CASS
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/01/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: EM IS nato a [...] il [...] ER ES VI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
• udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 560 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 15/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Alessandria con cui DE EL e IN SS LV erano state dichiarate colpevoli di tentativo di furto e condannate alla pena rispettivamente di mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed euro 180 di multa e mesi 4 e giorni 10 di reclusione ed euro 102 di multa. 2. Propongono ricorso per Cassazione le imputate. 2.1 IN SS LV lamenta vizio di violazione di legge con riferimento al decorso del termine di prescrizione del reato in data anteriore alla pronuncia di appello. Il reato contestato ( furto semplice), commesso il 16 febbraio 2016, considerata la sospensione dei termini intervenuta dal 16 aprile al 21 maggio 2021, risulta prescritto il 21 settembre 2023, anteriormente alla pronuncia della Corte d'appello, emessa il 15 febbraio 2024. 2.2 DE EL denuncia, vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da IN SS LV è manifestamente infondato. 2. La data del commesso reato è stata riportata nella intestazione della sentenza il 16 febbraio 2016 per mero errore materiale. Il decreto di citazione a giudizio, regolarmente notificato all'imputata, contiene la precisa descrizione dell'accusa indicando, quale data dei fatti contestati, il 16 febbraio 2018, e la medesima data risulta riportata nelle denunce sporte dalla commessa del supermercato. Risulta inoltre in atti l'ordinanza di correzione dell'errore materiale della sentenza nel senso che, nel capo di imputazione, ove indicato quale data dei commessi reati il 16 febbraio 2016, la data venga corretta nel" 16 febbraio 2018". Ne deriva che la prescrizione del reato si colloca al 21 settembre 2025 e pertanto il termine non è ancora decorso. (- 3. Anche ricorso proposto da DE EL è manifestamente infondato. La sentenza impugnata, nel respingere il motivo di appello inerente alla applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen, dà atto dei plurimi precedenti specifici dell'mputata ( sette condanne definitive per furti e rapine) su cui si fonda la recidiva contestata. L'art. 131 bitIktfiT ) ;e1 d-L'e, ai fini del beneficio, che la condotta non sia abituale. La questione relativa alla definizione del concetto di abitualità è stata risolta dalle Sezioni Unite, che hanno chiarito che il comportamento è abituale quando l'autore ha commesso almeno altri due reati della medesima indole oltre a quello per cui si procede (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 , Tushaj, Rv. 266591 - 01) E' dunque conforme ai principi il diniego dell'applicazione in favore della DE dell'art.131 bis cod pen, ricorrendo inequivocabilmente quella serialità di comportamenti di rilevanza penale considerati dalla norma condizione ostativa per l'applicazione dell'istituto della particolare tenuità. 4. Per tali ragioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 novembre 2024 Il Consigli estensore Il Presidente,
• udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 560 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 15/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Alessandria con cui DE EL e IN SS LV erano state dichiarate colpevoli di tentativo di furto e condannate alla pena rispettivamente di mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed euro 180 di multa e mesi 4 e giorni 10 di reclusione ed euro 102 di multa. 2. Propongono ricorso per Cassazione le imputate. 2.1 IN SS LV lamenta vizio di violazione di legge con riferimento al decorso del termine di prescrizione del reato in data anteriore alla pronuncia di appello. Il reato contestato ( furto semplice), commesso il 16 febbraio 2016, considerata la sospensione dei termini intervenuta dal 16 aprile al 21 maggio 2021, risulta prescritto il 21 settembre 2023, anteriormente alla pronuncia della Corte d'appello, emessa il 15 febbraio 2024. 2.2 DE EL denuncia, vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da IN SS LV è manifestamente infondato. 2. La data del commesso reato è stata riportata nella intestazione della sentenza il 16 febbraio 2016 per mero errore materiale. Il decreto di citazione a giudizio, regolarmente notificato all'imputata, contiene la precisa descrizione dell'accusa indicando, quale data dei fatti contestati, il 16 febbraio 2018, e la medesima data risulta riportata nelle denunce sporte dalla commessa del supermercato. Risulta inoltre in atti l'ordinanza di correzione dell'errore materiale della sentenza nel senso che, nel capo di imputazione, ove indicato quale data dei commessi reati il 16 febbraio 2016, la data venga corretta nel" 16 febbraio 2018". Ne deriva che la prescrizione del reato si colloca al 21 settembre 2025 e pertanto il termine non è ancora decorso. (- 3. Anche ricorso proposto da DE EL è manifestamente infondato. La sentenza impugnata, nel respingere il motivo di appello inerente alla applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen, dà atto dei plurimi precedenti specifici dell'mputata ( sette condanne definitive per furti e rapine) su cui si fonda la recidiva contestata. L'art. 131 bitIktfiT ) ;e1 d-L'e, ai fini del beneficio, che la condotta non sia abituale. La questione relativa alla definizione del concetto di abitualità è stata risolta dalle Sezioni Unite, che hanno chiarito che il comportamento è abituale quando l'autore ha commesso almeno altri due reati della medesima indole oltre a quello per cui si procede (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 , Tushaj, Rv. 266591 - 01) E' dunque conforme ai principi il diniego dell'applicazione in favore della DE dell'art.131 bis cod pen, ricorrendo inequivocabilmente quella serialità di comportamenti di rilevanza penale considerati dalla norma condizione ostativa per l'applicazione dell'istituto della particolare tenuità. 4. Per tali ragioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 novembre 2024 Il Consigli estensore Il Presidente,