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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1209/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente
COSTANZO MASSIMO IC, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2840/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1045/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RAGUSA e pubblicata il 19/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ06E400760 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ06E400761 IVA-REGIMI SPECIALI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 191/2026 depositato il
04/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi ritualmente notificati all'AGENZIA DELLE ENTRATE - Direzione Provinciale di Ragusa in data 21.10.2020 - all'esito del rigetto delle presentate istanze di accertamento con adesione l'Associazione_1 (d'ora in avanti anche solo A.S.D.) e Ricorrente_1, legale rappresentante della predetta nell'a.i. oggetto di accertamento, hanno proposto opposizione avverso l'avviso di accertamento n. TZY 06E400761/2019 e avverso l'avviso di accertamento n. TZY 06E400760/2019 - partitamente notificati il 29.10.2019 alla A.S.D. e al Ric._1, nella qualità di autore della violazione e coobbligato -, a mezzo dei quali, rispettivamente, avuto riguardo all'a.i. 2014 e previo disconoscimento del regime forfettario di cui alla L. n. 398/1991 per tardiva presentazione del modello EAS di cui all'art. 30, comma primo, D.L. n. 185/2008, convertito con L. n. 2/2009:
A) è stata accertata ex artt. 54, comma quinto, e 55 d.P.R. n. 633/1972 - previo esame della comunicata documentazione contabile, raffronto con i dati estratti dall'applicativo "spesometro" e ricostruzione delle operazioni imponibili secondo il regime fiscale ordinario – una maggiore IVA dovuta per € 33.263,00, oltre sanzioni e interessi (avviso di accertamento n. TZY 06E400761/2019);
B) è stata accertata ex artt. 41 e 41 bis d.P.R. n. 600/1973 la debenza di ritenute d'acconto IRPEF per complessivi € 6.443,00, oltre sanzioni e interessi ( avviso di accertamento n. TZY 06E400760/2019).
Gli opponenti hanno eccepito l'illegittimità dell'avviso di accertamento n.TZY 06E400761/2019, del quale hanno invocato l'annullamento, per i seguenti motivi:
1) violazione dell'art. 42, comma primo, D.P.R. n. 600/1973, dell'art. 7 L. n. 212/2000 e dell'art. 23 D.Lvo n.
82/2005 per omessa valida sottoscrizione autografa o digitale del capo dell'Ufficio; 2) difetto di motivazione;
3) mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sull'Ufficio; 4) illegittimità costituzionale dell'art. 30
D.L. n. 185/2008 nella parte in cui sanziona omissioni di adempimenti formali con recuperi che determinano dilatazioni artificiose della capacità contributiva;
5) violazione degli artt. 10 L. n. 212/2000, dell'art. 6, co. 5 bis, D.Lvo n. 472/1997, 7 CEDU e 49 TFUE per manifesta sproporzione delle irrogate sanzioni;
7) violazione e falsa applicazione dell'art. 17 D.Lvo n. 472/1997 per difetto di motivazione in ordine all'elemento soggettivo delle contestate violazioni e ai criteri di determinazione delle irrogate sanzioni.
Hanno quindi eccepito l'illegittimità dell'avviso di accertamento n. TZY 06E400760/2019, del quale hanno invocato l'annullamento, per i seguenti motivi: • violazione dell'art. 42, comma primo, d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 7 L. n. 212/2000 e dell'art. 23 D.Lvo n. 82/2005 per omessa valida sottoscrizione autografa o digitale del capo dell'Ufficio; • errata qualificazione del reddito assoggettato a ritenuta IRPEF in violazione degli artt.
