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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/06/2025, n. 5199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5199 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41993 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
OCIETÀ BENEFIT, CF/PI: , con l'avv. BARATTI FRANCO, Parte_1 P.IVA_1 indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
-attore opponente-
CONTRO
CF/PI: , con l'avv. BORGONOVO BALLABIO Controparte_1 P.IVA_2
RUGGERO ANTONIO ANGELO, indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
-convenuto opposto-
Conclusioni: come precisate entro il termine perentorio del 14 febbraio 2025 fissato ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'odierno opposto ha agito in via monitoria nei confronti dell'opponente chiedendo e ottenendo ingiunzione di pagamento della somma di € 12.585,63, oltre interessi e spese di ingiunzione, di cui alle proprie fatture n. 107 del 25 luglio 2023, 108 del 26 luglio 2023 e 112 del 31 luglio 2023, emesse per corrispettivo di beni forniti e indicati nei documenti di trasporto e nei rapporti d'intervento.
Parte opponente ha tempestivamente avversato la pretesa creditoria del convenuto opposto allegando che i rapporti contrattuali fra le parti ebbero a oggetto la riparazione di un compressore posto a servizio dello stabilimento di imbottigliamento dell'acqua in Valli del Pasubio;
che dopo un primo controllo generale del mese di gennaio 2023, il compressore fu dichiarato riparato dal convenuto opposto, che emise la fattura n. 11/2023 per € 9.638,00 IVA inclusa, pagata;
che il medesimo
1 malfunzionamento si ripresentò successivamente, l'opposto intervenne nel mese di febbraio 2023 ed emise la fattura n. 30/2023 per € 12.970,36 IVA inclusa, anch'essa pagata;
che nuovamente il compressore andò in avaria, a partire dal 28 giugno 2023 l'opposto intervenne ben sette volte, nel volgere di poche settimane, impegnandosi in inutili attività, sinché il 28 luglio 2023 il compressore cessò nuovamente di funzionare. L'opponente ha dedotto che un nuovo appaltatore terzo fu incaricato di compiere l'opera di riparazione fallita dal convenuto opposto e che il compressore poté essere definitivamente riparato dal terzo Ciegi Automation S.r.l. con un modestissimo intervento, negligentemente non effettuato dal precedente manutentore.
L'opponente ha dunque concluso, in citazione, perché il decreto ingiuntivo sia revocato, non essendo dovuto alcunché a favore del convenuto opposto per gli inutili interventi posti in essere a partire dal
28 giugno 2023; nonché perché, in riconvenzionale, il convenuto opposto sia condannato a risarcire il danno da inadempimento conseguente al fermo di produzione dello stabilimento nel periodo in cui il compressore fu non funzionante, pari a € 42.378,10, oltre alla restituzione della somma di €
12.970,36 di cui alla fattura n. 30/2023, avente a oggetto un intervento di riparazione che il convenuto opposto avrebbe dovuto compiere in garanzia.
L'opposto, si è costituito nel giudizio di opposizione e ha insistito nella propria pretesa creditoria, concludendo, in comparsa di risposta, perché l'opposizione e le domande riconvenzionali siano tutte rigettate.
La causa è stata istruita tramite CTU affidata alle cure dell'Ing. Persona_1
La causa giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti entro il termine perentorio del 14 febbraio 2025, previo decorso dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Essa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 14 maggio 2025.
*
2. Sulla parziale fondatezza dell'opposizione.
Come visto, non è contestato fra le parti che fra di esse intercorse un contratto con il quale il convenuto opposto fu incarico dell'opera di riparazione di un compressore posto a servizio dello stabilimento dell'impianto di imbottigliamento sito in Valli del Pasubio e gestito dall'opponente.
Diversamente rispetto a quanto argomentato dall'opponente, risulta in verità che le parti conclusero più contratti, qualificabili come appalti d'opera, aventi ciascuno a oggetto diversi interventi di riparazione.
Emerge infatti dalla lettura dei rapporti d'intervento stesi a seguito di ciascun intervento sul macchinario e dalla lettura della CTU che l'opposto intervenne nel mese di gennaio 2023 (interventi del 25 e 27 gennaio), nel mese di febbraio 2023 (interventi del 22 e 28 febbraio), nei mesi di giugno e luglio 2023 (interventi del interventi del 28 giugno e del 12-13 luglio), e ancora nel mese di luglio
2 2023 (interventi del 14, 19 e 21 luglio).
Come chiaramente rilevato dal CTU, ciascuno di tali interventi ha un oggetto proprio, diverso dagli altri, e risponde all'emersione di una diversa problematica di funzionamento del vetusto e usurato macchinario.
La condotta in corso di esecuzione delle obbligazioni da parte delle parti conferma tale lettura: le fatture relative agli interventi di riparazione dei mesi di gennaio e febbraio 2023 furono emesse e pagate dall'opponente senza riserve od obiezioni. Solo alla fine del mese di luglio 2023 l'opponente pretese, in contrasto con la propria precedente condotta, di qualificare l'intervento del mese di febbraio 2023 come adempimento dell'obbligo di garanzia del precedente intervento di gennaio 2023.
È evidente però che, ove così fosse, giammai l'opponente avrebbe accettato e pagato la fattura n.
30/2023 emessa per il relativo corrispettivo.
Fatta questa premessa, il CTU ha proceduto a esaminare le doglianze sollevate in giudizio dall'opponente: al riguardo, ha potuto verificare che tutti gli interventi del convenuto opposto sino al
13 luglio 2023 furono compiuti correttamente e risolsero il malfunzionamento all'epoca presente nel macchinario, tramite manutenzione e sostituzione di componenti usurati.
Viceversa, gli interventi tecnici posti in essere a partire dal 14 luglio 2023 (14, 19 e 21 luglio) furono inidonei a risolvere il problema a quell'epoca presente nel macchinario (accumulo di condensa).
Comunque, anche in relazione a essi il CTU ha precisato che il macchinario fu sempre lasciato funzionante, ma senza eliminare l'inconveniente rilevato che, nel breve/medio periodo di funzionamento avrebbe potuto causare ulteriori problemi. Si giustifica dunque la decisione dell'opponente di incaricare un soggetto terzo che, con intervento del 27 luglio, risolse il problema.
Da ciò deriva la parziale fondatezza dell'opposizione: trattandosi di contratto d'appalto, che obbliga l'appaltatore a fare conseguire al committente il risultato di riparazione promesso, non è dovuto il corrispettivo fatturato per interventi che, seppure effettivamente prestati, si siano rilevati inutili.
Le fatture n. 107, 108 e 112/2023, oggi azionate, furono emesse dal convenuto opposto con riferimento al corrispettivo di tutti gli interventi posti in essere a partire dal 28 giugno 2023. Spetta dunque di individuare, in tali fatture, la parte di corrispettivo non dovuta.
Il computo non presenta particolari difficoltà perché le fatture indicano analiticamente le prestazioni svolte, data per data.
Quanto alla fattura n. 107, essa reca, in prima pagina, “ore di viaggio” e “costo per km” relativi alle date del 12 e 13 luglio 2023: trattasi di voci tutte dovute.
In seconda pagina, essa reca, salvo la sola prima riga ancora riferita al 13 luglio, “ore di viaggio” e
“costo per km” relativi al 14, 19 e 21 luglio 2023. Il relativo importo, per complessivi € 3.583,37 oltre
IVA, non è dovuto.
3 In terza pagina, essa reca, in prima riga, la somma di € 518,76 oltre IVA ancora riferita al 21 luglio, come le precedenti non dovuta. Nelle righe successive, presenta invece forniture, “ore di viaggio” e
“corso per km” relativi agli interventi precedenti il 14 luglio, corrispettivi quindi dovuti.
Quanto alla fattura n. 108, essa riguarda l'intervento del 13 luglio: il relativo corrispettivo è dovuto.
Quanto alla fattura n. 112, essa riguarda la revisione della termoresistenza (da intendersi la seconda, del 19 luglio) e non è quindi dovuta (€ 150,00 oltre IVA).
Si individua dunque una fatturazione di corrispettivo per interventi negligentemente non risolutivi di
€ 4.252,13 oltre IVA (€ 3.583,37 più € 518,76 più € 150,00), pari a € 5.187,59 IVA inclusa.
Passando a trattare della domanda riconvenzionale, essa è evidentemente infondata, come di seguito.
