CA
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/11/2025, n. 1912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1912 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 57/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 57/2022 promosso da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOGOZZO DOMENICO e dell'avv. , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIALE ORIANI 44 40137 BOLOGNA presso il difensore avv. LOGOZZO DOMENICO
APPELLANTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALASSI FABIO e dell'avv. , CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in C/O BOLOGNA presso CodiceFiscale_1 il difensore avv. GALASSI FABIO
APPELLATA
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 1648/2021 del Tribunale di Bologna pubblicata in data 9.07.2021.
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI Per Parte_1
come da note depositate il 20.11.2023;
Per CP_1
come da note depositate il 12.12.2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 18.6.2019 (d'ora in avanti , qualificandosi CP_1 CP_1
società di intermediazione immobiliare, ha convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale di Bologna
(d'ora in avanti ), deducendo in fatto quanto segue: Parte_1 Pt_1
- alla fine dell'estate 2012 veniva contatta dall'ingegnere legale rappresentante di , per Tes_1 Pt_1
reperire possibili acquirenti per la vendita di un complesso immobiliare sito in Bologna, Via Umberto
Terracini, all'interno del quale vi erano alcuni terreni di proprietà di , mentre altri sarebbero stati Pt_1
acquistati da quest'ultima in quanto di proprietà della fondazione DE VA e del Comune di
Bologna in forza di contratti preliminari e di appalto già conclusi rispettivamente con la Fondazione nel
2009 e di contratto di permuta con il Comune nel 2011.
presentava a due aziende seriamente interessate e partecipava alle trattative che CP_1 Pt_1
conducevano alla sottoscrizione, in data 27.06.2013, di contratto preliminare tra e Spesa Pt_1
CP_ Intelligente S.p.A. (d'ora in poi anche solo per l'acquisto di un immobile da realizzarsi, al prezzo di €4.200.000,00 più IVA, su terreno che a sua volta si impegnava ad acquistare dalla citata Pt_1
Fondazione, contratto di compravendita stipulato in data 23.12.2013. Detto contratto prevedeva, quale condizione risolutiva, il mancato rilascio del permesso a costruire, delle autorizzazioni e licenze amministrative, che venivano successivamente rilasciate;
S.I. versava caparra confirmatoria di €
350.000,00 con assegno circolare. Le parti riconoscevano espressamente di essersi avvalse di CP_1
pagina 2 di 13 CP_ quale mediatore, e quest'ultima concordava con una provvigione di €35.000,00 e con l'ing.
CP_ un compenso del 2% del prezzo di vendita, da corrispondersi a rogito. prorogava il Tes_1
termine per la sottoscrizione del contratto definitivo, ma a causa della crisi non era più in grado Pt_1
di costruire l'immobile; tuttavia, anche grazie all'opera di le due imprese si accordavano infine CP_1
per stipulare la compravendita dei terreni al prezzo di €3.500.000,00, mentre il fabbricato sarebbe stato
CP_ costruito da a proprie spese. Con mail del 27/07/2018 segnalava la propria intermediazione CP_1
e chiedeva il pagamento del compenso al momento del rogito;
il socio di , Pt_1 CP_3
proponeva a il pagamento di € 35.000,00 a titolo di provvigione, ma quest'ultima rifiutava, CP_1
posto che il contratto definitivo tra le predette società veniva sottoscritto l'8.08.2018; in esso S.I.
riconosceva la mediazione di e le corrispondeva € 35.000,00, mentre nulla riconosceva nè CP_1 Pt_1
pagava, contestando l'attività svolta dall'attrice ed eccependo la diversità tra il contratto preliminare ed il successivo definitivo.
Tanto premesso l'attrice ha dato atto di aver avviato il procedimento di negoziazione assistita, rimasto senza esito, ed in diritto ha affermato l'esistenza dell'innegabile nesso di causalità tra l'attività
mediatrice da essa svolta e la conclusione della compravendita, in quanto l'oggetto del definitivo costituiva un minus rispetto al plus oggetto del preliminare (vendita del terreno e appalto per la costruzione dell'edificio); in ogni caso l'attrice aveva diritto alla provvigione (€ 84.000,00) per l'attività
che aveva condotto alla stipula del contratto preliminare;
in ogni caso l'attività svolta poteva qualificarsi di mandatario senza rappresentanza, il cui compenso andava determinato ai sensi dell'art.1709 c.c.
L'attrice ha quindi chiesto di condannare , che medio tempore era stata posta in liquidazione Pt_1
volontaria, al pagamento di € 70.000,00, pari al 2% del prezzo del contratto definitivo, o, in subordine,
di € 84.000,00, pari al 2% del prezzo del preliminare, oppure, in ulteriore subordine, al pagamento di quanto determinato secondo gli usi della C.C.I.A.A. di Bologna o secondo equità.
La società convenuta ha eccepito, in via preliminare, la mancata iscrizione nel registro dei mediatori di pagina 3 di 13 socio di maggioranza di con la conseguenza che la stessa non avesse diritto Parte_2 CP_1
alla provvigione ai sensi dell'art.2 L.n.39/1989.
Nel merito, ha sostenuto che non fosse provato il contratto nè alcun rapporto tra e in Pt_1 CP_1
CP_ quanto trattavasi di mediazione atipica con incarico conferito unicamente da con la quale era intercorso un contratto scritto;
in ogni caso, il contratto definitivo aveva oggetto e causa diversi rispetto a quelli convenuti nel preliminare, per cui difettava il nesso causale.
ha, pertanto, concluso affinché venisse accertato che alcun rapporto sussistesse tra le parti o che Pt_1
CP_ si fosse trattato di mediazione atipica tra e e conseguentemente nulla fosse dovuto;
in CP_1
subordine, ha domandato di accertarsi la mancanza di titolarità in capo a in relazione Parte_2
allo svolgimento di attività d'intermediazione immobiliare;
in ulteriore subordine, di accertarsi che la
CP_ provvigione dovuta da non fosse superiore a quella già corrisposta da Pt_1
Con sentenza n. 1648/2021 pubbl. il 09/07/2021, il Tribunale di Bologna ha accolto la domanda dell'attrice, condannando la convenuta al pagamento in suo favore di € 70.000,00 oltre Iva se Pt_1
dovuta, oltre interessi nella misura legale dalla costituzione in mora alla proposizione della domanda e nella misura indicata dall'art.1284 co. 4 c.c. dalla domanda al saldo effettivo. Inoltre, l'ha condannata a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, nonché al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., liquidato in €. 7.000.
