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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/11/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro Sezione seconda civile
Repubblica italiana In nome DE popolo italiano
Procedimento n. 2018/2019 r.g.a.c.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Biagio Politano (Consigliere); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore);
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 2018/2019 DE ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto somministrazione, tra:
(partita I.v.a. , in persona Parte_1 P.IVA_1 DE l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Lorusso e Anna Muraca DEl'Ufficio legale DEl'ente, come da procura rilasciata in allegato all'atto di appello;
Appellante
e
(codice fiscale: ), con sede in Milano, via San Prospero Controparte_1 P.IVA_2
n. 4, quale cessionaria dei crediti vantati dalla elettivamente Controparte_2
1 domiciliata in Roma alla via Sardegna n. 5, presso lo studio professionale DEl'avv.
SI IO che la rappresenta e difende, come da procura generale per atti DE notaio DE 4.3.2019, rep. n. 534, racc. n. 391, rilasciata da Persona_1 [...]
quale procuratore speciale di e con Controparte_3 Controparte_1 indirizzo di posta elettronica certificata: ; e Email_1 numero di telefax: 06.9453487;
Intervenuta nonché contro
(già , in persona DEl'amministratore DEegato, Controparte_4 Controparte_5 legale rappresentante p.t., in primo grado rappresentata e difesa dall'avv. Fulvio Frasca;
, rappresentata nel giudizio di primo grado dagli avv.ti Controparte_6
AN IO e SI IO;
Appellate non costituite in giudizio
Conclusioni DEle parti:
per il procuratore DEl'appellante : “Voglia Parte_1
l'On.le Corte d'Appello di Catanzaro, previa sospensione DEl'efficacia DEla sentenza impugnata: I) Accogliere il presente gravame e, conseguentemente, annullare e/o riformare l'impugnata sentenza n. 1427/2019 emessa dal Tribunale di Catanzaro, depositata in data 23/7/2019, per come sopra motivato e richiesto. 2) Condannare la
al pagamento DEle spese e competenze DEle due fasi Controparte_6 di giudizio”. per il procuratore DEla intervenuta “Voglia, in via preliminare, Controparte_1 dichiarare l'appello inammissibile e/o improcedibile per tutte le ragioni di cui in premesse;
in via principale, respingere l'appello proposto dalla in Parte_2 quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui al presente atto e, per
l'effetto, confermare la sentenza n. 1427/2019. Con vittoria di spese, competenze ed onorari DE presente giudizio.”
2 Svolgimento DE processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Catanzaro
Con atto di citazione, notificato il 18.3.2011 alla società Beta Skye s.r.l., l'
[...]
ha convenuto la suddetta società davanti al Tribunale Parte_1 di Catanzaro, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 194/2011, emesso per il mancato pagamento di compensi per prestazioni di assistenza residenziale, rese dalla associazione “Casa Protetta Madonna DE Rosario” (di seguito, anche, “Madonna DE
Rosario”) e riportate nelle fatture n.ri 52/DF1 e 53/DF1 DE 1°.12.2009, emesse nei confronti DEl' nell'ambito DEl'esecuzione DE contratto stipulato Parte_2 con la citata struttura sanitaria il 18.6.2009, valevole per l'anno 2008 ed efficace anche per l'anno 2009.
In particolare, l'ente opponente ha sostenuto: a) l'inesistenza DE credito azionato, avendo già provveduto al pagamento DEla somma di euro 31.850,86 mediante mandato n. 595 DE 5.2.2010 in favore DEla struttura socioassistenziale, anziché DEla società Detto
Factor s.r.l., cessionaria DE credito, su indicazione DE legale rappresentante DEla prima, il quale aveva dichiarato di avere ricevuto una dichiarazione liberatoria dalla seconda;
b) per la parte residua, l'insussistenza DE debito, in quanto la somma eccedeva il limite contrattuale fissato e, in relazione alle prestazioni rese in favore di un paziente, mancava l'autorizzazione al ricovero;
c) l'insussistenza, comunque, DE debito per interessi moratori e, comunque, la loro decorrenza dalla messa in mora e non già dalla scadenza DEle fatture.
Il procedimento è stato iscritto a ruolo con il numero 957/2011 r.g.a.c.
Si è costituita in giudizio la con comparsa di costituzione e Controparte_7 risposta depositata in cancelleria il 6.7.2011, affermando di avere acquistato il credito opposto dalla la quale lo aveva acquistato, a sua volta, dalla Controparte_2 associazione “Madonna DE Rosario”, eccependo il difetto di procura alle liti DEl'opponente e chiedendo il rigetto DEl'opposizione, poiché: a) il pagamento effettuato dall' in favore DE creditore originario non aveva effetto liberatorio, poiché le Pt_2 suddette cessioni DE credito le erano state regolarmente notificate e nessuna dichiarazione liberatoria era stata rilasciata dalla alla associazione Controparte_2 cedente in relazione al credito oggetto di causa;
b) il limite DE tetto di spesa per il 2009
3 era frutto di una clausola abusiva, predisposta in via unilaterale dall' Parte_1
in violazione degli arttt. 1341 e 1342 c.c.; c) tale tetto di spesa, alla data di
[...] emissione DEle fatture, non era stato superato;
d) ad ogni modo, ove fosse risultata la disponibilità di risorse di macroarea, l' avrebbe dovuto, in Parte_1 proporzione, ripartirle tra le varie struttura sanitaria che avessero superato il budget di spesa;
e) contrariamente all'assunto DEl'opponente, il ricovero DE paziente indicato nella fattura n. 53/2019 era stato debitamente autorizzato;
f) sussistevano i presupposti DEl'ingiustificato arricchimento, ai sensi DEl'art. 2041 c.c.; g) erano dovuti gli interessi moratori ex art. 4, comma 2°, lettera a) DE decreto legislativo n. 231/2002, in mancanza di un termine previsto dal contratto.
Sono state presentate le memorie di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c. e la causa è stata aggiornata per la precisazione DEle conclusioni, da ultimo, al 16.6.2017.
Nelle more, con altro atto di citazione, notificato il 10.11.2016 alla società CP_2
l' ha proposto opposizione avverso il
[...] Parte_1 decreto ingiuntivo n. 650/2016, emesso in favore DEla suddetta società per il mancato pagamento di compensi per le medesime prestazioni di assistenza residenziale, rese dalla
“Casa Protetta Madonna DE Rosario”, riportate nelle fatture n.ri 52/DF1 e 53/ DF1 DE
1°.12.2009, relative all'esecuzione DE contratto stipulato dall' Pt_1 [...]
con la citata struttura sanitaria il 18.6.2009. Parte_1
In particolare, l'ente opponente ha sostenuto: a) il difetto di titolarità DE credito in capo alla società avendo quest'ultima ceduto il credito vantato alla Beta Controparte_2
Skye s.r.l.; b) l'inesistenza DE credito, avendo già provveduto al pagamento DEla somma di euro 31.850,86 mediante mandato n. 595 DE 5.2.2010 in favore DEla struttura sanitaria;
c) per la parte residua, l'insussistenza DE debito, in quanto la somma eccedeva il limite contrattuale;
d) l'insussistenza DE debito per interessi moratori e, comunque, la loro decorrenza dalla messa in mora e non già dalla scadenza DEle fatture.
Il procedimento è stato iscritto a ruolo con il numero 4960/2016 r.g.a.c.
Si è costituita in tale giudizio la rilevando che: a) con atto notarile Controparte_2 DE 13.11.2014, la Beta Skye s.r.l. aveva retroceduto alla stessa i crediti relativi alle fatture oggetto di causa e che, pertanto, era ritornata ad essere legittima titolare dei crediti suddetti;
b) il credito era liquido ed esigibile e nessuna dichiarazione liberatoria era stata rilasciata in relazione allo stesso;
c) il tetto di spesa per il 2009 non era stato superato;
d)
4 erano dovuti gli interessi moratori. Ha chiesto il rigetto DEl'opposizione e l'autorizzazione alla chiamata in causa DEla associazione “Madonna DE Rosario”.
In ragione DEla connessione oggettiva e parzialmente soggettiva tra i due giudizi, il
Tribunale ha disposto la riunione dei due procedimenti (n. 957/2011 e n. 4960/2016
r.g.a.c.).
Quindi, all'udienza DE 25.1.2019, precisate le conclusioni e assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito DEle comparse conclusionali e DEle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. La sentenza DE Tribunale di Catanzaro resa all'esito DE giudizio di primo grado
Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 1427/2019, DE 1°.7.2019, depositata in cancelleria il 23.7.2019, ha così deciso: a) ha revocato i decreti ingiuntivi n. 194/2011 e n. 650/2016; b) ha condannato l' al Parte_1 pagamento in favore DEla DEla somma di euro 45.501,23, oltre Controparte_2 interessi legali ex decreto legislativo n. 231/2002 dal 2.12.2009 e fino al saldo;
c) ha compensato le spese di giudizio tra le parti.
