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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/07/2025, n. 5813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5813 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22239 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo Parte_1 P.IVA_1
NZ SI e dall'avv. Cristina Carignani, del Foro di Milano, presso lo studio dei quali a Milano, Corso
Vittorio Emanuele II n. 15, ha eletto domicilio;
-attore opponente-
CONTRO
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Elena Monti del Foro di Como, indirizzo Controparte_1 P.IVA_2
PEC Email_1
-convenuta opposta-
Conclusioni: parte opponente: “In via principale di merito: Accertata e dichiarata la fondatezza dei motivi esposti in narrativa dall'odierna opponente, revocare e/o con qualunque statuizione rendere privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo n. 5934/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 21.04.2024, depositato in data 29.04.2024 e notificato in pari data nei confronti di in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si accerti la mancata realizzazione da parte della convenuta opposta dei lavori di posa di rivestimenti e pavimenti nel cantiere di Via Mafalda a GA ES e di formazione dei sottofondi, degli alleggeriti e dei massetti, in uno o più dei cantieri di cui è causa, accertare e dichiarare Controparte l'ammontare delle somme fatturate da parte di in riferimento tali opere e l'avvenuto pagamento delle stesse da parte di Controparte a per l'effetto disporre la compensazione di quanto indebitamente corrisposto per tali Parte_1 opere con il credito azionato con il decreto ingiuntivo, sino alla concorrenza dello stesso. In via istruttoria: Senza inversione dell'onere della prova, ammettersi prova per testi sui capitoli di prova di cui alle circostanze di cui alla parte narrativa dell'atto introduttivo, sia nelle successive memorie, con i testi ivi indicati, in ogni caso epurati da eventuali giudizi e preceduti dalle parole “vero che”, oltre a prova contraria sugli eventuali capitoli ammessi a controparte. In ogni caso: Con vittoria di diritti, onorari e spese, oltre a spese generali del 15% ed accessori di legge”. parte convenuta: “In Via preliminare: giusta il disposto di cui all'art. 648 cpc, dato atto che l'opposizione promossa da Parte_1 non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
[...] 5934/2024 ING reso dal Tribunale di Milano nella causa n. 14623/2024 RG.; Nel merito: per tutte le ragioni e la causali esposte in premessa e da intendersi qui integralmente richiamate, rigettare la spiegata opposizione e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 5934/2024 ING reso dal Tribunale di Milano nella causa n. 14623/2024 RG;
Nel merito ed in via subordinata: per tutte le ragioni e le CP_ causali esposte in premessa, accertato e dichiarato l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte da accertato che – per effetto CP_ del susseguirsi di contratti d'appalto tra le parti, ha legittimamente emesso fatture per il complessivo importo di € 515.769,84 e ha provveduto al pagamento di acconti per € 493.557,53, condannare al Parte_1 Parte_1 pagamento del residuo pari ad € 22.212,31, da maggiorarsi di interessi di mora per ritardato pagamento ex art. 5 D.lgs. 231/2002 dalle singole scadenze di pagamento e sino al saldo effettivo e/o al pagamento di quella somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia all'esito dell'esperenda istruttoria;
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di causa, tanto per la fase monitoria quanto per il presente giudizio di merito, e con ulteriore condanna di ex art. 96 cpc”. Parte_1 Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 al decreto ingiuntivo n. 5934/2024 del 29.04.2024, dell'importo di euro 22.212,31, emesso a favore di oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo del corrispettivo. Controparte_1
Quali motivi di opposizione, ha dedotto, in sintesi, che: a) a partire dal gennaio 2022,
[...] incaricò di provvedere alla preparazione di sottofondi e alla posa dei Parte_1 Controparte_1 pavimenti interni ed esterni di singole unità immobiliari, alla posa della pavimentazione delle parti comuni e alla fornitura e posa di tutti i rivestimenti in quattro cantieri edili siti in via Monte Bisbino a
Caronno PE, in via Principessa Mafalda e via Genova a GA ES nonché a Lainate;
b) già nei primi mesi del 2023, tramite direttore dei lavori, la Parte_1 Parte_1 contestò la non corretta esecuzione delle opere nei cantieri oggetto dei contratti di appalto;
c) stante le numerose contestazioni sollevate da diversi condomini, la direzione lavori comunicò a Controparte_1 la necessità di intervenire con attività di ripristino negli appartamenti, ma l'opposta non diede alcuna risposta;
d) conseguentemente, in data 23.09.2023, la società Parte_1 contestò l'arbitraria interruzione dei lavori e l'illegittimo abbandono del cantiere dal luglio 2023, invitando l'appaltatrice a riprendere l'attività e a consegnare dichiarazioni di corretta posa dei rivestimenti e delle piastrelle poste, nonché il nominativo del produttore/fornitore e la scheda tecnica delle piastrelle posate;
e) a fronte di tale contestazione, comunicò che la Controparte_1 documentazione relativa alla qualità della piastrelle sarebbe stata consegnata solo dopo il pagamento del saldo del corrispettivo;
sennonché, a fronte del rilievo sulla inesistenza di un diritto di ritenzione dei documenti, la stessa consegnò documentazione incompleta sulle piastrelle posate.
