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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 08/05/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di ST
All'esito della discussione ai sensi dell'art. 281 sexies comma III c.p.c. il Giudice Dott.
Giuseppe de Filippo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 447/2024 del ruolo generale Affari Contenziosi Civili promossa da: cf. con sede in Mondovì (CN), Piazza G. Jemina n. 47 in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore sig. rappresentato e difeso Parte_2 dall'Avv. Alessandro Valerio C.F. del Foro di Velletri, con studio in C.F._1
Roma, Via Boezio n. 6 giusto mandato in calce al presento atto ed elettivamente domiciliata presso la PEC dove dichiara di voler ricevere gli avvisi e Email_1 le notificazioni di rito di cui agli artt. 133 comma III, 134, 176 comma II cpc
RICORRENTE contro p.iva , con sede legale in Chatillon (AO), via Stazione Controparte_1 P.IVA_2
n. 31, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv. Paola Desideri Zanardelli (c.f.
, pec , fax C.F._2 Email_2
02.565779387, e dall'avv. Rosa Maria D'Agostino (c.f. , pec C.F._3
, ed elettivamente domiciliata presso lo studio Email_3 dell'avv. Matteo Renzulli in via Chanoux n. 104, Point Saint Martin (AO), giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
In punto: domanda di rimborso delle addizionali alle accise provinciali imposte dall'art. 6
D.L. n. 511 del 1988 (convertito con modificazioni nella L. n. 20 del 1989), incompatibili con la normativa europea per il periodo dall'anno 2010 al 2012.
Le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale di ST disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, previe le declaratorie anche incidentali del caso e, in particolare, che la norma italiana istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l.
n. 511 del 1988 contrasta con il disposto della Direttiva Comunitaria n. 2008/118/CE:
Nel merito: accertare e dichiarare che il pagamento del ribaltamento delle addizionali alle accise sull'energia elettrica effettuato dalla Società ricorrente per il periodo di fornitura
2010 / 2011/ 2012 a favore del fornitore, non era dovuto per i motivi espressi in atto e, per
l'effetto, condannare parte resistente al pagamento in favore della Controparte_2 in p. del l.r.p.t., della somma di € 11.207,16, indebitamente percepita, maggiorata degli
1 interessi legali e moratori ex art. 1284, 2033 cod. civ.; e D.lgs. 231/02, o a qualsiasi altro titolo dovuti, tutti dal giorno del pagamento non dovuto sino al saldo relativo.
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori come per legge.
Nell'interesse di parte convenuta:
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previi gli incombenti di legge, nel merito: rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda:
• accertare la legittimità dell'addebito ai sensi dell'art. 56 TUA delle somme oggetto di ripetizione richieste da parte avversa per i motivi sopra descritti;
• accertare e dichiarare che la domanda è infondata nel merito poiché non può essere Cont applicata come tale nell'ambito di una controversia che ha titolarità ad causam di
In ogni caso decurtare dal petitum le somme relative al periodo dal 1° gennaio 2010 al 1° aprile 2010 per le motivazioni di cui al paragrafo B).
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre, formulare istanze istruttorie ed eccepire.
Con vittoria di spese e onorari come per legge.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 04.06.2024, notificato unitamente al decreto di fissazione udienza la società ha agito per ottenere ex art. 2033 c.c. la ripetizione Parte_1 di quanto versato alla in relazione al contratto di fornitura di energia Controparte_1 elettrica in essere nel periodo dall'anno 2010 al 2012 a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica istituita dall'art. 6 comma 2 D.L. n. 511 del 1988, come modificato nell'anno 2007 dall'art. 5 del D. Lgs. n. 26, norma successivamente abrogata dal legislatore italiano con decorrenza 1.1.2012 per le Ragioni a statuto ordinario (art. 18 comma
5 D.Lgs n. 68 del 2011) e con decorrenza 1.4.2012 per le Ragioni a statuto speciale quale è la
Valle d'ST (art.4 comma 10 D.L. n. 16 del 2012), in quanto in contrasto con la Direttiva comunitaria n. 2008/118/CE, art. 1, par.2, recepita dallo stato italiano con il D.Lgs. 29/3/2010
n. 48.
