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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 20/12/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
RG Contenzioso n.835 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
Prima sezione civile
Composto dai Giudici: dott.ssa IA AN Presidente dott. SA DA Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile promossa da nata [...] rapp.ta e difesa da avv.to Francesco Era Parte_1 C.F._1 RICORRENTE
Contro
nato [...] resid. Sassari via Lobina 8 CP_1
RESISTENTE contumace
Oggetto:
regolamentazione della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio (art. 316 c.c.) per la minore nata a [...] il [...] Persona_1
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente
1)stabilire l'affidamento esclusivo della minore figlia alla madre Persona_1 Parte_1 autorizzando la medesima a porre in essere tutti gli atti necessari all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia (in materia di salute, d'istruzione e di rapporti con la P.A. ecc.);
2) il padre potrà vedere e tenere con sè la minore figlia presso uno spazio protetto secondo tempi e modalità stabilite dagli operatori dei servizi sociali;
3) disporre a carico del sig. la somma non inferiore ad € 400,00 mensili a titolo di contributo nel CP_1 mantenimento, oltre il 50% delle spese straordinarie documentate;
4) autorizzare la sig.ra lla richiesta di documentazione reddituale del sig. agli Uffici Parte_1 CP_1 preposti INPS, Agenzia Entrate, Poste, Banca, necessaria per la compilazione dell'ISEE;
5) disporre che la sig.ra ontinui a percepire integralmente l'assegno unico universale Parte_1 erogato dall'INPS. FATTO E DIRITTO
La signora a esposto che nel 2018 ha avuto una stabile convivenza con il sig. e Parte_1 CP_1 che l'anno successivo a seguito della nascita della figlia il rapporto tra le parti si era Per_1 sgretolato;
il padre non si mostrava interessato nemmeno alla bambina con la quale non aveva intrattenuto una normale relazione genitoriale rientrando a casa la sera tardi e non accompagnandola mai alla scuola materna né sostenendo gli oneri economici del suo mantenimento. Pertanto, la Pt_1 si trasferì in un primo momento dalla madre e poi grazie ad un contributo del padre aveva acquistato una casa di proprietà in Sassari via Sicilia dove convive anche tuttora con la piccola
, pagando in via esclusiva i ratei del mutuo acceso per l'acquisto. Ha esposto che l' era Per_1 CP_1 disoccupato e percepiva una pensione di invalidità di circa 1000,00 euro ed era tornato a vivere con la madre. Ha esposto che anche la ricorrente percepisce una pensione di invalidità di importo simile e che la piccola è monitorata dai servizi sociali. Ha esposto che a causa del disinteresse sia Per_1 affettivo che economico dell'Unida la deve provvedere in via esclusiva alla sua cura e Pt_1 mantenimento, e però incontra grossi problemi nella apposizione delle firme per gli aspetti burocratici della gestione della piccola e per la partecipazione alle pratiche amministrative ad essa relative stante appunto l'assenza del padre. Anche all'udienza del 20.11.25 la ha confermato Pt_1 queste difficoltà gestorie date dal disinteresse del padre della piccola.
Ha dunque concluso perché la minore sia affidata in via esclusiva ad essa ricorrente in modo da snellire la gestione amministrativa delle pratiche anche scolastiche e di supporto del logopedista e quant'altro, stabilendo un contributo a carico del padre di euro 400,00 per il mantenimento della bambina, tenuto conto del fatto che l' percepisce la pensione di oltre mille euro e in più gode CP_1 del reddito della sua madre convivente.
La ha chiesto di poter continuare a percepire l'assegno INPS per il mantenimento della Pt_1 minore in euro 200,00 mensile.
Tanto premesso effettivamente l' non appare presente a supportare l'altro genitore nei bisogni CP_1 della minore, come riferito anche dai servizi sociali;
questi ultimi hanno dato conto della grave patologia da cui egli è affetto, e del fatto che da aprile non abbia più frequentato la bambina;
la Canu in udienza 20.11.25 ha confermato quanto segue: “il padre non vede la bambina di 6 anni da aprile 2025 ecco perché sarebbe opportuno che se l'Unida dovesse ricomparire ciò avvenga con persone esperte. Quanto al mantenimento da porre a carico dell' riferisce di non sapere se egli abbia un lavoro e CP_1 di sapere che ha una pensione di invalidità civile. Finora non ha mai pagato niente per la figlia. Solo a dic. 2024 ha chiesto ai servizi sociali di Sassari di far incontrare il padre alla bambina e si sono attivati e il padre l'ha frequentata con l'educatrice fino ad aprile poi è sparito di nuovo. Gli stessi servizi sociali non sanno come rintracciarlo”.