In particolare, il Tribunale ha rilevato, innanzitutto, che il credito, originariamente vantato dalla “Casa Protetta Madonna DE Rosario” nei confronti DEl' Parte_2
, concernente i compensi per le prestazioni DE 2009, era stato: a) dapprima,
[...] ceduto alla (con contratto DE 25.2.2008); b) poi, ceduto da Controparte_2 quest'ultima alla Beta Skye s.r.l. (con contratto DE 28.5.2010, notificato all' il Pt_2
21.6.2010); c) infine, retrocesso, il 13.11.2014, dalla (già Controparte_4 CP_5
nuovamente alla con cessione notificata all' il 10.2.2015.
[...] CP_2 CP_2 Pt_2
Premesso questo, il Tribunale ha ritenuto che: I) il pagamento DEla somma di euro
31.850,86, effettuato dall' nel 2010 in favore DEla Casa Parte_1
Protetta Madonna DE Rosario, non aveva prodotto effetti liberatori, in quanto la cessione DE credito in favore alla era stata regolarmente notificata all'ente in epoca CP_2 anteriore al pagamento medesimo;
II) nessuna efficacia poteva attribuirsi alla comunicazione DE 7.1.2010, con cui la “Casa Protetta Madonna DE Rosario” aveva invitato l' a pagare il debito in suo favore, sul presupposto Parte_1 di una dichiarazione liberatoria da parte DEla (cessionaria DE credito), Controparte_2 poiché non vi era prova di tale dichiarazione liberatoria DEla società cessionaria;
III) quanto al residuo credito, non erano opponibili alla cessionaria né l'eccezione relativa al
5 pagamento di euro 13.650,37 alla struttura sanitaria Madonna DE Rosario né quella concernente l'insussistenza DE diritto al compenso per l'importo di euro 2.401,19
(perché derivante da prestazioni rese in assenza di autorizzazione al ricovero DE paziente), poiché eccezioni fondate su circostanze sopravvenute rispetto alla notificazione DEla cessione, non opponibili alla cessionaria DE credito;
IV) in merito agli interessi moratori, era applicabile l'art. 4 DE decreto legislativo 231/2002, trattandosi di rapporto qualificabile come transazione commerciale, cosicché il dies a quo per la loro decorrenza doveva individuarsi nel trentesimo giorno successivo all'emissione e all'invio DEle fatture, ossia dal 2.12.2009 fino al saldo effettivo, escludendo, però, di poter utilizzare la quantificazione indicata nei ricorsi monitori, mancando negli stessi la specificazione dei criteri di calcolo;
V) poiché nelle more DE giudizio di opposizione era intervenuto un nuovo decreto ingiuntivo (n. 650/2016) avente ad oggetto i crediti riportati nelle medesime fatture, entrambi decreti (nn. 194/2011 e 650/2016) dovevano essere revocati;
VI) la particolarità DEle questioni trattate induceva a compensare per intero le spese di lite.
3. Il presente giudizio di appello
Con atto notificato il 17.10.2019 a e (ora Controparte_2 Controparte_5 [...]
, l' ha proposto appello Controparte_4 Parte_1 avverso la sentenza n. 1427/2019 DE Tribunale di Catanzaro, lamentando, in sintesi, che il Tribunale: a) aveva ritenuto, erroneamente, che il pagamento di euro 31.850,86, eseguito il 5.2.2010 in favore DEla “Casa Protetta Madonna DE Rosario”, non aveva efficacia liberatoria, trascurando, tuttavia, che, con nota DE 7.1.2010, il legale rappresentante DEla struttura assistenziale aveva comunicato che le fatture n. 52 e n. 53 DE dicembre DE 2009 erano state oggetto di dichiarazione liberatoria da parte DEla
[...]
e che, in effetti, con nota DEla DE 19.11.2009, la suddetta CP_2 Controparte_2 società aveva dichiarato di rinunciare a qualsiasi diritto sui crediti non ancora acquistati a quella data e, pertanto, che le successive cessioni DE credito in favore DEla CP_5
e, poi, nuovamente DEla erano nulle;
b) aveva ritenuto,
[...] Controparte_2 erroneamente, che sussisteva un credito per l'ulteriore somma di euro 13.650,37, sul falso presupposto che l' lo avesse pagato alla struttura Parte_1 sanitaria Madonna DE Rosario, mentre, in realtà, si trattava di somme non dovute, poiché
6 relative a compensi per prestazioni eccedenti il limite contrattuale o riferite a prestazioni eseguite a beneficio di un paziente privo di autorizzazione al ricovero;
c) aveva riconosciuto alla società cessionaria dei crediti contestati il diritto agli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, senza considerare il contratto intercorso tra la “Casa Protetta
Madonna DE Rosario” e l' DE 18.6.2009 prevedeva una complessa procedura di Pt_2 verifica contabile e amministrativa DEle prestazioni che condizionava la liquidazione DE corrispettivo;
d) aveva, comunque, individuato, in maniera errata ed incoerente con le premesse, il giorno di decorrenza degli interessi. Ha, quindi, concluso come sopra trascritto, formulando, anche, istanza di sospensione DEla provvisoria esecutività DEla sentenza impugnata, ai sensi DEl'articolo 351 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta presentato in data 24.2.2020, si è costituita in giudizio la società in qualità di cessionaria dei crediti vantati dalla Controparte_1 nei confronti DEl' , a seguito DEl'operazione di Controparte_2 Parte_2 cartolarizzazione dei crediti, ai sensi DEl'art. 58 DE testo unico DEle leggi bancarie
(decreto legislativo n. 385/1993).
In via preliminare, la società intervenuta ha eccepito l'inammissibilità DEl'atto di gravame per violazione DEl'art. 342 c.p.c., non avendo l'appellante censurato in maniera puntuale la sentenza impugnata, ma essendosi limitata a riproporre in modo assertivo le difese DE primo grado di giudizio.
Quanto al merito, la ha sostenuto l'infondatezza dei motivi di appello, Controparte_1 rilevando che: a) il pagamento DEla somma di euro 31.850,86, effettuato il 5.2.2010 dall' in favore DEla “Casa Protetta Madonna DE Rosario” Parte_1 non era opponibile alla posto che, in precedenza, con atto notarile DE Controparte_2
25.2.2008, regolarmente notificato all'ente debitore il 6.3.2008, il credito DEla struttura assistenziale era stato ceduto alla e, DE resto, l' Controparte_2 Parte_1
aveva accettato la cessione;
né era stata rilasciata alcuna dichiarazione
[...] liberatoria dalla dato che la nota DE 19.11.2009 conteneva solo una CP_2 dichiarazione di disponibilità futura a rinunciare ad eventuali crediti non ancora acquistati e, d'altra parte, la stessa “Casa Protetta Madonna DE Rosario” aveva trasmesso alla in data 2.12.2009, l'elenco dei crediti che erano stati ceduti, tra cui CP_2 quelli oggetto di causa, riportati nelle fatture n.ri 52 e 53 DE 1°.12.2009; b) quanto alla porzione di credito residuo, pari ad euro 13.650,37, l'onere DEla prova DE superamento DE budget contrattuale gravava, quale fatto estintivo DEla pretesa, sull' Controparte_8
[..
[...] e non era stato assolto;
c) il Tribunale aveva correttamente applicato gli
[...] interessi previsti dal d.lgs. n. 231/2002, dato che: 1) una volta emessa la fattura per prestazioni regolarmente eseguite, il credito doveva ritenersi liquido ed esigibile, indipendentemente da verifiche amministrative DEl'ente debitore;
2) era corretta l'individuazione DE termine di decorrenza degli interessi, ai sensi DEl'articolo 4, comma
2°, DE decreto legislativo n. 231/2002, nel trentesimo giorno successivo all'emissione e all'invio DEle fatture;
3) il termine di sessanta giorni, previsto soltanto per gli enti pubblici erogatori di assistenza sanitaria, non si applicava alle Parte_3
poiché non fornivano direttamente prestazioni sanitarie, ma stipulavano
[...] convenzioni con strutture private;
4) in ogni caso, la disposizione sul termine di sessanta giorni era stata introdotta soltanto con il d.lgs. n. 192/2012, cosicché era applicabile soltanto ai contratti stipulati dopo il 1°.1.2013.
Sulla base di tali argomentazioni, la ha concluso come trascritto in Controparte_1 epigrafe.
Assegnata la causa alla terza sezione civile DEla Corte di Appello ed acquisito il fascicolo di ufficio DE primo grado di giudizio, all'esito DEl'udienza DE 24.3.2020, la
Corte, con ordinanza DE 1°.4.2020, ha accolto l'istanza di inibitoria DEla efficacia esecutiva DEla sentenza impugnata.