Quanto alla restituzione, non vi è titolo perché il convenuto opposto restituisca corrispettivi percepiti per interventi di riparazione correttamente eseguiti, come accertato dal CTU.
Quanto al risarcimento, l'opponente ha persino mancato di indicare, in atti, quale fu il periodo di
“fermo tecnico” dell'impianto che gli causò un pregiudizio. Il CTU ha peraltro verificato, come visto, che a seguito di tutti gli interventi del convenuto opposto l'impianto fu sempre lasciato funzionante.
La domanda risarcitoria, che invoca ingenti danni conseguenti al fermo dell'impianto, è dunque infondata.
Ritenuto in conclusione che
In parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'attore opponente deve essere condannato a pagare a favore del convenuto opposto la minore somma di €
7.396,04 (€ 12.583,63 meno € 5.187,59), oltre interessi al saggio di cui all'art. 5 d.lgs. 231/2002 da computarsi dalla scadenza delle singole fatture azionate sino al pagamento.
La domanda riconvenzionale risarcitoria è del tutto infondata e deve essere respinta.
Le spese processuali seguono la soccombenza, che si individua nella posizione dell'attore opponente,
e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei D.M. 55/14, 37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia (che si desume dal valore della domanda risarcitoria respinta) e dell'attività difensiva effettivamente compiuta, comunque entro il limite della nota spese depositata dal convenuto opposto.
Secondo il medesimo criterio, le spese della CTU devono essere definitivamente poste a carico dell'attore opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione notificata il 14 novembre 2023, da nei confronti di Parte_2 [...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 15244/2023 emesso dal Tribunale di Milano il 4 Controparte_1
4 ottobre 2023 e notificato il giorno successivo, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) accoglie in parte l'opposizione;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna l'attore opponente a pagare a favore del convenuto opposto la somma di € 7.396,04, oltre interessi al saggio di cui all'art. 5 d.lgs. 231/2002 da computarsi dalla scadenza delle singole fatture azionate sino al pagamento;
4) pone a carico dell'attore opponente le spese della CTU;
5) condanna l'attore opponente alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto opposto, che si liquidano in € 5.300,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 25 giugno 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
OCIETÀ BENEFIT, CF/PI: , con l'avv. BARATTI FRANCO, Parte_1 P.IVA_1 indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
-attore opponente-
CONTRO
CF/PI: , con l'avv. BORGONOVO BALLABIO Controparte_1 P.IVA_2
RUGGERO ANTONIO ANGELO, indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
-convenuto opposto-
Conclusioni: come precisate entro il termine perentorio del 14 febbraio 2025 fissato ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'odierno opposto ha agito in via monitoria nei confronti dell'opponente chiedendo e ottenendo ingiunzione di pagamento della somma di € 12.585,63, oltre interessi e spese di ingiunzione, di cui alle proprie fatture n. 107 del 25 luglio 2023, 108 del 26 luglio 2023 e 112 del 31 luglio 2023, emesse per corrispettivo di beni forniti e indicati nei documenti di trasporto e nei rapporti d'intervento.
Parte opponente ha tempestivamente avversato la pretesa creditoria del convenuto opposto allegando che i rapporti contrattuali fra le parti ebbero a oggetto la riparazione di un compressore posto a servizio dello stabilimento di imbottigliamento dell'acqua in Valli del Pasubio;
che dopo un primo controllo generale del mese di gennaio 2023, il compressore fu dichiarato riparato dal convenuto opposto, che emise la fattura n. 11/2023 per € 9.638,00 IVA inclusa, pagata;
che il medesimo
1 malfunzionamento si ripresentò successivamente, l'opposto intervenne nel mese di febbraio 2023 ed emise la fattura n. 30/2023 per € 12.970,36 IVA inclusa, anch'essa pagata;
che nuovamente il compressore andò in avaria, a partire dal 28 giugno 2023 l'opposto intervenne ben sette volte, nel volgere di poche settimane, impegnandosi in inutili attività, sinché il 28 luglio 2023 il compressore cessò nuovamente di funzionare. L'opponente ha dedotto che un nuovo appaltatore terzo fu incaricato di compiere l'opera di riparazione fallita dal convenuto opposto e che il compressore poté essere definitivamente riparato dal terzo Ciegi Automation S.r.l. con un modestissimo intervento, negligentemente non effettuato dal precedente manutentore.
L'opponente ha dunque concluso, in citazione, perché il decreto ingiuntivo sia revocato, non essendo dovuto alcunché a favore del convenuto opposto per gli inutili interventi posti in essere a partire dal
28 giugno 2023; nonché perché, in riconvenzionale, il convenuto opposto sia condannato a risarcire il danno da inadempimento conseguente al fermo di produzione dello stabilimento nel periodo in cui il compressore fu non funzionante, pari a € 42.378,10, oltre alla restituzione della somma di €
12.970,36 di cui alla fattura n. 30/2023, avente a oggetto un intervento di riparazione che il convenuto opposto avrebbe dovuto compiere in garanzia.
L'opposto, si è costituito nel giudizio di opposizione e ha insistito nella propria pretesa creditoria, concludendo, in comparsa di risposta, perché l'opposizione e le domande riconvenzionali siano tutte rigettate.
La causa è stata istruita tramite CTU affidata alle cure dell'Ing. Persona_1
La causa giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti entro il termine perentorio del 14 febbraio 2025, previo decorso dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Essa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 14 maggio 2025.
*
2. Sulla parziale fondatezza dell'opposizione.
Come visto, non è contestato fra le parti che fra di esse intercorse un contratto con il quale il convenuto opposto fu incarico dell'opera di riparazione di un compressore posto a servizio dello stabilimento dell'impianto di imbottigliamento sito in Valli del Pasubio e gestito dall'opponente.
Diversamente rispetto a quanto argomentato dall'opponente, risulta in verità che le parti conclusero più contratti, qualificabili come appalti d'opera, aventi ciascuno a oggetto diversi interventi di riparazione.
Emerge infatti dalla lettura dei rapporti d'intervento stesi a seguito di ciascun intervento sul macchinario e dalla lettura della CTU che l'opposto intervenne nel mese di gennaio 2023 (interventi del 25 e 27 gennaio), nel mese di febbraio 2023 (interventi del 22 e 28 febbraio), nei mesi di giugno e luglio 2023 (interventi del interventi del 28 giugno e del 12-13 luglio), e ancora nel mese di luglio
2 2023 (interventi del 14, 19 e 21 luglio).
Come chiaramente rilevato dal CTU, ciascuno di tali interventi ha un oggetto proprio, diverso dagli altri, e risponde all'emersione di una diversa problematica di funzionamento del vetusto e usurato macchinario.
La condotta in corso di esecuzione delle obbligazioni da parte delle parti conferma tale lettura: le fatture relative agli interventi di riparazione dei mesi di gennaio e febbraio 2023 furono emesse e pagate dall'opponente senza riserve od obiezioni. Solo alla fine del mese di luglio 2023 l'opponente pretese, in contrasto con la propria precedente condotta, di qualificare l'intervento del mese di febbraio 2023 come adempimento dell'obbligo di garanzia del precedente intervento di gennaio 2023.
È evidente però che, ove così fosse, giammai l'opponente avrebbe accettato e pagato la fattura n.
30/2023 emessa per il relativo corrispettivo.
Fatta questa premessa, il CTU ha proceduto a esaminare le doglianze sollevate in giudizio dall'opponente: al riguardo, ha potuto verificare che tutti gli interventi del convenuto opposto sino al
13 luglio 2023 furono compiuti correttamente e risolsero il malfunzionamento all'epoca presente nel macchinario, tramite manutenzione e sostituzione di componenti usurati.
Viceversa, gli interventi tecnici posti in essere a partire dal 14 luglio 2023 (14, 19 e 21 luglio) furono inidonei a risolvere il problema a quell'epoca presente nel macchinario (accumulo di condensa).
Comunque, anche in relazione a essi il CTU ha precisato che il macchinario fu sempre lasciato funzionante, ma senza eliminare l'inconveniente rilevato che, nel breve/medio periodo di funzionamento avrebbe potuto causare ulteriori problemi. Si giustifica dunque la decisione dell'opponente di incaricare un soggetto terzo che, con intervento del 27 luglio, risolse il problema.
Da ciò deriva la parziale fondatezza dell'opposizione: trattandosi di contratto d'appalto, che obbliga l'appaltatore a fare conseguire al committente il risultato di riparazione promesso, non è dovuto il corrispettivo fatturato per interventi che, seppure effettivamente prestati, si siano rilevati inutili.
Le fatture n. 107, 108 e 112/2023, oggi azionate, furono emesse dal convenuto opposto con riferimento al corrispettivo di tutti gli interventi posti in essere a partire dal 28 giugno 2023. Spetta dunque di individuare, in tali fatture, la parte di corrispettivo non dovuta.
Il computo non presenta particolari difficoltà perché le fatture indicano analiticamente le prestazioni svolte, data per data.
Quanto alla fattura n. 107, essa reca, in prima pagina, “ore di viaggio” e “costo per km” relativi alle date del 12 e 13 luglio 2023: trattasi di voci tutte dovute.
In seconda pagina, essa reca, salvo la sola prima riga ancora riferita al 13 luglio, “ore di viaggio” e
“costo per km” relativi al 14, 19 e 21 luglio 2023. Il relativo importo, per complessivi € 3.583,37 oltre
IVA, non è dovuto.
3 In terza pagina, essa reca, in prima riga, la somma di € 518,76 oltre IVA ancora riferita al 21 luglio, come le precedenti non dovuta. Nelle righe successive, presenta invece forniture, “ore di viaggio” e
“corso per km” relativi agli interventi precedenti il 14 luglio, corrispettivi quindi dovuti.
Quanto alla fattura n. 108, essa riguarda l'intervento del 13 luglio: il relativo corrispettivo è dovuto.
Quanto alla fattura n. 112, essa riguarda la revisione della termoresistenza (da intendersi la seconda, del 19 luglio) e non è quindi dovuta (€ 150,00 oltre IVA).
Si individua dunque una fatturazione di corrispettivo per interventi negligentemente non risolutivi di
€ 4.252,13 oltre IVA (€ 3.583,37 più € 518,76 più € 150,00), pari a € 5.187,59 IVA inclusa.
Passando a trattare della domanda riconvenzionale, essa è evidentemente infondata, come di seguito.
Quanto alla restituzione, non vi è titolo perché il convenuto opposto restituisca corrispettivi percepiti per interventi di riparazione correttamente eseguiti, come accertato dal CTU.
Quanto al risarcimento, l'opponente ha persino mancato di indicare, in atti, quale fu il periodo di
“fermo tecnico” dell'impianto che gli causò un pregiudizio. Il CTU ha peraltro verificato, come visto, che a seguito di tutti gli interventi del convenuto opposto l'impianto fu sempre lasciato funzionante.
La domanda risarcitoria, che invoca ingenti danni conseguenti al fermo dell'impianto, è dunque infondata.
Ritenuto in conclusione che
In parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'attore opponente deve essere condannato a pagare a favore del convenuto opposto la minore somma di €
7.396,04 (€ 12.583,63 meno € 5.187,59), oltre interessi al saggio di cui all'art. 5 d.lgs. 231/2002 da computarsi dalla scadenza delle singole fatture azionate sino al pagamento.
La domanda riconvenzionale risarcitoria è del tutto infondata e deve essere respinta.
Le spese processuali seguono la soccombenza, che si individua nella posizione dell'attore opponente,
e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei D.M. 55/14, 37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia (che si desume dal valore della domanda risarcitoria respinta) e dell'attività difensiva effettivamente compiuta, comunque entro il limite della nota spese depositata dal convenuto opposto.
Secondo il medesimo criterio, le spese della CTU devono essere definitivamente poste a carico dell'attore opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione notificata il 14 novembre 2023, da nei confronti di Parte_2 [...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 15244/2023 emesso dal Tribunale di Milano il 4 Controparte_1
4 ottobre 2023 e notificato il giorno successivo, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) accoglie in parte l'opposizione;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna l'attore opponente a pagare a favore del convenuto opposto la somma di € 7.396,04, oltre interessi al saggio di cui all'art. 5 d.lgs. 231/2002 da computarsi dalla scadenza delle singole fatture azionate sino al pagamento;
4) pone a carico dell'attore opponente le spese della CTU;
5) condanna l'attore opponente alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto opposto, che si liquidano in € 5.300,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 25 giugno 2025.
Il Giudice
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