Il Tribunale ha rinvenuto la prova dell'incarico di mediazione conferito da a nel contratto Pt_1 CP_1
preliminare sottoscritto dalla prima e dalla società Spesa Intelligente in data 27.6.2013 (clausola 13) e,
ritenuto sussistente il nesso causale tra l'attività di intermediazione svolta da e l'operazione CP_1
CP_ finale (contratto definitivo sottoscritto l'8.08.2018 tra e , ha liquidato la provvigione spettante Pt_1
a quest'ultima applicando, ai sensi dell'art. 1755 co. 2 c.c. in difetto di un patto preciso sulla relativa misura, la percentuale prevista dalla raccolta degli usi della Camera di Commercio Industria e
Artigianato di Bologna anno 2017.
***
pagina 4 di 13 Avverso tale sentenza ha proposto appello, per i seguenti motivi: Pt_1
I.a) Errore di fatto e di diritto in ordine alla qualificazione del contratto preliminare di
compravendita condizionato del 27.06.2013., avendo il Tribunale erroneamente qualificato detto contratto come “…vendita del terreno e appalto per la costruzione dell'edificio..” malgrado esso fosse chiaramente riconducibile al contratto preliminare condizionato di vendita di cosa futura;
I.b) Difetto di motivazione ed errore di fatto e di diritto e in ordine alla natura delle clausole di
cui agli artt. 9.1) 9.2) e 9.3) del contratto preliminare del 27.06.2013 e conseguente insussistenza
del diritto al compenso mediatorio ex art. 1757, comma 1, cod. civ., avendo le parti inteso sottoporre sia il decorso del termine di consegna dell'immobile, sia la stipula del rogito notarile di compravendita, a condizione sospensiva (il rilascio del permesso di costruire e delle necessarie
CP_ autorizzazioni), mai verificatasi (per causa imputabile alla stessa promissaria acquirente , con conseguente insussistenza del diritto al compenso mediatorio azionato da in via subordinata;
CP_1
I.c) Errore di fatto e di diritto in ordine alla correlazione operata tra il “Contratto preliminare
condizionato di compravendita di immobile” del 27.06.2013 ed il contratto di compravendita di
terreni del 08.08.2018, avendo il primo giudice operato una illegittima correlazione tra il “Contratto
preliminare condizionato di compravendita di immobile” del 27.06.2013 ed il contratto di compravendita di terreni del 08.08.2018, quest'ultimo qualificato come “definitivo” consequenziale al primo, nonostante la palese assenza di qualsiasi elemento di identità tra i due.
II.a) Illegittimità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza di un contributo
causale di nella conclusione del contratto definitivo del 08.08.2018: avrebbe errato il CP_1
giudice di primo grado nel ritenere sussistente la prova dell'incarico di mediazione conferito da a Pt_1
con riguardo alla operazione finale effettivamente realizzata;
CP_1
II.b) Omessa pronuncia in ordine alla sussistenza di un rapporto di mediazione cd. “atipica”
intercorsa tra e Spesa Intelligente S.p.a. (pagg. 3 - 4 della sentenza), ancorchè comprovata CP_1
dalla documentazione in atti;
pagina 5 di 13 III) Illegittimità della sentenza in ordine alla misura della provvigione nella parte in cui ha
ritenuto applicabile l'art. 1755. co. 2, cod. civ., con riferimento all'applicazione degli Usi della
Camera di Commercio Industria e Artigianato di Bologna, anno 2017, capitolo 1. Capo II (pag. 4.
della sentenza), essendo detti usi, in base all'art. 4 Regio D.L. n. 652/1939, applicabili unicamente con riferimento alla compravendita di fabbricati urbani e non di terreni;
IV) Illegittimità della sentenza nella parte in cui ha disposto la condanna di anche ai Parte_1
sensi dell' art. 96, co. 3, c.p.c., difettando nella condotta processuale di un comportamento Pt_1
riconducibile alla nozione di colpa grave.
L'appellante quindi, previa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, nel merito ha così precisato le proprie conclusioni:
“- In via principale:
in riforma, totale o parziale, dell'impugnata sentenza n. 1648/2021 resa dal Tribunale di Bologna, Sez.
II^ Civile, in data 10.06.21, pubblicata il 09.07.2021 e notificata il successivo 10.12.21, nonché della
relativa ordinanza emessa il 05.10.2021 per la correzione dell'errore materiale della predetta
sentenza, accogliere il presente appello e per l'effetto respingere le domande tutte spiegate da CP_1
condannandola alla restituzione a favore dell'appellante degli importi tutti dalla
[...] Parte_1
medesima eventualmente corrisposti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per effetto dell'efficacia
esecutiva della sentenza qui impugnata.
- Sempre nel merito in via principale:
accertare e dichiarare che alcun rapporto di intermediazione immobiliare è intercorso tra le Società in
causa, nonché la sussistenza di un rapporto di mediazione cd. “atipica”, di natura unilaterale,
intercorso tra e Spesa Intelligente S.p.a. e, per l'effetto, dichiarare non dovuta a qualsiasi CP_1
titolo la provvigione da parte di in favore di Parte_1 CP_1
- In via subordinata:
nella denegata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte d'Appello adita voglia riconoscere, a qualsiasi titolo, in
pagina 6 di 13 capo a il diritto alla provvigione, che questa venga determinata secondo equità ed in ogni CP_1
caso quantificata in misura non superiore a quella già corrisposta da Spesa Intelligente S.p.a..
- In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre
15,00% rimb. forf. ex art. 15 T.P., C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
Ha inoltre reiterato le istanze istruttorie non accolte dal primo giudice.
si è costituita in giudizio, instando per il rigetto del gravame e proponendo domanda CP_1
subordinata incidentale e condizionata di corresponsione della provvigione parametrata sul mero contratto preliminare, qualora non fosse riconosciuta l'unicità dell'affare tra i due contratti (preliminare del 27/6/2013 e rogito del 08/8/2018), accolta come domanda principale nella sentenza impugnata.
Con ordinanza del 22.06.2022 è stata rigettata l'istanza dell'appellante di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
All'udienza del 24/06/2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per ragioni di ordine logico va anzitutto esaminato il motivo di appello sub II.a, essendo questione dirimente per la decisione della proposta impugnazione la valutazione in ordine alla sussistenza di un
CP_ contributo causale di nella conclusione del contratto definitivo stipulato da e in CP_1 Pt_1
data 08.08.2018.