Ciò consente di accogliere le conclusioni della ricorrente rendendo opportuno disporre l'affido esclusivo della minore alla madre per agevolarla nelle istanze e pratiche amministrative presso gli enti pubblici e privati per la gestione della minore, come ad es. iscrizione a scuola, piano logopedia ecc.; infatti, seppure anche la risulta avere delle limitazioni per patologie che ne rendono Pt_1 difficoltosa la vita anche per seguire la bambina, ad es. nell'attività sportiva o per portarla al mare in estate, tuttavia, la medesima, come anche emerge dalla relazione dei servizi, è riuscita finora a far fronte alla situazione complessa in cui si trova, senza peraltro un significativo apporto dei suoi parenti, da cui parrebbe essersi allontanata, e senza alcun apporto del padre della bambina;
con l'aiuto economico del padre della stessa ha poi acquistato una casa di proprietà dove Pt_1 garantisce alla minore un habitat consono e adeguato alle esigenze di entrambe, e per di più continua a ricevere il supporto dei servizi sociali i quali sono anche in connessione con la scuola.
Tutto ciò considerato, si ritiene che le conclusioni della ricorrente possano essere accolte, ponendo a carico del resistente la somma di euro 400,00 per il doveroso contributo al mantenimento della minore, viste le sue molteplici esigenze e considerato che la madre sta affrontando la spesa del mutuo per la casa in cui abita con la minore e non ha alcun supporto economico da parte dei suoi familiari per cui la somma di euro 400,00 appare calibrata alla situazione concreta come contributo dell' CP_1 al mantenimento della figlia in età ormai scolare, figlia di cui si è scarsamente interessato in passato anche in senso economico;
d'altra parte in caso di impossibilità di far fronte ai propri doveri genitoriali sussiste la responsabilità sussidiaria degli ascendenti (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 13345 del 16/05/2023).
P.Q.M.
Il tribunale
1) Dispone affidamento esclusivo della minore figlia alla madre autorizzando Persona_1 Parte_1 la medesima a porre in essere tutti gli atti necessari all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia (in materia di salute, d'istruzione e di rapporti con la P.A. ecc.);
2) il padre potrà vedere e tenere con sè la minore figlia presso uno spazio protetto secondo tempi e modalità stabilite dagli operatori dei servizi sociali;
3) dispone a carico del sig. la somma di euro 400,00 mensili a titolo di contributo nel CP_1 mantenimento, oltre il 50% delle spese straordinarie documentate;
4) autorizza la sig.ra lla richiesta di documentazione reddituale del sig. agli Uffici Parte_1 CP_1 preposti INPS, Agenzia Entrate, Poste, Banca, necessaria per la compilazione dell'ISEE;
5) dispone che la sig.ra ontinui a percepire integralmente l'assegno unico universale Parte_1 erogato dall'INPS. Sassari il 19.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa IA AN
Il Giudice Relatore
Dott.ssa SA DA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
Prima sezione civile
Composto dai Giudici: dott.ssa IA AN Presidente dott. SA DA Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile promossa da nata [...] rapp.ta e difesa da avv.to Francesco Era Parte_1 C.F._1 RICORRENTE
Contro
nato [...] resid. Sassari via Lobina 8 CP_1
RESISTENTE contumace
Oggetto:
regolamentazione della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio (art. 316 c.c.) per la minore nata a [...] il [...] Persona_1
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente
1)stabilire l'affidamento esclusivo della minore figlia alla madre Persona_1 Parte_1 autorizzando la medesima a porre in essere tutti gli atti necessari all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia (in materia di salute, d'istruzione e di rapporti con la P.A. ecc.);
2) il padre potrà vedere e tenere con sè la minore figlia presso uno spazio protetto secondo tempi e modalità stabilite dagli operatori dei servizi sociali;
3) disporre a carico del sig. la somma non inferiore ad € 400,00 mensili a titolo di contributo nel CP_1 mantenimento, oltre il 50% delle spese straordinarie documentate;
4) autorizzare la sig.ra lla richiesta di documentazione reddituale del sig. agli Uffici Parte_1 CP_1 preposti INPS, Agenzia Entrate, Poste, Banca, necessaria per la compilazione dell'ISEE;
5) disporre che la sig.ra ontinui a percepire integralmente l'assegno unico universale Parte_1 erogato dall'INPS. FATTO E DIRITTO
La signora a esposto che nel 2018 ha avuto una stabile convivenza con il sig. e Parte_1 CP_1 che l'anno successivo a seguito della nascita della figlia il rapporto tra le parti si era Per_1 sgretolato;
il padre non si mostrava interessato nemmeno alla bambina con la quale non aveva intrattenuto una normale relazione genitoriale rientrando a casa la sera tardi e non accompagnandola mai alla scuola materna né sostenendo gli oneri economici del suo mantenimento. Pertanto, la Pt_1 si trasferì in un primo momento dalla madre e poi grazie ad un contributo del padre aveva acquistato una casa di proprietà in Sassari via Sicilia dove convive anche tuttora con la piccola
, pagando in via esclusiva i ratei del mutuo acceso per l'acquisto. Ha esposto che l' era Per_1 CP_1 disoccupato e percepiva una pensione di invalidità di circa 1000,00 euro ed era tornato a vivere con la madre. Ha esposto che anche la ricorrente percepisce una pensione di invalidità di importo simile e che la piccola è monitorata dai servizi sociali. Ha esposto che a causa del disinteresse sia Per_1 affettivo che economico dell'Unida la deve provvedere in via esclusiva alla sua cura e Pt_1 mantenimento, e però incontra grossi problemi nella apposizione delle firme per gli aspetti burocratici della gestione della piccola e per la partecipazione alle pratiche amministrative ad essa relative stante appunto l'assenza del padre. Anche all'udienza del 20.11.25 la ha confermato Pt_1 queste difficoltà gestorie date dal disinteresse del padre della piccola.
