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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/03/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
MARROCCO dr.ssa Maria Gabriella - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 12 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza in grado di appello iscritta al n. 1672 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
, con l'Avv. Ignazio Abrignani Parte_1
Appellante
E
CP_1
Appellata contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. 6243/2024 del
28.5.2024
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa fissazione dell'udienza di discussione della causa ex art. 435 cpc, da notificare all'appellata, in riforma integrale della sentenza impugnata n. 6243/2024, resa tra le parti dal Tribunale di Roma, Sezione lavoro, pubblicata in data 28.05.2024, notificata il 30.5.2024, accogliere il presente ricorso e per
1 l'effetto accogliere in toto le conclusioni tutte di già rassegnate dall'odierna appellante in primo grado, nel presente atto pedissequamente riportate e trascritte, confermando in specie l'opposto
Decreto Ingiuntivo n. 266/2023. In estremo subordine, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita accertare e dichiarare la nullità della emanata sentenza per violazione dell'art. 112 cpc, con ogni conseguenza ulteriore di legge. Il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13 marzo 2023 la aveva convenuto in giudizio la CP_1 Parte_1
, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 266/2023, emesso dal Tribunale
[...]
di Roma il 13 gennaio 2023 e notificatole l'1 febbraio 2023, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 196.754,96 a titolo di pretesi contributi fondo previdenza e F.i.r.r., oltre sanzioni e interessi, nonché spese della procedura monitoria.
A sostegno dell'opposizione, la società aveva lamentato l'avvenuta errata riqualificazione dei rapporti intrattenuti con i propri incaricati di vendita diretta al domicilio, di cui alla legge n.
173/2005, in rapporti di agenzia, malgrado l'insussistenza dei requisiti del suddetto tipo contrattuale, deducendo, peraltro, che la sig. aveva fornito soltanto prestazioni di Controparte_2
consulenza in favore della società, sicché, previa istanza di sospensione, aveva domandato la revoca del decreto ingiuntivo o, in via subordinata, la rideterminazione della contribuzione sulla base delle risultanze di causa.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si era costituita in giudizio la , Parte_1
contestando le avverse deduzioni e insistendo per la fondatezza di ogni pretesa.
La controversia era stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione allegata agli scritti difensivi delle parti.
Con la sentenza gravata, il Tribunale di Roma ha accolto l'opposizione.
Premesso che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente, per quanto formalmente attore, in senso sostanziale riveste il ruolo di convenuto;
che la cognizione si estende non solo all'esame delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto; che la è onerata della prova della fondatezza della pretesa, il Tribunale: Parte_1
2 - ha escluso che tale fondatezza potesse ricavarsi in automatico dal contenuto del verbale ispettivo quanto ai fatti non direttamente avvenuti alla presenza degli ispettori ed in particolare quanto al contenuto delle dichiarazioni raccolte e quanto alle considerazioni degli ispettori in merito al materiale raccolto;
- ha rilevato che nel verbale di accertamento ispettivo conclusosi in data 28 aprile 2021, relativo al periodo dall'1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2020, è stato accertato che Pt_2
, , ,
[...] Controparte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , , , , Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15 [...]
, , Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19 Parte_20
, , , e hanno prestato una
[...] Parte_21 Parte_22 Parte_23 CP_3
collaborazione protratta per più anni in modo continuativo, a fronte del riconoscimento di importi notevoli e ricevendo talvolta anche compensi provvigionali, come “incaricati di vendita diretta a domicilio” ma di fatto, ad avviso degli ispettori, instaurando un rapporto di agenzia;
- ha ricordato la definizione e la disciplina della vendita diretta a domicilio di cui alla l.n.