Sulla base di tali allegazioni, ha invocato l'eccezione di inadempimento a sostegno del mancato pagamento del credito azionato e ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
Si è tempestivamente costituita in giudizio, in data 9.09.2024, la quale ha chiesto di Controparte_1 rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto, deducendo: a) la committente è decaduta dalla domanda di garanzia ex artt. 1667 e 1668 c.c., in quanto le opere svolte presso i vari cantieri furono terminate e non venne comunicata alcuna denuncia di vizi e difformità nel termine di 60 giorni;
nello specifico, quanto al cantiere di Via Mafalda a GA ES, le opere terminarono in data 31 maggio 2022, quanto al cantiere di Via Genova a GA ES in data 11.04.2023, quanto al cantiere di Via Monte Bisbino a Caronno PE in data 11.04.2023 e, da ultimo, quanto al cantiere di Via Clerici a Linate in data 31.03.2023; b) in ogni caso, le contestazioni contenute nell'atto di citazione sono talmente generiche da impedire il corretto esercizio del diritto di difesa oltre a fondarsi solo su fotografie che vengono contestate;
c) peraltro i lavori commissionati vennero terminati
2 senza alcuna contestazione e senza improbabili abbandoni del cantiere, tanto che non sono state neppure elencate lavorazioni non effettuate, non compiute ovvero non portate a termine e gli immobili oggetto di appalto furono anche venduti a soggetti terzi, una volta terminati i lavori, corredati da agibilità e chiusura lavori;
d) ancora non vi è nemmeno la prova della sussistenza di vizi e difformità essendo state prodotte solo delle fotografie contestate, senza tralasciare che non venne Controparte_1 incaricata di realizzare piani posa, i quali furono eseguiti da terzi e sola successivamente parte opposta venne incaricata di procedere alla posa di rivestimenti.
Verificata la regolarità del contraddittorio, svolte le ulteriori verifiche preliminari a norma dell'art. 171 bis c.p.c., è stata fissata la prima udienza ex art. 183 c.p.c., rispetto alla quale sono decorsi i termini perentori per il deposito delle memorie integrative.
Nella memoria integrativa ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., parte opponente, alla luce delle difese della parte opposta sul contenuto delle obbligazioni assunte in relazione al contratto di appalto di Via Mafalda che non riguarderebbero la posa di rivestimenti e pavimenti di formazione dei sottofondi, degli alleggeriti e dei massetti, ha chiesto di “accertare e dichiarare l'ammontare delle somme fatturate da parte di in riferimento tali opere e l'avvenuto pagamento delle stesse da parte di Controparte_1 [...]
a per l'effetto disporre la compensazione di quanto indebitamente Parte_1 Controparte_1 corrisposto per tali opere con il credito azionato con il decreto ingiuntivo, sino alla concorrenza dello stesso”.
Maturate le preclusioni assertive e istruttorie, all'esito della prima udienza di comparizione e trattazione - nel corso della quale non è stato possibile disporre il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art 185 c.p.c. - è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e sono state rigettate le prove costituende articolate dalle parti.
Fissata udienza di rimessione in decisione sono stati assegnati i termini perentori massimi ai sensi dell'art. 189 cpc.
1. La parte ingiungente, sin dalla procedura monitoria, ha agito in giudizio per ottenere il pagamento del saldo del corrispettivo di euro 22.212,31, portato dalle fatture, solo parzialmente pagate, n. 30/2023,
36/2023, 37/2023, 48/2023.
La parte committente non ha contestato la sussistenza delle fonti negoziali, Parte_1 rappresentate dai contratti di appalto aventi ad oggetto lavorazioni presso quattro cantieri siti a Caronno
PE, GA ES (Via Mafalda e Via Genova) e Lainate, ma ha formulato eccezione di inadempimento a norma dell'art. 1460 c.c., rifiutando di adempiere alla obbligazione di pagamento del corrispettivo residuo, in quanto la parte appaltatrice non avrebbe completato le opere commissionatele
3 abbandonando il cantiere, avrebbe realizzato opere con vizi e difformità nonché fornito documentazione incompleta sulla qualità delle piastrelle.
Nello specifico, quanto ai rilievi sull'abbandono del cantiere nel luglio 2023, in primo luogo, la parte committente non ha nemmeno allegato, entro il termine perentorio delle preclusioni assertive, quali opere non furono completare dalla appaltatrice, circostanza che, di per sé, preclude alla parte opposta di fornire l'eventuale prova sulla effettiva esecuzione delle lavorazioni prospettate come omesse. Come non ha allegato, prima che provato, che la appaltatrice avesse abbandonato il cantiere, senza completare le lavorazioni commissionate e relative agli appartamenti oggetto di causa.
In secondo luogo, è fatto pacifico e riconosciuto anche dalla committente che i beni oggetto delle lavorazioni del contratto di appalto furono alienati dalla a terzi: Parte_1 conseguentemente, la conclusione di contratti definitivi di compravendita, peraltro di bene immobili, senza allegare specificatamente e provare di avere incaricato imprese terze di terminare l'opera, è del tutto contrastante con la prospettazione sull'abbandono del cantiere e sull'omessa conclusione dell'opera commissionata a Controparte_1
Occorre osservare, sul punto, che l'opera si considera ultimata quando è stata consegnata, presa in carico da parte del committente, con conseguente immissione, da parte di quest'ultimo, nel possesso del bene e, a fortiori, quindi, quando viene alienata dal committente a terzi acquirenti.
Quanto ai vizi e alla difformità degli impianti, la parte committente, nell'atto di citazione in opposizione, ha allegato che denunciò, a partire dai primi mesi del 2023, la sussistenza delle seguenti problematiche relative ai quattro cantieri:
a) in relazione al Cantiere di Via Mafalda a GA ES: “il marciapiede e la piazzola del giardino dei Signori non sono stati realizzati a regola d'arte: si chiedeva il ripristino Parte_2 delle pavimentazioni esterne in quanto, a causa delle pendenze sbagliate, l'acqua piovana ristagnava verso la parete della casa (foto doc.nn. 5A e 5B e mail Sig.Corso – doc.n. 6); - anche il Sig. ha Pt_3 lamentato l'errata esecuzione dei rivestimenti esterni;
- i signori e hanno Parte_4 CP_2 contestato la corretta realizzazione della pavimentazione dei terrazzi, perché, a causa del ristagno
d'acqua, si erano le staccate le stuccature”.
