Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile -
Il Tribunale di Palermo, in persona del giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello, iscritta al n°2489 del Ruolo Generale per gli
Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Palermo, Piazza San Francesco di Paola n. 47, presso lo studio dell'Avv.to Giuseppe Emanuele Greco, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti appellante
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Giulio Signorello, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, appellata-appellante incidentale
E
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2
(C.F. ), CP_3 C.F._3
(C.F. ), Controparte_4 C.F._4 appellati-contumaci
Conclusioni: come da note scritte depositate entro il termine perentorio del
30 settembre 2024, assegnato alle parti ex art. 127-ter c.p.c.
I FATTI
1. Con sentenza n. 2029/2021, depositata in data 16.07.2021, il Giudice di Pace di Palermo accoglieva parzialmente la domanda di risarcimento danni proposta da nei confronti di in relazione al sinistro Parte_1 Controparte_5 stradale verificatosi in data 7.3.2018.
2. Contro la sentenza interponeva appello, invocando una Parte_1 rivalutazione del compendio probatorio e chiedendo il riconoscimento dei danni materiali subiti al mezzo e non riconosciuti.
Resisteva la compagnia, la quale contestava l'appello, chiedendone il rigetto.
Proponeva altresì appello incidentale, volto ad ottenere, preliminarmente, il richiamo del nominato CTU, Ing. onde approfondire i requisiti tecnici del Per_1 mezzo danneggiato condotto da parte attrice (a suo dire scooter e non bicicletta elettrica); sollecitava, inoltre, la rivalutazione dell'intero compendio probatorio in vista della totale riforma della sentenza, con l'accertamento della responsabilità esclusiva dell' e l'integrale rigetto della domanda di risarcimento. Pt_1
3. La causa, frattanto assegnata allo scrivente, subentrato nella titolarità del fascicolo dal 18.5.2023, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 30 settembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte sino al giorno dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico ed articolato motivo, l'appellante censura la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c., per avere il Gdp erroneamente interpretato le risultanze probatorie e non aver riconosciuto i danni subiti al suo veicolo a seguito dell'incidente.
1.1. Il motivo non può trovare accoglimento. 3
Dall'istruttoria svolta in primo grado non può dubitarsi della verificazione del sinistro per come decritto in citazione. Emerge infatti che, in data 7.3.2018, all'altezza dell'incrocio con la via Gustavo Roccella, a bordo del mezzo Controparte_2 elettrico di proprietà dell'appellante, rovinava a terra in seguito all'urto, nella parte sinistra, con l'auto Mercedes Classe A, condotta da e di proprietà di Controparte_4
Si ritengono al riguardo condivisibili le risultanze della consulenza CP_3 tecnica depositata a firma dell'ing. il quale, sulla base della documentazione Per_1 rinvenuta, ha rilevato che la bici presentava “sia un arretramento delle forcelle verso la pedana anteriore sia la completa rottura dello scudo anteriore riconducibile ad un urto contro ostacolo fisso nella parte anteriore del velocipede e non come descritto nella dinamica di parte attrice. Si conclude quindi che i danni riscontrati sul veicolo attore non sono riconducibili alla dinamica descritta in atto di citazione […]”. Del tutto coerentemente rispetto a simili (e difficilmente superabili) risultanze tecniche, la sentenza impugnata ha, dunque, escluso il risarcimento del danno patrimoniale relativo al mezzo. Irrilevante, nel caso di specie, appare il richiamo del c.t.u. sul quesito (già in precedenza non ammesso) relativo alle caratteristiche strutturali della bicicletta danneggiata (a dire dell'appellante appartenente alla categoria degli scooter elettrici), non incidendo, tale elemento, sul nesso di causalità tra il danno e l'evento.
2. Passando all'appello incidentale, anche questo va rigettato.
Il Gdp, invero, esaminando le prove raccolte (nella specie: la dichiarazione del teste la consulenza medico legale e tutti i documenti depositati), ha Testimone_1 correttamente accertato che il sinistro si è verificato esclusivamente a causa della condotta imprudente e illegittima tenuta dal conducente della Mercedes Classe A,
. In particolare, la teste (cfr. verbale 8.7.2021) ha dichiarato di aver Controparte_4 visto, in quanto a piedi, l'auto a velocità avanzata giungere all'incrocio e urtare contro la bici condotta dalla che cadeva a terra sul lato destro. Aggiungeva come, a CP_2 seguito dell'urto lamentava dolori al ginocchio destro e al palmo della mano destra, e che veniva portata nell'immediatezza, a seguito di una chiamata ad un familiare, al
Policlinico. La circostanza risulta pure confermata dal verbale di dimissione 4
, allegato al fascicolo di primo grado che accerta i traumi Controparte_6 riportati (cfr pag. 1), e dalla dichiarazione di del 13.4.2018, e non è Controparte_4 smentita neppure dalla consulenza medico legale (v. pag 6-7 consulenza dott. , Per_2 che ne accerta la ricollegabilità al sinistro con un riconoscimento del danno biologico subìto dalla nella misura complessiva del 2%. CP_2
3. Per le ragioni esposte, quindi, tanto l'appello principale quanto quello incidentale vanno rigettati, con la conferma della sentenza impugnata. La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
RIGETTA l'appello principale di e quello incidentale di Parte_1 [...]
CP_5
COMPENSA le spese del grado.
Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale.
Così deciso, il 2 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi