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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 749/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TI GIULIANO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RIGGIO ROBERTO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1238/2021 depositato il 26/07/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301SB02719/2020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301SB02719/2020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301SB02719/2020 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301SB02719/2020 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301SB02719/2020 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Il difensore della ricorrente insiste in quanto chiesto e dedotto nei propri scritti difensivi.
L'Agenzia delle Entrate si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, la contribuente Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. TY301SB02719/2020 emesso dall'Agenzia delle Entrate per l'anno 2015, con cui venivano accertati:
un maggior reddito d'impresa di € 62.748,24, maggior IRPEF pari a € 20.983,00, addizionali regionale e comunale pari rispettivamente a € 813,00 e € 529,00, maggior IRAP di € 3.025,00, maggiori contributi previdenziali di € 14.252,00, sanzioni complessive pari a € 26.202,40.
L'atto dell'Agenzia delle Entrate trae origine dall'avviso di accertamento n. M13150007225U dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (DM), notificato alla contribuente il 24.09.2020, con cui era stata accertata, per l'anno 2015, l'Imposta Unica sulle scommesse per € 62.748,24, determinata mediante metodo induttivo sulla base della raccolta media provinciale triplicata ex art. 1, comma 644 lett. g), L. 190/2014.
La contribuente deduceva molteplici motivi, tra cui:
1. errato presupposto impositivo, sostenendo che le somme incassate nel CTD non costituirebbero ricavi ma mere “poste di transito” per Stanleybet;
2. illegittimità dell'accertamento DM, per errori sul metodo induttivo, sulla raccolta media applicata, sulla normativa applicabile, sul regime di regolarizzazione;
3. inesistenza del reddito accertato, assumendo che i compensi reali risultanti dalle 52 fatture (pari a
€ 17.417,38) costituissero l'unica base imponibile effettiva;
4. erroneità delle sanzioni, per difetto dell'elemento soggettivo e per obiettiva incertezza normativa.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, rilevando che l'accertamento
è strettamente derivato e conseguenziale all'accertamento DM, integralmente recepito ex art. 1, comma
67, L. 220/2010.
Dopo la sospensione del giudizio chiesta dalla ricorrente per eventualmente aderire alla definizione agevolata esso veniva dalla stessa riassunto.
***
Con ordinanza del 3.6.24 il Collegio, rilevato che era pendente il ricorso contro l'Agenzia delle Dogane avverso il provvedimento da cui dipende a cascata l'avviso impugnato;
che sussisteva pertanto pregiudizialità tra i due giudizi costituendo l'accertamento doganale l'atto presupposto rispetto a quello impugnato, rinviava a nuovo ruolo.
Dopo ulteriore rinvio con ordinanza del 7.7.25, il 5.9.25 la resistente depositava memorie illustrative allegando sentenza sfavorevole alla contribuente. Dalla stessa si evinceva che il ricorso proposto dalla contribuente contro l'avviso DM n. M13150007225U era stato rigettato con sentenza n. 3685 del 4 novembre 2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla natura “a cascata” dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate L'avviso dell'Agenzia delle Entrate non ha determinato autonomamente la base imponibile, ma ha recepito integralmente l'imponibile accertato dall'DM nell'atto prodromico M13150007225U, come previsto dall'art. 1, comma 67, L. 220/2010: “La base imponibile accertata ai fini dell'imposta unica […] è posta a base delle rettifiche ai fini delle imposte sui redditi, IVA e IRAP”.
La struttura dell'accertamento è quindi “a cascata”: e solo in presenza di vizi dell'atto prodromico potrebbe cadere l'atto derivato.
La contribuente ha dedotto motivi di merito che non devono essere scrutinati dal Collegio. Pur tuttavia, si ribadisce la legittimità dell'accertamento DM tenuto conto che dalla documentazione agli atti risulta che:
la contribuente svolgeva attività di raccolta fisica di scommesse in assenza di concessione DM;
non esisteva collegamento al totalizzatore nazionale;
vi era contratto di CTD con Stanleybet del 22.07.2013; mancavano elementi contabili certi per la determinazione analitica della base imponibile.
