CASS
Sentenza 2 febbraio 2021
Sentenza 2 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/02/2021, n. 3934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3934 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LO IE LI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/10/2019 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
trattato il giudizio, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di. n. 137 del 2020; lette le conclusioni del ricorrente e della Procura Generale presso la Corte di cassazione. Penale Sent. Sez. 4 Num. 3934 Anno 2021 Presidente: FUMU GIACOMO Relatore: PICARDI FRANCESCA Data Udienza: 12/01/2021 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di primo grado nei confronti di PI PO LO alla pena di mesi 8 di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda, oltre alla sanzione amministrativa della sospensione della patente per anni 2, per il reato di cui 186, comma 7, cod.strada (rifiuto di sottoporsi agli accertamenti di cui all'art. 186, commi 3, 4 e 5, cod.strada, dopo essersi posto in stato di ebbrezza alla guida, in data 9 giugno 2017). 2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, l'imputato che ha dedotto: 1) l'erronea applicazione dell'art. 131-bis cod.pen., la cui applicabilità è stata esclusa senza tener conto dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità espresso nelle sentenze n. 13682 del 2016 e n. 49824 del 2015; 2) l'inosservanza degli artt. 163ss. cod.pen., essendo stato negato il beneficio della sospensione condizionale, nonostante i precedenti non risultassero ostativi. 3. Il giudizio è stato trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020. La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso non può essere accolto. 2. La prima censura, avente ad oggetto la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.pen., risulta del tutto a-specifica, atteso che si limita al rinvio ai più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, senza, tuttavia, affatto confrontarsi con la puntuale motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta abitualità del comportamento (ostativa al beneficio invocato), desunta dai 5 precedenti dell'imputato puntualmente elencati, alcuni dei quali sono stati implicitamente ritenuti della stessa indole di quello in esame. La decisione non ha, dunque, escluso la compatibilità dell'art. 131-bis cod.pen. con il reato in esame, sicché non si è posta in contrasto con il principio affermato da Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016 ud. - dep. 06/04/2016, Rv. 266595 - 01, secondo cui la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131- bis cod. pen., applicabile ad ogni fattispecie criminosa, è compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcoolimetrico, previsto dall'art. 186, comma settimo, cod. strada, posto che, accertata la situazione pericolosa e, dunque, l'offesa, resta pur sempre uno spazio per apprezzare in concreto, alla stregua della manifestazione del reato, ed al solo fine della valutazione della gravità dell'illecito, quale sia lo sfondo fattuale in cui la condotta si iscrive e quale sia, in conseguenza, il possibile impatto pregiudizievole per il bene tutelato. Va, pertanto, ribadito che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007 Cc. - dep. 10/09/2007, Rv. 236945 - 01; v. anche Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 ud. - dep. v'fr' 16/05/2012, Rv. 253849 - 01, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione). 3. Per quanto concerne la seconda doglianza, avente ad oggetto il diniego della sospensione condizionale, va esclusa l'asserita violazione di legge, atteso la decisione è del tutto legittima, essendo giustificata dalla prognosi negativa effettuata in ordine alla futura astensione da ulteriori reati, fondata sui precedenti dell'imputato (tra cui anche un precedente per guida in stato di ebbrezza successivo al reato in esame). In proposito va, del resto, ricordato che il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione (Sez. 4, n. 48013 del 12/07/2018 ud. - dep. 22/10/2018, Rv. 273995 - 01). 4.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma 12 gennaio 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente CA PI G . : i o umu
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
trattato il giudizio, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di. n. 137 del 2020; lette le conclusioni del ricorrente e della Procura Generale presso la Corte di cassazione. Penale Sent. Sez. 4 Num. 3934 Anno 2021 Presidente: FUMU GIACOMO Relatore: PICARDI FRANCESCA Data Udienza: 12/01/2021 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di primo grado nei confronti di PI PO LO alla pena di mesi 8 di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda, oltre alla sanzione amministrativa della sospensione della patente per anni 2, per il reato di cui 186, comma 7, cod.strada (rifiuto di sottoporsi agli accertamenti di cui all'art. 186, commi 3, 4 e 5, cod.strada, dopo essersi posto in stato di ebbrezza alla guida, in data 9 giugno 2017). 2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, l'imputato che ha dedotto: 1) l'erronea applicazione dell'art. 131-bis cod.pen., la cui applicabilità è stata esclusa senza tener conto dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità espresso nelle sentenze n. 13682 del 2016 e n. 49824 del 2015; 2) l'inosservanza degli artt. 163ss. cod.pen., essendo stato negato il beneficio della sospensione condizionale, nonostante i precedenti non risultassero ostativi. 3. Il giudizio è stato trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020. La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso non può essere accolto. 2. La prima censura, avente ad oggetto la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.pen., risulta del tutto a-specifica, atteso che si limita al rinvio ai più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, senza, tuttavia, affatto confrontarsi con la puntuale motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta abitualità del comportamento (ostativa al beneficio invocato), desunta dai 5 precedenti dell'imputato puntualmente elencati, alcuni dei quali sono stati implicitamente ritenuti della stessa indole di quello in esame. La decisione non ha, dunque, escluso la compatibilità dell'art. 131-bis cod.pen. con il reato in esame, sicché non si è posta in contrasto con il principio affermato da Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016 ud. - dep. 06/04/2016, Rv. 266595 - 01, secondo cui la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131- bis cod. pen., applicabile ad ogni fattispecie criminosa, è compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcoolimetrico, previsto dall'art. 186, comma settimo, cod. strada, posto che, accertata la situazione pericolosa e, dunque, l'offesa, resta pur sempre uno spazio per apprezzare in concreto, alla stregua della manifestazione del reato, ed al solo fine della valutazione della gravità dell'illecito, quale sia lo sfondo fattuale in cui la condotta si iscrive e quale sia, in conseguenza, il possibile impatto pregiudizievole per il bene tutelato. Va, pertanto, ribadito che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007 Cc. - dep. 10/09/2007, Rv. 236945 - 01; v. anche Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 ud. - dep. v'fr' 16/05/2012, Rv. 253849 - 01, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione). 3. Per quanto concerne la seconda doglianza, avente ad oggetto il diniego della sospensione condizionale, va esclusa l'asserita violazione di legge, atteso la decisione è del tutto legittima, essendo giustificata dalla prognosi negativa effettuata in ordine alla futura astensione da ulteriori reati, fondata sui precedenti dell'imputato (tra cui anche un precedente per guida in stato di ebbrezza successivo al reato in esame). In proposito va, del resto, ricordato che il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione (Sez. 4, n. 48013 del 12/07/2018 ud. - dep. 22/10/2018, Rv. 273995 - 01). 4.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma 12 gennaio 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente CA PI G . : i o umu