A seguito alla soppressione DEla III sezione civile DEla Corte d'Appello di Catanzaro la causa è stata assegnata alla II sezione civile e, quindi, è stata fissata la nuova udienza di precisazione DEle conclusioni DE 28.5.2025.
Tale udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta ex art. tenutasi ai sensi DEl'art. 127 ter c.p.c. All'esito, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica.
Con le rispettive comparse conclusionali e note di replica, le parti hanno, in sostanza, ribadito e precisato le argomentazioni poste a fondamento DEle rispettive difese.
Motivi DEla decisione
1. L'oggetto DE presente giudizio di appello
8 Tenuto conto, da un lato, DEla decisione DE Tribunale di Catanzaro e, dall'altro, dei motivi di impugnazione, nonché DEle ragioni invocate dalla società intervenuta, appare opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto: a) la dichiarazione di contumacia di (già e di Controparte_4 Controparte_5 Controparte_2 appellate e convenute nel giudizio di primo grado, non costituitesi in giudizio;
b)
l'eccezione di inammissibilità DEl'appello ex art. 342 c.p.c., sollevata dalla CP_1
intervenuta nel giudizio di impugnazione;
c) il fondamento dei crediti riportati nei
[...] decreti ingiuntivi opposti, riconosciuto dal Tribunale, con valutazione censurata dall'ente appellante, in virtù DEl'avvenuta estinzione di una parte dei crediti medesimi tramite pagamento in favore DEla struttura assistenziale “Madonna DE Rosario”, originaria creditrice, a seguito DEla rinuncia DEla cessionaria ad acquisirli nonché di insussistenza DEla parte residua DE credito;
d) il diritto al pagamento degli interessi moratori sui crediti medesimi e la loro decorrenza;
e) la regolamentazione DEle spese di lite.
2. La contumacia di e di L'eccezione di Controparte_4 Controparte_2 inammissibilità DEl'appello ex art. 342 c.p.c., sollevata da Controparte_1
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia DEle appellate e Controparte_5 di (convenute nel giudizio di primo grado), non essendosi costituite nel Controparte_2 giudizio di appello, sebbene risulti regolare la notificazione DEl'impugnazione nei loro confronti, avvenuta a mezzo posta elettronica certificata il 17.10.2019.
L'eccezione di inammissibilità DEl'appello ex art. 342 c.p.c., sollevata da CP_1 nella sua comparsa, non è fondata.
[...]
L'atto di appello, il cui contenuto si è avuto modo di illustrare, infatti, risulta conforme al moDElo di cui all'articolo 342 c.p.c., nel testo applicabile alla fattispecie, poiché contiene l'indicazione specifica DEle parti DEla sentenza appellate, DEle modifiche nella descrizione dei fatti di causa, DEle circostanze da cui derivano le violazioni lamentate e la loro rilevanza ai fini DEla invocata riforma DEla sentenza impugnata (v., in particolare, le pagg. 3 e ss. DEl'atto di impugnazione).
3. Le questioni di merito. Le valutazioni DEla Corte
9 Con un unico paragrafo, rubricato “Motivi. Violazione di legge – motivazione illogica e contraddittoria”, l' censura la sentenza DE Parte_1
Tribunale in relazione a quattro diversi profili, già, in massima parte, illustrati nella parte dedicata allo svolgimento DE processo.
Con una prima censura, lamenta che il Tribunale abbia ritenuto che il pagamento di euro
31.850,86 - eseguito dall'ente il 5.2.2010 in favore DEla “Casa Protetta Madonna DE
Rosario” (piuttosto che DEla cessionaria dei crediti), pari all'importo Controparte_2 DE 70% DEl'ammontare dei crediti riportati nelle fatture n. 52 e n. 53 DE 2009 (emesse dalla struttura assistenziale per prestazioni rese nel novembre DE 2009) - non abbia avuto efficacia liberatoria. In particolare, secondo l'appellante, il Tribunale trascura la circostanza che: a) con nota DE 7.1.2010, il legale rappresentante DEla struttura assistenziale aveva comunicato all'ente che i crediti di cui alle fatture suddette (n. 52 e n.
53 DE 1° dicembre DE 2009) erano stati oggetto di dichiarazione liberatoria da parte DEla b) in effetti, con nota DEla DE 19.11.2009, la Controparte_2 Controparte_2 società aveva dichiarato di rinunciare a qualsiasi diritto sui crediti non ancora acquistati a quella data, cosicché l' non avrebbe potuto pagare il suo Pt_1 Parte_1 debito alla società che aveva rinunciato al credito e le successive cessioni DE credito medesimo erano nulle.
Con un secondo motivo, l' lamenta l'errata Parte_1 valutazione DE Tribunale circa la sussistenza di un credito DEla struttura sanitaria ed assistenziale, oggetto di cessione alla avente ad oggetto l'ulteriore e Controparte_2 residua somma di euro 13.650,37, sul falso presupposto che l' Parte_1
lo avesse pagato alla struttura sanitaria Madonna DE Rosario, sebbene fosse
[...] già avvenuta e fosse stata notificata la sua cessione. Sostiene l'appellante che, in realtà, si tratta di somme non dovute ab origine alla casa di cura “Madonna DE Rosario”, poiché relative a compensi per prestazioni eccedenti il limite o budget contrattuale e, in parte
(ossia nella misura di euro 2.401,19) riferite al ricovero di un paziente senza preventiva autorizzazione.
Con il terzo motivo, l'appellante si duole DE riconoscimento, da parte DE primo giudice, in favore DEla società cessionaria dei crediti contestati, DE diritto agli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, senza considerare che il contratto intercorso tra la “Casa Protetta
Madonna DE Rosario” e l' DE 18.6.2009 Parte_1 prevedeva una complessa procedura di verifica contabile e amministrativa DEle
10 prestazioni che condizionava la liquidazione DE corrispettivo e precludeva la decorrenza degli interessi di mora.
Infine, lamenta, con un quarto argomento di censura, che il Tribunale aveva individuato, in maniera errata ed incoerente con le stesse sue premesse, il giorno di decorrenza degli interessi nel 2.12.2009, giorno di invio DEle fatture, disapplicando la decorrenza ed il diverso termine di sessanta giorni, previsti dalle disposizioni DE decreto legislativo n.
231/2002.
I primi due motivi di impugnazione sono fondati, con conseguente assorbimento DEl'esame degli altri.
Deve permettersi che, con scrittura privata contratto di “cessione di credito” DE
25.2.2008, relativo ad una operazione di factoring, l'associazione “Madonna DE Rosario” ha ceduto alla tra gli altri, i crediti che sarebbero sorti, a far data dalla Controparte_2 sottoscrizione DEla suddetta scrittura privata, in forza dei contratti stipulati dall'associazione cedente con l' , aventi ad Parte_1 oggetto l'erogazione di prestazioni socio sanitarie;
l'atto di cessione è stato debitamente notificato all' , quale debitore ceduto, la quale ha accettato Parte_1 la cessione.
Tuttavia, in data 19.11.2009, l'amministratore DEegato DEla ha Controparte_2 inviato alla associazione “Casa Protetta Madonna DE Rosario” una missiva con cui - nel richiamare “ben note vicende” che avevano interessato la società capogruppo e che avevano avuto ripercussioni anche sulla operatività DEla tanto che le Controparte_2 erogazioni in favore DEla associazione, previste per i giorni successivi, avrebbero potuto subire notevoli ritardo - ha fatto cenno al “momento di difficoltà” DEla società, ha dichiarato che erano state intraprese “tutte le azioni possibili per risolvere i problemi e per addivenire ad una ripresa celere DEl'attività” e, quindi, ha dichiarato quanto segue:
“Sui crediti che eventualmente rimanessero non acquistati, Controparte_2 rinuncia a qualsiasi diritto sui medesimi, impegnandosi fin d'ora a rilasciare apposita liberatoria” (v. allegato n. 9 DEla produzione documentale DE primo grado di giudizio DEl' nel procedimento n. 4960/2016 e n. 6 Parte_1 DEla produzione documentale nel procedimento n. 957/2011).
Il 1°.12.2009, sono state emesse dalla “Casa Protetta Madonna DE Rosario” le due fatture n. 52 e n. 53 DE 2009, DEl'importo, rispettivamente, di euro 42.323,03 e di euro 3.178,
20 che sono state inviate all' il 2.12.2009. Parte_1
11 Con missiva DE 5.1.2010, inviata a mezzo telefax, l'associazione “Madonna DE Rosario” ha chiesto alla s.p.a. la “liberatoria” in ordine ai crediti di cui a n. 4 fatture, CP_2 tra cui quelle oggetto di causa (n. 52 e n. 53 DE 2009), senza, peraltro, che risulti riscontro DEla società.