L'DM ha quindi applicato correttamente:
l'art. 24, comma 10, DL 98/2011;
l'art. 1, comma 644 lett. g), L. 190/2014 (triplo della raccolta media provinciale);
l'aliquota massima dell'imposta unica ex d.lgs. 504/1998.
Orbene, il ricorso proposto dalla contribuente contro l'atto prodromico DM n. M13150007225U è stato definitivamente rigettato, la sentenza non è stata impugnata e quindi è passata in giudicato.
In buona sostanza:
· L'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate è un atto derivato, la cui base imponibile coincide obbligatoriamente con quella accertata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nell'avviso n.
M13150007225U, ai sensi dell'art. 1, comma 67, L. 220/2010. In questa sede riveste carattere decisivo l'evoluzione del giudizio relativo a tale atto prodromico.
· Dagli atti emerge infatti che il ricorso proposto dalla contribuente contro l'avviso DM n. M13150007225U
è stato rigettato con sentenza n. 3685 del 4 novembre 2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo;
tale sentenza è stata acquisita agli atti dell'Agenzia delle Entrate, la quale ne ha dato atto nella memoria illustrativa depositata nel presente giudizio;
la stessa Agenzia delle Entrate ha comunicato che la sentenza non è stata impugnata dalla contribuente e risulta quindi definitiva..
2. LA SENTENZA N. 3685/2024.
La sentenza n. 3685/2024 ha affrontato analiticamente le stesse questioni di diritto qui riproposte, rigettando tutte le censure della contribuente e affermando:
- la piena legittimità dell'imposta unica accertata;
- la legittimità del metodo induttivo basato sul triplo della raccolta media provinciale;
- la piena conformità a Costituzione e diritto UE della disciplina;
- la soggettività passiva della contribuente anche in assenza di concessione;
- l'irrilevanza delle assoluzioni penali ai fini della debenza dell'imposta unica.
Di conseguenza, l'atto prodromico è assistito da giudicato esterno, che produce effetti vincolanti nel presente giudizio, con automatica conferma del presupposto e della base imponibile recepita dall'Agenzia delle
Entrate. La giurisprudenza tributaria è ferma nel ritenere che, quando l'atto presupposto è stato impugnato, il ricorso è stato rigettato e la sentenza si è resa definitiva, l'atto derivato non può più essere contestato nei medesimi presupposti. Pertanto ogni censura che investe l'avviso DM (metodo induttivo, base media provinciale, disciplina L. 190/2014, natura del CTD, questioni UE e costituzionali) è comunque infondata, essendo coperta da giudicato.
3. CONSEGUENZE SUL PRESENTE GIUDIZIO DELLA SENTENZA N. 3685/2024
Accertato che l'avviso DM è stato definitivamente confermato, la sua base imponibile è divenuta incontestabile;
È altresì irrilevante il richiamo della contribuente alle 52 fatture per € 17.417,38: la determinazione legale della base imponibile ai fini dell'imposta unica — ormai confermata con giudicato — preclude ogni accertamento analitico ai fini delle imposte dirette e dell'IVA.
4. SULLE SANZIONI
La memoria dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che la contribuente:
ha omesso di dichiarare il reddito derivante da un'attività accertata come imponibile;
ha presentato dichiarazioni infedeli;
non ha fornito elementi di prova idonei ad escludere la colpa;
non può invocare alcuna obiettiva incertezza normativa, essendo ormai la materia consolidata da una pluralità di pronunce nazionali ed europee.
Le sanzioni sono dunque legittime. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo
Rigetta il ricorso;
Condanna la ricorrente alle spese di giudizio, nella misura di € 1.000,00 a favore dell'Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale di Palermo.
