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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 05/03/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1184/2022 R.G. promossa
DA
(p. iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco
Saccone;
Appellante
CONTRO
(c.f. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio P.IVA_2
anche quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei Controparte_2
crediti , rappresentato e difeso dagli avv.ti Valeria Salvati e Pier Luigi CP_3
Tomaselli;
Appellato
OGGETTO: appello -opposizione avverso avviso di addebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2318/2022 del 16.06.2022, il Tribunale di Catania giudice del lavoro, decidendo sull'opposizione proposta dalla società Parte_1
avverso l'avviso di addebito n. 593 2018 0006480340000, notificato dall' CP_3
per il pagamento della somma di € 2.078,86 relativa al recupero di agevolazioni contributive derivanti da note di rettifica dei DM10 riferite ai periodi 7/2015,
3/2016, 4/2016 e 6/2016, rigettava il ricorso e compensava tra le parti le spese di lite.
In particolare, il tribunale – premessa la tempestività dell'opposizione e la regolarità della notifica dell'avviso di addebito a mezzo pec - evidenziava che le note di rettifica riconducibili alla violazione dell'art. 1, comma 1175, L. n.
296/2006 ed emesse per il recupero della contribuzione non versata dall'azienda per avere la stessa goduto indebitamente di benefici contributivi – erano scaturite da una irregolarità contributiva registrata nei confronti dell'INAIL, che ostava al rilascio del DURC positivo, non avendo la società opponente provato di godere di una situazione di regolarità contributiva complessiva o, quantomeno, riferita ai periodi contestati.
Avverso la succitata sentenza proponeva appello la con atto Parte_1
depositato il 16 dicembre 2022.
Resisteva al gravame l' . CP_3
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 6 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Premessi i motivi di gravame da intendersi qui integralmente richiamati, con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha attribuito efficacia retroattiva al DURC interno 8606757 negativo per CP_3
un debito INAIL;
evidenzia che il suddetto DURC negativo, emesso nel novembre 2017, non può comportare la decadenza dai benefici contributivi per periodi precedenti alla sua emissione.
1.2. Con il secondo motivo, in sintesi, lamenta l'erroneità della sentenza per avere ritenuto sussistente una situazione di irregolarità contributiva nonostante essa società in primo grado avesse fornito prova documentale di avere pagato i contributi riferiti ai periodi indicati nelle note di rettifica di cui all'avviso di addebito opposto;
sostiene di avere dato prova dell'inesistenza di irregolarità in quanto nel periodo indicato l'elemento ostativo al rilascio del DURC interno era rappresentato da un precedente avviso di addebito, n. 293-2017-
00018185-32, che era stato sospeso dal Tribunale di Catania nell'ambito del procedimento giudiziario iscritto al n. 9428/17 R.G.
Aggiunge che l'emissione dell'avviso di addebito oggetto della presente causa nonché delle note di rettifica era avvenuta in violazione dell'art. 3 comma 1 lettera “f” del DM del 30.01.2015, in quanto il richiamato procedimento n.
9428/17 R.G. si era concluso con sentenza n.2614/2020 che aveva dichiarato prescritti i crediti di cui al citato avviso di addebito n. 293-2017-00018185-
32.
1.3. Con il terzo motivo l'appellante ribadisce l'eccezione di decadenza ex art. 25, lett. a), del D. lgs. n. 46/1999.
1.4. Con il quarto motivo contesta la statuizione della sentenza secondo cui il mancato invio dell'invito a regolarizzare non condiziona e non osta al rilascio del DURC negativo;
rileva che, ove l' avesse seguito la procedura di cui CP_3
all'art. 7 del D.M. 24.10.2007 e avesse invitato il contribuente a regolarizzare entro i successivi 15 giorni, la società avrebbe potuto sanare la propria posizione senza subire la decadenza dai benefici contributivi.
2.1. L'appello è fondato. Va in particolare accolto il primo motivo di gravame, che ha carattere assorbente rispetto agli altri.
Va dato atto che la società appellante nelle note cartolari del 5.2.2025 ha depositato sentenza emessa da questa Corte - n.1197/2024 del 20.12.2024, resa nel proc. n. 808/2022 R.G. – che ha statuito su questioni analoghe a quelle oggetto del presente giudizio.
A fronte di detta produzione l' non ha dedotto alcunchè, non avendo CP_3
neppure depositato note cartolari per l'udienza di decisione del 6.2.2025.
Ritiene il collegio – tenuto conto della identità di questioni - di accogliere le doglianze dell'appellante sulla scorta del precedente sopra indicato, che si richiama ai sensi dell'art. 118 c.p.c.
2.2. In materia di regolarità contributiva l'art. 1 comma 1175, della l. n. 296/2006 prevede “A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Il contenuto della norma è chiaro nel senso di subordinare il diritto ad usufruire e mantenere gli sgravi alla continua permanente regolarità contributiva previdenziale (c.d. DURC interno), il che significa pagamento integrale dei contributi previdenziali alle scadenze di legge (di regola entro il
16 del mese successivo a quello di riferimento).