Con altra missiva DE 7.1.2010, l'associazione “Madonna DE Rosario” ha comunicato all' che le fatture suddette erano state oggetto Parte_1 di “liberatoria” da parte DEla ha allegato la comunicazione DEla Controparte_2 suddetta società DE 19.11.2009 ed ha, pertanto, richiesto il pagamento in suo favore dei crediti riportati in dette fatture (v. i documenti di cui all'allegato n. 6 DEla produzione documentale nel procedimento n. 957/2011).
Quindi, con determina n. 14 DE 13.1.2010, l' ha disposto la Parte_1 liquidazione DE 70% sull'importo DEle fatture n. 52 e n. 53 DE 2009 in favore DEla associazione “Madonna DE Rosario” (v. allegato. n. 4 DEla produzione documentale citata), provvedendo al pagamento con mandato n. 595 DE 5.2.2019 (allegato n. 5).
La dichiarazione DEl'amministratore DEegato DEla di “rinuncia a Controparte_2 qualsiasi diritto” sui crediti non ancora acquistati dalla associazione “Madonna DE
Rosario” è - contrariamente all'assunto, in verità, alquanto generico DE Tribunale - un vero e proprio atto di dismissione DE diritto a riscuotere tali crediti e non già, come, invece, ritenuto dalla società intervenuta una mera “possibilità di rinuncia”. Il contestuale impegno DEl'amministratore DEegato DEla società a rilasciare apposita liberatoria deve intendersi come obbligo a documentare l'avvenuta rinuncia in relazione ai singoli crediti.
La circostanza che, con missiva DE 2.12.2009 (cfr. il documento nella produzione DE primo grado di giudizio di , l'associazione “Madonna DE Rosario” abbia Controparte_5 comunicato alla “l'elenco dei crediti sorti verso l' Controparte_2 Parte_1
”, indicando quelli oggetto DEle fatture di cui si tratta (n. 52 e n.
[...] Parte_1
53 DE 1°.12.2009), è elemento, al più, equivoco che avrebbe reso opportuno un chiarimento tra i due soggetti e che, ad ogni modo, non esclude l'avvenuta rinuncia DEla ai crediti, in virtù DEla dichiarazione DE 19.11.2009. Controparte_2
Ne consegue che il pagamento DEla somma di euro 31.850,86 da parte DEl'
[...]
in favore DEla associazione “Madonna DE Rosario”, a titolo DE Parte_1
70% DEl'importo complessivo dei crediti riportati nelle fatture n. 52 e n. 53 DE
1°.12.2009, essendo tali fatture successive alla dichiarazione di rinuncia DE 19.11.2009, ha comportato l'estinzione DEla parte corrispondente dei crediti, che, comunque, la
[...]
[...]
[...] non avrebbe potuto riscuotere e di cui non avrebbe potuto disporre, CP_9 avendovi, in precedenza, rinunciato.
Anche il secondo motivo di impugnazione, concernente il residuo credito DEl'importo di euro 13.650,37 è fondato.
In primo luogo, deve osservarsi che, contrariamente a quello che sembra il convincimento DE Tribunale, l' non ha mai Parte_1 sostenuto di avere pagato il debito in questione, ma, piuttosto, di non averlo pagato, poiché, in massima parte, superava il limite o budget contrattuale e, nella parte residua
(ossia nella misura di euro 2.4301,19), era relativo a compenso pe prestazioni di ricovero di un paziente senza preventiva autorizzazione.
Premesso questo, l' ha dato congrua prova sia DEla Parte_1 esistenza di un budget annuale DE valore DEle prestazioni (che, DE resto, condizione la stessa validità DE contratto) sia DE suo importo pari ad euro 535.952,11, corrispondente a n. 10.886 giorni di degenza (v., in particolare, il contratto, artt. 7 e 10 in particolare: allegato n. 1 DEla produzione documentale citata;
v., anche, la stessa produzione documentale di primo grado di giudizio di . Controparte_2
Il dato, DE resto, così come l'ammontare DE valore DEle prestazioni erogate, non è contestato ed è riportato nella documentazione contabile DEl'ente (v., in particolare, la determina n. 14 DE 13.1.2010: allegato n. 4; comunicazione DE 28.12.2009: allegato n.
7; determina n. 548 DE 17.2.2010, da cui si evince che l'importo liquidato, a seguito DEla liquidazione DEl'acconto DE 70% DEl'importo dei crediti di cui alle fatture n. 56 e n. 57 DE 2009, non oggetto di contestazione nel presente giudizio, era pari alla somma di euro 499.364,08 ed euro 34.186,84: v. l'allegato n. 8).
Trattandosi di un limite previsto dal contratto, esso impedisce il sorgere DE credito in misura eccedente e, quindi, la stessa possibilità logico giuridica che il presunto credito al pagamento di tale eccedenza sia stato oggetto DE contratto di cessione alla CP_2
[...]
Con riguardo, poi, al mancato riconoscimento da parte DEl' Parte_1 DE credito per la residua somma di euro 2.401,19, è pacifico che tale presunto credito derivi dalle prestazioni di ricovero di tale e trovi causa nella Persona_2 mancanza di una preventiva autorizzazione al ricovero DE paziente.
Tale circostanza è, DE resto, comprovata dalla nota DE 16.9.2010 DE Dipartimento DEl'area servizio sociale di Lamezia Terme, con cui veniva rigettata la richiesta di
13 autorizzazione al ricovero DE (v. il documento, allegato n. 3 DEla produzione Per_2 documentale citata).
Anche in questo caso, mancando uno dei presupposti per l'insorgenza DE credito in favore DEla casa di cura, la non lo ha potuto acquistare e, quindi, non Controparte_2 poteva avanzare alcuna pretesa sul pagamento DElo stesso né, ovviamente, disporne.
L'accoglimento dei primi due motivi di ricorso assorbe l'esame degli altri, concernenti gli interessi moratori.
Avendo il Tribunale già disposto la revoca dei due decreti ingiuntivi opposti, sebbene sulla base di presupposti diversi, la sentenza impugnata deve essere riformata nella parte in cui non è stata accolta l'opposizione, senza necessità di pronunciare autonomamente la revoca dei decreti ingiuntivi.
4. Le spese di lite
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza, nel giudizio di primo grado, DEla (oggi, ) e DEla e, nel Controparte_5 CP_4 Controparte_2 giudizio di appello, DEle suddette società e DEla intervenuta Controparte_1
Ne consegue che deve essere riformato anche il relativo capo di sentenza di primo grado.
Esse si liquidano come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal d.m. n.
55/2014, aggiornati con d.m. n. 147/2022 (scaglione valore da euro 26.001,00 a euro
52.000,00), tranne che per le fasi di trattazione ed istruttoria, in ragione DEla non particolare complessità di tali fasi dei due giudizi.
Le spese relative al primo grado di giudizio devono liquidarsi in complessivi euro
6.713,00 per onorari (euro 1.701,00 per la fase di studio DEla controversia;
euro
1.2014,00 per la fase introduttiva DE giudizio;
euro 903,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed euro 2.905,00 per la fase decisoria), nonché euro 201,74 per spese vive documentate di parte opponente, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura DE 15%, i.v.a. e c.p.a.
Le spese DE giudizio di appello devono liquidarsi in complessivi euro 8.469,00 (euro
2.058,00 per la fase di studio DEla controversia;
euro 1.418,00 per la fase introduttiva DE giudizio;
euro 1.523,00 per la fase di trattazione ed euro 3.470,00 per la fase decisoria), nonché euro 777,00 per spese vive documentate, oltre accessori di legge (rimborso forfetario per spese generali nella misura DE 15%, i.v.a. e c.p.a.).
14 Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dall' avverso la sentenza Parte_1 DE Tribunale di Catanzaro n. 1427/2019 DE 1°.7.2019, depositata in cancelleria il
23.7.2019, in accoglimento DEl'appello, disattesa ogni altra istanza, così provvede:
- dichiara la contumacia di (già e di Controparte_4 Controparte_5 [...]
; Controparte_6
- accoglie l'opposizione proposta dall' e Parte_1 conferma la revoca dei decreti ingiuntivi n. 194/2011 e n. 650/2016 emessi dal Tribunale di Catanzaro, per le ragioni di cui alla parte motiva;
- condanna, in solido tra loro, (già e Controparte_4 Controparte_5 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al Controparte_6 rimborso DEle spese processuali DE primo grado di giudizio nei confronti DEl'
[...]