Palermo 12.1.26
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TI GIULIANO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RIGGIO ROBERTO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1238/2021 depositato il 26/07/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301SB02719/2020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301SB02719/2020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301SB02719/2020 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301SB02719/2020 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301SB02719/2020 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Il difensore della ricorrente insiste in quanto chiesto e dedotto nei propri scritti difensivi.
L'Agenzia delle Entrate si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, la contribuente Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. TY301SB02719/2020 emesso dall'Agenzia delle Entrate per l'anno 2015, con cui venivano accertati:
un maggior reddito d'impresa di € 62.748,24, maggior IRPEF pari a € 20.983,00, addizionali regionale e comunale pari rispettivamente a € 813,00 e € 529,00, maggior IRAP di € 3.025,00, maggiori contributi previdenziali di € 14.252,00, sanzioni complessive pari a € 26.202,40.
L'atto dell'Agenzia delle Entrate trae origine dall'avviso di accertamento n. M13150007225U dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (DM), notificato alla contribuente il 24.09.2020, con cui era stata accertata, per l'anno 2015, l'Imposta Unica sulle scommesse per € 62.748,24, determinata mediante metodo induttivo sulla base della raccolta media provinciale triplicata ex art. 1, comma 644 lett. g), L. 190/2014.
La contribuente deduceva molteplici motivi, tra cui:
1. errato presupposto impositivo, sostenendo che le somme incassate nel CTD non costituirebbero ricavi ma mere “poste di transito” per Stanleybet;
2. illegittimità dell'accertamento DM, per errori sul metodo induttivo, sulla raccolta media applicata, sulla normativa applicabile, sul regime di regolarizzazione;
3. inesistenza del reddito accertato, assumendo che i compensi reali risultanti dalle 52 fatture (pari a
€ 17.417,38) costituissero l'unica base imponibile effettiva;
4. erroneità delle sanzioni, per difetto dell'elemento soggettivo e per obiettiva incertezza normativa.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, rilevando che l'accertamento
è strettamente derivato e conseguenziale all'accertamento DM, integralmente recepito ex art. 1, comma
67, L. 220/2010.
Dopo la sospensione del giudizio chiesta dalla ricorrente per eventualmente aderire alla definizione agevolata esso veniva dalla stessa riassunto.
***
Con ordinanza del 3.6.24 il Collegio, rilevato che era pendente il ricorso contro l'Agenzia delle Dogane avverso il provvedimento da cui dipende a cascata l'avviso impugnato;
che sussisteva pertanto pregiudizialità tra i due giudizi costituendo l'accertamento doganale l'atto presupposto rispetto a quello impugnato, rinviava a nuovo ruolo.
Dopo ulteriore rinvio con ordinanza del 7.7.25, il 5.9.25 la resistente depositava memorie illustrative allegando sentenza sfavorevole alla contribuente. Dalla stessa si evinceva che il ricorso proposto dalla contribuente contro l'avviso DM n. M13150007225U era stato rigettato con sentenza n. 3685 del 4 novembre 2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla natura “a cascata” dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate L'avviso dell'Agenzia delle Entrate non ha determinato autonomamente la base imponibile, ma ha recepito integralmente l'imponibile accertato dall'DM nell'atto prodromico M13150007225U, come previsto dall'art. 1, comma 67, L. 220/2010: “La base imponibile accertata ai fini dell'imposta unica […] è posta a base delle rettifiche ai fini delle imposte sui redditi, IVA e IRAP”.
La struttura dell'accertamento è quindi “a cascata”: e solo in presenza di vizi dell'atto prodromico potrebbe cadere l'atto derivato.
La contribuente ha dedotto motivi di merito che non devono essere scrutinati dal Collegio. Pur tuttavia, si ribadisce la legittimità dell'accertamento DM tenuto conto che dalla documentazione agli atti risulta che:
la contribuente svolgeva attività di raccolta fisica di scommesse in assenza di concessione DM;
non esisteva collegamento al totalizzatore nazionale;
vi era contratto di CTD con Stanleybet del 22.07.2013; mancavano elementi contabili certi per la determinazione analitica della base imponibile.
