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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/10/2025, n. 1897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1897 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 9.10.2025 la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6535/2022 R.G.
TRA
, C.F.: esentato e difeso Parte_1 C.F._1
C.F._2 dall'Avv. Pasquale Guastafierro (C.F. ), ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in Boscoreale (NA) alla Piazza Pace n.
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Ricorrente
in persona del lrpt, rappresentato e difeso dall'avv.to Gianfranco Pepe, CP_1 elett.te domiciliato in Nola, via Variante 7/bis 61, c/o Avvocatura Inps.
Resistente FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.12.2022, la parte ricorrente in epigrafe impugnava diverse comunicazioni di indebito con cui era richiesta la restituzione dei seguenti importi:
a) nel periodo che va dal 01/01/2014 al 31/12/2014 sono stati pagati € 1.056,45 in più sulla sua prestazione di disoccupazione agricola per il seguente motivo:
“sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola ed eventuale assegno nucleo familiare non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dall'avvenuta cancellazione degli stessi”; b) nel periodo che va dal 01/01/2015 al 31/12/2015 sono stati pagati € 295,03 in più sulla sua prestazione di disoccupazione agricola per il seguente motivo
“sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola ed eventuale assegno per il nucleo familiare per un numero di giornate superiore a quelle spettanti”; c) nel periodo che va dal 01/01/2016 al 31/12/2016 sono stati pagati € 295,03 in più sulla sua prestazione di disoccupazione agricola per il seguente motivo:
“sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola ed eventuale per un numero di giornate superiore a quelle spettanti”. Censurava l'illegittimità dei provvedimenti impugnati attesa la genericità degli stessi;
censurava altresì l'insussistenza nel merito della pretesa creditoria
1 CP_ attivata dall' in ragione dell'effettività del lavoro subordinato prestato, negli anni di riferimento, presso la Società Cooperativa Agricola Iridie Arl. Sicché concludeva in tali termini: «1) accertare e dichiarare, per le causali di cui sopra, il diritto del sig. all'iscrizione per più di 51 giornate negli Parte_1 anni 2014, 2015, 2016 negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli. 2) accertare e dichiarare, per le causali di cui sopra, l'illegittimità, la nullità e CP_ l'infondatezza dei provvedimenti adottati dall' ed impugnati con il presente CP_ atto e, per l'effetto, ordinare all' di revocare l'azione di recupero avviata delle somme richieste nonché condannare lo stesso Istituto alla restituzione delle somme illegittimamente recuperate ab initio dall'Ente fino alla emananda sentenza dell'On. Giudice oltre prestazioni accessorie come per legge;
3) CP_ condannare l , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo». CP_ Si costituiva l eccependo la decadenza dall'azione giudiziaria, scaturendo l'indebito dalla cancellazione delle giornate di lavoro in agricoltura;
chiedeva dunque il rigetto nel merito. La causa è stata istruita documentalmente e rinviata la causa per la discussione. Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno proceduto al deposito di note;
all'udienza odierna il giudice provvede con sentenza e contestuale motivazione da comunicarsi.
La domanda è infondata. L'indebito per cui è causa, come risulta dalle comunicazioni del 6.12.2021, scaturisce dall'avvenuta cancellazione della ricorrente dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli del Comune di Boscoreale. CP_ L' , su ordine del Tribunale ex art. 421 cpc (cfr. Cass. 19305 del 2016), ha dimostrato per tabulas la cancellazione delle giornate in agricoltura negli anni dal 2014 al 2016 mediante il quarto elenco nominativo trimestrale 2018 di variazione degli operai agricoli a tempo determinato del Comune di Boscoreale. La cancellazione della contribuzione era notificata mediante pubblicazione sul CP_ sito internet dell' dal 10/03/2019 al 25/03/2019. Da ultimo, con sentenza n. 961 del 2025, la Cassazione ha ribadito che il sistema della notificazione dei disconoscimenti mediante pubblicazione nel sito dell' costituisce forma di pubblicità idonea ad integrare gli estremi della CP_1 conoscenza erga omnes dell'atto e a far decorrere il termine decadenziale di impugnazione, avendo il legislatore contemperato la necessità di assicurare efficienza e speditezza dell'attività della pubblica amministrazione con la garanzia di un'adeguata conoscibilità del provvedimento impugnabile da parte del lavoratore interessato, tenendo conto che gli ostacoli di fatto che alcuni cittadini possono trovare nell'uso dei sistemi informatici trovano rimedio
2 nell'assistenza prestata gratuitamente dai patronati e dalle associazioni sindacali (così anche Cass. n. 275 del 2024). Ciò posto, l'istante non ha fornito la prova di avere proposto ricorso amministrativo avverso il disconoscimento, sicché è ormai definitiva la mancata iscrizione negli elenchi agricoli. La decadenza dall'azione giudiziaria ha pacificamente natura sostanziale (anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio) e quindi la conseguente inammissibilità si estende anche alle domande volte a ottenere benefici previdenziali connessi con l'iscrizione negli elenchi nominativi, come confermato dalla lettera della legge che fa riferimento a “provvedimenti definitivi da cui derivi una lesione di diritti soggettivi”. È sicuramente vero che gli atti amministrativi di cancellazione dagli elenchi non impediscono di procedere all'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro, ma ciò vale solo nelle ipotesi in cui non si sia verificata, come nella specie, la decadenza dall'impugnazione dei provvedimenti stessi. Pertanto, la definitiva cancellazione dagli elenchi agricoli e la conseguente eliminazione dei contributi previdenziali ostano al riconoscimento delle prestazioni indicate in ricorso. Ciò chiarito, va poi agevolmente disattesa l'eccezione di genericità sollevata dalla parte ricorrente. Nelle comunicazioni di indebito, infatti, le ragioni della richiesta dell' appaiono adeguatamente evidenziate: è indicata la CP_2 prestazione oggetto dell'indebita erogazione (DISOCCUPAZIONE AGRICOLA cat. DSAGR), il periodo di riferimento e la motivazione (cancellazione dagli elenchi nominativi ovvero erogazione della prestazione per un numero di giornate superiore alle spettanti). La domanda va, dunque, rigettata. Spese irripetibili in ragione della dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc.
PQM
Il Tribunale:
- Rigetta il ricorso;
- Dichiara irripetibili le spese di lite. Nola, 9.10.2025 Il Giudice del Lavoro Dott. Francesco Fucci
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