, liquidate in complessivi euro 6.713,00 per onorari ed Parte_1 euro 201,74 per spese vive documentate, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura DE 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge;
- condanna, in solido tra loro, (già Controparte_1 Controparte_4 CP_5
e , in persona dei rispettivi legali rappresentanti
[...] Controparte_6 pro tempore, al rimborso DEle spese processuali DE giudizio di appello nei confronti DEl' , liquidate in complessivi euro 8.469,00 Parte_1 per onorari ed euro 777,00 per spese vive documentate, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura DE 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio DE 27.10.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
15
Repubblica italiana In nome DE popolo italiano
Procedimento n. 2018/2019 r.g.a.c.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Biagio Politano (Consigliere); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore);
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 2018/2019 DE ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto somministrazione, tra:
(partita I.v.a. , in persona Parte_1 P.IVA_1 DE l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Lorusso e Anna Muraca DEl'Ufficio legale DEl'ente, come da procura rilasciata in allegato all'atto di appello;
Appellante
e
(codice fiscale: ), con sede in Milano, via San Prospero Controparte_1 P.IVA_2
n. 4, quale cessionaria dei crediti vantati dalla elettivamente Controparte_2
1 domiciliata in Roma alla via Sardegna n. 5, presso lo studio professionale DEl'avv.
SI IO che la rappresenta e difende, come da procura generale per atti DE notaio DE 4.3.2019, rep. n. 534, racc. n. 391, rilasciata da Persona_1 [...]
quale procuratore speciale di e con Controparte_3 Controparte_1 indirizzo di posta elettronica certificata: ; e Email_1 numero di telefax: 06.9453487;
Intervenuta nonché contro
(già , in persona DEl'amministratore DEegato, Controparte_4 Controparte_5 legale rappresentante p.t., in primo grado rappresentata e difesa dall'avv. Fulvio Frasca;
, rappresentata nel giudizio di primo grado dagli avv.ti Controparte_6
AN IO e SI IO;
Appellate non costituite in giudizio
Conclusioni DEle parti:
per il procuratore DEl'appellante : “Voglia Parte_1
l'On.le Corte d'Appello di Catanzaro, previa sospensione DEl'efficacia DEla sentenza impugnata: I) Accogliere il presente gravame e, conseguentemente, annullare e/o riformare l'impugnata sentenza n. 1427/2019 emessa dal Tribunale di Catanzaro, depositata in data 23/7/2019, per come sopra motivato e richiesto. 2) Condannare la
al pagamento DEle spese e competenze DEle due fasi Controparte_6 di giudizio”. per il procuratore DEla intervenuta “Voglia, in via preliminare, Controparte_1 dichiarare l'appello inammissibile e/o improcedibile per tutte le ragioni di cui in premesse;
in via principale, respingere l'appello proposto dalla in Parte_2 quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui al presente atto e, per
l'effetto, confermare la sentenza n. 1427/2019. Con vittoria di spese, competenze ed onorari DE presente giudizio.”
2 Svolgimento DE processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Catanzaro
Con atto di citazione, notificato il 18.3.2011 alla società Beta Skye s.r.l., l'
[...]
ha convenuto la suddetta società davanti al Tribunale Parte_1 di Catanzaro, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 194/2011, emesso per il mancato pagamento di compensi per prestazioni di assistenza residenziale, rese dalla associazione “Casa Protetta Madonna DE Rosario” (di seguito, anche, “Madonna DE
Rosario”) e riportate nelle fatture n.ri 52/DF1 e 53/DF1 DE 1°.12.2009, emesse nei confronti DEl' nell'ambito DEl'esecuzione DE contratto stipulato Parte_2 con la citata struttura sanitaria il 18.6.2009, valevole per l'anno 2008 ed efficace anche per l'anno 2009.
In particolare, l'ente opponente ha sostenuto: a) l'inesistenza DE credito azionato, avendo già provveduto al pagamento DEla somma di euro 31.850,86 mediante mandato n. 595 DE 5.2.2010 in favore DEla struttura socioassistenziale, anziché DEla società Detto
Factor s.r.l., cessionaria DE credito, su indicazione DE legale rappresentante DEla prima, il quale aveva dichiarato di avere ricevuto una dichiarazione liberatoria dalla seconda;
b) per la parte residua, l'insussistenza DE debito, in quanto la somma eccedeva il limite contrattuale fissato e, in relazione alle prestazioni rese in favore di un paziente, mancava l'autorizzazione al ricovero;
c) l'insussistenza, comunque, DE debito per interessi moratori e, comunque, la loro decorrenza dalla messa in mora e non già dalla scadenza DEle fatture.
Il procedimento è stato iscritto a ruolo con il numero 957/2011 r.g.a.c.
Si è costituita in giudizio la con comparsa di costituzione e Controparte_7 risposta depositata in cancelleria il 6.7.2011, affermando di avere acquistato il credito opposto dalla la quale lo aveva acquistato, a sua volta, dalla Controparte_2 associazione “Madonna DE Rosario”, eccependo il difetto di procura alle liti DEl'opponente e chiedendo il rigetto DEl'opposizione, poiché: a) il pagamento effettuato dall' in favore DE creditore originario non aveva effetto liberatorio, poiché le Pt_2 suddette cessioni DE credito le erano state regolarmente notificate e nessuna dichiarazione liberatoria era stata rilasciata dalla alla associazione Controparte_2 cedente in relazione al credito oggetto di causa;
b) il limite DE tetto di spesa per il 2009
3 era frutto di una clausola abusiva, predisposta in via unilaterale dall' Parte_1
in violazione degli arttt. 1341 e 1342 c.c.; c) tale tetto di spesa, alla data di
[...] emissione DEle fatture, non era stato superato;
d) ad ogni modo, ove fosse risultata la disponibilità di risorse di macroarea, l' avrebbe dovuto, in Parte_1 proporzione, ripartirle tra le varie struttura sanitaria che avessero superato il budget di spesa;
e) contrariamente all'assunto DEl'opponente, il ricovero DE paziente indicato nella fattura n. 53/2019 era stato debitamente autorizzato;
f) sussistevano i presupposti DEl'ingiustificato arricchimento, ai sensi DEl'art. 2041 c.c.; g) erano dovuti gli interessi moratori ex art. 4, comma 2°, lettera a) DE decreto legislativo n. 231/2002, in mancanza di un termine previsto dal contratto.
Sono state presentate le memorie di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c. e la causa è stata aggiornata per la precisazione DEle conclusioni, da ultimo, al 16.6.2017.
Nelle more, con altro atto di citazione, notificato il 10.11.2016 alla società CP_2
l' ha proposto opposizione avverso il
[...] Parte_1 decreto ingiuntivo n. 650/2016, emesso in favore DEla suddetta società per il mancato pagamento di compensi per le medesime prestazioni di assistenza residenziale, rese dalla
“Casa Protetta Madonna DE Rosario”, riportate nelle fatture n.ri 52/DF1 e 53/ DF1 DE
1°.12.2009, relative all'esecuzione DE contratto stipulato dall' Pt_1 [...]
con la citata struttura sanitaria il 18.6.2009. Parte_1
In particolare, l'ente opponente ha sostenuto: a) il difetto di titolarità DE credito in capo alla società avendo quest'ultima ceduto il credito vantato alla Beta Controparte_2
Skye s.r.l.; b) l'inesistenza DE credito, avendo già provveduto al pagamento DEla somma di euro 31.850,86 mediante mandato n. 595 DE 5.2.2010 in favore DEla struttura sanitaria;
c) per la parte residua, l'insussistenza DE debito, in quanto la somma eccedeva il limite contrattuale;
d) l'insussistenza DE debito per interessi moratori e, comunque, la loro decorrenza dalla messa in mora e non già dalla scadenza DEle fatture.
Il procedimento è stato iscritto a ruolo con il numero 4960/2016 r.g.a.c.
Si è costituita in tale giudizio la rilevando che: a) con atto notarile Controparte_2 DE 13.11.2014, la Beta Skye s.r.l. aveva retroceduto alla stessa i crediti relativi alle fatture oggetto di causa e che, pertanto, era ritornata ad essere legittima titolare dei crediti suddetti;
b) il credito era liquido ed esigibile e nessuna dichiarazione liberatoria era stata rilasciata in relazione allo stesso;
c) il tetto di spesa per il 2009 non era stato superato;
d)
4 erano dovuti gli interessi moratori. Ha chiesto il rigetto DEl'opposizione e l'autorizzazione alla chiamata in causa DEla associazione “Madonna DE Rosario”.
In ragione DEla connessione oggettiva e parzialmente soggettiva tra i due giudizi, il
Tribunale ha disposto la riunione dei due procedimenti (n. 957/2011 e n. 4960/2016
r.g.a.c.).
Quindi, all'udienza DE 25.1.2019, precisate le conclusioni e assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito DEle comparse conclusionali e DEle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. La sentenza DE Tribunale di Catanzaro resa all'esito DE giudizio di primo grado
Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 1427/2019, DE 1°.7.2019, depositata in cancelleria il 23.7.2019, ha così deciso: a) ha revocato i decreti ingiuntivi n. 194/2011 e n. 650/2016; b) ha condannato l' al Parte_1 pagamento in favore DEla DEla somma di euro 45.501,23, oltre Controparte_2 interessi legali ex decreto legislativo n. 231/2002 dal 2.12.2009 e fino al saldo;
c) ha compensato le spese di giudizio tra le parti.
