretazione “a posteriori” idonea ad alterare il baricentro economico dell'offerta o a imputare livelli retributivi diversi da quelli consapevolmente assunti in gara. La condotta tenuta in esecuzione, inoltre, sarebbe sempre stata coerente: le fatture difformi dal criterio applicato venivano respinte, si richiedevano e ottenevano note di credito e si procedeva al pagamento della quota incontestata, sì da consolidare una prassi conforme alla disciplina pattizia.
Quanto alla pretesa riqualificazione dei livelli per OSS, infermieri e tecnici della riabilitazione, la convenuta ribadisce che qualifiche e costi orari sono
“dettagliatamente esplicitati nel Capitolato Speciale di appalto posto a base di gara” e, pertanto, noti, accettati e non più sindacabili.
Da qui la richiesta conclusiva di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in subordine la competenza della Sezione Specializzata Imprese e, comunque, di respingere tutte le domande con regolazione delle spese.
Il thema decidendum si concentra, dunque, su tre snodi.
In primo luogo, la qualificazione delle doglianze e il correlato riparto di giurisdizione, se esse riguardino l'interpretazione e l'esecuzione del contratto – nella parte in cui impone il pagamento in base alle “ore di prestazioni effettivamente svolte” – o se, invece, si traducano nella rimessione in discussione della struttura economica dell'offerta e delle regole di gara, con ricadute sulla giurisdizione amministrativa e sui termini di impugnazione della lex specialis.
p. 5 In secondo luogo, l'ermeneutica delle clausole contrattuali: se la previsione che qualifica come “presuntivo” il costo della manodopera consenta, in sede esecutiva, il computo, oltre la durata tecnica della prestazione al domicilio, anche dei tempi di spostamento, preparazione, adempimenti documentali e sanificazione, soprattutto nel periodo pandemico, e in quale misura tali segmenti temporali integrino la nozione di
“ore effettivamente svolte”.
In terzo luogo, il metodo di quantificazione del dovuto, tanto nella conversione accessi/ore quanto nell'esatto inquadramento dei profili professionali ai sensi del
CCNL, ivi inclusa l'applicabilità dell'art. 78 sulle indennità professionali ai fini della tariffa oraria.
Alla luce di tali coordinate, la prospettazione attorea colloca la controversia sul terreno dell'esecuzione contrattuale, valorizzando le clausole che impongono di tener conto della “durata di ciascun accesso” e delle “qualifiche del personale” e richiamando la nozione legale di orario di lavoro quale periodo in cui il lavoratore è “a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio delle sue attività o delle sue funzioni”.
La difesa convenuta, di contro, insiste su una lettura rigidamente letterale delle durate standardizzate per accesso quali tetto massimo remunerabile, negando che, in via esecutiva, possa ampliarsi l'oggetto della remunerazione rispetto all'assetto economico accettato in gara, segnatamente in assenza di riserve alla stipula e di impugnazione tempestiva della lex specialis.
Sul piano processuale è intervenuta inoltre la riunione del procedimento iscritto al R.G.
n. 21517/2022 al presente procedimento recante R.G. n. 22341/2021, con conferma del perimetro delle domande e delle eccezioni e con istanze conclusive volte a definire il giudizio allo stato degli atti.
Le note di trattazione scritta della CO.AD. ribadiscono integralmente le conclusioni già rassegnate con l'atto di citazione per il quadriennio 2017–2020 e le estendono all'anno 2021, in considerazione della perdurante esecuzione del rapporto in regime di prorogatio. Per il 2021 l'attrice formula domande speculari, chiedendo il differenziale tra fatture e pagamenti pari a € 4.029.904,40, le differenze CCNL pari a € 654.528,29 e,
p. 6 in via subordinata, i maggiori importi per tempi funzionali e accessori pari a €
3.236.297,77.
Le note precisano che i fatti posti a fondamento delle pretese devono ritenersi acquisiti
“in virtù della mancata specifica contestazione” della convenuta.
La , dal canto suo, con le note di trattazione scritta reitera le questioni Controparte_3 preliminari e le difese di merito.
La convenuta precisa che “tutte le prestazioni effettivamente eseguite sono state remunerate in applicazione di quanto contrattualmente convenuto ed oggetto Contr dell'appalto” e che “il comportamento dell è stato sempre univoco”, avendo respinto le fatture della richiesto e ottenuto le note di credito per i maggiori CP_1 importi ritenuti non dovuti.