b) in relazione Cantiere di Via Genova a GA ES: “Si è lamentata l'errata esecuzione dell'ingresso condominiale perché realizzato con piastrelle non antiscivolo e con un'errata pendenza
;- la piazzola del giardino ed i marciapiedi della sig.ra erano da ripristinare per ristagno CP_3 dell'acqua (foto - doc.n.7);
c) in relazione al Cantiere di via Monte Bisbino a Caronno PE: “L'ingresso del era CP_4 da ripristinare perché privo della necessaria pendenza (con conseguente ristagno dell'acqua piovana),
4 così come i marciapiedi - Il Sig. contestava la mancata corretta stuccatura della doccia, che Pt_5 determinava un'infiltrazione d'acqua dal bagno alla camera adiacente”;
d) in relazione al Cantiere di Lainate: “Nella villetta di Lainate la piastrellatura esterna presenta evidenti (e pericolosi) avvallamenti, sia in prossimità dell'ingresso carraio che nel marciapiede intorno all'immobile: tali vizi rendono difficoltoso il passaggio sia in auto (ingresso carraio), che a Con piedi (marciapiedi), provocando altresì evidenti ristagni di acqua piovana (doc.n.8 ).-All'ingresso del box vi sono piastrelle rotte e i clienti lamentano il fatto che, in caso di pioggia, l'acqua entri e ristagni all'interno, dove l'errata pendenza della pavimentazione non permette il corretto deflusso.(foto di cui al doc.n.8G)- La scala interna, inoltre, è priva di battiscopa (foto doc.n.8E e 8F)”.
La società appaltatrice, costituitasi tempestivamente in giudizio, ha eccepito la decadenza della committente dalla domanda di garanzia, in quanto quest'ultima denunciò i vizi e le difformità – peraltro non del tutto coincidenti con quelle richiamate nell'atto di citazione - solo in data 23 settembre 2023, nonostante le lavorazioni nei singoli cantieri fossero concluse già da oltre sessanta giorni e i beni immobili fossero stati alienati a terzi.
Come noto, condizione dell'azione ex artt. 1667 e 1668 cc, è la denuncia delle difformità e dei vizi entro sessanta giorni dalla scoperta: la società opponente, entro il termine perentorio delle preclusioni istruttorie, non ha fornito la prova di aver denunciato tempestivamente alla società appaltatrice i vizi e le difformità delle opere allegati nell'atto introduttivo, né ha fornito prova del riconoscimento dei vizi e difetti da parte della società appaltatrice, circostanza che avrebbe reso superflua la denuncia da parte della committente.
Nello specifico, la committente, alla luce della eccezione di decadenza afferente alla denuncia tardiva del 23 settembre 2023, non ha contestato specificatamente ex art. 115 c.p.c. la data di conclusione delle opere nei singoli cantieri: quanto al cantiere di Via Mafalda a GA ES, la data 31 maggio
2022; quanto al cantiere di Via Genova a GA ES, la data 11.04.2023; quanto al cantiere di Via Monte Bisbino a Caronno PE, la data 11.04.2023 e, da ultimo, quanto al cantiere di Via
Clerici a Lainate, la data 31.03.2023.
Nondimeno, quanto alle date sopra indicate, nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., la committente ha genericamente prospettato, non solo, prassi di fatturazione anticipata rispetto all'esecuzione dei lavori, circostanza del tutto irrilevante oltre che non provata;
ma anche che i contratti definitivi di vendita degli immobili fossero avvenuti successivamente alle date indicate come quelle di consegna dell'opera, genericamente prospettando che “il che rende plausibile che contestazioni specifiche, relative alla irregolarità di posa dei rivestimenti e delle pavimentazioni siano successive anche di alcuni mesi
5 rispetto a tale data, poiché presuppongono un uso continuativo delle parti calpestabili da parte dei condomini”.
Oltre a tali generiche contestazioni sulla decadenza, non ha nemmeno allegato Parte_1 prima che provato – pur tralasciando la natura non occulta dei vizi di pendenza prospettati – quando sarebbe venuta a conoscenza dei “i difetti di pendenza e di posa nei rivestimenti esterni che non permettono il deflusso dell'acqua piovana”.
Nello specifico, nell'atto di citazione, parte committente ha prodotto copie di fotografie dalle quali non
è possibile desumere alcunchè sulla eventuale scoperta sopravvenuta delle problematiche da cui far decorrente il dies a quo dei sessanti giorni e ha prodotto una sola e-mail dall'acquirente Corso, datata, tuttavia, 29.11.2022 e, quindi, quasi un anno prima della missiva del 23.09.2023.
Ancora, parte committente, nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., dopo la proposizione dell'eccezione di decadenza dalla domanda di garanzia, non ha allegato fatti a sostegno della eventuale data di scoperta dei vizi prospettati nell'atto di citazione né dedotto che furono inoltrate denunce all'appaltatore prima del 23.09.2023.
Difatti, deve precisarsi, a confutazione di quanto allegato dalla committente nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., che non può neppure astrattamente configurarsi alcuna denuncia di vizi e difformità “nel corso dei lavori”: prima della conclusione dell'opera, l'appaltatore può sempre controllare se l'esecuzione procede secondo le regole dell'arte e, in caso contrario, a norma dell'art. 1662 c.c., fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore deve conformarsi e, in mancanza, risolvere il contratto.
Ma tali comunicazioni, nel corso dell'esecuzione dell'opera, non possono mai rivestire la qualifica di denunce ex art. 1667 e 1668 c.c., bensì sono estrinsecazioni del potere di controllo del committente volte a indirizzare l'attività dell'appaltatore e a conformare la stessa al progetto o alle regole dell'arte.
solo nella formulazione delle prove costituende nella memoria ex art. 171 ter Parte_1
n. 2 c.p.c. e, quindi, tardivamente rispetto alle preclusioni maturate in ordine alle allegazioni dei fatti a sostegno della sussistenza della condizione dell'azione, ha richiamato comunicazioni provenienti dagli acquirenti.
Sennonché, anche valutando tali elementi tardivamente introdotti nel processo di cognizione regolato da preclusioni la cui violazione è sempre rilevabile d'ufficio, si deve concludere per la decadenza della domanda di garanzia.