173/2015, osservando che la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori poteva essere svolta sia in esecuzione di un mandato agenziale sia di un rapporto di lavoro subordinato, sia ancora con incarico di natura autonoma, abituale o occasionale, in quest'ultima ipotesi non soggetto alla contribuzione Enasarco, bensì (superato il limite reddituale dei 5mila euro annui) presso la Gestione Separata INPS;
- ha statuito che il discrimine fra l'ipotesi dell'agenzia e quella del rapporto di natura autonoma non può essere individuato – come, invece, quello tra il mandato di agenzia e il contratto atipico di procacciamento di affari – sulla base della mera continuità, attestata in concreto da elementi quali la regolarità della fatturazione, l'ingente ammontare degli importi, il riconoscimento di acconti provvigionali, dal momento che tutti questi elementi non sono in contrasto con la figura negoziale dell'incaricato delle vendite a domicilio senza subordinazione;
bensì dal diverso elemento della stabilità, che consiste nell'obbligo specificamente e direttamente assunto di una costante collaborazione tesa alla promozione di tutti gli affari possibili nell'interesse della preponente;
e che la legge consente di svolgere l'attività abitualmente senza dover concludere un contratto di agenzia;
- ha riscontrato che nella specie la non avesse dimostrato che i contratti di Parte_1 collaborazione utilizzassero fittiziamente il nomen iuris dell'incaricato di vendita diretta a
3 domicilio per dissimulare rapporti di agenzia, in quanto, dai contratti in atti, emerge che l'incaricato non aveva obblighi di promuovere l'attività della compagine sociale, né
l'assegnazione di una zona, né diritto o dovere di esclusiva;
- ha riscontrato, inoltre, che l'obbligo, specificamente pattuito, di “attenersi alle modalità e alle condizioni generali di vendita stabilite dall'impresa affidante”, il quale ricalcherebbe la previsione dell'art. 1746 c.c. e comproverebbe la stabilità del rapporto, discende dalla previsione generale dell'art. 4, comma 7, della legge n. 173/2005, di cui è mera e testuale riproposizione;
analogamente, la disciplina degli incaricati alla vendita diretta a domicilio prevede la pattuizione scritta in ordine alla misura e alle modalità delle provvigioni.
Il Tribunale ha dunque statuito: “revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna la Parte_1
al pagamento delle spese di lite, che liquida nell'importo complessivo di € 8.401, oltre
[...]
rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.”.
La ha appellato la sentenza. La pur avendo ricevuto rituale notifica Parte_1 CP_1 dell'appello presso il procuratore costituito in primo grado, non si è costituita in giudizio.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e la difesa dell'appellante si è riportata alle già prese conclusioni, trascritte in epigrafe;
infine, la causa è stata decisa con la pronuncia del dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa la mancata contestazione, da parte della del quantum debeatur, l'appellante si CP_1
duole che la domanda azionata in via monitoria sia stata respinta dal Tribunale di Roma in sede di opposizione sulla base della ritenuta assenza, ai fini della configurazione di fatto di rapporti di agenzia, del requisito della stabilità, che invece doveva ritenersi sussistente sulla base di presunzioni semplici.
Infatti, fra tutti i venditori diretti a domicilio, l'ispettore aveva enucleato un gruppo di rapporti (con i signori , , Parte_2 Controparte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Pt_10
, , , , ,
[...] Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15 [...]
, , , , Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19 Parte_20
4 , , e ) connotati dalle seguenti Parte_21 Parte_22 Parte_23 CP_3
caratteristiche che sarebbero idonee e far presumere il carattere stabile dei rapporti:
- si tratta di rapporti protratti per più anni in modo continuativo e a fronte del riconoscimento di provvigioni di importo notevole;
- risulta l'erogazione di acconti e anticipi provvigionali che fanno presumere l'obbligo di svolgere la prestazione;
nonché di rimborsi spese;
- con provvedimento del 16.11.2021, l' ha rigettato il ricorso Controparte_4
amministrativo proposto dalla società in merito alla natura sostanzialmente agenziale dei detti rapporti, proprio in ragione della riscontrata stabilità;
- i soggetti devono attenersi alle modalità e alle condizioni generali di vendita fissate dalla preponente, come prescrive l'art. 1746 c.c.;
- era obbligo del venditore trasmettere tempestivamente gli ordini;
- la zona era assegnata, dovendo essa coincidere con il territorio nazionale;
- era pattuito un divieto di svolgere attività in concorrenza con la preponente anche per i due anni successivi alla conclusione del rapporto, con l'obbligo della preponente di riconoscere le provvigioni anche dopo lo scioglimento del contratto laddove riferite ad ordini raccolti dai soggetti in contestazione;
- le fatture si riferiscono ad una pluralità di affari e sono correlate al risultato finale.