Invero, è pacifico e documentalmente provato che, proprio grazie alla intermediazione di le CP_1
predette parti sono giunte alla sottoscrizione, in data 23.12.2013, del contratto preliminare per l'acquisto di un immobile da realizzarsi, al prezzo di €. 4.200.000,00 più IVA, su terreno che a Pt_1
sua volta si impegnava ad acquistare dalla (cfr. art. 13 del doc 3 fascicolo Controparte_4
primo grado e, firmato, allegato alla nota di deposito del 10/9/2020). CP_1 Pt_1
Non è dunque dubitabile che sia intercorso tra e le parti contraenti un rapporto di mediazione CP_1
pagina 7 di 13 tipica (da cui la palmare infondatezza del motivo di appello sub II.b), con conseguente sorgere del diritto del mediatore alla provvigione “se l'affare è concluso per effetto del suo intervento”.
Che l'affare debba ritenersi concluso – e dunque la provvigione dovuta – già in considerazione della sottoscrizione del preliminare viene dedotto da a sostegno della domanda svolta in via CP_1
subordinata (e di appello incidentale condizionato), di talchè la fondatezza dell'assunto andrebbe esaminata nel solo caso di rigetto della domanda, proposta in via principale, di riconoscimento della provvigione maturata a fronte della stipula del rogito di compravendita.
Quanto al contributo causale dato da alla conclusione di quest'ultimo contratto, esso viene CP_1
negato dall'appellante in ragione della diversità sia della causa, sia dell'oggetto dei due negozi, essendo il primo (preliminare del 23.12.2013) inerente a fabbricato di futura edificazione ed avendo il secondo
(definitivo dell'8.08.2018) ad oggetto la mera vendita di terreni, peraltro per una superficie di tre volte maggiore rispetto al lotto sul quale sarebbe dovuto sorgere il fabbricato promesso in vendita (mq.
18.340, inclusa la porzione di mq.
5.592 destinata alla realizzazione del predetto fabbricato).
Si osserva tuttavia che la identità tra il contratto preliminare – pacificamente - concluso con l'intermediazione del mediatore e quello definitivo poi effettivamente stipulato non costituisce,
secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, requisito indispensabile perché maturi il diritto dell'intermediario alla provvigione;
invero, sul punto la Suprema Corte ha da tempo chiarito che: “Sul
piano generale, si osserva che, per la configurazione delle condizioni idonee ai fini del riconoscimento
del diritto del mediatore a percepire la provvigione, che esso - in virtù del costante indirizzo della
giurisprudenza di questa Corte con riferimento alla valutazione dei rapporti tra iniziali trattative e
conclusione dell'affare - sussiste quali che siano le modalità formali con cui l'affare si realizzi e
finanche se le parti originarie sostituiscano altri a sé nell'intestazione giuridica del bene (Cass. n.
11127/2022; Cass. n. 6552/2018), oltre che quando l'affare concluso tra le parti messe in relazione
non abbia buon esito, come nell'ipotesi in cui alla stipulazione del preliminare non segua la
conclusione del definitivo (Cass. n. 17396/2022), non costituendo fatto condizionante anche il c.d.
pagina 8 di 13 buon fine dell'affare, ossia la regolare esecuzione del rapporto da parte dei contraenti, salva specifica
pattuizione che la contempli (Cass. n. 10286/2002; n. 6472/1982). Quanto all'oggetto, questa Corte ha,
altresì, avuto modo di chiarire i presupposti della sussistenza o meno del diritto del mediatore al
compenso nel caso di coincidenza solo parziale del bene oggetto delle trattative iniziali con quello
oggetto del contratto concluso, precisando che "la disciplina codicistica della mediazione non
richiede, al fine della maturazione del diritto del mediatore al compenso, che tra oggetto iniziale delle
trattative ed oggetto conclusivo dell'affare debba sussistere una coincidenza totale ed assoluta",
specificandosi che "il diritto alla provvigione, in definitiva, può sussistere quand'anche vi sia stata una
variazione oggettiva nel corso delle trattative (quanto a progressiva focalizzazione e del bene e del
prezzo di trasferimento), sempre che l'attività del mediatore sia valsa a far scaturire delle trattative poi
confluite, sebbene con gli accomodamenti convenuti dalle parti nella estrinsecazione della loro libertà
negoziale, nella conclusione di qualsivoglia vincolo giuridico concernente un bene univocamente
(anche se non totalmente o perfettamente) riferibile a quello dedotto nell'iniziale messa in relazione
delle parti" (Cass. n. 25851/2014)” (Cassazione civile sez. II, 05/05/2023, n. 11815).
Nel caso di specie deve ritenersi, conformemente a quanto statuito dal primo giudice, che abbia CP_1
messo in contatto le parti contraenti (circostanza pacifica) e dato impulso quelle trattative che hanno portato dapprima alla conclusione del contratto preliminare di compravendita del fabbricato da costruire e in seguito, avendo le parti congiuntamente deciso di non dare esecuzione al predetto modificando l'oggetto dell'accordo (per ragioni che non appare necessario accertare in questa sede),
alla stipula del rogito di compravendita dell'8.08.2018, avente ad oggetto l'intera area di proprietà
, nella maggior consistenza nelle more acquistata dalla al prezzo di Pt_1 Controparte_4
euro 3.500.000,00, inferiore a quello stabilito nel contratto preliminare, proprio perché sull'area
CP_ compravenduta avrebbe dovuto fare costruire (ed ha poi effettivamente costruito), autonomamente ed a proprie spese, il fabbricato a uso commerciale da adibire a vendita al dettaglio alimentare e non alimentare, il parcheggio e la zona carico/scarico.
pagina 9 di 13 Depongono in tal senso numerosi indici, richiamati nella comparsa di costituzione dell'appellato:
anzitutto è dimostrato che, una volta concluso il preliminare, le parti, con l'ausilio di hanno CP_1
lavorato assiduamente alla sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita, come attesta la corrispondenza tra le stesse intercorsa (cfr. docc. 2 e 4 fascicolo primo grado , con la quale il CP_1
legale rappresentante di , ing. ed il suo socio di maggioranza, ing. fino al 2017, Pt_1 Tes_1 CP_3
hanno trasmesso anche disegni e progetti del fabbricato che avrebbe dovuto realizzare (cfr. ns. Pt_1
docc. 4 fascicolo primo grado). Tale corrispondenza è stata consegnata alla sig.ra Tes_2
legale rappresentante di (cfr. risposta del teste al capitolo 10, non
[...] CP_1 Pt_2
contestata).
