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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 218/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MOLLACE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1093/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Via Sant'Anna Ii Tronco Pal. Cedir 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via D. Tripepi 92 89123 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 09437202400109149000 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7654/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso impugnando l'avviso di presa in carico n. 09437202400109149000, ricevuto in data 16.12.2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Reggio Calabria, che richiamava l'avviso di accertamento n. 18087, emesso dal Comune di Reggio Calabria, notificato il 16.12.2022, avente ad oggetto la richiesta della Tari 2017.
Si è costituito il Comune di Reggio Calabria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito esposte.
La ricorrente ha dedotto l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e la consequenziale decadenza e la prescrizione della pretesa.
L'Ente ha sostenuto di avere spedito l'avviso di accertamento n. 18087 del 17.10.2022, con il quale veniva richiesto il pagamento della TARI 2017 di importo complessivo pari ad € 615,00 tramite raccomandata busta verde di Banca_1 in Indirizzo_1, dove la contribuente ha risieduto fino al 23/06/2024.
Stando a quanto dedotto dall'Ente comunale, la contribuente risultava sconosciuta.
A sostegno di ciò, veniva allegata certificazione anagrafica.
Stante ciò, nell'ottica dell'Ente impositore, la notifica si era perfezionata tramite affissione all'albo pretorio ex art. 143 cpc, in data 16 dicembre 2022 (il Comune segnalava che il nome della contribuente si trovava a pagina 28 cronologico 97434 della lista.
Dunque, trattandosi di annualità 2017, l'avviso era stato notificato entro i termini previsti dall'art. 1, comma
161, della legge n. 296 del 2006 .
Sulla scorta delle eccezioni come sopra formulate avverso il ricorso introduttivo, la ricorrente ha depositato articolata memoria (con documenti allegati), il cui contenuto non risulta contestato dal Comune di Reggio
Calabria.
In sintesi, la ricorrente ha dedotto la irritualità della procedura seguita dal Comune, laddove è stata ravvisata la irreperibilità assoluta, a fronte della semplice, propria irreperibilità relativa.
La ricorrente, correttamente, rileva che il ricorso alla procedura prevista per l'irreperibilità assoluta prevede la sussistenza di due condizioni: a) il destinatario risulta trasferito in località sconosciuta;
b) nel Comune ove viene eseguita la ricerca ai fini della notifica il destinatario non dispone (o non dispone più) di una abitazione, ufficio o azienda.
In sostanza, la ricorrente ha dedotto di avere sempre avuto la residenza nel Comune di Reggio Calabria, ivi prestando senpre attività lavorativa, risultando pertanto incomprensibile la affermazione del notificatore
"destinataria sconosciuta".
In effetti, a parere di questa Corte, la procedura notificatoria appare segnata da una irregolarità di fondo. Analizzando la recentissima ordinanza n. 24781/2025 della Corte di cassazione, tra l'altro, si coglie con assoluta chiarezza che:
1) l'organo notificatore deve documentare di essersi recato all'indirizzo in cui la ricorrente risultava essere formalmente residente, dando atto della eventuale esistenza (o assenza) di citofoni e/o cassette postali, acquisendo (ad esempio da un custode, portiere ecc.) informazioni in ordine alla constatata assenza del destinatario.
Le affermazioni del notificatore, avendo fede privilegiata, possono essere censurate attraverso la querela di falso.
2) l'irreperibilità assoluta postula che sia ignoto il luogo stesso in cui notificare, ovvero il destinatario si è trasferito senza lasciare traccia, o non esiste più alcun legame con il luogo di notifica.
Sulla scorta dei suddetti principi di diritto, deve concludersi che la notifica di cui al presente giudizio è connotata da invalidità radicale e la nullità rilevata inficia anche i successivi atti del procedimento di accertamento e riscossione del tributo.
Di conseguenza, va rilevata la prescrizione del credito tributario.