La ricorrente fonda la propria richiesta di ripetizione di indebito sul presupposto che l'accisa provinciale introdotta dall'art. 6 comma 2 D.L. 511/1988 - nella versione vigente prima della sua abrogazione ad opera del D.L. 16/2012- sia da ritenersi illegittima e quindi da disapplicarsi alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, adottata a seguito delle sentenze emesse dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con le quali si è affermato che le norme interne che istituiscono un'imposta addizionale priva di finalità specifica, come appunto quella dell'art. 6 comma 2 del D.L. 511/1988, sono in contrasto con il diritto dell'Unione in particolare con la direttiva n. 2008/118/CE, non essendo sufficiente a giustificare l'imposizione di accise addizionali sull'energia elettrica (già colpita dalle accise armonizzate) una semplice finalità di bilancio (cfr. CGUE N. 103/17 del 25/7/2018).
La ricorrente ha invocato, a sostegno della propria domanda, varie pronunce della Corte di
Cassazione, in particolare le sentenze n. 15198/2019, n. 27822/2018 e n.16923/2016. Secondo la citata giurisprudenza di legittimità, la disapplicazione dell'art. 6, comma 2, D.L. n. 511 del 1988 è indipendente da qualsiasi questione sul carattere self executing o meno dell'art. 1 p.2
2 della direttiva n. 2008/112/CE, peraltro successivamente interamente recepita dalla normativa interna, e va operata in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla CGUE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa. Pertanto, il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito.
Con riguardo al quantum della pretesa, la ricorrente ha chiesto la ripetizione delle accise addizionali sul consumo di energia elettrica nel periodo dal 2010 al 2012, per un ammontare di Euro 11.207,16 oltre interessi.
Con riguardo alla prova dei pagamenti effettuati nel suddetto periodo, la società ricorrente ha prodotto: le fatture emesse dalla CVA Trading srl comprensive della quota addizionale alle accise (doc. 1), diffida a mezzo PEC 18.03.2020 (doc. 2), relazione contabile per la quantificazione degli importi versati (doc. 3), copia pagamenti fatture effettuati(doc.4).
La si è regolarmente costituita in giudizio, rilevando, con riferimento alle Controparte_1 addizionali alle accise, che lo Stato Italiano ha abrogato l'addizionale di cui all'art. 6, comma 2, D.L. n. 511 del 1988 a decorrere dall'anno 2012 e, dunque, in evidente ritardo rispetto al recepimento della suddetta direttiva avvenuta con D. Lgs. 48/2010, e solo dopo aver subito una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea nel 2011. La resistente ha evidenziato pertanto che, sino all'abrogazione della predetta addizionale, la rivalsa esercitata ex art. 56 TUA (testo unico accise) dal fornitore sul consumatore finale per le somme all'epoca dovute a titolo di accise addizionali fu effettuata in ottemperanza ad una previsione normativa vigente e, dunque, legittimamente. La resistente ha rilevato quindi di aver in effetti riversato, come dovuto, le somme percepite a titolo di accise all'Erario, evidenziando la disfunzionalità del meccanismo delineato in ambito tributario per cui, ai sensi dell'art. 14, comma IV, TUA il fornitore, quale soggetto obbligato al pagamento dell'accisa, può chiederne il rimborso all' solo dopo il passaggio in giudicato della Parte_3 sentenza che impone la restituzione delle somme al consumatore finale, così di fatto impendendo la soluzione stragiudiziale delle controversie, con tutto quanto ne consegue in termini di aggravio di costi per interessi e spese legali. Inoltre, per effetto del meccanismo di cui sopra, il fornitore viene a fungere nei fatti da soggetto finanziatore dello Stato italiano, dovendo anticipare somme che non sono più nella sua disponibilità in quanto incolpevolmente versate all'Erario. La resistente ha poi eccepito l'inefficacia cd. orizzontale della direttiva invocata, limitata nei suoi effetti ai soli rapporti tra il cittadino e lo Stato membro di appartenenza e non invece ai rapporti tra privati.
Il Tribunale osserva preliminarmente che il giudizio possa essere deciso alla luce dell'attuale giurisprudenza di legittimità e di merito, precedenti alle recenti sentenze del Tribunale di
Como del 18.03.2025 e del Tribunale di Torino con sentenza n. 5121/2024 che ha evidenziato la legittimazione passiva del fornitore rispetto all'azione di recupero.