In data 8/8/2013, hanno poi sottoscritto contratto di compravendita a ministero del Notaio Parte_3
di Verona, rep 5570, racc. 3339 (cfr. doc. 8 fascicolo primo grado , nel quale nelle Per_1 CP_1
premesse: (i) hanno espressamente richiamato il contratto preliminare del 27.6.2013, (ii) hanno dato atto dell'acquisto degli immobili promessi in vendita dalla (iii) hanno dato Controparte_4
atto della sottoscrizione con il Comune di Bologna di Convenzione Edilizia relativa a Piano
Urbanistico Attuativo (P.U.A.) per la realizzazione degli interventi previsti, (iv) hanno dato atto della mancata realizzazione da parte di del fabbricato commerciale, (v) hanno dichiarato che Pt_1
intendevano ugualmente (dunque nonostante la mancata realizzazione del fabbricato, nonchè del mancato avveramento di alcune condizioni sub art. 9 del preliminare) procedere alla compravendita
CP_ dell'intera area di proprietà di e, nella parte dispositiva dell'atto: (vi) ha venduto a il Pt_1 Pt_1
terreno censito nel N.C.T. del Comune di Bologna, foglio 41, mappali 491, 513, 518, 520, 522, 525,
685, 686, 688, 731, 758, 759, 761, 2023, 2027, 2030, 2032, 2033, 2035; (vii) è stato utilizzato in conto
CP_ prezzo la caparra confirmatoria di € 350.000,00 versata da a alla firma del contratto Pt_1
CP_ preliminare;
(viii) ha riconosciuto la mediazione di e il compenso pattuito di € 35.000,00, CP_1
che ha poi pagato (cfr. doc. 9 fascicolo primo grado . CP_1
Dall'insieme di tali circostanze si evince chiaramente che le parti sono addivenute alla stipula del pagina 10 di 13 rogito del 2018 a seguito dell'evoluzione delle trattative ingenerate dall'attività di mediazione svolta da già sfociate nella conclusione del contratto preliminare del 2013 e in seguito evolutesi in quella CP_1
di un accordo, seppur di contenuto non identico al primo, evidentemente ad esso strettamente connesso,
tenuto conto che esso è intervenuto tra le stesse parti e nell'ambito del medesimo “affare”, finalizzato alla lottizzazione di una specifica area sita nel Comune di Bologna a vocazione commerciale,
evidentemente rispondente all'interesse economico voluto e perseguito dalle parti.
Il motivo di appello esaminato è dunque da rigettare, così come quello sub I.c, sussistendo, come detto,
una chiara correlazione tra il preliminare e il successivo rogito, di cui il primo ha costituito all'evidenza presupposto necessario ed indefettibile.
Sono inammissibili i motivi sub I.a e I.b, essendo le dedotte censure in ordine alla qualificazione del contratto preliminare e delle condizioni ad esso apposte irrilevanti ai fini della decisione, fondata sul contributo causale fornito da alla conclusione del rogito del 2018. CP_1
Venendo al motivo di appello sub III, inerente alla quantificazione operata dal primo giudice della provvigione spettante al mediatore, la contestazione attiene all'applicazione del capo II, capitolo 1,
titolo II della Raccolta degli Usi della Camera di Commercio di Bologna anno 2017, relativa alla mediazione per compravendita e locazione di immobili urbani (cfr. ns. doc. 14 fascicolo primo grado),
in quanto, a dire dell'appellante, detta normativa sarebbe riferibile solo ai fabbricati e non ai terreni.
L'assunto è infondato, essendo l'invocato art. 4 del Regio D.L. n. 652/1939 assolutamente inconferente quanto alla definizione giuridica di immobile urbano ai fini dell'individuazione dell'ambito applicativo degli Usi richiamati. Gli artt. 1 e 2 della stessa norma, infatti, sottolineano a chiare lettere lo scopo delle disposizioni successive (tra cui il richiamato art. 4), ovvero individuare i criteri secondo cui l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali avrebbero provveduto (i) all'accertamento delle proprietà immobiliari urbane per determinarne la rendita e (ii) alla costituzione di un catasto generale dei fabbricati e degli altri immobili urbani (il Nuovo Catasto Edilizio Urbano). Trattasi
dunque di definizione fornita per preciso ed esclusivo scopo tecnico, contestuale alle esigenze storiche-
pagina 11 di 13 catastali del periodo. Nulla a che vedere con una delimitazione generale e astratta della qualifica di immobile urbano negli usi normativi che, in assenza di specificazioni, deve ritenersi comprendere sia i terreni sia i fabbricati, come da generale definizione contenuta nell'art. 812 c.c..
Non può dunque trovare spazio l'equità invocata dall'appellante, in via subordinata, per portare la provvigione al corrispettivo convenuto da poiché nella gerarchia delle fonti e nel Controparte_5
dettato dell'art. 1755, co. 2, c.c. è criterio sussidiario, applicabile solo qualora le parti non abbiano concordato la misura della provvigione ovvero non esistano tariffe professionali o usi, ipotesi non ricorrenti nel caso di specie.
Infine, quanto alla doglianza inerente alla condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c. (motivo sub IV),
essa deve ritenersi sorretta da idonea motivazione, stante la reticenza della parte nel deposito del
CP_ preliminare sottoscritto con di cui non era in possesso, e prodotto solo all'esito dell'ordine CP_1
di esibizione del giudice.
Le istanze istruttorie formulate dall'appellante sono inammissibili, avendovi la parte rinunciato nel corso del giudizio primo grado per mancata riproposizione delle stesse in sede di precisazione delle conclusioni.
L'appello va dunque respinto, con condanna dell'appellante al pagamento integrale delle spese di lite di questo grado di giudizio. I compensi devono essere liquidati, avuto riguardo al valore della controversia, e ai parametri di cui al DM 147/2022, e dunque, tenuto conto dell'attività effettivamente prestata dal difensore, €. 9.900, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge.
Sussistono inoltre i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1
quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
pagina 12 di 13 dispone:
I – respinge l'appello proposto da e conferma per l'effetto la sentenza impugnata;
Parte_1
II – condanna l'appellante al pagamento in favore della controparte delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in €.