67, comma primo lett. m), e 69, comma secondo T.U.I.R., 25 d.P.R. n. 600/1973 e 2, comma quarto, D.Lvo
n. 471/1997 e difetto dei presupposti di legge per il recupero delle accertate e giammai eseguite e certificate ritenute, il sostituito non essendo stato posto nelle condizioni di avvalersi dello scomputo delle medesime dal proprio reddito;
• difetto di motivazione;
• illegittimità costituzionale dell'art. 30 D.L. n. 185/2008 nella parte in cui sanziona omissioni di adempimenti formali con recuperi che determinano dilatazioni artificiose della capacità contributiva;
• violazione degli artt. 10 L. n. 212/2000, dell'art. 6, co. 5 bis, D.Lvo n. 472/1997, 7 CEDU e 49 TFUE per manifesta sproporzione delle irrogate sanzioni;
• violazione e falsa applicazione dell'art. 17 D.Lvo n. 472/1997 per difetto di motivazione in ordine all'elemento soggettivo delle contestate violazioni e ai criteri di determinazione delle irrogate sanzioni. L'Agenzia delle Entrate, costituitosi in entrambi i giudizi, ha chiesto il rigetto dei ricorsi, deducendo l'infondatezza delle formulate censure e difendendo la legittimità degli eseguiti accertamenti.
Disposta la riunione dei due procedimenti, iscritti ai nn. 1907 e 1908/2020 R.G.R., e ultimatane la trattazione, la Commissione li ha quindi posti in decisione all'esito della discussione in pubblica udienza del 21.3.2022.
Con sent. n. 1045/01/2022, depositata il 19.12.2022, la Corte di Giustizia di Primo grado di Ragusa, definitivamente decidendo nelle cause riunite iscritte ai nn. 1907 e 1908/2020 R.G.R., ha rigettato le opposizioni proposte da Ricorrente_1 e dalla Associazione_1 avverso l'avviso di accertamento n. TZY 06E400761/2019 e avverso l'avviso di accertamento n. TZY 06E400760/2019, con condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore dell'Ufficio spese di lite, liquidate in complessivi € 4.000,00, oltre accessori di legge.
Viene proposto ricorso in appello notificato all'Ufficio in data 17.05.2024 e depositato il 10.06.2024, iscritto al n. 2840/2024 RGA, l'Ing. Ricorrente_1, in proprio quale coobbligato ed associato della Associazione_1
(P.I. P.IVA_1), ha impugnato la prefata statuizione di primo grado, chiedendone la riforma.
Con l'impugnazione proposta, l'appellante contesta la legittimità della pronuncia resa dalla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado, affidando il gravame ai seguenti motivi:
A) Erronea decisione in ordine alle conseguenze relative alla tardiva trasmissione del modello EAS;
B) Sulla valenza probatoria dello spesometro e sui criteri utilizzati per la determinazione delle operazioni imponibili
L'appellata Agenzia delle Entrate si è costituita.
All'udienza del 3 febbraio 2026 la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Secondo Corte di Cassazione Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20027 Anno 2025, devono essere privilegiati gli elementi sostanziali rispetto al mero dato formale, il legislatore ha introdotto, con l'art. 30, comma 1, del d.l. n. 185 del 2008, l'obbligo di trasmissione del modello EAS, allo scopo di facilitare il riconoscimento della non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi dell'associazione (Cass. n. 26924 del 22/10/2019); la mancata comunicazione di detto modello, peraltro, può essere valutata quale elemento rilevante ai fini della decadenza dell'ASD dal regime agevolativo e, certamente, come valido innesco alla verifica, ma -proprio in ragione della prevalenza della sostanza sulla forma, ribadita dalla disposizione richiamata («(…) a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e che trasmettano per via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali (…)») non può costituire, di per sé, l'unico elemento indiziario da cui far derivare detta decadenza.
Pertanto, la Corte di Cassazione ha stabilito che la tardiva presentazione del modello EAS non comporta automaticamente la decadenza dalle agevolazioni fiscali, a meno che non ci siano altre criticità. Questo principio è stato confermato con l'Ordinanza n. 20027 del 18 luglio 2025, che afferma che l'omessa presentazione del modello EAS costituisce una violazione formale e non fa venir meno i benefici fiscali se l'ente rispetta i requisiti sostanziali previsti dalla legge.
