Art. 2.
All'onere di lire 55 milioni annue derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per gli anni finanziari 1979 e 1980 mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 55 milioni annue derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per gli anni finanziari 1979 e 1980 mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.