Il Tribunale, come del resto già ripetutamente evidenziato in relazione a vicende del tutto analoghe a quella in esame, si attiene nel merito a quanto indicato in materia di imposte addizionali alle accise provinciali sull'energia elettrica dalla Suprema Corte di Cassazione con varie pronunce, per cui “l'art. 6, comma 2 del d.l. n. 511 del 1988, indipendentemente da qualsiasi quesitone sul carattere self-excuting della direttiva 2008/112/CE, peraltro
3 integralmente recepita dalla normativa interna, va disapplicato in ossequio al ricevuto principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia U.E. è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (…) Le imposte addizionali in questione non sono dunque dovute, con conseguente fondatezza del ricorso, dovendosi pertanto affermare il seguente principio di diritto: “l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma1, del d.lgs. n. 26 del 2007, va disapplicata per contrasto con l'art. 1 par.2 della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia UE con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13 e
25 luglio 2018, in causa C-103/17” (Cass. civ. sez. 5, sentenza n. 22343 del 2020).
E, dunque, la domanda di restituzione in esame deve ritenersi perciò fondata per gli importi versati dalla ricorrente a titolo di addizionale sulle accise ex art. 6 comma 2 del d.l. n. 511 del
1988. dal 18/03/2020, data della diffida di pagamento che ha interrotto la prescrizione del diritto al rimborso.
Come già osservato in precedenti pronunce del Tribunale di ST in casi del tutto analoghi, alla presente fattispecie è pienamente applicabile l'orientamento giurisprudenziale elaborato in tema di rimborsi (dal quale non v'è motivo per discostarsi) secondo cui "In tema di IVA, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 23 ottobre 1972, n. 633, ed in conformità con l'art. 17 della direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, nonché con gli artt. 167 e 63 della successiva direttiva del Consiglio del 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE, non è ammessa la detrazione dell'imposta pagata a monte per l'acquisto o l'importazione di beni o servizi - ovvero per conseguire la prestazione di servizi necessari all'impresa - per il solo fatto che tali operazioni attengano all'oggetto dell'impresa e siano fatturate, poiché è, invece, indispensabile che esse siano effettivamente assoggettabili all'IVA nella misura dovuta, sicché, ove l'operazione sia stata erroneamente assoggettata all'IVA, restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'IVA, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario" (Cass. civ. sez.
6-3 ordinanza n. 15536 del
2018; cfr. anche Cass. civ. sez.
6-3 ordinanza n. 8652 del 2020). Dunque, l'IVA va rimborsata, se addebitata.
La somma che la società convenuta è tenuta a restituire all'attrice è da maggiorare degli interessi al tasso di legge fino al saldo effettivo. Quanto al dies a quo per la decorrenza degli interessi, il Tribunale ribadisce il principio già ripetutamente evidenziato in relazione a vicende del tutto analoghe a quella in esame e osserva che essa può operare solo dalla domanda giudiziale e, quindi, dalla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio: in base al sistema sopra delineato (e ben compendiato nelle citate pronunce della Corte di
Cassazione del 2019) è imposta l'instaurazione di un procedimento giurisdizionale, senza che la scelta della ricorrente circa il tempo di instaurazione del processo (da effettuare comunque
4 prima del maturare della prescrizione del diritto) possa andare a detrimento della parte convenuta.
La complessità della tematica interpretativa, per la interazione di fonti di rango nazionale e sovranazionale, giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa, tenuto altresì conto del fatto che l'art. 14 TUA impone al fornitore, in qualità di soggetto obbligato, di attendere il passaggio in giudicato della sentenza per poter richiedere il rimborso all'Erario,
e dunque, la resistenza in giudizio non può ritenersi in alcun modo pretestuosa ed è del tutto giustificata, incolpevole ed inevitabile.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di ST, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 447/2024 , disattesa e respinta ogni altra e contraria istanza (anche di carattere istruttorio), così provvede:
1) CONDANNA la convenuta/resistente p.iva , con Controparte_1 P.IVA_2 sede legale in Chatillon (AO), via Stazione n. 31, a corrispondere all'attrice/ricorrente cf. , per le causali di cui in motivazione, la somma di Euro Parte_4 P.IVA_1
11.207,16 oltre IVA se addebitata nelle fatture prodotte e versata, oltre interessi al tasso di legge dalla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio fino al saldo effettivo;
2) COMPENSA integralmente le spese processuali relative al presente giudizio.