Parte committente, quanto al Cantiere Mafalda e al Cantiere di via Genova, ha richiamato appartamenti di Lippolis, , e che non furono mai oggetto di denuncia alla CP_2 Per_1 Pt_3 Per_2 appaltatrice, in quanto la comunicazione del 23.09.2023 richiama solo l'appartamento di proprietà
Corso.
6 Inoltre, le e-mail prodotte del 19.10.2022, 25.10.2022, 22.06.2023 fanno riferimento a doglianze del tutto generiche;
mentre, le difformità indicate nella e-mail del 21.06.2023 e del 22.06.2023 -afferenti, rispettivamente, al Cantiere di via Genova e al Cantiere di Lainate, di certo, non sono qualificabili come occulte, in quanto facilmente conoscibili dal committente al momento della consegna e ben avrebbero potuto essere denunciate in quel frangente, riguardando finiture e piastrelle.
Né di certo, a differenza di quanto prospettato dagli scritti conclusivi, possono qualificarsi come vizi gravi a norma dell'art. 1669 c.c., non essendo nemmeno stati allegati, entro il termine perentorio delle preclusioni assertive, fatti a sostegno dell'idoneità di tali problematiche ad incidere, in modo apprezzabile sul godimento del bene nella sua globalità, con pregiudizio della utilizzazione dell'appartamento o degli spazi comuni.
è, pertanto, decaduta dalla possibilità di invocare la garanzia speciale nei Parte_1 confronti della società appaltatrice a norma dell'art. 1667 e 1668 c.c..
Anche ritenendo che la parte committente non sia decaduta dalla domanda di garanzia per vizi e difformità, si rileva che la stessa non ha formulato né domanda di riduzione del prezzo, né domanda di eliminazione delle problematiche a spese dell'appaltatrice, né tanto meno domanda di risarcimento del danno pari al valore delle opere rimediali necessarie per emendare i vizi e le difformità.
La mancata articolazione di domande fondate sulla garanzia per vizi e difformità, secondo l'orientamento giurisprudenziale seguito dal magistrato scrivente, non potrebbe che determinare il rigetto dell'opposizione.
Tuttavia, anche volendo aderire all'orientamento che consente al convenuto di opporre, a titolo di mera eccezione, i vizi e i difetti per paralizzare la domanda di pagamento del corrispettivo, la stessa è comunque infondata.
Orbene, nell'atto di citazione, ha proposto solamente eccezione di Parte_1 inadempimento ex art. 1460 c.c., invocando il rifiuto di pagare il saldo, per la sussistenza di vizi e difformità.
Tale norma non può disciplinare il caso di specie, atteso il completamento dell'opera: difatti, al più, qualora volesse ritenersi ammissibile per il committente, convenuto in giudizio, proporre solo eccezione riconvenzionale di vizi e difformità, trova applicazione la disciplina speciale dell'art. 1667 ultimo comma c.c. (che presuppone, quindi, che il committente non sia decaduto).
Laddove, quindi, il committente – convenuto per il pagamento del compenso – opponga, a titolo di mera eccezione, le difformità e i vizi dell'opera al fine di paralizzare la pretesa avversaria, in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum, come richiamato dall'art. 1667, ultimo comma, secondo periodo, c.c., senza che sia proposta in via riconvenzionale la domanda di garanzia, è presupposto
7 fondamentale della stessa che siano specificatamente allegati e provati i vizi e le difformità con quantificazione, quanto meno, del valore delle opere rimediali.
In assenza di tale allegazione e prova - non potendo essere dedotta per la prima volta negli scritti conclusivi stante il decorso dei termini perentori la cui violazione è rilevabile d'ufficio – l'eccezione non è idonea, quindi, a paralizzare la domanda di pagamento del saldo del corrispettivo, non essendo stato nemmeno provato il valore delle opere necessarie per rimediare ai vizi e alle difformità che vengono opposte ex art. 1667 ultimo comma c.c.
Da ultimo, nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., sulla base dell'eccezione della parte opposta sull'assenza degli incarichi di posa di rivestimenti e pavimenti nel cantiere di Via Mafalda a
GA ES e di formazione dei sottofondi, degli alleggeriti e dei massetti, in uno o più dei cantieri di cui è causa, parte opponente ha chiesto di “accertare e dichiarare l'ammontare delle somme fatturate da parte di in riferimento tali opere e l'avvenuto pagamento delle stesse da Controparte_1 parte di a per l'effetto disporre la compensazione di Parte_1 Controparte_1 quanto indebitamente corrisposto per tali opere con il credito azionato con il decreto ingiuntivo, sino alla concorrenza dello stesso”.
L'eccezione non può essere accolta.
E' dirimente il fatto che la prova dei pagamenti effettuati per le opere in oggetto e, soprattutto, che il pagamento fosse indebito perché privo di una causa di giustificazione dello spostamento patrimoniale – presupposto per operare l'eventuale compensazione - gravava sulla parte opponente, la quale nulla ho provato sull'assenza di causa del pagamento, considerati i contratti pacificamente conclusi tra le parti.
Quanto alle contestazioni dell'opponente sulla consegna parziale, da parte dell'appaltatrice, della documentazione sulla qualità delle piastrelle, quest'ultima, nella comparsa di costituzione e risposta, ha allegato di aver consegnato tutta la suddetta documentazione alla committente e ha, altresì, provato il fatto costitutivo, con le schede tecniche prodotte;
mentre le allegazioni sulla parziarietà della documentazione offerta è del tutto generica e non consente di comprendere le doglianze della committente che, si ripete, alienò i beni immobili - oggetto di interventi anche della - a Controparte_1 soggetti terzi.
2. In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia con riferimento all'importo del decreto ingiuntivo.
La mera infondatezza dell'opposizione, in assenza degli altri presupposti di legge, non può comportare, in via automatica, la condanna a norma dell'art. 96 c.p.c.
