Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/02/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2981/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott.ssa Silvia Barison Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2981/2024 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nata a [...], il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
, nato a [...] il [...], (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi residenti in [...], piazza I° Maggio, 6/3 ed entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Mauro Papandrea (pec: e Marica Stigliano Email_1
Messuti (pec: presso il cui studio – sito in Email_2
Mestre (VE) Viale Garibaldi 89 – gli stessi sono elettivamente domiciliati.
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione consensuale tra i coniugi e contestuale istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni:
Per le parti congiuntamente:
“1) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di essi di fissare ove creda la propria residenza con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) atteso che il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, di riceverne cura, educazione, assistenza morale e materiale da entrambi e di conservare altresì rapporti significativi anche con gli ascendenti e gli altri parenti di entrambi i rami parentali, disporsi l'affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori i quali, _1
dunque, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse che lo riguardano (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative a istruzione - educazione - salute - sport - residenza) tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso. Sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente secondo i tempi di permanenza presso di sé dei figli;
3) la casa coniugale sita in Marcon (VE), piazza I° Maggio, 6/3 ove sarà collocata la residenza prevalente di entrambi i figli, rimarrà assegnata con tutti gli arredi alla signora;
il sig. Pt_1
si impegna a trasferire la propria dimora entro un mese dalla pubblicazione della sentenza Pt_2
di omologa dei presenti accordi;
4) entrambi i figli trascorreranno tempi di permanenza paritetici con ciascun genitore;
5) a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore (il figlio _1 PE
maggiorenne, è diventato economicamente indipendente) il sig verserà alla moglie, entro Pt_2
il giorno 15 di ogni mese € 300,00, somma annualmente rivalutabile su base Istat, oltre al 60% delle spese straordinarie da intendersi per tali quelle di cui al Protocollo del Tribunale di Venezia sottoscritto in data 20.09.2019, al quale ci si richiama anche rispetto alle modalità di scambio del consenso e di rimborso;
egli verserà altresì € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie, somma anch'essa annualmente rivalutabile su base Istat;
6) i coniugi suddivideranno in parti uguali l'assegno unico universale pari attualmente a € 214,00;
7) i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di ogni documento valido per l'espatrio dichiarando sin d'ora di prestare il loro consenso al rilascio dei predetti documenti in favore del figlio minore;
8) i coniugi chiedono la pronuncia della sentenza di omologa degli accordi oggetto del presente ricorso”.
Conclusioni del PM: “Voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti”. N. 2981/2024 R.G.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato in data 18.07.2024, i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio, con rito concordatario,
in data 12.10.2002 in Marcon, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002, Parte
II, Serie A, atto n. 22 del suddetto Comune e che dalla loro unione erano nati i figli PE
(nato a [...] il [...]), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e _1
(nato a [...], il [...]), minore.
Ciò premesso, i coniugi formulavano domanda volta a ottenere la pronuncia della separazione alle condizioni rassegnate nel ricorso introduttivo e, decorsi i termini di legge, quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata in data 17.12.2024, fosse sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art 127-ter c.p.c. Celebrata la suddetta mediante trattazione scritta (depositate in data
9.12.2024), le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso e ne chiedevano l'omologa. Il
Giudice, preso atto, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il P.M., intervenuto nel processo, esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda di separazione formulata dai coniugi merita di essere accolta.
Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Le condizioni concordate dalle parti relative al figlio minore, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale dello stesso;
la regolamentazione degli interessi del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente non presenta profili di illegittimità.
Il Tribunale, inoltre, può prendere atto degli ulteriori accordi intervenuti tra i coniugi.
Per quanto attiene alla contestuale istanza di scioglimento del matrimonio, ammissibile alla luce della riforma recentemente intervenuta secondo l'interpretazione offerta dalla Suprema
Corte con la pronuncia n. 28727 del 16.10.2023, deve essere disposta con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio davanti al giudice relatore.
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis 51 cod. proc. civ., N. 2981/2024 R.G.
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto al fine di procedere all'annotazione della stessa all'esito del passaggio in giudicato.
Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del procedimento in relazione all'istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 6.02.2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente dott.ssa Lisa Micochero