In particolare, il Tribunale ha rilevato, innanzitutto, che il credito, originariamente vantato dalla “Casa Protetta Madonna DE Rosario” nei confronti DEl' Parte_2
, concernente i compensi per le prestazioni DE 2009, era stato: a) dapprima,
[...] ceduto alla (con contratto DE 25.2.2008); b) poi, ceduto da Controparte_2 quest'ultima alla Beta Skye s.r.l. (con contratto DE 28.5.2010, notificato all' il Pt_2
21.6.2010); c) infine, retrocesso, il 13.11.2014, dalla (già Controparte_4 CP_5
nuovamente alla con cessione notificata all' il 10.2.2015.
[...] CP_2 CP_2 Pt_2
Premesso questo, il Tribunale ha ritenuto che: I) il pagamento DEla somma di euro
31.850,86, effettuato dall' nel 2010 in favore DEla Casa Parte_1
Protetta Madonna DE Rosario, non aveva prodotto effetti liberatori, in quanto la cessione DE credito in favore alla era stata regolarmente notificata all'ente in epoca CP_2 anteriore al pagamento medesimo;
II) nessuna efficacia poteva attribuirsi alla comunicazione DE 7.1.2010, con cui la “Casa Protetta Madonna DE Rosario” aveva invitato l' a pagare il debito in suo favore, sul presupposto Parte_1 di una dichiarazione liberatoria da parte DEla (cessionaria DE credito), Controparte_2 poiché non vi era prova di tale dichiarazione liberatoria DEla società cessionaria;
III) quanto al residuo credito, non erano opponibili alla cessionaria né l'eccezione relativa al
5 pagamento di euro 13.650,37 alla struttura sanitaria Madonna DE Rosario né quella concernente l'insussistenza DE diritto al compenso per l'importo di euro 2.401,19
(perché derivante da prestazioni rese in assenza di autorizzazione al ricovero DE paziente), poiché eccezioni fondate su circostanze sopravvenute rispetto alla notificazione DEla cessione, non opponibili alla cessionaria DE credito;
IV) in merito agli interessi moratori, era applicabile l'art. 4 DE decreto legislativo 231/2002, trattandosi di rapporto qualificabile come transazione commerciale, cosicché il dies a quo per la loro decorrenza doveva individuarsi nel trentesimo giorno successivo all'emissione e all'invio DEle fatture, ossia dal 2.12.2009 fino al saldo effettivo, escludendo, però, di poter utilizzare la quantificazione indicata nei ricorsi monitori, mancando negli stessi la specificazione dei criteri di calcolo;
V) poiché nelle more DE giudizio di opposizione era intervenuto un nuovo decreto ingiuntivo (n. 650/2016) avente ad oggetto i crediti riportati nelle medesime fatture, entrambi decreti (nn. 194/2011 e 650/2016) dovevano essere revocati;
VI) la particolarità DEle questioni trattate induceva a compensare per intero le spese di lite.
3. Il presente giudizio di appello
Con atto notificato il 17.10.2019 a e (ora Controparte_2 Controparte_5 [...]
, l' ha proposto appello Controparte_4 Parte_1 avverso la sentenza n. 1427/2019 DE Tribunale di Catanzaro, lamentando, in sintesi, che il Tribunale: a) aveva ritenuto, erroneamente, che il pagamento di euro 31.850,86, eseguito il 5.2.2010 in favore DEla “Casa Protetta Madonna DE Rosario”, non aveva efficacia liberatoria, trascurando, tuttavia, che, con nota DE 7.1.2010, il legale rappresentante DEla struttura assistenziale aveva comunicato che le fatture n. 52 e n. 53 DE dicembre DE 2009 erano state oggetto di dichiarazione liberatoria da parte DEla
[...]
e che, in effetti, con nota DEla DE 19.11.2009, la suddetta CP_2 Controparte_2 società aveva dichiarato di rinunciare a qualsiasi diritto sui crediti non ancora acquistati a quella data e, pertanto, che le successive cessioni DE credito in favore DEla CP_5
e, poi, nuovamente DEla erano nulle;
b) aveva ritenuto,
[...] Controparte_2 erroneamente, che sussisteva un credito per l'ulteriore somma di euro 13.650,37, sul falso presupposto che l' lo avesse pagato alla struttura Parte_1 sanitaria Madonna DE Rosario, mentre, in realtà, si trattava di somme non dovute, poiché
6 relative a compensi per prestazioni eccedenti il limite contrattuale o riferite a prestazioni eseguite a beneficio di un paziente privo di autorizzazione al ricovero;
c) aveva riconosciuto alla società cessionaria dei crediti contestati il diritto agli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, senza considerare il contratto intercorso tra la “Casa Protetta
Madonna DE Rosario” e l' DE 18.6.2009 prevedeva una complessa procedura di Pt_2 verifica contabile e amministrativa DEle prestazioni che condizionava la liquidazione DE corrispettivo;
d) aveva, comunque, individuato, in maniera errata ed incoerente con le premesse, il giorno di decorrenza degli interessi. Ha, quindi, concluso come sopra trascritto, formulando, anche, istanza di sospensione DEla provvisoria esecutività DEla sentenza impugnata, ai sensi DEl'articolo 351 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta presentato in data 24.2.2020, si è costituita in giudizio la società in qualità di cessionaria dei crediti vantati dalla Controparte_1 nei confronti DEl' , a seguito DEl'operazione di Controparte_2 Parte_2 cartolarizzazione dei crediti, ai sensi DEl'art. 58 DE testo unico DEle leggi bancarie
(decreto legislativo n. 385/1993).
In via preliminare, la società intervenuta ha eccepito l'inammissibilità DEl'atto di gravame per violazione DEl'art. 342 c.p.c., non avendo l'appellante censurato in maniera puntuale la sentenza impugnata, ma essendosi limitata a riproporre in modo assertivo le difese DE primo grado di giudizio.
Quanto al merito, la ha sostenuto l'infondatezza dei motivi di appello, Controparte_1 rilevando che: a) il pagamento DEla somma di euro 31.850,86, effettuato il 5.2.2010 dall' in favore DEla “Casa Protetta Madonna DE Rosario” Parte_1 non era opponibile alla posto che, in precedenza, con atto notarile DE Controparte_2
25.2.2008, regolarmente notificato all'ente debitore il 6.3.2008, il credito DEla struttura assistenziale era stato ceduto alla e, DE resto, l' Controparte_2 Parte_1
aveva accettato la cessione;
né era stata rilasciata alcuna dichiarazione
[...] liberatoria dalla dato che la nota DE 19.11.2009 conteneva solo una CP_2 dichiarazione di disponibilità futura a rinunciare ad eventuali crediti non ancora acquistati e, d'altra parte, la stessa “Casa Protetta Madonna DE Rosario” aveva trasmesso alla in data 2.12.2009, l'elenco dei crediti che erano stati ceduti, tra cui CP_2 quelli oggetto di causa, riportati nelle fatture n.ri 52 e 53 DE 1°.12.2009; b) quanto alla porzione di credito residuo, pari ad euro 13.650,37, l'onere DEla prova DE superamento DE budget contrattuale gravava, quale fatto estintivo DEla pretesa, sull' Controparte_8
[..
[...] e non era stato assolto;
c) il Tribunale aveva correttamente applicato gli
[...] interessi previsti dal d.lgs. n. 231/2002, dato che: 1) una volta emessa la fattura per prestazioni regolarmente eseguite, il credito doveva ritenersi liquido ed esigibile, indipendentemente da verifiche amministrative DEl'ente debitore;
2) era corretta l'individuazione DE termine di decorrenza degli interessi, ai sensi DEl'articolo 4, comma
2°, DE decreto legislativo n. 231/2002, nel trentesimo giorno successivo all'emissione e all'invio DEle fatture;
3) il termine di sessanta giorni, previsto soltanto per gli enti pubblici erogatori di assistenza sanitaria, non si applicava alle Parte_3
poiché non fornivano direttamente prestazioni sanitarie, ma stipulavano
[...] convenzioni con strutture private;
4) in ogni caso, la disposizione sul termine di sessanta giorni era stata introdotta soltanto con il d.lgs. n. 192/2012, cosicché era applicabile soltanto ai contratti stipulati dopo il 1°.1.2013.
Sulla base di tali argomentazioni, la ha concluso come trascritto in Controparte_1 epigrafe.
Assegnata la causa alla terza sezione civile DEla Corte di Appello ed acquisito il fascicolo di ufficio DE primo grado di giudizio, all'esito DEl'udienza DE 24.3.2020, la
Corte, con ordinanza DE 1°.4.2020, ha accolto l'istanza di inibitoria DEla efficacia esecutiva DEla sentenza impugnata.