ST, 1 maggio 2025
IL GIUDICE
Dr. Giuseppe de Filippo
5
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di ST
All'esito della discussione ai sensi dell'art. 281 sexies comma III c.p.c. il Giudice Dott.
Giuseppe de Filippo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 447/2024 del ruolo generale Affari Contenziosi Civili promossa da: cf. con sede in Mondovì (CN), Piazza G. Jemina n. 47 in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore sig. rappresentato e difeso Parte_2 dall'Avv. Alessandro Valerio C.F. del Foro di Velletri, con studio in C.F._1
Roma, Via Boezio n. 6 giusto mandato in calce al presento atto ed elettivamente domiciliata presso la PEC dove dichiara di voler ricevere gli avvisi e Email_1 le notificazioni di rito di cui agli artt. 133 comma III, 134, 176 comma II cpc
RICORRENTE contro p.iva , con sede legale in Chatillon (AO), via Stazione Controparte_1 P.IVA_2
n. 31, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv. Paola Desideri Zanardelli (c.f.
, pec , fax C.F._2 Email_2
02.565779387, e dall'avv. Rosa Maria D'Agostino (c.f. , pec C.F._3
, ed elettivamente domiciliata presso lo studio Email_3 dell'avv. Matteo Renzulli in via Chanoux n. 104, Point Saint Martin (AO), giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
In punto: domanda di rimborso delle addizionali alle accise provinciali imposte dall'art. 6
D.L. n. 511 del 1988 (convertito con modificazioni nella L. n. 20 del 1989), incompatibili con la normativa europea per il periodo dall'anno 2010 al 2012.
Le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale di ST disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, previe le declaratorie anche incidentali del caso e, in particolare, che la norma italiana istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l.
n. 511 del 1988 contrasta con il disposto della Direttiva Comunitaria n. 2008/118/CE:
Nel merito: accertare e dichiarare che il pagamento del ribaltamento delle addizionali alle accise sull'energia elettrica effettuato dalla Società ricorrente per il periodo di fornitura
2010 / 2011/ 2012 a favore del fornitore, non era dovuto per i motivi espressi in atto e, per
l'effetto, condannare parte resistente al pagamento in favore della Controparte_2 in p. del l.r.p.t., della somma di € 11.207,16, indebitamente percepita, maggiorata degli
1 interessi legali e moratori ex art. 1284, 2033 cod. civ.; e D.lgs. 231/02, o a qualsiasi altro titolo dovuti, tutti dal giorno del pagamento non dovuto sino al saldo relativo.
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori come per legge.
Nell'interesse di parte convenuta:
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previi gli incombenti di legge, nel merito: rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda:
• accertare la legittimità dell'addebito ai sensi dell'art. 56 TUA delle somme oggetto di ripetizione richieste da parte avversa per i motivi sopra descritti;
• accertare e dichiarare che la domanda è infondata nel merito poiché non può essere Cont applicata come tale nell'ambito di una controversia che ha titolarità ad causam di
In ogni caso decurtare dal petitum le somme relative al periodo dal 1° gennaio 2010 al 1° aprile 2010 per le motivazioni di cui al paragrafo B).
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre, formulare istanze istruttorie ed eccepire.
Con vittoria di spese e onorari come per legge.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 04.06.2024, notificato unitamente al decreto di fissazione udienza la società ha agito per ottenere ex art. 2033 c.c. la ripetizione Parte_1 di quanto versato alla in relazione al contratto di fornitura di energia Controparte_1 elettrica in essere nel periodo dall'anno 2010 al 2012 a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica istituita dall'art. 6 comma 2 D.L. n. 511 del 1988, come modificato nell'anno 2007 dall'art. 5 del D. Lgs. n. 26, norma successivamente abrogata dal legislatore italiano con decorrenza 1.1.2012 per le Ragioni a statuto ordinario (art. 18 comma
5 D.Lgs n. 68 del 2011) e con decorrenza 1.4.2012 per le Ragioni a statuto speciale quale è la
Valle d'ST (art.4 comma 10 D.L. n. 16 del 2012), in quanto in contrasto con la Direttiva comunitaria n. 2008/118/CE, art. 1, par.2, recepita dallo stato italiano con il D.Lgs. 29/3/2010
n. 48.