Il perimetro temporale del giudizio si estende, dunque, all'intero anno 2021, riproponendo – mutatis mutandis – le medesime questioni già delineate per il 2017–
2020: l'inquadramento contrattuale collettivo dei profili professionali e la relativa incidenza tariffaria;
l'interpretazione della clausola di presuntività del costo della manodopera e della regola delle “ore effettivamente svolte”; il metodo di conversione degli accessi in monte ore, con inclusione o meno dei tempi funzionali e delle attività strumentali alla prestazione domiciliare.
In definitiva, la vicenda si gioca su un duplice asse, giurisdizionale e interpretativo-applicativo.
Sul primo versante, occorre distinguere quanto attiene alla validità e alla congruità ex ante della disciplina di gara – non più aggredibile in sede ordinaria ove non impugnata
– da quanto concerne l'esatto adempimento del contratto già perfezionato, con precipuo riferimento alla clausola di presuntività del costo e alla regola delle ore effettive.
Sul secondo, è decisivo accertare se, in un servizio che per sua natura si articola in accessi domiciliari plurimi nella medesima giornata, i tempi di spostamento e le attività preparatorie costituiscano un segmento funzionale e inevitabile dell'attività sanitaria, sì da riflettersi nella remunerazione, e se le qualifiche professionali impiegate p. 7 e le relative indennità previste dal CCNL debbano essere valorizzate nella tariffazione oraria ai fini del sinallagma.
La risposta, ancorata al tenore letterale delle clausole, alla loro ratio e al comportamento complessivo delle parti in fase esecutiva, guida l'esito delle domande di accertamento dell'inadempimento e di condanna ai maggiori importi, nonché la verifica dell'an e del quantum di eventuali differenze retributive e degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002.
Ebbene, anzitutto l'eccezione di difetto di giurisdizione va respinta.
Il petitum immediato e la causa petendi riguardano la fase esecutiva del rapporto privatistico d'appalto e la corretta liquidazione dei corrispettivi in base alle clausole contrattuali sopra richiamate.
L'attrice non chiede di sindacare la legittimità degli atti di gara o la congruità ex ante dell'offerta aggiudicata, ma pretende l'applicazione ex post delle regole pattizie che impongono il pagamento “sulla base delle […] ore di prestazioni effettivamente svolte” e qualificano “presuntivo” l'onere della manodopera.
Ne consegue l'appartenenza della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario.
Parimenti infondata è l'eccezione di competenza della Sezione Specializzata Imprese, poiché l'oggetto è una ordinaria azione di adempimento e condanna al pagamento del prezzo nell'ambito di un contratto già stipulato, non essendo in discussione profili tipici di specializzazione ulteriori rispetto al mero riferimento soggettivo-oggettivo al contratto pubblico.
Nel merito, occorre anzitutto procedere all'interpretazione delle clausole contrattuali secondo i canoni degli artt. 1362 ss. c.c., valorizzando sia il significato letterale sia la ratio funzionale nel peculiare contesto del servizio di assistenza domiciliare.
Il riferimento alla liquidazione in base alle “ore di prestazioni effettivamente svolte” e la qualificazione della voce di manodopera come “presuntiva” escludono una lettura rigidamente ancorata alle durate standardizzate per accesso indicate in offerta, poiché tali durate, per espressa pattuizione, assolvono a funzione di meri indici di calcolo, suscettibili di adattamento alla realtà esecutiva. Il richiamo contrattuale a “la durata di p. 8 ciascun accesso” e “le qualifiche del personale impiegato” impone, da un lato, di considerare la divergenza tra il tempo nominale e la durata effettivamente necessaria e, dall'altro, di tenere conto dell'inquadramento professionale concretamente utilizzato.
In coerenza con l'art. 7 del C.S.A., che prevede che gli operatori “devono assicurare tutte le attività in grado di garantire l'efficacia del servizio ed il buon funzionamento di una equipe integrata”, va ribadito che, nel paradigma della prestazione domiciliare, fasi quali preparazione, vestizione, sanificazione, compilazione dei formulari e spostamenti fra domicili sono coessenziali e strumentali alla erogazione in sicurezza e, pertanto, non possono essere qualificati come meri tempi morti estranei al sinallagma.