9.900 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge;
III -dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13
comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 4 novembre 2025
Il Consigliere estensore dott. Susanna Zavaglia
Il Presidente
dott. Giuseppe De Rosa
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 57/2022 promosso da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOGOZZO DOMENICO e dell'avv. , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIALE ORIANI 44 40137 BOLOGNA presso il difensore avv. LOGOZZO DOMENICO
APPELLANTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALASSI FABIO e dell'avv. , CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in C/O BOLOGNA presso CodiceFiscale_1 il difensore avv. GALASSI FABIO
APPELLATA
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 1648/2021 del Tribunale di Bologna pubblicata in data 9.07.2021.
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI Per Parte_1
come da note depositate il 20.11.2023;
Per CP_1
come da note depositate il 12.12.2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 18.6.2019 (d'ora in avanti , qualificandosi CP_1 CP_1
società di intermediazione immobiliare, ha convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale di Bologna
(d'ora in avanti ), deducendo in fatto quanto segue: Parte_1 Pt_1
- alla fine dell'estate 2012 veniva contatta dall'ingegnere legale rappresentante di , per Tes_1 Pt_1
reperire possibili acquirenti per la vendita di un complesso immobiliare sito in Bologna, Via Umberto
Terracini, all'interno del quale vi erano alcuni terreni di proprietà di , mentre altri sarebbero stati Pt_1
acquistati da quest'ultima in quanto di proprietà della fondazione DE VA e del Comune di
Bologna in forza di contratti preliminari e di appalto già conclusi rispettivamente con la Fondazione nel
2009 e di contratto di permuta con il Comune nel 2011.
presentava a due aziende seriamente interessate e partecipava alle trattative che CP_1 Pt_1
conducevano alla sottoscrizione, in data 27.06.2013, di contratto preliminare tra e Spesa Pt_1
CP_ Intelligente S.p.A. (d'ora in poi anche solo per l'acquisto di un immobile da realizzarsi, al prezzo di €4.200.000,00 più IVA, su terreno che a sua volta si impegnava ad acquistare dalla citata Pt_1
Fondazione, contratto di compravendita stipulato in data 23.12.2013. Detto contratto prevedeva, quale condizione risolutiva, il mancato rilascio del permesso a costruire, delle autorizzazioni e licenze amministrative, che venivano successivamente rilasciate;
S.I. versava caparra confirmatoria di €
350.000,00 con assegno circolare. Le parti riconoscevano espressamente di essersi avvalse di CP_1
pagina 2 di 13 CP_ quale mediatore, e quest'ultima concordava con una provvigione di €35.000,00 e con l'ing.
CP_ un compenso del 2% del prezzo di vendita, da corrispondersi a rogito. prorogava il Tes_1
termine per la sottoscrizione del contratto definitivo, ma a causa della crisi non era più in grado Pt_1
di costruire l'immobile; tuttavia, anche grazie all'opera di le due imprese si accordavano infine CP_1
per stipulare la compravendita dei terreni al prezzo di €3.500.000,00, mentre il fabbricato sarebbe stato
CP_ costruito da a proprie spese. Con mail del 27/07/2018 segnalava la propria intermediazione CP_1
e chiedeva il pagamento del compenso al momento del rogito;
il socio di , Pt_1 CP_3
proponeva a il pagamento di € 35.000,00 a titolo di provvigione, ma quest'ultima rifiutava, CP_1
posto che il contratto definitivo tra le predette società veniva sottoscritto l'8.08.2018; in esso S.I.
riconosceva la mediazione di e le corrispondeva € 35.000,00, mentre nulla riconosceva nè CP_1 Pt_1
pagava, contestando l'attività svolta dall'attrice ed eccependo la diversità tra il contratto preliminare ed il successivo definitivo.
Tanto premesso l'attrice ha dato atto di aver avviato il procedimento di negoziazione assistita, rimasto senza esito, ed in diritto ha affermato l'esistenza dell'innegabile nesso di causalità tra l'attività
mediatrice da essa svolta e la conclusione della compravendita, in quanto l'oggetto del definitivo costituiva un minus rispetto al plus oggetto del preliminare (vendita del terreno e appalto per la costruzione dell'edificio); in ogni caso l'attrice aveva diritto alla provvigione (€ 84.000,00) per l'attività
che aveva condotto alla stipula del contratto preliminare;
in ogni caso l'attività svolta poteva qualificarsi di mandatario senza rappresentanza, il cui compenso andava determinato ai sensi dell'art.1709 c.c.
L'attrice ha quindi chiesto di condannare , che medio tempore era stata posta in liquidazione Pt_1
volontaria, al pagamento di € 70.000,00, pari al 2% del prezzo del contratto definitivo, o, in subordine,
di € 84.000,00, pari al 2% del prezzo del preliminare, oppure, in ulteriore subordine, al pagamento di quanto determinato secondo gli usi della C.C.I.A.A. di Bologna o secondo equità.
La società convenuta ha eccepito, in via preliminare, la mancata iscrizione nel registro dei mediatori di pagina 3 di 13 socio di maggioranza di con la conseguenza che la stessa non avesse diritto Parte_2 CP_1
alla provvigione ai sensi dell'art.2 L.n.39/1989.
Nel merito, ha sostenuto che non fosse provato il contratto nè alcun rapporto tra e in Pt_1 CP_1
CP_ quanto trattavasi di mediazione atipica con incarico conferito unicamente da con la quale era intercorso un contratto scritto;
in ogni caso, il contratto definitivo aveva oggetto e causa diversi rispetto a quelli convenuti nel preliminare, per cui difettava il nesso causale.
ha, pertanto, concluso affinché venisse accertato che alcun rapporto sussistesse tra le parti o che Pt_1
CP_ si fosse trattato di mediazione atipica tra e e conseguentemente nulla fosse dovuto;
in CP_1
subordine, ha domandato di accertarsi la mancanza di titolarità in capo a in relazione Parte_2
allo svolgimento di attività d'intermediazione immobiliare;
in ulteriore subordine, di accertarsi che la
CP_ provvigione dovuta da non fosse superiore a quella già corrisposta da Pt_1
Con sentenza n. 1648/2021 pubbl. il 09/07/2021, il Tribunale di Bologna ha accolto la domanda dell'attrice, condannando la convenuta al pagamento in suo favore di € 70.000,00 oltre Iva se Pt_1
dovuta, oltre interessi nella misura legale dalla costituzione in mora alla proposizione della domanda e nella misura indicata dall'art.1284 co. 4 c.c. dalla domanda al saldo effettivo. Inoltre, l'ha condannata a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, nonché al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., liquidato in €. 7.000.