8
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'opposizione di Parte_1
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 5934/2024 del 29.04.2024, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
3) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di che si Controparte_1 liquidano in euro 4.237,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al
15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 13 luglio 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo Parte_1 P.IVA_1
NZ SI e dall'avv. Cristina Carignani, del Foro di Milano, presso lo studio dei quali a Milano, Corso
Vittorio Emanuele II n. 15, ha eletto domicilio;
-attore opponente-
CONTRO
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Elena Monti del Foro di Como, indirizzo Controparte_1 P.IVA_2
PEC Email_1
-convenuta opposta-
Conclusioni: parte opponente: “In via principale di merito: Accertata e dichiarata la fondatezza dei motivi esposti in narrativa dall'odierna opponente, revocare e/o con qualunque statuizione rendere privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo n. 5934/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 21.04.2024, depositato in data 29.04.2024 e notificato in pari data nei confronti di in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si accerti la mancata realizzazione da parte della convenuta opposta dei lavori di posa di rivestimenti e pavimenti nel cantiere di Via Mafalda a GA ES e di formazione dei sottofondi, degli alleggeriti e dei massetti, in uno o più dei cantieri di cui è causa, accertare e dichiarare Controparte l'ammontare delle somme fatturate da parte di in riferimento tali opere e l'avvenuto pagamento delle stesse da parte di Controparte a per l'effetto disporre la compensazione di quanto indebitamente corrisposto per tali Parte_1 opere con il credito azionato con il decreto ingiuntivo, sino alla concorrenza dello stesso. In via istruttoria: Senza inversione dell'onere della prova, ammettersi prova per testi sui capitoli di prova di cui alle circostanze di cui alla parte narrativa dell'atto introduttivo, sia nelle successive memorie, con i testi ivi indicati, in ogni caso epurati da eventuali giudizi e preceduti dalle parole “vero che”, oltre a prova contraria sugli eventuali capitoli ammessi a controparte. In ogni caso: Con vittoria di diritti, onorari e spese, oltre a spese generali del 15% ed accessori di legge”. parte convenuta: “In Via preliminare: giusta il disposto di cui all'art. 648 cpc, dato atto che l'opposizione promossa da Parte_1 non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
[...] 5934/2024 ING reso dal Tribunale di Milano nella causa n. 14623/2024 RG.; Nel merito: per tutte le ragioni e la causali esposte in premessa e da intendersi qui integralmente richiamate, rigettare la spiegata opposizione e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 5934/2024 ING reso dal Tribunale di Milano nella causa n. 14623/2024 RG;
Nel merito ed in via subordinata: per tutte le ragioni e le CP_ causali esposte in premessa, accertato e dichiarato l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte da accertato che – per effetto CP_ del susseguirsi di contratti d'appalto tra le parti, ha legittimamente emesso fatture per il complessivo importo di € 515.769,84 e ha provveduto al pagamento di acconti per € 493.557,53, condannare al Parte_1 Parte_1 pagamento del residuo pari ad € 22.212,31, da maggiorarsi di interessi di mora per ritardato pagamento ex art. 5 D.lgs. 231/2002 dalle singole scadenze di pagamento e sino al saldo effettivo e/o al pagamento di quella somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia all'esito dell'esperenda istruttoria;
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di causa, tanto per la fase monitoria quanto per il presente giudizio di merito, e con ulteriore condanna di ex art. 96 cpc”. Parte_1 Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 al decreto ingiuntivo n. 5934/2024 del 29.04.2024, dell'importo di euro 22.212,31, emesso a favore di oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo del corrispettivo. Controparte_1
Quali motivi di opposizione, ha dedotto, in sintesi, che: a) a partire dal gennaio 2022,
[...] incaricò di provvedere alla preparazione di sottofondi e alla posa dei Parte_1 Controparte_1 pavimenti interni ed esterni di singole unità immobiliari, alla posa della pavimentazione delle parti comuni e alla fornitura e posa di tutti i rivestimenti in quattro cantieri edili siti in via Monte Bisbino a
Caronno PE, in via Principessa Mafalda e via Genova a GA ES nonché a Lainate;
b) già nei primi mesi del 2023, tramite direttore dei lavori, la Parte_1 Parte_1 contestò la non corretta esecuzione delle opere nei cantieri oggetto dei contratti di appalto;
c) stante le numerose contestazioni sollevate da diversi condomini, la direzione lavori comunicò a Controparte_1 la necessità di intervenire con attività di ripristino negli appartamenti, ma l'opposta non diede alcuna risposta;
d) conseguentemente, in data 23.09.2023, la società Parte_1 contestò l'arbitraria interruzione dei lavori e l'illegittimo abbandono del cantiere dal luglio 2023, invitando l'appaltatrice a riprendere l'attività e a consegnare dichiarazioni di corretta posa dei rivestimenti e delle piastrelle poste, nonché il nominativo del produttore/fornitore e la scheda tecnica delle piastrelle posate;
e) a fronte di tale contestazione, comunicò che la Controparte_1 documentazione relativa alla qualità della piastrelle sarebbe stata consegnata solo dopo il pagamento del saldo del corrispettivo;
sennonché, a fronte del rilievo sulla inesistenza di un diritto di ritenzione dei documenti, la stessa consegnò documentazione incompleta sulle piastrelle posate.