In tale cornice, la nozione legale di orario di lavoro, inteso come periodo in cui il lavoratore è “a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio delle sue attività o delle sue funzioni”, corrobora la tesi per cui i tempi funzionali e necessari rientrano, entro margini di ragionevolezza, nel conteggio delle “ore effettivamente svolte”. Contr La difesa dell' nel rivendicare la rigidità delle durate per accesso e il carattere
“ragionieristico” del criterio di conversione accessi/ore, non supera il dato testuale e sistematico ora richiamato, poiché assume come fisso ciò che il contratto, al contrario, qualifica come “presuntivo” e, quindi, modulabile in relazione alla concreta esecuzione.
Pur tuttavia, in detto contesto, anche volendo ritenere l'emissione delle note di credito con riserva da parte dell'attrice funzionale ad esigenze di liquidità e di continuità della prestazione, non può prescindersi dalla specifica disciplina normativa dettata in materia di riserva da parte dell'operatore economico.
Quanto all'istituto della riserva, va infatti evidenziato che, nel contesto degli appalti pubblici di servizi, l'emissione di una nota di credito a storno da parte dell'appaltatore, quando accompagnata da una riserva espressa in modo corretto e tempestivo, integra lo strumento tecnico per contestare la decurtazione operata dalla stazione appaltante e per rivendicare il riconoscimento di un corrispettivo maggiore ovvero il ristoro del danno.
p. 9 Tale meccanismo si colloca nel quadro normativo delineato dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) e trova fondamento nel principio dell'“obey and complain” di cui all'art. 115, comma 2, e all'Allegato II.14, art. 7, secondo cui l'appaltatore è tenuto ad eseguire le disposizioni della stazione appaltante, ma conserva il diritto di contestarle mediante riserva, a pena di decadenza.
La riserva dev'essere iscritta sul primo atto idoneo successivo al fatto generatore
(registro di contabilità, certificato di pagamento o conto finale), con sottoscrizione “con riserva” che manifesti in modo inequivoco la volontà di opporsi alla decurtazione;
entro il termine ordinario di quindici giorni – salvo diversa previsione contrattuale –
l'appaltatore deve esplicitarla nel registro, indicando con precisione le somme richieste e le relative motivazioni, comprensive di causa petendi e petitum, e deve confermarla nel conto finale per evitare effetti preclusivi.
In tale prospettiva, la nota di credito non equivale ad accettazione passiva dello storno, ma rappresenta l'atto tecnico di formalizzazione della contestazione e di preservazione del diritto economico dell'appaltatore.
È infatti principio giurisprudenziale acquisito che la mancata iscrizione della riserva, ovvero la sua formulazione tardiva o incompleta, comporta la decadenza dal diritto di far valere la pretesa economica.
Ad avviso del Tribunale, anche nel caso di specie, relativo ad appalto di servizi, la tempestiva iscrizione della riserva costituisce condizione imprescindibile per la tutela del credito dell'appaltatore sempre che la riserva sia chiara, specifica e confermata nel conto finale onde evitare effetti preclusivi.
Orbene, nel caso in esame sebbene l'attrice abbia prodotto le fatture e le correlate note di credito con annesse lettere di contestazione, non risulta agli atti la piena prova dell'avvenuta formalizzazione della riserva su registri o documenti contabili, con indicazione dettagliata e successiva conferma;
del pari non è possibile desumere dalla documentazione contrattuale depositata, la previsione di clausole in deroga;
ne deriva la decadenza del diritto fatto valere.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, il Tribunale ritiene di poter decidere allo stato degli atti, senza necessità di ulteriore ausilio tecnico né di ulteriori p. 10 argomentazioni nel merito, con conseguente integrale rigetto della domanda formulata dalla CP_6
[...]
a fronte del rigetto della domanda attorea, la condanna alle spese di lite,
[...]
secondo il principio di soccombenza, espressivo del generale canone della causalità
(cfr. Cass. n. 25141/2006).
Considerato il valore della causa (superiore a euro 5.201,00) e applicati i parametri di cui al d.m. n. 147/2022, le spese vengono liquidate, per tutte le fasi processuali, negli importi medi per complessivi euro 5.077,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice dott. Angelo RU, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
- rigetta l'eccezione di incompetenza della Sezione Specializzata Imprese;
- rigetto la domanda attorea e per l'effetto condanna l pagamento, in favore CP_1
dell' delle spese di lite, liquidate in complessivi 5.077,00 euro per Parte_1 prestazioni professionali forensi, oltre contributo forfettario al 15%, IVA e c.p. se e per quanto dovuti.