In realtà risultano esistenti altre criticità che vengono di seguito elencate
Per l'anno d'imposta 2014 l'Associazione_1 non ha presentato la dichiarazione annuale ai fini IVA e non ha eseguito alcun versamento IVA, non ha presentato la dichiarazione annuale – Mod.
770/2015, in qualità di sostituto d'imposta, nonché risulta aver presentato la dichiarazione annuale – Mod.
Unico Enti non Commerciali ed equiparati 2015, periodo d'imposta dal 01/07/2014 - 30/06/2015, dichiarando dei dati che risultano incoerenti con le operazioni imponibili ricostruite sulla base delle operazioni comunicate da terzi soggetti in qualità di clienti (cessionari/ committenti) della codesta società, rilevate dall'applicativo “Spesometro”.
Inoltre, per l'anno d'imposta 2014, risulta presentata in data 02/03/2015 la comunicazione annuale dati IVA in cui non risultano dichiarate né operazioni attive e relativa IVA né operazioni passive e relativa IVA. Risulta, quindi, l'incoerenza tra quanto dichiarato con la comunicazione annuale dati IVA, i dati dichiarati con la dichiarazione annuale – Mod. Unico Enti non Commerciali ed equiparati 2015, periodo d'imposta dal
01/07/2014 - 30/06/2015 e le operazioni, rilevate dall'applicativo “Spesometro”, comunicate da terzi operatori sia in qualità di clienti (cessionari/committenti) che in qualità di fornitori
(cedenti/prestatori) dell'Associazione_1.
Risulta incontestato che la “Associazione_1”, costituita in data 01/08/2013, abbia presentato il suddetto Modello EAS solo il 30/11/2016 e, quindi, oltre i termini ordinari, nonché quello previsto per beneficiare dell'istituto della c.d. remissione in bonis e, in ogni caso, successivamente al periodo d'imposta oggetto di controllo (anno d'imposta 2014 – Mod. Unico Enti non
Commerciali 2015 presentato per il periodo 01/01/2014 – 30/06/2015 in data 29/06/2016, peraltro oltre il termine previsto del 31/03/2016).
La stessa, tra l'altro, ha presentato la comunicazione opzione per il regime forfettario ex L. 398/91 indirizzata alla SIAE - Uff. di Vittoria con effetto dal 29/09/2014 con timbro SIAE solo in data 29/09/2014 e ha effettuato comunicazione all'Agenzia delle Entrate tramite presentazione del quadro VO della dichiarazione annuale
IVA - Mod. IVA 2014 del 14/10/2015, come di seguito riportato (quadro VO ripresentato anche con la dichiarazione – Mod. Unico Enti Non commerciali 2015 presentato ai fini IRES il 29/06/2016.
Sul secondo motivo di appello si precisa che lo spesometro, inteso come sistema di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, costituisce uno strumento di controllo fiscale che consente all'Amministrazione di verificare la coerenza tra quanto dichiarato dai diversi operatori economici che intrattengono rapporti commerciali tra loro. I dati dello spesometro possono certamente essere utilizzati anche nei procedimenti per dichiarazione infedele, ma non come unico fondamento probatorio di tipo presuntivo, bensì come fonte di elementi documentali che devono essere poi riscontrati con la contabilità e la documentazione del contribuente. È questo riscontro documentale che legittima la condanna, non la mera difformità tra i dati dello spesometro e quanto dichiarato (da ultimo Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38503 Anno
2025).
L'Agenzia delle Entrate ha proceduto a riscontro contabile con risultati dello spesometro ed ha riscontrato l'incoerenza. Pertanto, l'accertamento è legittimo.
La sentenza di primo deve essere confermata.