Sulla base di tali allegazioni, ha invocato l'eccezione di inadempimento a sostegno del mancato pagamento del credito azionato e ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
Si è tempestivamente costituita in giudizio, in data 9.09.2024, la quale ha chiesto di Controparte_1 rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto, deducendo: a) la committente è decaduta dalla domanda di garanzia ex artt. 1667 e 1668 c.c., in quanto le opere svolte presso i vari cantieri furono terminate e non venne comunicata alcuna denuncia di vizi e difformità nel termine di 60 giorni;
nello specifico, quanto al cantiere di Via Mafalda a GA ES, le opere terminarono in data 31 maggio 2022, quanto al cantiere di Via Genova a GA ES in data 11.04.2023, quanto al cantiere di Via Monte Bisbino a Caronno PE in data 11.04.2023 e, da ultimo, quanto al cantiere di Via Clerici a Linate in data 31.03.2023; b) in ogni caso, le contestazioni contenute nell'atto di citazione sono talmente generiche da impedire il corretto esercizio del diritto di difesa oltre a fondarsi solo su fotografie che vengono contestate;
c) peraltro i lavori commissionati vennero terminati
2 senza alcuna contestazione e senza improbabili abbandoni del cantiere, tanto che non sono state neppure elencate lavorazioni non effettuate, non compiute ovvero non portate a termine e gli immobili oggetto di appalto furono anche venduti a soggetti terzi, una volta terminati i lavori, corredati da agibilità e chiusura lavori;
d) ancora non vi è nemmeno la prova della sussistenza di vizi e difformità essendo state prodotte solo delle fotografie contestate, senza tralasciare che non venne Controparte_1 incaricata di realizzare piani posa, i quali furono eseguiti da terzi e sola successivamente parte opposta venne incaricata di procedere alla posa di rivestimenti.
Verificata la regolarità del contraddittorio, svolte le ulteriori verifiche preliminari a norma dell'art. 171 bis c.p.c., è stata fissata la prima udienza ex art. 183 c.p.c., rispetto alla quale sono decorsi i termini perentori per il deposito delle memorie integrative.
Nella memoria integrativa ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., parte opponente, alla luce delle difese della parte opposta sul contenuto delle obbligazioni assunte in relazione al contratto di appalto di Via Mafalda che non riguarderebbero la posa di rivestimenti e pavimenti di formazione dei sottofondi, degli alleggeriti e dei massetti, ha chiesto di “accertare e dichiarare l'ammontare delle somme fatturate da parte di in riferimento tali opere e l'avvenuto pagamento delle stesse da parte di Controparte_1 [...]
a per l'effetto disporre la compensazione di quanto indebitamente Parte_1 Controparte_1 corrisposto per tali opere con il credito azionato con il decreto ingiuntivo, sino alla concorrenza dello stesso”.
Maturate le preclusioni assertive e istruttorie, all'esito della prima udienza di comparizione e trattazione - nel corso della quale non è stato possibile disporre il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art 185 c.p.c. - è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e sono state rigettate le prove costituende articolate dalle parti.
Fissata udienza di rimessione in decisione sono stati assegnati i termini perentori massimi ai sensi dell'art. 189 cpc.
1. La parte ingiungente, sin dalla procedura monitoria, ha agito in giudizio per ottenere il pagamento del saldo del corrispettivo di euro 22.212,31, portato dalle fatture, solo parzialmente pagate, n. 30/2023,
36/2023, 37/2023, 48/2023.
La parte committente non ha contestato la sussistenza delle fonti negoziali, Parte_1 rappresentate dai contratti di appalto aventi ad oggetto lavorazioni presso quattro cantieri siti a Caronno
PE, GA ES (Via Mafalda e Via Genova) e Lainate, ma ha formulato eccezione di inadempimento a norma dell'art. 1460 c.c., rifiutando di adempiere alla obbligazione di pagamento del corrispettivo residuo, in quanto la parte appaltatrice non avrebbe completato le opere commissionatele
3 abbandonando il cantiere, avrebbe realizzato opere con vizi e difformità nonché fornito documentazione incompleta sulla qualità delle piastrelle.
Nello specifico, quanto ai rilievi sull'abbandono del cantiere nel luglio 2023, in primo luogo, la parte committente non ha nemmeno allegato, entro il termine perentorio delle preclusioni assertive, quali opere non furono completare dalla appaltatrice, circostanza che, di per sé, preclude alla parte opposta di fornire l'eventuale prova sulla effettiva esecuzione delle lavorazioni prospettate come omesse. Come non ha allegato, prima che provato, che la appaltatrice avesse abbandonato il cantiere, senza completare le lavorazioni commissionate e relative agli appartamenti oggetto di causa.
In secondo luogo, è fatto pacifico e riconosciuto anche dalla committente che i beni oggetto delle lavorazioni del contratto di appalto furono alienati dalla a terzi: Parte_1 conseguentemente, la conclusione di contratti definitivi di compravendita, peraltro di bene immobili, senza allegare specificatamente e provare di avere incaricato imprese terze di terminare l'opera, è del tutto contrastante con la prospettazione sull'abbandono del cantiere e sull'omessa conclusione dell'opera commissionata a Controparte_1
Occorre osservare, sul punto, che l'opera si considera ultimata quando è stata consegnata, presa in carico da parte del committente, con conseguente immissione, da parte di quest'ultimo, nel possesso del bene e, a fortiori, quindi, quando viene alienata dal committente a terzi acquirenti.
Quanto ai vizi e alla difformità degli impianti, la parte committente, nell'atto di citazione in opposizione, ha allegato che denunciò, a partire dai primi mesi del 2023, la sussistenza delle seguenti problematiche relative ai quattro cantieri:
a) in relazione al Cantiere di Via Mafalda a GA ES: “il marciapiede e la piazzola del giardino dei Signori non sono stati realizzati a regola d'arte: si chiedeva il ripristino Parte_2 delle pavimentazioni esterne in quanto, a causa delle pendenze sbagliate, l'acqua piovana ristagnava verso la parete della casa (foto doc.nn. 5A e 5B e mail Sig.Corso – doc.n. 6); - anche il Sig. ha Pt_3 lamentato l'errata esecuzione dei rivestimenti esterni;
- i signori e hanno Parte_4 CP_2 contestato la corretta realizzazione della pavimentazione dei terrazzi, perché, a causa del ristagno
d'acqua, si erano le staccate le stuccature”.