Napoli, 28 dicembre 2025.
IL GIUDICE dott. Angelo RU
p. 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Angelo
RU ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado, introdotta da:
IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T. SIG. , Controparte_1 CP_2
CON SEDE IN NAPOLI ALLA VIA G.B. PERGOLESI N. 1, P. IVA , ELETTIVAMENTE P.IVA_1
DOMICILIATA IN NAPOLI ALLA VIA F. PALIZZI N. 113 DIFESA DALL'AVV. SANDRO
ACQUAVIVA (C.F.: ) CHE LA RAPPRESENTA E DIFENDE IN FORZA DI CodiceFiscale_1
PROCURA IN ATTI;
ATTORE
CONTRO
, (CF E P.IVA: ), CON SEDE LEGALE IN NAPOLI, ALLA VIA Controparte_3 P.IVA_2
COMUNALE DEL PRINCIPE N. 13/A, IN PERSONA DEL DIRETTORE GENERALE DOTT. ING.
[...]
, DIFESA, IN VIRTÙ DI DELIBERA DIRETTORE GENERALE ASL NA 1 CENTRO N. Per_1
1673 DEL 29.11.2021, DALL'AVV. AUGUSTO CHIOSI (C.F. ) C.F._2
UNITAMENTE AL QUALE ELETTIVAMENTE DOMICILIATA IN NAPOLI AL VIA GIOSUÈ CARDUCCI
N. 61, CHE LA RAPPRESENTA E DIFENDE IN VIRTÙ DI PROCURA IN ATTI;
p. 1 CONVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. att. c.p.c.)
La controversia origina dall'affidamento, da parte dell' , del Parte_1
servizio di cure domiciliari, aggiudicato in regime di appalto pubblico con deliberazione del Direttore Generale n. 397 del 24 ottobre 2016.
In esito all'aggiudicazione al , è stata costituita – con atto del 7 novembre CP_4
2016 – la società di gestione quale veicolo Controparte_5
organizzativo “espressamente finalizzata a garantire 'l'uniformità delle prestazioni lavorative del personale addetto alla cura degli utenti'”.
L'amministrazione preso atto della costituzione con deliberazione n. 19 del 12 gennaio
2017 ha autorizzato l'avvio con delibera n. 813 del 27 dicembre 2016, con decorrenza dal 1° gennaio 2017 sino al 31 dicembre 2019, prevedendo la possibilità di proroga per un ulteriore anno.
Il rapporto contrattuale è stato formalizzato con il contratto, repertorio n. 2 del 12 luglio 2017, nel quale la a accettato di eseguire il servizio “secondo quanto CP_1
stabilito dal Disciplinare di Gara e dal C.S.A. e secondo l'offerta di gara”, chiarendosi altresì che “il servizio avverrà ai prezzi fissati nell'offerta di gara risultata aggiudicataria”.
Lo svolgimento del rapporto sinallagmatico, secondo la prospettazione attorea, è stato lineare: ciascun distretto ha mensilmente certificato gli accessi per profilo professionale;
sulla scorta di tali report la a emesso fattura, applicando criteri CP_1
conformi all'offerta di gara e al CCNL di settore. Contr L' pur “riconfermando la natura e il numero delle prestazioni erogate nel relativo periodo” e dichiarandosi “in attesa di potere dipanare le divergenze in merito”, ha - dal suo canto - sollecitato l'emissione di note di credito, condizionando ai relativi storni il pagamento della parte non controversa.
p. 2 La società, “senza che questo potesse significare alcun tipo di rinuncia”, ha tempo per tempo trasmesso le note di credito al solo fine di non interrompere il servizio e garantire la regolare retribuzione del personale, serbando espressa riserva di richiedere le maggiori somme ritenute dovute.
Le domande di parte attrice si incentrano quindi su tre profili.
Il primo attiene alla corretta imputazione dei livelli contrattuali ai profili professionali impiegati e alla conseguente valorizzazione del costo orario.
La ostiene che per gli OSS il corretto riferimento sia il livello C2, non il C1, CP_1 con adeguamento della tariffa oraria pattuita da € 19,56 a € 20,17; per i tecnici della riabilitazione e infermieri, l'attrice invoca l'applicazione dell'art. 78 CCNL, che prevede un'indennità professionale mensile per i profili sanitari, con proiezione sulla tariffa oraria sino a € 24,08 in luogo dei € 21,97 indicati in offerta. La differenza così calcolata, per il periodo gennaio 2017 – dicembre 2020, ammonta a € 1.179.812,48.