La soccombenza determina la condanna del Comune di Reggio Calabria al pagamento delle spese e competenze di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione I, definitivamente pronunziando, accoglie il ricorso. Condanna il Comune di Reggio Calabria al pagamento delle competenze legali e spese di lite che liquida in euro 600,00 (seicento) complessive, oltre oneri accessori se dovuti, da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MOLLACE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1093/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Via Sant'Anna Ii Tronco Pal. Cedir 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via D. Tripepi 92 89123 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 09437202400109149000 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7654/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso impugnando l'avviso di presa in carico n. 09437202400109149000, ricevuto in data 16.12.2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Reggio Calabria, che richiamava l'avviso di accertamento n. 18087, emesso dal Comune di Reggio Calabria, notificato il 16.12.2022, avente ad oggetto la richiesta della Tari 2017.
Si è costituito il Comune di Reggio Calabria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito esposte.
La ricorrente ha dedotto l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e la consequenziale decadenza e la prescrizione della pretesa.
L'Ente ha sostenuto di avere spedito l'avviso di accertamento n. 18087 del 17.10.2022, con il quale veniva richiesto il pagamento della TARI 2017 di importo complessivo pari ad € 615,00 tramite raccomandata busta verde di Banca_1 in Indirizzo_1, dove la contribuente ha risieduto fino al 23/06/2024.
Stando a quanto dedotto dall'Ente comunale, la contribuente risultava sconosciuta.
A sostegno di ciò, veniva allegata certificazione anagrafica.
Stante ciò, nell'ottica dell'Ente impositore, la notifica si era perfezionata tramite affissione all'albo pretorio ex art. 143 cpc, in data 16 dicembre 2022 (il Comune segnalava che il nome della contribuente si trovava a pagina 28 cronologico 97434 della lista.
Dunque, trattandosi di annualità 2017, l'avviso era stato notificato entro i termini previsti dall'art. 1, comma
161, della legge n. 296 del 2006 .
Sulla scorta delle eccezioni come sopra formulate avverso il ricorso introduttivo, la ricorrente ha depositato articolata memoria (con documenti allegati), il cui contenuto non risulta contestato dal Comune di Reggio
Calabria.
In sintesi, la ricorrente ha dedotto la irritualità della procedura seguita dal Comune, laddove è stata ravvisata la irreperibilità assoluta, a fronte della semplice, propria irreperibilità relativa.
La ricorrente, correttamente, rileva che il ricorso alla procedura prevista per l'irreperibilità assoluta prevede la sussistenza di due condizioni: a) il destinatario risulta trasferito in località sconosciuta;
b) nel Comune ove viene eseguita la ricerca ai fini della notifica il destinatario non dispone (o non dispone più) di una abitazione, ufficio o azienda.
In sostanza, la ricorrente ha dedotto di avere sempre avuto la residenza nel Comune di Reggio Calabria, ivi prestando senpre attività lavorativa, risultando pertanto incomprensibile la affermazione del notificatore
"destinataria sconosciuta".
In effetti, a parere di questa Corte, la procedura notificatoria appare segnata da una irregolarità di fondo. Analizzando la recentissima ordinanza n. 24781/2025 della Corte di cassazione, tra l'altro, si coglie con assoluta chiarezza che:
1) l'organo notificatore deve documentare di essersi recato all'indirizzo in cui la ricorrente risultava essere formalmente residente, dando atto della eventuale esistenza (o assenza) di citofoni e/o cassette postali, acquisendo (ad esempio da un custode, portiere ecc.) informazioni in ordine alla constatata assenza del destinatario.
Le affermazioni del notificatore, avendo fede privilegiata, possono essere censurate attraverso la querela di falso.
2) l'irreperibilità assoluta postula che sia ignoto il luogo stesso in cui notificare, ovvero il destinatario si è trasferito senza lasciare traccia, o non esiste più alcun legame con il luogo di notifica.
Sulla scorta dei suddetti principi di diritto, deve concludersi che la notifica di cui al presente giudizio è connotata da invalidità radicale e la nullità rilevata inficia anche i successivi atti del procedimento di accertamento e riscossione del tributo.
Di conseguenza, va rilevata la prescrizione del credito tributario.
La soccombenza determina la condanna del Comune di Reggio Calabria al pagamento delle spese e competenze di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione I, definitivamente pronunziando, accoglie il ricorso. Condanna il Comune di Reggio Calabria al pagamento delle competenze legali e spese di lite che liquida in euro 600,00 (seicento) complessive, oltre oneri accessori se dovuti, da distrarsi a favore del difensore antistatario.