La ricorrente fonda la propria richiesta di ripetizione di indebito sul presupposto che l'accisa provinciale introdotta dall'art. 6 comma 2 D.L. 511/1988 - nella versione vigente prima della sua abrogazione ad opera del D.L. 16/2012- sia da ritenersi illegittima e quindi da disapplicarsi alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, adottata a seguito delle sentenze emesse dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con le quali si è affermato che le norme interne che istituiscono un'imposta addizionale priva di finalità specifica, come appunto quella dell'art. 6 comma 2 del D.L. 511/1988, sono in contrasto con il diritto dell'Unione in particolare con la direttiva n. 2008/118/CE, non essendo sufficiente a giustificare l'imposizione di accise addizionali sull'energia elettrica (già colpita dalle accise armonizzate) una semplice finalità di bilancio (cfr. CGUE N. 103/17 del 25/7/2018).
La ricorrente ha invocato, a sostegno della propria domanda, varie pronunce della Corte di
Cassazione, in particolare le sentenze n. 15198/2019, n. 27822/2018 e n.16923/2016. Secondo la citata giurisprudenza di legittimità, la disapplicazione dell'art. 6, comma 2, D.L. n. 511 del 1988 è indipendente da qualsiasi questione sul carattere self executing o meno dell'art. 1 p.2
2 della direttiva n. 2008/112/CE, peraltro successivamente interamente recepita dalla normativa interna, e va operata in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla CGUE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa. Pertanto, il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito.
Con riguardo al quantum della pretesa, la ricorrente ha chiesto la ripetizione delle accise addizionali sul consumo di energia elettrica nel periodo dal 2010 al 2012, per un ammontare di Euro 11.207,16 oltre interessi.
Con riguardo alla prova dei pagamenti effettuati nel suddetto periodo, la società ricorrente ha prodotto: le fatture emesse dalla CVA Trading srl comprensive della quota addizionale alle accise (doc. 1), diffida a mezzo PEC 18.03.2020 (doc. 2), relazione contabile per la quantificazione degli importi versati (doc. 3), copia pagamenti fatture effettuati(doc.4).
La si è regolarmente costituita in giudizio, rilevando, con riferimento alle Controparte_1 addizionali alle accise, che lo Stato Italiano ha abrogato l'addizionale di cui all'art. 6, comma 2, D.L. n. 511 del 1988 a decorrere dall'anno 2012 e, dunque, in evidente ritardo rispetto al recepimento della suddetta direttiva avvenuta con D. Lgs. 48/2010, e solo dopo aver subito una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea nel 2011. La resistente ha evidenziato pertanto che, sino all'abrogazione della predetta addizionale, la rivalsa esercitata ex art. 56 TUA (testo unico accise) dal fornitore sul consumatore finale per le somme all'epoca dovute a titolo di accise addizionali fu effettuata in ottemperanza ad una previsione normativa vigente e, dunque, legittimamente. La resistente ha rilevato quindi di aver in effetti riversato, come dovuto, le somme percepite a titolo di accise all'Erario, evidenziando la disfunzionalità del meccanismo delineato in ambito tributario per cui, ai sensi dell'art. 14, comma IV, TUA il fornitore, quale soggetto obbligato al pagamento dell'accisa, può chiederne il rimborso all' solo dopo il passaggio in giudicato della Parte_3 sentenza che impone la restituzione delle somme al consumatore finale, così di fatto impendendo la soluzione stragiudiziale delle controversie, con tutto quanto ne consegue in termini di aggravio di costi per interessi e spese legali. Inoltre, per effetto del meccanismo di cui sopra, il fornitore viene a fungere nei fatti da soggetto finanziatore dello Stato italiano, dovendo anticipare somme che non sono più nella sua disponibilità in quanto incolpevolmente versate all'Erario. La resistente ha poi eccepito l'inefficacia cd. orizzontale della direttiva invocata, limitata nei suoi effetti ai soli rapporti tra il cittadino e lo Stato membro di appartenenza e non invece ai rapporti tra privati.
Il Tribunale osserva preliminarmente che il giudizio possa essere deciso alla luce dell'attuale giurisprudenza di legittimità e di merito, precedenti alle recenti sentenze del Tribunale di
Como del 18.03.2025 e del Tribunale di Torino con sentenza n. 5121/2024 che ha evidenziato la legittimazione passiva del fornitore rispetto all'azione di recupero.