Il secondo profilo coinvolge l'interpretazione della clausola che qualifica come
“presuntivo” l'onere della manodopera, imponendo la contabilizzazione “sulla base delle effettive prestazioni svolte”, con valorizzazione, oltre al numero degli accessi, anche “della durata di ciascun accesso”, “delle qualifiche del personale” e “delle tariffe orarie”. Contr L'assunto attoreo è che l' abbia limitato la quantificazione al mero conteggio degli accessi, trascurando la dimensione funzionale e temporale delle attività strumentali e necessarie all'esecuzione della cura domiciliare.
In tale logica, la a considerato per le prestazioni infermieristiche una durata CP_1
non inferiore a un'ora per accesso, includendo spostamenti, preparazione dei presidi, adempimenti amministrativi e, in particolare, le attività di vestizione e sanificazione, più onerose nel periodo pandemico. Contr L' invece, avrebbe imposto una riduzione contabile “ragionieristica” e non coerente con la lex contractus, pretendendo note di credito “pena la sospensione del pagamento”.
La somma rivendicata su tale base è pari, pertanto, a complessivi € 18.633.662,07, ossia l'ammontare degli importi stornati con le note di credito rilasciate “con riserva”.
p. 3 Il terzo profilo concerne il metodo di trasformazione degli accessi in monte ore. Contr Secondo l'attrice, l' ha operato una conversione meccanica, dividendo gli accessi per la durata standardizzata e moltiplicando il risultato per la tariffa oraria, senza considerare il “tempo tecnico” di trasferimento tra i domicili, la predisposizione degli strumenti e la necessaria igienizzazione, tempo che “non può essere inferiore ad almeno 20 minuti per prestazione”.
Richiamando il d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, art. 1, la assume che rientri CP_1
nell'orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio delle sue attività o delle sue funzioni”, e si rifà alla giurisprudenza di legittimità secondo cui “il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell'attività lavorativa vera e propria” quando lo spostamento è funzionale all'esecuzione e il dipendente è “di volta in volta inviato in diverse località”.
La relativa posta, calcolata sull'intero periodo considerato, è quantificata in €
10.657.360,33.
In conclusione delle richieste per il quadriennio 2017–2020, l'attrice domanda Contr Contr l'accertamento dell'inadempimento dell' e per l'effetto la condanna dell' al pagamento della somma complessiva di € 18.633.662,07, quale differenziale tra quanto fatturato e quanto effettivamente pagato, per adeguamento dei livelli CCNL pari a €
1.179.812,48 e, in via subordinata, dei maggiori importi per computabilità del tempo di spostamento e delle attività accessorie pari a € 10.657.360,33, oltre agli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 e alle spese.
La difesa dell' si sviluppa su un piano preliminare e su un piano di Controparte_3
merito. In via pregiudiziale, l'amministrazione eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nella parte in cui, a suo dire, le doglianze si risolverebbero in censure agli atti di gara, al capitolato e, più in generale, alla congruità dell'offerta economica aggiudicataria. La distinzione proposta è perentoria: “spettano al GO le controversie sui maggiori oneri in sede di esecuzione del contratto, non certo le controversie aventi ad oggetto censure del capitolato speciale di gara”, ricadendo queste ultime nella giurisdizione amministrativa e risultando, peraltro, non impugnata tempestivamente la lex specialis.
p. 4 In subordine, viene invocata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Imprese, trattandosi di contratto pubblico di servizi di rilevanza comunitaria e di controversia rientrante, ratione materiae, nell'alveo dell'art. 3 del D.L. n. 1/2012.
Nel merito, la convenuta deduce l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande, evidenziando che il contratto d'appalto del 12 luglio 2017 è stato sottoscritto da
“senza apposizione di riserve” e che la disciplina di gara, in quanto lex CP_1
specialis, non è stata impugnata, onde ogni contestazione successiva integrerebbe acquiescenza ai criteri di corrispettivazione e alle durate delle prestazioni.