Il Tribunale ha rinvenuto la prova dell'incarico di mediazione conferito da a nel contratto Pt_1 CP_1
preliminare sottoscritto dalla prima e dalla società Spesa Intelligente in data 27.6.2013 (clausola 13) e,
ritenuto sussistente il nesso causale tra l'attività di intermediazione svolta da e l'operazione CP_1
CP_ finale (contratto definitivo sottoscritto l'8.08.2018 tra e , ha liquidato la provvigione spettante Pt_1
a quest'ultima applicando, ai sensi dell'art. 1755 co. 2 c.c. in difetto di un patto preciso sulla relativa misura, la percentuale prevista dalla raccolta degli usi della Camera di Commercio Industria e
Artigianato di Bologna anno 2017.
***
pagina 4 di 13 Avverso tale sentenza ha proposto appello, per i seguenti motivi: Pt_1
I.a) Errore di fatto e di diritto in ordine alla qualificazione del contratto preliminare di
compravendita condizionato del 27.06.2013., avendo il Tribunale erroneamente qualificato detto contratto come “…vendita del terreno e appalto per la costruzione dell'edificio..” malgrado esso fosse chiaramente riconducibile al contratto preliminare condizionato di vendita di cosa futura;
I.b) Difetto di motivazione ed errore di fatto e di diritto e in ordine alla natura delle clausole di
cui agli artt. 9.1) 9.2) e 9.3) del contratto preliminare del 27.06.2013 e conseguente insussistenza
del diritto al compenso mediatorio ex art. 1757, comma 1, cod. civ., avendo le parti inteso sottoporre sia il decorso del termine di consegna dell'immobile, sia la stipula del rogito notarile di compravendita, a condizione sospensiva (il rilascio del permesso di costruire e delle necessarie
CP_ autorizzazioni), mai verificatasi (per causa imputabile alla stessa promissaria acquirente , con conseguente insussistenza del diritto al compenso mediatorio azionato da in via subordinata;
CP_1
I.c) Errore di fatto e di diritto in ordine alla correlazione operata tra il “Contratto preliminare
condizionato di compravendita di immobile” del 27.06.2013 ed il contratto di compravendita di
terreni del 08.08.2018, avendo il primo giudice operato una illegittima correlazione tra il “Contratto
preliminare condizionato di compravendita di immobile” del 27.06.2013 ed il contratto di compravendita di terreni del 08.08.2018, quest'ultimo qualificato come “definitivo” consequenziale al primo, nonostante la palese assenza di qualsiasi elemento di identità tra i due.
II.a) Illegittimità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza di un contributo
causale di nella conclusione del contratto definitivo del 08.08.2018: avrebbe errato il CP_1
giudice di primo grado nel ritenere sussistente la prova dell'incarico di mediazione conferito da a Pt_1
con riguardo alla operazione finale effettivamente realizzata;
CP_1
II.b) Omessa pronuncia in ordine alla sussistenza di un rapporto di mediazione cd. “atipica”
intercorsa tra e Spesa Intelligente S.p.a. (pagg. 3 - 4 della sentenza), ancorchè comprovata CP_1
dalla documentazione in atti;
pagina 5 di 13 III) Illegittimità della sentenza in ordine alla misura della provvigione nella parte in cui ha
ritenuto applicabile l'art. 1755. co. 2, cod. civ., con riferimento all'applicazione degli Usi della
Camera di Commercio Industria e Artigianato di Bologna, anno 2017, capitolo 1. Capo II (pag. 4.
della sentenza), essendo detti usi, in base all'art. 4 Regio D.L. n. 652/1939, applicabili unicamente con riferimento alla compravendita di fabbricati urbani e non di terreni;
IV) Illegittimità della sentenza nella parte in cui ha disposto la condanna di anche ai Parte_1
sensi dell' art. 96, co. 3, c.p.c., difettando nella condotta processuale di un comportamento Pt_1
riconducibile alla nozione di colpa grave.
L'appellante quindi, previa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, nel merito ha così precisato le proprie conclusioni:
“- In via principale:
in riforma, totale o parziale, dell'impugnata sentenza n. 1648/2021 resa dal Tribunale di Bologna, Sez.
II^ Civile, in data 10.06.21, pubblicata il 09.07.2021 e notificata il successivo 10.12.21, nonché della
relativa ordinanza emessa il 05.10.2021 per la correzione dell'errore materiale della predetta
sentenza, accogliere il presente appello e per l'effetto respingere le domande tutte spiegate da CP_1
condannandola alla restituzione a favore dell'appellante degli importi tutti dalla
[...] Parte_1
medesima eventualmente corrisposti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per effetto dell'efficacia
esecutiva della sentenza qui impugnata.
- Sempre nel merito in via principale:
accertare e dichiarare che alcun rapporto di intermediazione immobiliare è intercorso tra le Società in
causa, nonché la sussistenza di un rapporto di mediazione cd. “atipica”, di natura unilaterale,
intercorso tra e Spesa Intelligente S.p.a. e, per l'effetto, dichiarare non dovuta a qualsiasi CP_1
titolo la provvigione da parte di in favore di Parte_1 CP_1
- In via subordinata:
nella denegata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte d'Appello adita voglia riconoscere, a qualsiasi titolo, in
pagina 6 di 13 capo a il diritto alla provvigione, che questa venga determinata secondo equità ed in ogni CP_1
caso quantificata in misura non superiore a quella già corrisposta da Spesa Intelligente S.p.a..
- In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre
15,00% rimb. forf. ex art. 15 T.P., C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
Ha inoltre reiterato le istanze istruttorie non accolte dal primo giudice.
si è costituita in giudizio, instando per il rigetto del gravame e proponendo domanda CP_1
subordinata incidentale e condizionata di corresponsione della provvigione parametrata sul mero contratto preliminare, qualora non fosse riconosciuta l'unicità dell'affare tra i due contratti (preliminare del 27/6/2013 e rogito del 08/8/2018), accolta come domanda principale nella sentenza impugnata.
Con ordinanza del 22.06.2022 è stata rigettata l'istanza dell'appellante di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
All'udienza del 24/06/2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per ragioni di ordine logico va anzitutto esaminato il motivo di appello sub II.a, essendo questione dirimente per la decisione della proposta impugnazione la valutazione in ordine alla sussistenza di un
CP_ contributo causale di nella conclusione del contratto definitivo stipulato da e in CP_1 Pt_1
data 08.08.2018.
