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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/11/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8308 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Monica Puggioni, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Monica Puggioni, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
GI AN,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 22/07/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Sestu, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 CP_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi si autorizzano reciprocamente a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto della persona e della privacy.
2) I figli minori, e , sono affidati in via condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni di maggiore interesse relative alla loro istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno assunte separatamente da ciascun genitore durante il rispettivo periodo di permanenza.
3) I figli minori abiteranno in modo alternato, per settimane intere e consecutive, presso l'abitazione di ciascun genitore, con cambio previsto per il lunedì all'uscita da scuola.
4) La sig.ra risiederà nell'abitazione di sua esclusiva proprietà sita CP_1 in Quartu Sant'Elena (CA), via Firenze n. 69, già casa coniugale;
i minori figli avranno la residenza presso tale abitazione unitamente alla madre, di conseguenza la predetta abitazione verrà alla stessa assegnata.
Pag. 2 di 4 Il sig. dichiara che andrà a vivere in una nuova abitazione Parte_1 sita in Quartu Sant'Elena (CA), via Marco Polo n. 3, sostenendo un canone di locazione mensile di € 800,00, come da ricevuta di registrazione del contratto di locazione che si produce.
5) In considerazione dell'affidamento condiviso con tempi di permanenza paritetici, ciascun genitore provvederà in forma diretta al mantenimento ordinario dei figli per il periodo di rispettiva competenza.
Non è pertanto previsto alcun assegno di mantenimento periodico a carico di un genitore.
Le parti concordano che l'assegno unico e universale per i figli sarà percepito interamente dalla madre, sig.ra in ragione della residenza CP_1 anagrafica dei minori presso la stessa.
6) Le spese straordinarie relative ai figli (mediche, scolastiche, sportive, ludiche e ricreative) saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
le spese si distinguono come segue:
a) Spese che non richiedono preventivo accordo: spese mediche urgenti;
visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal medico di base o dal pediatra;
acquisto di farmaci con prescrizione medica;
spese per ticket sanitari;
tasse scolastiche e universitarie di istituti pubblici;
libri di testo e materiale scolastico di inizio anno.
b) Spese che richiedono il preventivo accordo di entrambi i genitori: visite specialistiche e trattamenti sanitari privati non prescritti o non urgenti, cure dentistiche, oculistiche e trattamenti ortodontici;
tasse scolastiche e universitarie di istituti privati, corsi di specializzazione, master e lezioni private di recupero;
spese per l'alloggio presso la sede universitaria;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di lingue o altre attività extrascolastiche (corsi di musica, informatica); attività sportive e relative attrezzature;
centri estivi, doposcuola e babysitter (se non per impegni lavorativi di entrambi); spese per il conseguimento della patente di guida.
Per le spese di cui al punto b), il genitore che intende sostenerle dovrà informare l'altro per iscritto (anche via e-mail o messaggistica istantanea), inviando un preventivo di spesa.
L'altro genitore dovrà manifestare il proprio dissenso motivato entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza, il silenzio varrà come consenso.
Il genitore che anticiperà la spesa avrà diritto al rimborso della quota a carico dell'altro entro 15 giorni dalla presentazione della relativa documentazione giustificativa (scontrino, fattura, ricevuta).
7) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente e sin da ora a qualsiasi contributo al proprio mantenimento, non avendo nulla a pretendere l'uno dall'altro a tale titolo.
Pag. 3 di 4 8) Le vacanze estive saranno trascorse con i figli per periodi alterni e paritetici, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, prevedendo anche quindici giorni consecutivi.
Le festività di Natale, Pasqua e Capodanno saranno trascorse con i figli ad anni alterni con ciascun genitore, prevedendo ad anni alterni il 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, salvo diverso accordo tra le parti, ugualmente per il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, salvo diverso accordo tra le parti.
9) I genitori prestano reciprocamente, sin da ora, il consenso al rilascio e al rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio (passaporto e carta d'identità) dei figli minori e si autorizzano a vicenda a portare i figli all'estero per vacanze o altri motivi.