Le clausole del Disciplinare e del Capitolato sarebbero univoche nella definizione dei profili professionali, delle durate per accesso e dei corrispettivi unitari, sicché non sarebbe ammissibile un'interpretazione “a posteriori” idonea ad alterare il baricentro economico dell'offerta o a imputare livelli retributivi diversi da quelli consapevolmente assunti in gara. La condotta tenuta in esecuzione, inoltre, sarebbe sempre stata coerente: le fatture difformi dal criterio applicato venivano respinte, si richiedevano e ottenevano note di credito e si procedeva al pagamento della quota incontestata, sì da consolidare una prassi conforme alla disciplina pattizia.
Quanto alla pretesa riqualificazione dei livelli per OSS, infermieri e tecnici della riabilitazione, la convenuta ribadisce che qualifiche e costi orari sono
“dettagliatamente esplicitati nel Capitolato Speciale di appalto posto a base di gara” e, pertanto, noti, accettati e non più sindacabili.
Da qui la richiesta conclusiva di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in subordine la competenza della Sezione Specializzata Imprese e, comunque, di respingere tutte le domande con regolazione delle spese.
Il thema decidendum si concentra, dunque, su tre snodi.
In primo luogo, la qualificazione delle doglianze e il correlato riparto di giurisdizione, se esse riguardino l'interpretazione e l'esecuzione del contratto – nella parte in cui impone il pagamento in base alle “ore di prestazioni effettivamente svolte” – o se, invece, si traducano nella rimessione in discussione della struttura economica dell'offerta e delle regole di gara, con ricadute sulla giurisdizione amministrativa e sui termini di impugnazione della lex specialis.
p. 5 In secondo luogo, l'ermeneutica delle clausole contrattuali: se la previsione che qualifica come “presuntivo” il costo della manodopera consenta, in sede esecutiva, il computo, oltre la durata tecnica della prestazione al domicilio, anche dei tempi di spostamento, preparazione, adempimenti documentali e sanificazione, soprattutto nel periodo pandemico, e in quale misura tali segmenti temporali integrino la nozione di
“ore effettivamente svolte”.
In terzo luogo, il metodo di quantificazione del dovuto, tanto nella conversione accessi/ore quanto nell'esatto inquadramento dei profili professionali ai sensi del
CCNL, ivi inclusa l'applicabilità dell'art. 78 sulle indennità professionali ai fini della tariffa oraria.
Alla luce di tali coordinate, la prospettazione attorea colloca la controversia sul terreno dell'esecuzione contrattuale, valorizzando le clausole che impongono di tener conto della “durata di ciascun accesso” e delle “qualifiche del personale” e richiamando la nozione legale di orario di lavoro quale periodo in cui il lavoratore è “a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio delle sue attività o delle sue funzioni”.
La difesa convenuta, di contro, insiste su una lettura rigidamente letterale delle durate standardizzate per accesso quali tetto massimo remunerabile, negando che, in via esecutiva, possa ampliarsi l'oggetto della remunerazione rispetto all'assetto economico accettato in gara, segnatamente in assenza di riserve alla stipula e di impugnazione tempestiva della lex specialis.
Sul piano processuale è intervenuta inoltre la riunione del procedimento iscritto al R.G.
n. 21517/2022 al presente procedimento recante R.G. n. 22341/2021, con conferma del perimetro delle domande e delle eccezioni e con istanze conclusive volte a definire il giudizio allo stato degli atti.
Le note di trattazione scritta della CO.AD. ribadiscono integralmente le conclusioni già rassegnate con l'atto di citazione per il quadriennio 2017–2020 e le estendono all'anno 2021, in considerazione della perdurante esecuzione del rapporto in regime di prorogatio. Per il 2021 l'attrice formula domande speculari, chiedendo il differenziale tra fatture e pagamenti pari a € 4.029.904,40, le differenze CCNL pari a € 654.528,29 e,
p. 6 in via subordinata, i maggiori importi per tempi funzionali e accessori pari a €
3.236.297,77.
Le note precisano che i fatti posti a fondamento delle pretese devono ritenersi acquisiti
“in virtù della mancata specifica contestazione” della convenuta.
La , dal canto suo, con le note di trattazione scritta reitera le questioni Controparte_3 preliminari e le difese di merito.
La convenuta precisa che “tutte le prestazioni effettivamente eseguite sono state remunerate in applicazione di quanto contrattualmente convenuto ed oggetto Contr dell'appalto” e che “il comportamento dell è stato sempre univoco”, avendo respinto le fatture della richiesto e ottenuto le note di credito per i maggiori CP_1 importi ritenuti non dovuti.
Il perimetro temporale del giudizio si estende, dunque, all'intero anno 2021, riproponendo – mutatis mutandis – le medesime questioni già delineate per il 2017–
2020: l'inquadramento contrattuale collettivo dei profili professionali e la relativa incidenza tariffaria;
l'interpretazione della clausola di presuntività del costo della manodopera e della regola delle “ore effettivamente svolte”; il metodo di conversione degli accessi in monte ore, con inclusione o meno dei tempi funzionali e delle attività strumentali alla prestazione domiciliare.
In definitiva, la vicenda si gioca su un duplice asse, giurisdizionale e interpretativo-applicativo.
Sul primo versante, occorre distinguere quanto attiene alla validità e alla congruità ex ante della disciplina di gara – non più aggredibile in sede ordinaria ove non impugnata
– da quanto concerne l'esatto adempimento del contratto già perfezionato, con precipuo riferimento alla clausola di presuntività del costo e alla regola delle ore effettive.
Sul secondo, è decisivo accertare se, in un servizio che per sua natura si articola in accessi domiciliari plurimi nella medesima giornata, i tempi di spostamento e le attività preparatorie costituiscano un segmento funzionale e inevitabile dell'attività sanitaria, sì da riflettersi nella remunerazione, e se le qualifiche professionali impiegate p. 7 e le relative indennità previste dal CCNL debbano essere valorizzate nella tariffazione oraria ai fini del sinallagma.
La risposta, ancorata al tenore letterale delle clausole, alla loro ratio e al comportamento complessivo delle parti in fase esecutiva, guida l'esito delle domande di accertamento dell'inadempimento e di condanna ai maggiori importi, nonché la verifica dell'an e del quantum di eventuali differenze retributive e degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002.
Ebbene, anzitutto l'eccezione di difetto di giurisdizione va respinta.
Il petitum immediato e la causa petendi riguardano la fase esecutiva del rapporto privatistico d'appalto e la corretta liquidazione dei corrispettivi in base alle clausole contrattuali sopra richiamate.
L'attrice non chiede di sindacare la legittimità degli atti di gara o la congruità ex ante dell'offerta aggiudicata, ma pretende l'applicazione ex post delle regole pattizie che impongono il pagamento “sulla base delle […] ore di prestazioni effettivamente svolte” e qualificano “presuntivo” l'onere della manodopera.
Ne consegue l'appartenenza della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario.
Parimenti infondata è l'eccezione di competenza della Sezione Specializzata Imprese, poiché l'oggetto è una ordinaria azione di adempimento e condanna al pagamento del prezzo nell'ambito di un contratto già stipulato, non essendo in discussione profili tipici di specializzazione ulteriori rispetto al mero riferimento soggettivo-oggettivo al contratto pubblico.
Nel merito, occorre anzitutto procedere all'interpretazione delle clausole contrattuali secondo i canoni degli artt. 1362 ss. c.c., valorizzando sia il significato letterale sia la ratio funzionale nel peculiare contesto del servizio di assistenza domiciliare.
Il riferimento alla liquidazione in base alle “ore di prestazioni effettivamente svolte” e la qualificazione della voce di manodopera come “presuntiva” escludono una lettura rigidamente ancorata alle durate standardizzate per accesso indicate in offerta, poiché tali durate, per espressa pattuizione, assolvono a funzione di meri indici di calcolo, suscettibili di adattamento alla realtà esecutiva. Il richiamo contrattuale a “la durata di p. 8 ciascun accesso” e “le qualifiche del personale impiegato” impone, da un lato, di considerare la divergenza tra il tempo nominale e la durata effettivamente necessaria e, dall'altro, di tenere conto dell'inquadramento professionale concretamente utilizzato.
In coerenza con l'art. 7 del C.S.A., che prevede che gli operatori “devono assicurare tutte le attività in grado di garantire l'efficacia del servizio ed il buon funzionamento di una equipe integrata”, va ribadito che, nel paradigma della prestazione domiciliare, fasi quali preparazione, vestizione, sanificazione, compilazione dei formulari e spostamenti fra domicili sono coessenziali e strumentali alla erogazione in sicurezza e, pertanto, non possono essere qualificati come meri tempi morti estranei al sinallagma.