Il Tribunale, come del resto già ripetutamente evidenziato in relazione a vicende del tutto analoghe a quella in esame, si attiene nel merito a quanto indicato in materia di imposte addizionali alle accise provinciali sull'energia elettrica dalla Suprema Corte di Cassazione con varie pronunce, per cui “l'art. 6, comma 2 del d.l. n. 511 del 1988, indipendentemente da qualsiasi quesitone sul carattere self-excuting della direttiva 2008/112/CE, peraltro
3 integralmente recepita dalla normativa interna, va disapplicato in ossequio al ricevuto principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia U.E. è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (…) Le imposte addizionali in questione non sono dunque dovute, con conseguente fondatezza del ricorso, dovendosi pertanto affermare il seguente principio di diritto: “l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma1, del d.lgs. n. 26 del 2007, va disapplicata per contrasto con l'art. 1 par.2 della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia UE con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13 e
25 luglio 2018, in causa C-103/17” (Cass. civ. sez. 5, sentenza n. 22343 del 2020).
E, dunque, la domanda di restituzione in esame deve ritenersi perciò fondata per gli importi versati dalla ricorrente a titolo di addizionale sulle accise ex art. 6 comma 2 del d.l. n. 511 del
1988. dal 18/03/2020, data della diffida di pagamento che ha interrotto la prescrizione del diritto al rimborso.
Come già osservato in precedenti pronunce del Tribunale di ST in casi del tutto analoghi, alla presente fattispecie è pienamente applicabile l'orientamento giurisprudenziale elaborato in tema di rimborsi (dal quale non v'è motivo per discostarsi) secondo cui "In tema di IVA, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 23 ottobre 1972, n. 633, ed in conformità con l'art. 17 della direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, nonché con gli artt. 167 e 63 della successiva direttiva del Consiglio del 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE, non è ammessa la detrazione dell'imposta pagata a monte per l'acquisto o l'importazione di beni o servizi - ovvero per conseguire la prestazione di servizi necessari all'impresa - per il solo fatto che tali operazioni attengano all'oggetto dell'impresa e siano fatturate, poiché è, invece, indispensabile che esse siano effettivamente assoggettabili all'IVA nella misura dovuta, sicché, ove l'operazione sia stata erroneamente assoggettata all'IVA, restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'IVA, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario" (Cass. civ. sez.
6-3 ordinanza n. 15536 del
2018; cfr. anche Cass. civ. sez.
6-3 ordinanza n. 8652 del 2020). Dunque, l'IVA va rimborsata, se addebitata.
La somma che la società convenuta è tenuta a restituire all'attrice è da maggiorare degli interessi al tasso di legge fino al saldo effettivo. Quanto al dies a quo per la decorrenza degli interessi, il Tribunale ribadisce il principio già ripetutamente evidenziato in relazione a vicende del tutto analoghe a quella in esame e osserva che essa può operare solo dalla domanda giudiziale e, quindi, dalla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio: in base al sistema sopra delineato (e ben compendiato nelle citate pronunce della Corte di
Cassazione del 2019) è imposta l'instaurazione di un procedimento giurisdizionale, senza che la scelta della ricorrente circa il tempo di instaurazione del processo (da effettuare comunque
4 prima del maturare della prescrizione del diritto) possa andare a detrimento della parte convenuta.
La complessità della tematica interpretativa, per la interazione di fonti di rango nazionale e sovranazionale, giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa, tenuto altresì conto del fatto che l'art. 14 TUA impone al fornitore, in qualità di soggetto obbligato, di attendere il passaggio in giudicato della sentenza per poter richiedere il rimborso all'Erario,
e dunque, la resistenza in giudizio non può ritenersi in alcun modo pretestuosa ed è del tutto giustificata, incolpevole ed inevitabile.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di ST, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 447/2024 , disattesa e respinta ogni altra e contraria istanza (anche di carattere istruttorio), così provvede:
1) CONDANNA la convenuta/resistente p.iva , con Controparte_1 P.IVA_2 sede legale in Chatillon (AO), via Stazione n. 31, a corrispondere all'attrice/ricorrente cf. , per le causali di cui in motivazione, la somma di Euro Parte_4 P.IVA_1
11.207,16 oltre IVA se addebitata nelle fatture prodotte e versata, oltre interessi al tasso di legge dalla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio fino al saldo effettivo;
2) COMPENSA integralmente le spese processuali relative al presente giudizio.
ST, 1 maggio 2025
IL GIUDICE
Dr. Giuseppe de Filippo
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