10) I coniugi dichiarano di aver già definito ogni altro rapporto di dare e avere e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo o ragione.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 27/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8308 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Monica Puggioni, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Monica Puggioni, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
GI AN,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 22/07/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Sestu, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 CP_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi si autorizzano reciprocamente a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto della persona e della privacy.
2) I figli minori, e , sono affidati in via condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni di maggiore interesse relative alla loro istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno assunte separatamente da ciascun genitore durante il rispettivo periodo di permanenza.
3) I figli minori abiteranno in modo alternato, per settimane intere e consecutive, presso l'abitazione di ciascun genitore, con cambio previsto per il lunedì all'uscita da scuola.
4) La sig.ra risiederà nell'abitazione di sua esclusiva proprietà sita CP_1 in Quartu Sant'Elena (CA), via Firenze n. 69, già casa coniugale;
i minori figli avranno la residenza presso tale abitazione unitamente alla madre, di conseguenza la predetta abitazione verrà alla stessa assegnata.
Pag. 2 di 4 Il sig. dichiara che andrà a vivere in una nuova abitazione Parte_1 sita in Quartu Sant'Elena (CA), via Marco Polo n. 3, sostenendo un canone di locazione mensile di € 800,00, come da ricevuta di registrazione del contratto di locazione che si produce.
5) In considerazione dell'affidamento condiviso con tempi di permanenza paritetici, ciascun genitore provvederà in forma diretta al mantenimento ordinario dei figli per il periodo di rispettiva competenza.
Non è pertanto previsto alcun assegno di mantenimento periodico a carico di un genitore.
Le parti concordano che l'assegno unico e universale per i figli sarà percepito interamente dalla madre, sig.ra in ragione della residenza CP_1 anagrafica dei minori presso la stessa.
6) Le spese straordinarie relative ai figli (mediche, scolastiche, sportive, ludiche e ricreative) saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
le spese si distinguono come segue:
a) Spese che non richiedono preventivo accordo: spese mediche urgenti;
visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal medico di base o dal pediatra;
acquisto di farmaci con prescrizione medica;
spese per ticket sanitari;
tasse scolastiche e universitarie di istituti pubblici;
libri di testo e materiale scolastico di inizio anno.
b) Spese che richiedono il preventivo accordo di entrambi i genitori: visite specialistiche e trattamenti sanitari privati non prescritti o non urgenti, cure dentistiche, oculistiche e trattamenti ortodontici;
tasse scolastiche e universitarie di istituti privati, corsi di specializzazione, master e lezioni private di recupero;
spese per l'alloggio presso la sede universitaria;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di lingue o altre attività extrascolastiche (corsi di musica, informatica); attività sportive e relative attrezzature;
centri estivi, doposcuola e babysitter (se non per impegni lavorativi di entrambi); spese per il conseguimento della patente di guida.
Per le spese di cui al punto b), il genitore che intende sostenerle dovrà informare l'altro per iscritto (anche via e-mail o messaggistica istantanea), inviando un preventivo di spesa.
L'altro genitore dovrà manifestare il proprio dissenso motivato entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza, il silenzio varrà come consenso.
Il genitore che anticiperà la spesa avrà diritto al rimborso della quota a carico dell'altro entro 15 giorni dalla presentazione della relativa documentazione giustificativa (scontrino, fattura, ricevuta).
7) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente e sin da ora a qualsiasi contributo al proprio mantenimento, non avendo nulla a pretendere l'uno dall'altro a tale titolo.
Pag. 3 di 4 8) Le vacanze estive saranno trascorse con i figli per periodi alterni e paritetici, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, prevedendo anche quindici giorni consecutivi.
Le festività di Natale, Pasqua e Capodanno saranno trascorse con i figli ad anni alterni con ciascun genitore, prevedendo ad anni alterni il 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, salvo diverso accordo tra le parti, ugualmente per il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, salvo diverso accordo tra le parti.
9) I genitori prestano reciprocamente, sin da ora, il consenso al rilascio e al rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio (passaporto e carta d'identità) dei figli minori e si autorizzano a vicenda a portare i figli all'estero per vacanze o altri motivi.
10) I coniugi dichiarano di aver già definito ogni altro rapporto di dare e avere e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo o ragione.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 27/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4