Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 218
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Accolto
    Omessa notifica avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto la notifica viziata da nullità radicale, poiché la procedura seguita per l'irreperibilità assoluta non era adeguata alla situazione di irreperibilità relativa della contribuente, la quale aveva sempre mantenuto la residenza e l'attività lavorativa nel Comune. La notifica è stata effettuata tramite affissione all'albo pretorio senza adeguata documentazione dei tentativi di notifica all'indirizzo di residenza.

  • Accolto
    Prescrizione del credito tributario

    La nullità della notifica dell'avviso di accertamento ha comportato l'invalidità anche dei successivi atti del procedimento di accertamento e riscossione del tributo, determinando la prescrizione del credito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 218
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 218
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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