b) in relazione Cantiere di Via Genova a GA ES: “Si è lamentata l'errata esecuzione dell'ingresso condominiale perché realizzato con piastrelle non antiscivolo e con un'errata pendenza
;- la piazzola del giardino ed i marciapiedi della sig.ra erano da ripristinare per ristagno CP_3 dell'acqua (foto - doc.n.7);
c) in relazione al Cantiere di via Monte Bisbino a Caronno PE: “L'ingresso del era CP_4 da ripristinare perché privo della necessaria pendenza (con conseguente ristagno dell'acqua piovana),
4 così come i marciapiedi - Il Sig. contestava la mancata corretta stuccatura della doccia, che Pt_5 determinava un'infiltrazione d'acqua dal bagno alla camera adiacente”;
d) in relazione al Cantiere di Lainate: “Nella villetta di Lainate la piastrellatura esterna presenta evidenti (e pericolosi) avvallamenti, sia in prossimità dell'ingresso carraio che nel marciapiede intorno all'immobile: tali vizi rendono difficoltoso il passaggio sia in auto (ingresso carraio), che a Con piedi (marciapiedi), provocando altresì evidenti ristagni di acqua piovana (doc.n.8 ).-All'ingresso del box vi sono piastrelle rotte e i clienti lamentano il fatto che, in caso di pioggia, l'acqua entri e ristagni all'interno, dove l'errata pendenza della pavimentazione non permette il corretto deflusso.(foto di cui al doc.n.8G)- La scala interna, inoltre, è priva di battiscopa (foto doc.n.8E e 8F)”.
La società appaltatrice, costituitasi tempestivamente in giudizio, ha eccepito la decadenza della committente dalla domanda di garanzia, in quanto quest'ultima denunciò i vizi e le difformità – peraltro non del tutto coincidenti con quelle richiamate nell'atto di citazione - solo in data 23 settembre 2023, nonostante le lavorazioni nei singoli cantieri fossero concluse già da oltre sessanta giorni e i beni immobili fossero stati alienati a terzi.
Come noto, condizione dell'azione ex artt. 1667 e 1668 cc, è la denuncia delle difformità e dei vizi entro sessanta giorni dalla scoperta: la società opponente, entro il termine perentorio delle preclusioni istruttorie, non ha fornito la prova di aver denunciato tempestivamente alla società appaltatrice i vizi e le difformità delle opere allegati nell'atto introduttivo, né ha fornito prova del riconoscimento dei vizi e difetti da parte della società appaltatrice, circostanza che avrebbe reso superflua la denuncia da parte della committente.
Nello specifico, la committente, alla luce della eccezione di decadenza afferente alla denuncia tardiva del 23 settembre 2023, non ha contestato specificatamente ex art. 115 c.p.c. la data di conclusione delle opere nei singoli cantieri: quanto al cantiere di Via Mafalda a GA ES, la data 31 maggio
2022; quanto al cantiere di Via Genova a GA ES, la data 11.04.2023; quanto al cantiere di Via Monte Bisbino a Caronno PE, la data 11.04.2023 e, da ultimo, quanto al cantiere di Via
Clerici a Lainate, la data 31.03.2023.
Nondimeno, quanto alle date sopra indicate, nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., la committente ha genericamente prospettato, non solo, prassi di fatturazione anticipata rispetto all'esecuzione dei lavori, circostanza del tutto irrilevante oltre che non provata;
ma anche che i contratti definitivi di vendita degli immobili fossero avvenuti successivamente alle date indicate come quelle di consegna dell'opera, genericamente prospettando che “il che rende plausibile che contestazioni specifiche, relative alla irregolarità di posa dei rivestimenti e delle pavimentazioni siano successive anche di alcuni mesi
5 rispetto a tale data, poiché presuppongono un uso continuativo delle parti calpestabili da parte dei condomini”.
Oltre a tali generiche contestazioni sulla decadenza, non ha nemmeno allegato Parte_1 prima che provato – pur tralasciando la natura non occulta dei vizi di pendenza prospettati – quando sarebbe venuta a conoscenza dei “i difetti di pendenza e di posa nei rivestimenti esterni che non permettono il deflusso dell'acqua piovana”.
Nello specifico, nell'atto di citazione, parte committente ha prodotto copie di fotografie dalle quali non
è possibile desumere alcunchè sulla eventuale scoperta sopravvenuta delle problematiche da cui far decorrente il dies a quo dei sessanti giorni e ha prodotto una sola e-mail dall'acquirente Corso, datata, tuttavia, 29.11.2022 e, quindi, quasi un anno prima della missiva del 23.09.2023.
Ancora, parte committente, nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., dopo la proposizione dell'eccezione di decadenza dalla domanda di garanzia, non ha allegato fatti a sostegno della eventuale data di scoperta dei vizi prospettati nell'atto di citazione né dedotto che furono inoltrate denunce all'appaltatore prima del 23.09.2023.
Difatti, deve precisarsi, a confutazione di quanto allegato dalla committente nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., che non può neppure astrattamente configurarsi alcuna denuncia di vizi e difformità “nel corso dei lavori”: prima della conclusione dell'opera, l'appaltatore può sempre controllare se l'esecuzione procede secondo le regole dell'arte e, in caso contrario, a norma dell'art. 1662 c.c., fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore deve conformarsi e, in mancanza, risolvere il contratto.
Ma tali comunicazioni, nel corso dell'esecuzione dell'opera, non possono mai rivestire la qualifica di denunce ex art. 1667 e 1668 c.c., bensì sono estrinsecazioni del potere di controllo del committente volte a indirizzare l'attività dell'appaltatore e a conformare la stessa al progetto o alle regole dell'arte.
solo nella formulazione delle prove costituende nella memoria ex art. 171 ter Parte_1
n. 2 c.p.c. e, quindi, tardivamente rispetto alle preclusioni maturate in ordine alle allegazioni dei fatti a sostegno della sussistenza della condizione dell'azione, ha richiamato comunicazioni provenienti dagli acquirenti.
Sennonché, anche valutando tali elementi tardivamente introdotti nel processo di cognizione regolato da preclusioni la cui violazione è sempre rilevabile d'ufficio, si deve concludere per la decadenza della domanda di garanzia.