A seguito alla soppressione DEla III sezione civile DEla Corte d'Appello di Catanzaro la causa è stata assegnata alla II sezione civile e, quindi, è stata fissata la nuova udienza di precisazione DEle conclusioni DE 28.5.2025.
Tale udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta ex art. tenutasi ai sensi DEl'art. 127 ter c.p.c. All'esito, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica.
Con le rispettive comparse conclusionali e note di replica, le parti hanno, in sostanza, ribadito e precisato le argomentazioni poste a fondamento DEle rispettive difese.
Motivi DEla decisione
1. L'oggetto DE presente giudizio di appello
8 Tenuto conto, da un lato, DEla decisione DE Tribunale di Catanzaro e, dall'altro, dei motivi di impugnazione, nonché DEle ragioni invocate dalla società intervenuta, appare opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto: a) la dichiarazione di contumacia di (già e di Controparte_4 Controparte_5 Controparte_2 appellate e convenute nel giudizio di primo grado, non costituitesi in giudizio;
b)
l'eccezione di inammissibilità DEl'appello ex art. 342 c.p.c., sollevata dalla CP_1
intervenuta nel giudizio di impugnazione;
c) il fondamento dei crediti riportati nei
[...] decreti ingiuntivi opposti, riconosciuto dal Tribunale, con valutazione censurata dall'ente appellante, in virtù DEl'avvenuta estinzione di una parte dei crediti medesimi tramite pagamento in favore DEla struttura assistenziale “Madonna DE Rosario”, originaria creditrice, a seguito DEla rinuncia DEla cessionaria ad acquisirli nonché di insussistenza DEla parte residua DE credito;
d) il diritto al pagamento degli interessi moratori sui crediti medesimi e la loro decorrenza;
e) la regolamentazione DEle spese di lite.
2. La contumacia di e di L'eccezione di Controparte_4 Controparte_2 inammissibilità DEl'appello ex art. 342 c.p.c., sollevata da Controparte_1
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia DEle appellate e Controparte_5 di (convenute nel giudizio di primo grado), non essendosi costituite nel Controparte_2 giudizio di appello, sebbene risulti regolare la notificazione DEl'impugnazione nei loro confronti, avvenuta a mezzo posta elettronica certificata il 17.10.2019.
L'eccezione di inammissibilità DEl'appello ex art. 342 c.p.c., sollevata da CP_1 nella sua comparsa, non è fondata.
[...]
L'atto di appello, il cui contenuto si è avuto modo di illustrare, infatti, risulta conforme al moDElo di cui all'articolo 342 c.p.c., nel testo applicabile alla fattispecie, poiché contiene l'indicazione specifica DEle parti DEla sentenza appellate, DEle modifiche nella descrizione dei fatti di causa, DEle circostanze da cui derivano le violazioni lamentate e la loro rilevanza ai fini DEla invocata riforma DEla sentenza impugnata (v., in particolare, le pagg. 3 e ss. DEl'atto di impugnazione).
3. Le questioni di merito. Le valutazioni DEla Corte
9 Con un unico paragrafo, rubricato “Motivi. Violazione di legge – motivazione illogica e contraddittoria”, l' censura la sentenza DE Parte_1
Tribunale in relazione a quattro diversi profili, già, in massima parte, illustrati nella parte dedicata allo svolgimento DE processo.
Con una prima censura, lamenta che il Tribunale abbia ritenuto che il pagamento di euro
31.850,86 - eseguito dall'ente il 5.2.2010 in favore DEla “Casa Protetta Madonna DE
Rosario” (piuttosto che DEla cessionaria dei crediti), pari all'importo Controparte_2 DE 70% DEl'ammontare dei crediti riportati nelle fatture n. 52 e n. 53 DE 2009 (emesse dalla struttura assistenziale per prestazioni rese nel novembre DE 2009) - non abbia avuto efficacia liberatoria. In particolare, secondo l'appellante, il Tribunale trascura la circostanza che: a) con nota DE 7.1.2010, il legale rappresentante DEla struttura assistenziale aveva comunicato all'ente che i crediti di cui alle fatture suddette (n. 52 e n.
53 DE 1° dicembre DE 2009) erano stati oggetto di dichiarazione liberatoria da parte DEla b) in effetti, con nota DEla DE 19.11.2009, la Controparte_2 Controparte_2 società aveva dichiarato di rinunciare a qualsiasi diritto sui crediti non ancora acquistati a quella data, cosicché l' non avrebbe potuto pagare il suo Pt_1 Parte_1 debito alla società che aveva rinunciato al credito e le successive cessioni DE credito medesimo erano nulle.
Con un secondo motivo, l' lamenta l'errata Parte_1 valutazione DE Tribunale circa la sussistenza di un credito DEla struttura sanitaria ed assistenziale, oggetto di cessione alla avente ad oggetto l'ulteriore e Controparte_2 residua somma di euro 13.650,37, sul falso presupposto che l' Parte_1
lo avesse pagato alla struttura sanitaria Madonna DE Rosario, sebbene fosse
[...] già avvenuta e fosse stata notificata la sua cessione. Sostiene l'appellante che, in realtà, si tratta di somme non dovute ab origine alla casa di cura “Madonna DE Rosario”, poiché relative a compensi per prestazioni eccedenti il limite o budget contrattuale e, in parte
(ossia nella misura di euro 2.401,19) riferite al ricovero di un paziente senza preventiva autorizzazione.
Con il terzo motivo, l'appellante si duole DE riconoscimento, da parte DE primo giudice, in favore DEla società cessionaria dei crediti contestati, DE diritto agli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, senza considerare che il contratto intercorso tra la “Casa Protetta
Madonna DE Rosario” e l' DE 18.6.2009 Parte_1 prevedeva una complessa procedura di verifica contabile e amministrativa DEle
10 prestazioni che condizionava la liquidazione DE corrispettivo e precludeva la decorrenza degli interessi di mora.
Infine, lamenta, con un quarto argomento di censura, che il Tribunale aveva individuato, in maniera errata ed incoerente con le stesse sue premesse, il giorno di decorrenza degli interessi nel 2.12.2009, giorno di invio DEle fatture, disapplicando la decorrenza ed il diverso termine di sessanta giorni, previsti dalle disposizioni DE decreto legislativo n.
231/2002.
I primi due motivi di impugnazione sono fondati, con conseguente assorbimento DEl'esame degli altri.
Deve permettersi che, con scrittura privata contratto di “cessione di credito” DE
25.2.2008, relativo ad una operazione di factoring, l'associazione “Madonna DE Rosario” ha ceduto alla tra gli altri, i crediti che sarebbero sorti, a far data dalla Controparte_2 sottoscrizione DEla suddetta scrittura privata, in forza dei contratti stipulati dall'associazione cedente con l' , aventi ad Parte_1 oggetto l'erogazione di prestazioni socio sanitarie;
l'atto di cessione è stato debitamente notificato all' , quale debitore ceduto, la quale ha accettato Parte_1 la cessione.
Tuttavia, in data 19.11.2009, l'amministratore DEegato DEla ha Controparte_2 inviato alla associazione “Casa Protetta Madonna DE Rosario” una missiva con cui - nel richiamare “ben note vicende” che avevano interessato la società capogruppo e che avevano avuto ripercussioni anche sulla operatività DEla tanto che le Controparte_2 erogazioni in favore DEla associazione, previste per i giorni successivi, avrebbero potuto subire notevoli ritardo - ha fatto cenno al “momento di difficoltà” DEla società, ha dichiarato che erano state intraprese “tutte le azioni possibili per risolvere i problemi e per addivenire ad una ripresa celere DEl'attività” e, quindi, ha dichiarato quanto segue:
“Sui crediti che eventualmente rimanessero non acquistati, Controparte_2 rinuncia a qualsiasi diritto sui medesimi, impegnandosi fin d'ora a rilasciare apposita liberatoria” (v. allegato n. 9 DEla produzione documentale DE primo grado di giudizio DEl' nel procedimento n. 4960/2016 e n. 6 Parte_1 DEla produzione documentale nel procedimento n. 957/2011).
Il 1°.12.2009, sono state emesse dalla “Casa Protetta Madonna DE Rosario” le due fatture n. 52 e n. 53 DE 2009, DEl'importo, rispettivamente, di euro 42.323,03 e di euro 3.178,
20 che sono state inviate all' il 2.12.2009. Parte_1
11 Con missiva DE 5.1.2010, inviata a mezzo telefax, l'associazione “Madonna DE Rosario” ha chiesto alla s.p.a. la “liberatoria” in ordine ai crediti di cui a n. 4 fatture, CP_2 tra cui quelle oggetto di causa (n. 52 e n. 53 DE 2009), senza, peraltro, che risulti riscontro DEla società.