Le spese possono compensarsi stante le novità giurisprudenziali.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Così deciso in Catania, nella Camera di consiglio del 03.02.2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente
COSTANZO MASSIMO IC, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2840/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1045/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RAGUSA e pubblicata il 19/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ06E400760 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ06E400761 IVA-REGIMI SPECIALI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 191/2026 depositato il
04/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi ritualmente notificati all'AGENZIA DELLE ENTRATE - Direzione Provinciale di Ragusa in data 21.10.2020 - all'esito del rigetto delle presentate istanze di accertamento con adesione l'Associazione_1 (d'ora in avanti anche solo A.S.D.) e Ricorrente_1, legale rappresentante della predetta nell'a.i. oggetto di accertamento, hanno proposto opposizione avverso l'avviso di accertamento n. TZY 06E400761/2019 e avverso l'avviso di accertamento n. TZY 06E400760/2019 - partitamente notificati il 29.10.2019 alla A.S.D. e al Ric._1, nella qualità di autore della violazione e coobbligato -, a mezzo dei quali, rispettivamente, avuto riguardo all'a.i. 2014 e previo disconoscimento del regime forfettario di cui alla L. n. 398/1991 per tardiva presentazione del modello EAS di cui all'art. 30, comma primo, D.L. n. 185/2008, convertito con L. n. 2/2009:
A) è stata accertata ex artt. 54, comma quinto, e 55 d.P.R. n. 633/1972 - previo esame della comunicata documentazione contabile, raffronto con i dati estratti dall'applicativo "spesometro" e ricostruzione delle operazioni imponibili secondo il regime fiscale ordinario – una maggiore IVA dovuta per € 33.263,00, oltre sanzioni e interessi (avviso di accertamento n. TZY 06E400761/2019);
B) è stata accertata ex artt. 41 e 41 bis d.P.R. n. 600/1973 la debenza di ritenute d'acconto IRPEF per complessivi € 6.443,00, oltre sanzioni e interessi ( avviso di accertamento n. TZY 06E400760/2019).
Gli opponenti hanno eccepito l'illegittimità dell'avviso di accertamento n.TZY 06E400761/2019, del quale hanno invocato l'annullamento, per i seguenti motivi:
1) violazione dell'art. 42, comma primo, D.P.R. n. 600/1973, dell'art. 7 L. n. 212/2000 e dell'art. 23 D.Lvo n.
82/2005 per omessa valida sottoscrizione autografa o digitale del capo dell'Ufficio; 2) difetto di motivazione;
3) mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sull'Ufficio; 4) illegittimità costituzionale dell'art. 30
D.L. n. 185/2008 nella parte in cui sanziona omissioni di adempimenti formali con recuperi che determinano dilatazioni artificiose della capacità contributiva;
5) violazione degli artt. 10 L. n. 212/2000, dell'art. 6, co. 5 bis, D.Lvo n. 472/1997, 7 CEDU e 49 TFUE per manifesta sproporzione delle irrogate sanzioni;
7) violazione e falsa applicazione dell'art. 17 D.Lvo n. 472/1997 per difetto di motivazione in ordine all'elemento soggettivo delle contestate violazioni e ai criteri di determinazione delle irrogate sanzioni.
Hanno quindi eccepito l'illegittimità dell'avviso di accertamento n. TZY 06E400760/2019, del quale hanno invocato l'annullamento, per i seguenti motivi: • violazione dell'art. 42, comma primo, d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 7 L. n. 212/2000 e dell'art. 23 D.Lvo n. 82/2005 per omessa valida sottoscrizione autografa o digitale del capo dell'Ufficio; • errata qualificazione del reddito assoggettato a ritenuta IRPEF in violazione degli artt.