Parte committente, quanto al Cantiere Mafalda e al Cantiere di via Genova, ha richiamato appartamenti di Lippolis, , e che non furono mai oggetto di denuncia alla CP_2 Per_1 Pt_3 Per_2 appaltatrice, in quanto la comunicazione del 23.09.2023 richiama solo l'appartamento di proprietà
Corso.
6 Inoltre, le e-mail prodotte del 19.10.2022, 25.10.2022, 22.06.2023 fanno riferimento a doglianze del tutto generiche;
mentre, le difformità indicate nella e-mail del 21.06.2023 e del 22.06.2023 -afferenti, rispettivamente, al Cantiere di via Genova e al Cantiere di Lainate, di certo, non sono qualificabili come occulte, in quanto facilmente conoscibili dal committente al momento della consegna e ben avrebbero potuto essere denunciate in quel frangente, riguardando finiture e piastrelle.
Né di certo, a differenza di quanto prospettato dagli scritti conclusivi, possono qualificarsi come vizi gravi a norma dell'art. 1669 c.c., non essendo nemmeno stati allegati, entro il termine perentorio delle preclusioni assertive, fatti a sostegno dell'idoneità di tali problematiche ad incidere, in modo apprezzabile sul godimento del bene nella sua globalità, con pregiudizio della utilizzazione dell'appartamento o degli spazi comuni.
è, pertanto, decaduta dalla possibilità di invocare la garanzia speciale nei Parte_1 confronti della società appaltatrice a norma dell'art. 1667 e 1668 c.c..
Anche ritenendo che la parte committente non sia decaduta dalla domanda di garanzia per vizi e difformità, si rileva che la stessa non ha formulato né domanda di riduzione del prezzo, né domanda di eliminazione delle problematiche a spese dell'appaltatrice, né tanto meno domanda di risarcimento del danno pari al valore delle opere rimediali necessarie per emendare i vizi e le difformità.
La mancata articolazione di domande fondate sulla garanzia per vizi e difformità, secondo l'orientamento giurisprudenziale seguito dal magistrato scrivente, non potrebbe che determinare il rigetto dell'opposizione.
Tuttavia, anche volendo aderire all'orientamento che consente al convenuto di opporre, a titolo di mera eccezione, i vizi e i difetti per paralizzare la domanda di pagamento del corrispettivo, la stessa è comunque infondata.
Orbene, nell'atto di citazione, ha proposto solamente eccezione di Parte_1 inadempimento ex art. 1460 c.c., invocando il rifiuto di pagare il saldo, per la sussistenza di vizi e difformità.
Tale norma non può disciplinare il caso di specie, atteso il completamento dell'opera: difatti, al più, qualora volesse ritenersi ammissibile per il committente, convenuto in giudizio, proporre solo eccezione riconvenzionale di vizi e difformità, trova applicazione la disciplina speciale dell'art. 1667 ultimo comma c.c. (che presuppone, quindi, che il committente non sia decaduto).
Laddove, quindi, il committente – convenuto per il pagamento del compenso – opponga, a titolo di mera eccezione, le difformità e i vizi dell'opera al fine di paralizzare la pretesa avversaria, in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum, come richiamato dall'art. 1667, ultimo comma, secondo periodo, c.c., senza che sia proposta in via riconvenzionale la domanda di garanzia, è presupposto
7 fondamentale della stessa che siano specificatamente allegati e provati i vizi e le difformità con quantificazione, quanto meno, del valore delle opere rimediali.
In assenza di tale allegazione e prova - non potendo essere dedotta per la prima volta negli scritti conclusivi stante il decorso dei termini perentori la cui violazione è rilevabile d'ufficio – l'eccezione non è idonea, quindi, a paralizzare la domanda di pagamento del saldo del corrispettivo, non essendo stato nemmeno provato il valore delle opere necessarie per rimediare ai vizi e alle difformità che vengono opposte ex art. 1667 ultimo comma c.c.
Da ultimo, nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., sulla base dell'eccezione della parte opposta sull'assenza degli incarichi di posa di rivestimenti e pavimenti nel cantiere di Via Mafalda a
GA ES e di formazione dei sottofondi, degli alleggeriti e dei massetti, in uno o più dei cantieri di cui è causa, parte opponente ha chiesto di “accertare e dichiarare l'ammontare delle somme fatturate da parte di in riferimento tali opere e l'avvenuto pagamento delle stesse da Controparte_1 parte di a per l'effetto disporre la compensazione di Parte_1 Controparte_1 quanto indebitamente corrisposto per tali opere con il credito azionato con il decreto ingiuntivo, sino alla concorrenza dello stesso”.
L'eccezione non può essere accolta.
E' dirimente il fatto che la prova dei pagamenti effettuati per le opere in oggetto e, soprattutto, che il pagamento fosse indebito perché privo di una causa di giustificazione dello spostamento patrimoniale – presupposto per operare l'eventuale compensazione - gravava sulla parte opponente, la quale nulla ho provato sull'assenza di causa del pagamento, considerati i contratti pacificamente conclusi tra le parti.
Quanto alle contestazioni dell'opponente sulla consegna parziale, da parte dell'appaltatrice, della documentazione sulla qualità delle piastrelle, quest'ultima, nella comparsa di costituzione e risposta, ha allegato di aver consegnato tutta la suddetta documentazione alla committente e ha, altresì, provato il fatto costitutivo, con le schede tecniche prodotte;
mentre le allegazioni sulla parziarietà della documentazione offerta è del tutto generica e non consente di comprendere le doglianze della committente che, si ripete, alienò i beni immobili - oggetto di interventi anche della - a Controparte_1 soggetti terzi.
2. In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia con riferimento all'importo del decreto ingiuntivo.
La mera infondatezza dell'opposizione, in assenza degli altri presupposti di legge, non può comportare, in via automatica, la condanna a norma dell'art. 96 c.p.c.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'opposizione di Parte_1
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 5934/2024 del 29.04.2024, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
3) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di che si Controparte_1 liquidano in euro 4.237,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al
15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 13 luglio 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
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