L'DM ha quindi applicato correttamente:
l'art. 24, comma 10, DL 98/2011;
l'art. 1, comma 644 lett. g), L. 190/2014 (triplo della raccolta media provinciale);
l'aliquota massima dell'imposta unica ex d.lgs. 504/1998.
Orbene, il ricorso proposto dalla contribuente contro l'atto prodromico DM n. M13150007225U è stato definitivamente rigettato, la sentenza non è stata impugnata e quindi è passata in giudicato.
In buona sostanza:
· L'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate è un atto derivato, la cui base imponibile coincide obbligatoriamente con quella accertata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nell'avviso n.
M13150007225U, ai sensi dell'art. 1, comma 67, L. 220/2010. In questa sede riveste carattere decisivo l'evoluzione del giudizio relativo a tale atto prodromico.
· Dagli atti emerge infatti che il ricorso proposto dalla contribuente contro l'avviso DM n. M13150007225U
è stato rigettato con sentenza n. 3685 del 4 novembre 2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo;
tale sentenza è stata acquisita agli atti dell'Agenzia delle Entrate, la quale ne ha dato atto nella memoria illustrativa depositata nel presente giudizio;
la stessa Agenzia delle Entrate ha comunicato che la sentenza non è stata impugnata dalla contribuente e risulta quindi definitiva..
2. LA SENTENZA N. 3685/2024.
La sentenza n. 3685/2024 ha affrontato analiticamente le stesse questioni di diritto qui riproposte, rigettando tutte le censure della contribuente e affermando:
- la piena legittimità dell'imposta unica accertata;
- la legittimità del metodo induttivo basato sul triplo della raccolta media provinciale;
- la piena conformità a Costituzione e diritto UE della disciplina;
- la soggettività passiva della contribuente anche in assenza di concessione;
- l'irrilevanza delle assoluzioni penali ai fini della debenza dell'imposta unica.
Di conseguenza, l'atto prodromico è assistito da giudicato esterno, che produce effetti vincolanti nel presente giudizio, con automatica conferma del presupposto e della base imponibile recepita dall'Agenzia delle
Entrate. La giurisprudenza tributaria è ferma nel ritenere che, quando l'atto presupposto è stato impugnato, il ricorso è stato rigettato e la sentenza si è resa definitiva, l'atto derivato non può più essere contestato nei medesimi presupposti. Pertanto ogni censura che investe l'avviso DM (metodo induttivo, base media provinciale, disciplina L. 190/2014, natura del CTD, questioni UE e costituzionali) è comunque infondata, essendo coperta da giudicato.
3. CONSEGUENZE SUL PRESENTE GIUDIZIO DELLA SENTENZA N. 3685/2024
Accertato che l'avviso DM è stato definitivamente confermato, la sua base imponibile è divenuta incontestabile;
È altresì irrilevante il richiamo della contribuente alle 52 fatture per € 17.417,38: la determinazione legale della base imponibile ai fini dell'imposta unica — ormai confermata con giudicato — preclude ogni accertamento analitico ai fini delle imposte dirette e dell'IVA.
4. SULLE SANZIONI
La memoria dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che la contribuente:
ha omesso di dichiarare il reddito derivante da un'attività accertata come imponibile;
ha presentato dichiarazioni infedeli;
non ha fornito elementi di prova idonei ad escludere la colpa;
non può invocare alcuna obiettiva incertezza normativa, essendo ormai la materia consolidata da una pluralità di pronunce nazionali ed europee.
Le sanzioni sono dunque legittime. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo
Rigetta il ricorso;
Condanna la ricorrente alle spese di giudizio, nella misura di € 1.000,00 a favore dell'Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale di Palermo.
Palermo 12.1.26
IL RELATORE IL PRESIDENTE