67, comma primo lett. m), e 69, comma secondo T.U.I.R., 25 d.P.R. n. 600/1973 e 2, comma quarto, D.Lvo
n. 471/1997 e difetto dei presupposti di legge per il recupero delle accertate e giammai eseguite e certificate ritenute, il sostituito non essendo stato posto nelle condizioni di avvalersi dello scomputo delle medesime dal proprio reddito;
• difetto di motivazione;
• illegittimità costituzionale dell'art. 30 D.L. n. 185/2008 nella parte in cui sanziona omissioni di adempimenti formali con recuperi che determinano dilatazioni artificiose della capacità contributiva;
• violazione degli artt. 10 L. n. 212/2000, dell'art. 6, co. 5 bis, D.Lvo n. 472/1997, 7 CEDU e 49 TFUE per manifesta sproporzione delle irrogate sanzioni;
• violazione e falsa applicazione dell'art. 17 D.Lvo n. 472/1997 per difetto di motivazione in ordine all'elemento soggettivo delle contestate violazioni e ai criteri di determinazione delle irrogate sanzioni. L'Agenzia delle Entrate, costituitosi in entrambi i giudizi, ha chiesto il rigetto dei ricorsi, deducendo l'infondatezza delle formulate censure e difendendo la legittimità degli eseguiti accertamenti.
Disposta la riunione dei due procedimenti, iscritti ai nn. 1907 e 1908/2020 R.G.R., e ultimatane la trattazione, la Commissione li ha quindi posti in decisione all'esito della discussione in pubblica udienza del 21.3.2022.
Con sent. n. 1045/01/2022, depositata il 19.12.2022, la Corte di Giustizia di Primo grado di Ragusa, definitivamente decidendo nelle cause riunite iscritte ai nn. 1907 e 1908/2020 R.G.R., ha rigettato le opposizioni proposte da Ricorrente_1 e dalla Associazione_1 avverso l'avviso di accertamento n. TZY 06E400761/2019 e avverso l'avviso di accertamento n. TZY 06E400760/2019, con condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore dell'Ufficio spese di lite, liquidate in complessivi € 4.000,00, oltre accessori di legge.
Viene proposto ricorso in appello notificato all'Ufficio in data 17.05.2024 e depositato il 10.06.2024, iscritto al n. 2840/2024 RGA, l'Ing. Ricorrente_1, in proprio quale coobbligato ed associato della Associazione_1
(P.I. P.IVA_1), ha impugnato la prefata statuizione di primo grado, chiedendone la riforma.
Con l'impugnazione proposta, l'appellante contesta la legittimità della pronuncia resa dalla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado, affidando il gravame ai seguenti motivi:
A) Erronea decisione in ordine alle conseguenze relative alla tardiva trasmissione del modello EAS;
B) Sulla valenza probatoria dello spesometro e sui criteri utilizzati per la determinazione delle operazioni imponibili
L'appellata Agenzia delle Entrate si è costituita.
All'udienza del 3 febbraio 2026 la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Secondo Corte di Cassazione Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20027 Anno 2025, devono essere privilegiati gli elementi sostanziali rispetto al mero dato formale, il legislatore ha introdotto, con l'art. 30, comma 1, del d.l. n. 185 del 2008, l'obbligo di trasmissione del modello EAS, allo scopo di facilitare il riconoscimento della non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi dell'associazione (Cass. n. 26924 del 22/10/2019); la mancata comunicazione di detto modello, peraltro, può essere valutata quale elemento rilevante ai fini della decadenza dell'ASD dal regime agevolativo e, certamente, come valido innesco alla verifica, ma -proprio in ragione della prevalenza della sostanza sulla forma, ribadita dalla disposizione richiamata («(…) a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e che trasmettano per via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali (…)») non può costituire, di per sé, l'unico elemento indiziario da cui far derivare detta decadenza.
Pertanto, la Corte di Cassazione ha stabilito che la tardiva presentazione del modello EAS non comporta automaticamente la decadenza dalle agevolazioni fiscali, a meno che non ci siano altre criticità. Questo principio è stato confermato con l'Ordinanza n. 20027 del 18 luglio 2025, che afferma che l'omessa presentazione del modello EAS costituisce una violazione formale e non fa venir meno i benefici fiscali se l'ente rispetta i requisiti sostanziali previsti dalla legge.