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, DM 30.1.2015 “La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell'impresa stessa nonché i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive”.
2.3. Nella specie, il DURC negativo è datato novembre 2017 e attiene ad un mancato pagamento di contributi INAIL;
tuttavia, non risulta documentata l'effettuazione di una verifica in tempo reale che consenta di accertare che prima del novembre 2017 - data del DURC negativo- vi fosse una situazione di non regolarità contributiva della società rapportabile ai periodi indicati nell'avviso di addebito -luglio 2015, marzo 2016, aprile 2016 e giugno 2016- in relazione a cui è stato disposto il recupero delle agevolazioni contributive.
3. Nel precedente sopra richiamato di questa Corte di appello, in relazione alla inadempienza INAIL per cui è stato emesso il DURC interno 8606757 CP_3
negativo, è stato evidenziato quanto segue: “ … dalla nota dell'INAIL dell'8.3.2022 emerge una situazione di irregolarità contributiva della società appellante (riferita alla posizione INAIL) in ordine al periodo compreso tra il 17.7.2017 ed il 21.8 2017, che, come detto, è successivo a quello indicato dalle note di rettifica riportate nell'opposto avviso di addebito (11/2016,
12/2016 e 1/2017), in relazione a cui l ha disposto la decadenza dei CP_3
benefici …”.
4. Le superiori conclusioni valgono anche nel presente giudizio ed è in conseguenza fondato quanto è stato dedotto dalla società in primo grado circa il fatto che: “ … nei periodi oggetto delle Note di Rettifica anzidette e/o al momento di emissione di siffatte Note di Rettifica, le irregolarità e/o inadempienze aperte dall' sono destituite di fondamento: non vi erano CP_3
inadempienze né iscrizioni a ruolo tali da minare la regolarità del DURC interno (v. infra) della in particolare, la cartella 592-2014- Parte_1
00000741-26 del 02/07/2015 era stata interamente saldata dalla società e la cartella 593-2017-00018185-32 risultava sospesa, giusto provvedimento di codesto Ill.mo Tribunale reso nell'ambito del procedimento giudiziario iscritto al n. 9428/17 R.G….”.
5. Per le ragioni che precedono l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va annullato l'avviso di addebito n. 593 2018
0006480340000
Le spese di entrambi in gradi seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'avviso di addebito n. 593 2018 0006480340000; condanna l al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese CP_3
processuali del primo grado che liquida in € 1.312,00 e del presente grado che liquida in € 1.458,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 6 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1184/2022 R.G. promossa
DA
(p. iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco
Saccone;
Appellante
CONTRO
(c.f. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio P.IVA_2
anche quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei Controparte_2
crediti , rappresentato e difeso dagli avv.ti Valeria Salvati e Pier Luigi CP_3
Tomaselli;
Appellato
OGGETTO: appello -opposizione avverso avviso di addebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2318/2022 del 16.06.2022, il Tribunale di Catania giudice del lavoro, decidendo sull'opposizione proposta dalla società Parte_1
avverso l'avviso di addebito n. 593 2018 0006480340000, notificato dall' CP_3
per il pagamento della somma di € 2.078,86 relativa al recupero di agevolazioni contributive derivanti da note di rettifica dei DM10 riferite ai periodi 7/2015,
3/2016, 4/2016 e 6/2016, rigettava il ricorso e compensava tra le parti le spese di lite.
In particolare, il tribunale – premessa la tempestività dell'opposizione e la regolarità della notifica dell'avviso di addebito a mezzo pec - evidenziava che le note di rettifica riconducibili alla violazione dell'art. 1, comma 1175, L. n.
296/2006 ed emesse per il recupero della contribuzione non versata dall'azienda per avere la stessa goduto indebitamente di benefici contributivi – erano scaturite da una irregolarità contributiva registrata nei confronti dell'INAIL, che ostava al rilascio del DURC positivo, non avendo la società opponente provato di godere di una situazione di regolarità contributiva complessiva o, quantomeno, riferita ai periodi contestati.
Avverso la succitata sentenza proponeva appello la con atto Parte_1
depositato il 16 dicembre 2022.
Resisteva al gravame l' . CP_3
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 6 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Premessi i motivi di gravame da intendersi qui integralmente richiamati, con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha attribuito efficacia retroattiva al DURC interno 8606757 negativo per CP_3
un debito INAIL;
evidenzia che il suddetto DURC negativo, emesso nel novembre 2017, non può comportare la decadenza dai benefici contributivi per periodi precedenti alla sua emissione.
1.2. Con il secondo motivo, in sintesi, lamenta l'erroneità della sentenza per avere ritenuto sussistente una situazione di irregolarità contributiva nonostante essa società in primo grado avesse fornito prova documentale di avere pagato i contributi riferiti ai periodi indicati nelle note di rettifica di cui all'avviso di addebito opposto;
sostiene di avere dato prova dell'inesistenza di irregolarità in quanto nel periodo indicato l'elemento ostativo al rilascio del DURC interno era rappresentato da un precedente avviso di addebito, n. 293-2017-
00018185-32, che era stato sospeso dal Tribunale di Catania nell'ambito del procedimento giudiziario iscritto al n. 9428/17 R.G.
Aggiunge che l'emissione dell'avviso di addebito oggetto della presente causa nonché delle note di rettifica era avvenuta in violazione dell'art. 3 comma 1 lettera “f” del DM del 30.01.2015, in quanto il richiamato procedimento n.
9428/17 R.G. si era concluso con sentenza n.2614/2020 che aveva dichiarato prescritti i crediti di cui al citato avviso di addebito n. 293-2017-00018185-
32.
1.3. Con il terzo motivo l'appellante ribadisce l'eccezione di decadenza ex art. 25, lett. a), del D. lgs. n. 46/1999.
1.4. Con il quarto motivo contesta la statuizione della sentenza secondo cui il mancato invio dell'invito a regolarizzare non condiziona e non osta al rilascio del DURC negativo;
rileva che, ove l' avesse seguito la procedura di cui CP_3
all'art. 7 del D.M. 24.10.2007 e avesse invitato il contribuente a regolarizzare entro i successivi 15 giorni, la società avrebbe potuto sanare la propria posizione senza subire la decadenza dai benefici contributivi.
2.1. L'appello è fondato. Va in particolare accolto il primo motivo di gravame, che ha carattere assorbente rispetto agli altri.
Va dato atto che la società appellante nelle note cartolari del 5.2.2025 ha depositato sentenza emessa da questa Corte - n.1197/2024 del 20.12.2024, resa nel proc. n. 808/2022 R.G. – che ha statuito su questioni analoghe a quelle oggetto del presente giudizio.
A fronte di detta produzione l' non ha dedotto alcunchè, non avendo CP_3
neppure depositato note cartolari per l'udienza di decisione del 6.2.2025.
Ritiene il collegio – tenuto conto della identità di questioni - di accogliere le doglianze dell'appellante sulla scorta del precedente sopra indicato, che si richiama ai sensi dell'art. 118 c.p.c.
2.2. In materia di regolarità contributiva l'art. 1 comma 1175, della l. n. 296/2006 prevede “A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Il contenuto della norma è chiaro nel senso di subordinare il diritto ad usufruire e mantenere gli sgravi alla continua permanente regolarità contributiva previdenziale (c.d. DURC interno), il che significa pagamento integrale dei contributi previdenziali alle scadenze di legge (di regola entro il
16 del mese successivo a quello di riferimento).
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, DM 30.1.2015 “La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell'impresa stessa nonché i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive”.
2.3. Nella specie, il DURC negativo è datato novembre 2017 e attiene ad un mancato pagamento di contributi INAIL;
tuttavia, non risulta documentata l'effettuazione di una verifica in tempo reale che consenta di accertare che prima del novembre 2017 - data del DURC negativo- vi fosse una situazione di non regolarità contributiva della società rapportabile ai periodi indicati nell'avviso di addebito -luglio 2015, marzo 2016, aprile 2016 e giugno 2016- in relazione a cui è stato disposto il recupero delle agevolazioni contributive.
3. Nel precedente sopra richiamato di questa Corte di appello, in relazione alla inadempienza INAIL per cui è stato emesso il DURC interno 8606757 CP_3
negativo, è stato evidenziato quanto segue: “ … dalla nota dell'INAIL dell'8.3.2022 emerge una situazione di irregolarità contributiva della società appellante (riferita alla posizione INAIL) in ordine al periodo compreso tra il 17.7.2017 ed il 21.8 2017, che, come detto, è successivo a quello indicato dalle note di rettifica riportate nell'opposto avviso di addebito (11/2016,
12/2016 e 1/2017), in relazione a cui l ha disposto la decadenza dei CP_3
benefici …”.
4. Le superiori conclusioni valgono anche nel presente giudizio ed è in conseguenza fondato quanto è stato dedotto dalla società in primo grado circa il fatto che: “ … nei periodi oggetto delle Note di Rettifica anzidette e/o al momento di emissione di siffatte Note di Rettifica, le irregolarità e/o inadempienze aperte dall' sono destituite di fondamento: non vi erano CP_3
inadempienze né iscrizioni a ruolo tali da minare la regolarità del DURC interno (v. infra) della in particolare, la cartella 592-2014- Parte_1
00000741-26 del 02/07/2015 era stata interamente saldata dalla società e la cartella 593-2017-00018185-32 risultava sospesa, giusto provvedimento di codesto Ill.mo Tribunale reso nell'ambito del procedimento giudiziario iscritto al n. 9428/17 R.G….”.
5. Per le ragioni che precedono l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va annullato l'avviso di addebito n. 593 2018
0006480340000
Le spese di entrambi in gradi seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'avviso di addebito n. 593 2018 0006480340000; condanna l al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese CP_3
processuali del primo grado che liquida in € 1.312,00 e del presente grado che liquida in € 1.458,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 6 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Graziella Parisi