Versione
28 agosto 1982
28 agosto 1982
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1 gennaio 2005
1 gennaio 2005
Art. 2. ((Il gioco del lotto si basa sull'utilizzo dei numeri da 1 a 90 inclusi, sopra le ruote di Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, e sopra la ruota denominata ruota nazionale. I cinque numeri estratti determinano le vincite relativamente a ciascuna ruota. Le estrazioni della ruota nazionale sono svolte in Roma))
Il gioco si articola nelle fasi della raccolta delle scommesse, della emissione dello scontrino, delle operazioni di controllo, della elaborazione dei tabulati in diversi livelli di automazione di un unico sistema, nonche' del riscontro delle scommesse e della convalida delle vincite.
Il gioco si articola nelle fasi della raccolta delle scommesse, della emissione dello scontrino, delle operazioni di controllo, della elaborazione dei tabulati in diversi livelli di automazione di un unico sistema, nonche' del riscontro delle scommesse e della convalida delle vincite.
Giurisprudenza • 8
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia, sentenza 24/04/2024, n. 15Provvedimento: […] La titolare di ricevitoria del lotto – a fronte del compenso di cui all'articolo 13, secondo comma della legge n. 528 del 1982, all'articolo 7, comma 3 della legge n. 85 del 1990 e all'articolo 4 del d.P.R. n. 303 dello stesso anno – era, infatti, incaricata di ricevere le giocate, di versare le somme inerenti a queste e di pagare, entro un determinato limite, le vincite.Leggi di più...
- interessi sul ritardato pagamento·
- giurisdizione Corte dei conti·
- responsabilità amministrativa·
- danno erariale·
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