Invero, è pacifico e documentalmente provato che, proprio grazie alla intermediazione di le CP_1
predette parti sono giunte alla sottoscrizione, in data 23.12.2013, del contratto preliminare per l'acquisto di un immobile da realizzarsi, al prezzo di €. 4.200.000,00 più IVA, su terreno che a Pt_1
sua volta si impegnava ad acquistare dalla (cfr. art. 13 del doc 3 fascicolo Controparte_4
primo grado e, firmato, allegato alla nota di deposito del 10/9/2020). CP_1 Pt_1
Non è dunque dubitabile che sia intercorso tra e le parti contraenti un rapporto di mediazione CP_1
pagina 7 di 13 tipica (da cui la palmare infondatezza del motivo di appello sub II.b), con conseguente sorgere del diritto del mediatore alla provvigione “se l'affare è concluso per effetto del suo intervento”.
Che l'affare debba ritenersi concluso – e dunque la provvigione dovuta – già in considerazione della sottoscrizione del preliminare viene dedotto da a sostegno della domanda svolta in via CP_1
subordinata (e di appello incidentale condizionato), di talchè la fondatezza dell'assunto andrebbe esaminata nel solo caso di rigetto della domanda, proposta in via principale, di riconoscimento della provvigione maturata a fronte della stipula del rogito di compravendita.
Quanto al contributo causale dato da alla conclusione di quest'ultimo contratto, esso viene CP_1
negato dall'appellante in ragione della diversità sia della causa, sia dell'oggetto dei due negozi, essendo il primo (preliminare del 23.12.2013) inerente a fabbricato di futura edificazione ed avendo il secondo
(definitivo dell'8.08.2018) ad oggetto la mera vendita di terreni, peraltro per una superficie di tre volte maggiore rispetto al lotto sul quale sarebbe dovuto sorgere il fabbricato promesso in vendita (mq.
18.340, inclusa la porzione di mq.
5.592 destinata alla realizzazione del predetto fabbricato).
Si osserva tuttavia che la identità tra il contratto preliminare – pacificamente - concluso con l'intermediazione del mediatore e quello definitivo poi effettivamente stipulato non costituisce,
secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, requisito indispensabile perché maturi il diritto dell'intermediario alla provvigione;
invero, sul punto la Suprema Corte ha da tempo chiarito che: “Sul
piano generale, si osserva che, per la configurazione delle condizioni idonee ai fini del riconoscimento
del diritto del mediatore a percepire la provvigione, che esso - in virtù del costante indirizzo della
giurisprudenza di questa Corte con riferimento alla valutazione dei rapporti tra iniziali trattative e
conclusione dell'affare - sussiste quali che siano le modalità formali con cui l'affare si realizzi e
finanche se le parti originarie sostituiscano altri a sé nell'intestazione giuridica del bene (Cass. n.
11127/2022; Cass. n. 6552/2018), oltre che quando l'affare concluso tra le parti messe in relazione
non abbia buon esito, come nell'ipotesi in cui alla stipulazione del preliminare non segua la
conclusione del definitivo (Cass. n. 17396/2022), non costituendo fatto condizionante anche il c.d.
pagina 8 di 13 buon fine dell'affare, ossia la regolare esecuzione del rapporto da parte dei contraenti, salva specifica
pattuizione che la contempli (Cass. n. 10286/2002; n. 6472/1982). Quanto all'oggetto, questa Corte ha,
altresì, avuto modo di chiarire i presupposti della sussistenza o meno del diritto del mediatore al
compenso nel caso di coincidenza solo parziale del bene oggetto delle trattative iniziali con quello
oggetto del contratto concluso, precisando che "la disciplina codicistica della mediazione non
richiede, al fine della maturazione del diritto del mediatore al compenso, che tra oggetto iniziale delle
trattative ed oggetto conclusivo dell'affare debba sussistere una coincidenza totale ed assoluta",
specificandosi che "il diritto alla provvigione, in definitiva, può sussistere quand'anche vi sia stata una
variazione oggettiva nel corso delle trattative (quanto a progressiva focalizzazione e del bene e del
prezzo di trasferimento), sempre che l'attività del mediatore sia valsa a far scaturire delle trattative poi
confluite, sebbene con gli accomodamenti convenuti dalle parti nella estrinsecazione della loro libertà
negoziale, nella conclusione di qualsivoglia vincolo giuridico concernente un bene univocamente
(anche se non totalmente o perfettamente) riferibile a quello dedotto nell'iniziale messa in relazione
delle parti" (Cass. n. 25851/2014)” (Cassazione civile sez. II, 05/05/2023, n. 11815).
Nel caso di specie deve ritenersi, conformemente a quanto statuito dal primo giudice, che abbia CP_1
messo in contatto le parti contraenti (circostanza pacifica) e dato impulso quelle trattative che hanno portato dapprima alla conclusione del contratto preliminare di compravendita del fabbricato da costruire e in seguito, avendo le parti congiuntamente deciso di non dare esecuzione al predetto modificando l'oggetto dell'accordo (per ragioni che non appare necessario accertare in questa sede),
alla stipula del rogito di compravendita dell'8.08.2018, avente ad oggetto l'intera area di proprietà
, nella maggior consistenza nelle more acquistata dalla al prezzo di Pt_1 Controparte_4
euro 3.500.000,00, inferiore a quello stabilito nel contratto preliminare, proprio perché sull'area
CP_ compravenduta avrebbe dovuto fare costruire (ed ha poi effettivamente costruito), autonomamente ed a proprie spese, il fabbricato a uso commerciale da adibire a vendita al dettaglio alimentare e non alimentare, il parcheggio e la zona carico/scarico.
pagina 9 di 13 Depongono in tal senso numerosi indici, richiamati nella comparsa di costituzione dell'appellato:
anzitutto è dimostrato che, una volta concluso il preliminare, le parti, con l'ausilio di hanno CP_1
lavorato assiduamente alla sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita, come attesta la corrispondenza tra le stesse intercorsa (cfr. docc. 2 e 4 fascicolo primo grado , con la quale il CP_1
legale rappresentante di , ing. ed il suo socio di maggioranza, ing. fino al 2017, Pt_1 Tes_1 CP_3
hanno trasmesso anche disegni e progetti del fabbricato che avrebbe dovuto realizzare (cfr. ns. Pt_1
docc. 4 fascicolo primo grado). Tale corrispondenza è stata consegnata alla sig.ra Tes_2
legale rappresentante di (cfr. risposta del teste al capitolo 10, non
[...] CP_1 Pt_2
contestata).