Ha dunque concluso perché la minore sia affidata in via esclusiva ad essa ricorrente in modo da snellire la gestione amministrativa delle pratiche anche scolastiche e di supporto del logopedista e quant'altro, stabilendo un contributo a carico del padre di euro 400,00 per il mantenimento della bambina, tenuto conto del fatto che l' percepisce la pensione di oltre mille euro e in più gode CP_1 del reddito della sua madre convivente.
La ha chiesto di poter continuare a percepire l'assegno INPS per il mantenimento della Pt_1 minore in euro 200,00 mensile.
Tanto premesso effettivamente l' non appare presente a supportare l'altro genitore nei bisogni CP_1 della minore, come riferito anche dai servizi sociali;
questi ultimi hanno dato conto della grave patologia da cui egli è affetto, e del fatto che da aprile non abbia più frequentato la bambina;
la Canu in udienza 20.11.25 ha confermato quanto segue: “il padre non vede la bambina di 6 anni da aprile 2025 ecco perché sarebbe opportuno che se l'Unida dovesse ricomparire ciò avvenga con persone esperte. Quanto al mantenimento da porre a carico dell' riferisce di non sapere se egli abbia un lavoro e CP_1 di sapere che ha una pensione di invalidità civile. Finora non ha mai pagato niente per la figlia. Solo a dic. 2024 ha chiesto ai servizi sociali di Sassari di far incontrare il padre alla bambina e si sono attivati e il padre l'ha frequentata con l'educatrice fino ad aprile poi è sparito di nuovo. Gli stessi servizi sociali non sanno come rintracciarlo”.
Ciò consente di accogliere le conclusioni della ricorrente rendendo opportuno disporre l'affido esclusivo della minore alla madre per agevolarla nelle istanze e pratiche amministrative presso gli enti pubblici e privati per la gestione della minore, come ad es. iscrizione a scuola, piano logopedia ecc.; infatti, seppure anche la risulta avere delle limitazioni per patologie che ne rendono Pt_1 difficoltosa la vita anche per seguire la bambina, ad es. nell'attività sportiva o per portarla al mare in estate, tuttavia, la medesima, come anche emerge dalla relazione dei servizi, è riuscita finora a far fronte alla situazione complessa in cui si trova, senza peraltro un significativo apporto dei suoi parenti, da cui parrebbe essersi allontanata, e senza alcun apporto del padre della bambina;
con l'aiuto economico del padre della stessa ha poi acquistato una casa di proprietà dove Pt_1 garantisce alla minore un habitat consono e adeguato alle esigenze di entrambe, e per di più continua a ricevere il supporto dei servizi sociali i quali sono anche in connessione con la scuola.
Tutto ciò considerato, si ritiene che le conclusioni della ricorrente possano essere accolte, ponendo a carico del resistente la somma di euro 400,00 per il doveroso contributo al mantenimento della minore, viste le sue molteplici esigenze e considerato che la madre sta affrontando la spesa del mutuo per la casa in cui abita con la minore e non ha alcun supporto economico da parte dei suoi familiari per cui la somma di euro 400,00 appare calibrata alla situazione concreta come contributo dell' CP_1 al mantenimento della figlia in età ormai scolare, figlia di cui si è scarsamente interessato in passato anche in senso economico;
d'altra parte in caso di impossibilità di far fronte ai propri doveri genitoriali sussiste la responsabilità sussidiaria degli ascendenti (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 13345 del 16/05/2023).
P.Q.M.
Il tribunale
1) Dispone affidamento esclusivo della minore figlia alla madre autorizzando Persona_1 Parte_1 la medesima a porre in essere tutti gli atti necessari all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia (in materia di salute, d'istruzione e di rapporti con la P.A. ecc.);
2) il padre potrà vedere e tenere con sè la minore figlia presso uno spazio protetto secondo tempi e modalità stabilite dagli operatori dei servizi sociali;
3) dispone a carico del sig. la somma di euro 400,00 mensili a titolo di contributo nel CP_1 mantenimento, oltre il 50% delle spese straordinarie documentate;
4) autorizza la sig.ra lla richiesta di documentazione reddituale del sig. agli Uffici Parte_1 CP_1 preposti INPS, Agenzia Entrate, Poste, Banca, necessaria per la compilazione dell'ISEE;
5) dispone che la sig.ra ontinui a percepire integralmente l'assegno unico universale Parte_1 erogato dall'INPS. Sassari il 19.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa IA AN
Il Giudice Relatore
Dott.ssa SA DA