Con altra missiva DE 7.1.2010, l'associazione “Madonna DE Rosario” ha comunicato all' che le fatture suddette erano state oggetto Parte_1 di “liberatoria” da parte DEla ha allegato la comunicazione DEla Controparte_2 suddetta società DE 19.11.2009 ed ha, pertanto, richiesto il pagamento in suo favore dei crediti riportati in dette fatture (v. i documenti di cui all'allegato n. 6 DEla produzione documentale nel procedimento n. 957/2011).
Quindi, con determina n. 14 DE 13.1.2010, l' ha disposto la Parte_1 liquidazione DE 70% sull'importo DEle fatture n. 52 e n. 53 DE 2009 in favore DEla associazione “Madonna DE Rosario” (v. allegato. n. 4 DEla produzione documentale citata), provvedendo al pagamento con mandato n. 595 DE 5.2.2019 (allegato n. 5).
La dichiarazione DEl'amministratore DEegato DEla di “rinuncia a Controparte_2 qualsiasi diritto” sui crediti non ancora acquistati dalla associazione “Madonna DE
Rosario” è - contrariamente all'assunto, in verità, alquanto generico DE Tribunale - un vero e proprio atto di dismissione DE diritto a riscuotere tali crediti e non già, come, invece, ritenuto dalla società intervenuta una mera “possibilità di rinuncia”. Il contestuale impegno DEl'amministratore DEegato DEla società a rilasciare apposita liberatoria deve intendersi come obbligo a documentare l'avvenuta rinuncia in relazione ai singoli crediti.
La circostanza che, con missiva DE 2.12.2009 (cfr. il documento nella produzione DE primo grado di giudizio di , l'associazione “Madonna DE Rosario” abbia Controparte_5 comunicato alla “l'elenco dei crediti sorti verso l' Controparte_2 Parte_1
”, indicando quelli oggetto DEle fatture di cui si tratta (n. 52 e n.
[...] Parte_1
53 DE 1°.12.2009), è elemento, al più, equivoco che avrebbe reso opportuno un chiarimento tra i due soggetti e che, ad ogni modo, non esclude l'avvenuta rinuncia DEla ai crediti, in virtù DEla dichiarazione DE 19.11.2009. Controparte_2
Ne consegue che il pagamento DEla somma di euro 31.850,86 da parte DEl'
[...]
in favore DEla associazione “Madonna DE Rosario”, a titolo DE Parte_1
70% DEl'importo complessivo dei crediti riportati nelle fatture n. 52 e n. 53 DE
1°.12.2009, essendo tali fatture successive alla dichiarazione di rinuncia DE 19.11.2009, ha comportato l'estinzione DEla parte corrispondente dei crediti, che, comunque, la
[...]
[...]
[...] non avrebbe potuto riscuotere e di cui non avrebbe potuto disporre, CP_9 avendovi, in precedenza, rinunciato.
Anche il secondo motivo di impugnazione, concernente il residuo credito DEl'importo di euro 13.650,37 è fondato.
In primo luogo, deve osservarsi che, contrariamente a quello che sembra il convincimento DE Tribunale, l' non ha mai Parte_1 sostenuto di avere pagato il debito in questione, ma, piuttosto, di non averlo pagato, poiché, in massima parte, superava il limite o budget contrattuale e, nella parte residua
(ossia nella misura di euro 2.4301,19), era relativo a compenso pe prestazioni di ricovero di un paziente senza preventiva autorizzazione.
Premesso questo, l' ha dato congrua prova sia DEla Parte_1 esistenza di un budget annuale DE valore DEle prestazioni (che, DE resto, condizione la stessa validità DE contratto) sia DE suo importo pari ad euro 535.952,11, corrispondente a n. 10.886 giorni di degenza (v., in particolare, il contratto, artt. 7 e 10 in particolare: allegato n. 1 DEla produzione documentale citata;
v., anche, la stessa produzione documentale di primo grado di giudizio di . Controparte_2
Il dato, DE resto, così come l'ammontare DE valore DEle prestazioni erogate, non è contestato ed è riportato nella documentazione contabile DEl'ente (v., in particolare, la determina n. 14 DE 13.1.2010: allegato n. 4; comunicazione DE 28.12.2009: allegato n.
7; determina n. 548 DE 17.2.2010, da cui si evince che l'importo liquidato, a seguito DEla liquidazione DEl'acconto DE 70% DEl'importo dei crediti di cui alle fatture n. 56 e n. 57 DE 2009, non oggetto di contestazione nel presente giudizio, era pari alla somma di euro 499.364,08 ed euro 34.186,84: v. l'allegato n. 8).
Trattandosi di un limite previsto dal contratto, esso impedisce il sorgere DE credito in misura eccedente e, quindi, la stessa possibilità logico giuridica che il presunto credito al pagamento di tale eccedenza sia stato oggetto DE contratto di cessione alla CP_2
[...]
Con riguardo, poi, al mancato riconoscimento da parte DEl' Parte_1 DE credito per la residua somma di euro 2.401,19, è pacifico che tale presunto credito derivi dalle prestazioni di ricovero di tale e trovi causa nella Persona_2 mancanza di una preventiva autorizzazione al ricovero DE paziente.
Tale circostanza è, DE resto, comprovata dalla nota DE 16.9.2010 DE Dipartimento DEl'area servizio sociale di Lamezia Terme, con cui veniva rigettata la richiesta di
13 autorizzazione al ricovero DE (v. il documento, allegato n. 3 DEla produzione Per_2 documentale citata).
Anche in questo caso, mancando uno dei presupposti per l'insorgenza DE credito in favore DEla casa di cura, la non lo ha potuto acquistare e, quindi, non Controparte_2 poteva avanzare alcuna pretesa sul pagamento DElo stesso né, ovviamente, disporne.
L'accoglimento dei primi due motivi di ricorso assorbe l'esame degli altri, concernenti gli interessi moratori.
Avendo il Tribunale già disposto la revoca dei due decreti ingiuntivi opposti, sebbene sulla base di presupposti diversi, la sentenza impugnata deve essere riformata nella parte in cui non è stata accolta l'opposizione, senza necessità di pronunciare autonomamente la revoca dei decreti ingiuntivi.
4. Le spese di lite
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza, nel giudizio di primo grado, DEla (oggi, ) e DEla e, nel Controparte_5 CP_4 Controparte_2 giudizio di appello, DEle suddette società e DEla intervenuta Controparte_1
Ne consegue che deve essere riformato anche il relativo capo di sentenza di primo grado.
Esse si liquidano come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal d.m. n.
55/2014, aggiornati con d.m. n. 147/2022 (scaglione valore da euro 26.001,00 a euro
52.000,00), tranne che per le fasi di trattazione ed istruttoria, in ragione DEla non particolare complessità di tali fasi dei due giudizi.
Le spese relative al primo grado di giudizio devono liquidarsi in complessivi euro
6.713,00 per onorari (euro 1.701,00 per la fase di studio DEla controversia;
euro
1.2014,00 per la fase introduttiva DE giudizio;
euro 903,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed euro 2.905,00 per la fase decisoria), nonché euro 201,74 per spese vive documentate di parte opponente, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura DE 15%, i.v.a. e c.p.a.
Le spese DE giudizio di appello devono liquidarsi in complessivi euro 8.469,00 (euro
2.058,00 per la fase di studio DEla controversia;
euro 1.418,00 per la fase introduttiva DE giudizio;
euro 1.523,00 per la fase di trattazione ed euro 3.470,00 per la fase decisoria), nonché euro 777,00 per spese vive documentate, oltre accessori di legge (rimborso forfetario per spese generali nella misura DE 15%, i.v.a. e c.p.a.).
14 Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dall' avverso la sentenza Parte_1 DE Tribunale di Catanzaro n. 1427/2019 DE 1°.7.2019, depositata in cancelleria il
23.7.2019, in accoglimento DEl'appello, disattesa ogni altra istanza, così provvede:
- dichiara la contumacia di (già e di Controparte_4 Controparte_5 [...]
; Controparte_6
- accoglie l'opposizione proposta dall' e Parte_1 conferma la revoca dei decreti ingiuntivi n. 194/2011 e n. 650/2016 emessi dal Tribunale di Catanzaro, per le ragioni di cui alla parte motiva;
- condanna, in solido tra loro, (già e Controparte_4 Controparte_5 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al Controparte_6 rimborso DEle spese processuali DE primo grado di giudizio nei confronti DEl'
[...]
, liquidate in complessivi euro 6.713,00 per onorari ed Parte_1 euro 201,74 per spese vive documentate, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura DE 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge;
- condanna, in solido tra loro, (già Controparte_1 Controparte_4 CP_5
e , in persona dei rispettivi legali rappresentanti
[...] Controparte_6 pro tempore, al rimborso DEle spese processuali DE giudizio di appello nei confronti DEl' , liquidate in complessivi euro 8.469,00 Parte_1 per onorari ed euro 777,00 per spese vive documentate, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura DE 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio DE 27.10.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
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