In data 8/8/2013, hanno poi sottoscritto contratto di compravendita a ministero del Notaio Parte_3
di Verona, rep 5570, racc. 3339 (cfr. doc. 8 fascicolo primo grado , nel quale nelle Per_1 CP_1
premesse: (i) hanno espressamente richiamato il contratto preliminare del 27.6.2013, (ii) hanno dato atto dell'acquisto degli immobili promessi in vendita dalla (iii) hanno dato Controparte_4
atto della sottoscrizione con il Comune di Bologna di Convenzione Edilizia relativa a Piano
Urbanistico Attuativo (P.U.A.) per la realizzazione degli interventi previsti, (iv) hanno dato atto della mancata realizzazione da parte di del fabbricato commerciale, (v) hanno dichiarato che Pt_1
intendevano ugualmente (dunque nonostante la mancata realizzazione del fabbricato, nonchè del mancato avveramento di alcune condizioni sub art. 9 del preliminare) procedere alla compravendita
CP_ dell'intera area di proprietà di e, nella parte dispositiva dell'atto: (vi) ha venduto a il Pt_1 Pt_1
terreno censito nel N.C.T. del Comune di Bologna, foglio 41, mappali 491, 513, 518, 520, 522, 525,
685, 686, 688, 731, 758, 759, 761, 2023, 2027, 2030, 2032, 2033, 2035; (vii) è stato utilizzato in conto
CP_ prezzo la caparra confirmatoria di € 350.000,00 versata da a alla firma del contratto Pt_1
CP_ preliminare;
(viii) ha riconosciuto la mediazione di e il compenso pattuito di € 35.000,00, CP_1
che ha poi pagato (cfr. doc. 9 fascicolo primo grado . CP_1
Dall'insieme di tali circostanze si evince chiaramente che le parti sono addivenute alla stipula del pagina 10 di 13 rogito del 2018 a seguito dell'evoluzione delle trattative ingenerate dall'attività di mediazione svolta da già sfociate nella conclusione del contratto preliminare del 2013 e in seguito evolutesi in quella CP_1
di un accordo, seppur di contenuto non identico al primo, evidentemente ad esso strettamente connesso,
tenuto conto che esso è intervenuto tra le stesse parti e nell'ambito del medesimo “affare”, finalizzato alla lottizzazione di una specifica area sita nel Comune di Bologna a vocazione commerciale,
evidentemente rispondente all'interesse economico voluto e perseguito dalle parti.
Il motivo di appello esaminato è dunque da rigettare, così come quello sub I.c, sussistendo, come detto,
una chiara correlazione tra il preliminare e il successivo rogito, di cui il primo ha costituito all'evidenza presupposto necessario ed indefettibile.
Sono inammissibili i motivi sub I.a e I.b, essendo le dedotte censure in ordine alla qualificazione del contratto preliminare e delle condizioni ad esso apposte irrilevanti ai fini della decisione, fondata sul contributo causale fornito da alla conclusione del rogito del 2018. CP_1
Venendo al motivo di appello sub III, inerente alla quantificazione operata dal primo giudice della provvigione spettante al mediatore, la contestazione attiene all'applicazione del capo II, capitolo 1,
titolo II della Raccolta degli Usi della Camera di Commercio di Bologna anno 2017, relativa alla mediazione per compravendita e locazione di immobili urbani (cfr. ns. doc. 14 fascicolo primo grado),
in quanto, a dire dell'appellante, detta normativa sarebbe riferibile solo ai fabbricati e non ai terreni.
L'assunto è infondato, essendo l'invocato art. 4 del Regio D.L. n. 652/1939 assolutamente inconferente quanto alla definizione giuridica di immobile urbano ai fini dell'individuazione dell'ambito applicativo degli Usi richiamati. Gli artt. 1 e 2 della stessa norma, infatti, sottolineano a chiare lettere lo scopo delle disposizioni successive (tra cui il richiamato art. 4), ovvero individuare i criteri secondo cui l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali avrebbero provveduto (i) all'accertamento delle proprietà immobiliari urbane per determinarne la rendita e (ii) alla costituzione di un catasto generale dei fabbricati e degli altri immobili urbani (il Nuovo Catasto Edilizio Urbano). Trattasi
dunque di definizione fornita per preciso ed esclusivo scopo tecnico, contestuale alle esigenze storiche-
pagina 11 di 13 catastali del periodo. Nulla a che vedere con una delimitazione generale e astratta della qualifica di immobile urbano negli usi normativi che, in assenza di specificazioni, deve ritenersi comprendere sia i terreni sia i fabbricati, come da generale definizione contenuta nell'art. 812 c.c..
Non può dunque trovare spazio l'equità invocata dall'appellante, in via subordinata, per portare la provvigione al corrispettivo convenuto da poiché nella gerarchia delle fonti e nel Controparte_5
dettato dell'art. 1755, co. 2, c.c. è criterio sussidiario, applicabile solo qualora le parti non abbiano concordato la misura della provvigione ovvero non esistano tariffe professionali o usi, ipotesi non ricorrenti nel caso di specie.
Infine, quanto alla doglianza inerente alla condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c. (motivo sub IV),
essa deve ritenersi sorretta da idonea motivazione, stante la reticenza della parte nel deposito del
CP_ preliminare sottoscritto con di cui non era in possesso, e prodotto solo all'esito dell'ordine CP_1
di esibizione del giudice.
Le istanze istruttorie formulate dall'appellante sono inammissibili, avendovi la parte rinunciato nel corso del giudizio primo grado per mancata riproposizione delle stesse in sede di precisazione delle conclusioni.
L'appello va dunque respinto, con condanna dell'appellante al pagamento integrale delle spese di lite di questo grado di giudizio. I compensi devono essere liquidati, avuto riguardo al valore della controversia, e ai parametri di cui al DM 147/2022, e dunque, tenuto conto dell'attività effettivamente prestata dal difensore, €. 9.900, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge.
Sussistono inoltre i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1
quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
pagina 12 di 13 dispone:
I – respinge l'appello proposto da e conferma per l'effetto la sentenza impugnata;
Parte_1
II – condanna l'appellante al pagamento in favore della controparte delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in €.
9.900 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge;
III -dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13
comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 4 novembre 2025
Il Consigliere estensore dott. Susanna Zavaglia
Il Presidente
dott. Giuseppe De Rosa
pagina 13 di 13