In tale cornice, la nozione legale di orario di lavoro, inteso come periodo in cui il lavoratore è “a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio delle sue attività o delle sue funzioni”, corrobora la tesi per cui i tempi funzionali e necessari rientrano, entro margini di ragionevolezza, nel conteggio delle “ore effettivamente svolte”. Contr La difesa dell' nel rivendicare la rigidità delle durate per accesso e il carattere
“ragionieristico” del criterio di conversione accessi/ore, non supera il dato testuale e sistematico ora richiamato, poiché assume come fisso ciò che il contratto, al contrario, qualifica come “presuntivo” e, quindi, modulabile in relazione alla concreta esecuzione.
Pur tuttavia, in detto contesto, anche volendo ritenere l'emissione delle note di credito con riserva da parte dell'attrice funzionale ad esigenze di liquidità e di continuità della prestazione, non può prescindersi dalla specifica disciplina normativa dettata in materia di riserva da parte dell'operatore economico.
Quanto all'istituto della riserva, va infatti evidenziato che, nel contesto degli appalti pubblici di servizi, l'emissione di una nota di credito a storno da parte dell'appaltatore, quando accompagnata da una riserva espressa in modo corretto e tempestivo, integra lo strumento tecnico per contestare la decurtazione operata dalla stazione appaltante e per rivendicare il riconoscimento di un corrispettivo maggiore ovvero il ristoro del danno.
p. 9 Tale meccanismo si colloca nel quadro normativo delineato dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) e trova fondamento nel principio dell'“obey and complain” di cui all'art. 115, comma 2, e all'Allegato II.14, art. 7, secondo cui l'appaltatore è tenuto ad eseguire le disposizioni della stazione appaltante, ma conserva il diritto di contestarle mediante riserva, a pena di decadenza.
La riserva dev'essere iscritta sul primo atto idoneo successivo al fatto generatore
(registro di contabilità, certificato di pagamento o conto finale), con sottoscrizione “con riserva” che manifesti in modo inequivoco la volontà di opporsi alla decurtazione;
entro il termine ordinario di quindici giorni – salvo diversa previsione contrattuale –
l'appaltatore deve esplicitarla nel registro, indicando con precisione le somme richieste e le relative motivazioni, comprensive di causa petendi e petitum, e deve confermarla nel conto finale per evitare effetti preclusivi.
In tale prospettiva, la nota di credito non equivale ad accettazione passiva dello storno, ma rappresenta l'atto tecnico di formalizzazione della contestazione e di preservazione del diritto economico dell'appaltatore.
È infatti principio giurisprudenziale acquisito che la mancata iscrizione della riserva, ovvero la sua formulazione tardiva o incompleta, comporta la decadenza dal diritto di far valere la pretesa economica.
Ad avviso del Tribunale, anche nel caso di specie, relativo ad appalto di servizi, la tempestiva iscrizione della riserva costituisce condizione imprescindibile per la tutela del credito dell'appaltatore sempre che la riserva sia chiara, specifica e confermata nel conto finale onde evitare effetti preclusivi.
Orbene, nel caso in esame sebbene l'attrice abbia prodotto le fatture e le correlate note di credito con annesse lettere di contestazione, non risulta agli atti la piena prova dell'avvenuta formalizzazione della riserva su registri o documenti contabili, con indicazione dettagliata e successiva conferma;
del pari non è possibile desumere dalla documentazione contrattuale depositata, la previsione di clausole in deroga;
ne deriva la decadenza del diritto fatto valere.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, il Tribunale ritiene di poter decidere allo stato degli atti, senza necessità di ulteriore ausilio tecnico né di ulteriori p. 10 argomentazioni nel merito, con conseguente integrale rigetto della domanda formulata dalla CP_6
[...]
a fronte del rigetto della domanda attorea, la condanna alle spese di lite,
[...]
secondo il principio di soccombenza, espressivo del generale canone della causalità
(cfr. Cass. n. 25141/2006).
Considerato il valore della causa (superiore a euro 5.201,00) e applicati i parametri di cui al d.m. n. 147/2022, le spese vengono liquidate, per tutte le fasi processuali, negli importi medi per complessivi euro 5.077,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice dott. Angelo RU, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
- rigetta l'eccezione di incompetenza della Sezione Specializzata Imprese;
- rigetto la domanda attorea e per l'effetto condanna l pagamento, in favore CP_1
dell' delle spese di lite, liquidate in complessivi 5.077,00 euro per Parte_1 prestazioni professionali forensi, oltre contributo forfettario al 15%, IVA e c.p. se e per quanto dovuti.
Napoli, 28 dicembre 2025.
IL GIUDICE dott. Angelo RU
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