In realtà risultano esistenti altre criticità che vengono di seguito elencate
Per l'anno d'imposta 2014 l'Associazione_1 non ha presentato la dichiarazione annuale ai fini IVA e non ha eseguito alcun versamento IVA, non ha presentato la dichiarazione annuale – Mod.
770/2015, in qualità di sostituto d'imposta, nonché risulta aver presentato la dichiarazione annuale – Mod.
Unico Enti non Commerciali ed equiparati 2015, periodo d'imposta dal 01/07/2014 - 30/06/2015, dichiarando dei dati che risultano incoerenti con le operazioni imponibili ricostruite sulla base delle operazioni comunicate da terzi soggetti in qualità di clienti (cessionari/ committenti) della codesta società, rilevate dall'applicativo “Spesometro”.
Inoltre, per l'anno d'imposta 2014, risulta presentata in data 02/03/2015 la comunicazione annuale dati IVA in cui non risultano dichiarate né operazioni attive e relativa IVA né operazioni passive e relativa IVA. Risulta, quindi, l'incoerenza tra quanto dichiarato con la comunicazione annuale dati IVA, i dati dichiarati con la dichiarazione annuale – Mod. Unico Enti non Commerciali ed equiparati 2015, periodo d'imposta dal
01/07/2014 - 30/06/2015 e le operazioni, rilevate dall'applicativo “Spesometro”, comunicate da terzi operatori sia in qualità di clienti (cessionari/committenti) che in qualità di fornitori
(cedenti/prestatori) dell'Associazione_1.
Risulta incontestato che la “Associazione_1”, costituita in data 01/08/2013, abbia presentato il suddetto Modello EAS solo il 30/11/2016 e, quindi, oltre i termini ordinari, nonché quello previsto per beneficiare dell'istituto della c.d. remissione in bonis e, in ogni caso, successivamente al periodo d'imposta oggetto di controllo (anno d'imposta 2014 – Mod. Unico Enti non
Commerciali 2015 presentato per il periodo 01/01/2014 – 30/06/2015 in data 29/06/2016, peraltro oltre il termine previsto del 31/03/2016).
La stessa, tra l'altro, ha presentato la comunicazione opzione per il regime forfettario ex L. 398/91 indirizzata alla SIAE - Uff. di Vittoria con effetto dal 29/09/2014 con timbro SIAE solo in data 29/09/2014 e ha effettuato comunicazione all'Agenzia delle Entrate tramite presentazione del quadro VO della dichiarazione annuale
IVA - Mod. IVA 2014 del 14/10/2015, come di seguito riportato (quadro VO ripresentato anche con la dichiarazione – Mod. Unico Enti Non commerciali 2015 presentato ai fini IRES il 29/06/2016.
Sul secondo motivo di appello si precisa che lo spesometro, inteso come sistema di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, costituisce uno strumento di controllo fiscale che consente all'Amministrazione di verificare la coerenza tra quanto dichiarato dai diversi operatori economici che intrattengono rapporti commerciali tra loro. I dati dello spesometro possono certamente essere utilizzati anche nei procedimenti per dichiarazione infedele, ma non come unico fondamento probatorio di tipo presuntivo, bensì come fonte di elementi documentali che devono essere poi riscontrati con la contabilità e la documentazione del contribuente. È questo riscontro documentale che legittima la condanna, non la mera difformità tra i dati dello spesometro e quanto dichiarato (da ultimo Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38503 Anno
2025).
L'Agenzia delle Entrate ha proceduto a riscontro contabile con risultati dello spesometro ed ha riscontrato l'incoerenza. Pertanto, l'accertamento è legittimo.
La sentenza di primo deve essere confermata.
Le spese possono compensarsi stante le novità giurisprudenziali.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Così deciso in Catania, nella Camera di consiglio del 03.02.2026