L'appellante argomenta, poi, in ordine alla differenza fra l'agente ed il procacciatore di affari, che per definizione non potrebbe essere “continuo”; ed in ordine alla non conclusività del nomen iuris attribuito al rapporto dalle parti al fine di escludere l'obbligo contributivo nei confronti dell'Enasarco.
L'appello è fondato, sulla scorta di considerazioni che questa Corte ha già svolto in analoghe controversie afferenti i venditori diretti a domicilio.
È vero che, come afferma il Tribunale, sono inconferenti i richiami alla differenza fra la figura dell'agente e quella del procacciatore di affari, figura che qui non rileva.
Com'è noto, la l. n. 173/2005 (“Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali”) definisce, nell'articolo 1, per quanto in questa sede rileva, la
"vendita diretta a domicilio", come “la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il 5 consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago” e per "incaricato alla vendita diretta a domicilio", “colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio”.
All'art. 3 il legislatore del 2005 delinea plurime forme in cui può svolgersi l'attività di incaricato della vendita diretta a domicilio e dispone: “1. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio, con o senza vincolo di subordinazione, è soggetta all'obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
e può essere svolta da chi risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
2. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere esercitata come oggetto di una obbligazione assunta con contratto di agenzia.
3. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere altresì esercitata, senza necessità di stipulare un contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l'attività in maniera abituale, ancorché' non esclusiva, o in maniera occasionale, purché' incaricati da una o più imprese.
4. La natura dell'attività di cui al comma 3 è di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, non superiore a 5.000 euro.
5. Resta ferma la disciplina previdenziale recata dall'articolo 44, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326”.
L'art.4 (Disciplina del rapporto fra impresa affidante e incaricato alla vendita diretta a domicilio.
Compenso dell'incaricato) prevede: “2. Per l'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all' articolo 3, comma 3, l'incarico deve essere provato per iscritto e può essere liberamente rinunciato, anche per fatti concludenti con relativa presa d'atto dell'impresa affidante, o revocato per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo. L'atto di conferimento dell'incarico deve contenere l'indicazione dei diritti e degli obblighi di cui ai commi 3 e 6…9. Il compenso dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione è costituito dalle provvigioni sugli affari che, accettati, hanno avuto regolare esecuzione. La misura delle provvigioni e le modalità di corresponsione devono essere stabilite per iscritto.”.
Trattasi pertanto di disciplina, quella della vendita a domicilio, che non si sovrappone interamente a quella delle fattispecie negoziali astrattamente riferibili al rapporto instaurato con la committente
(lavoro subordinato, agenzia o semplice rapporto di lavoro autonomo) affermando anzi
6 espressamente la configurabilità di un rapporto di lavoro abituale non necessariamente riconducibile al contratto di agenzia, la cui qualificabilità dovrà quindi essere vagliata non solo con riferimento al contenuto della normativa citata ma anche in relazione ai criteri di individuazione affermati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione a tale figura negoziale.
In termini la nota del Ministero del Lavoro del 11 maggio 2007 n. 25/I/0005685: “L'art. 3 della legge n. 173 del 2005 stabilisce che l'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio può essere svolta con o senza vincolo di subordinazione e, qualora sia svolta in autonomia, il suo esercizio può essere anzitutto oggetto di un contratto di agenzia. Al di fuori di tale ipotesi, l'attività di vendita diretta a domicilio può essere svolta, sempre in regime di autonomia, «da soggetti che svolgono l'attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, purché incaricati da una o più imprese». Stabilisce ancora la legge n. 173 del 2005 che l'attività è di natura occasionale
«sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, non superiore a 5.000 euro».
La previsione normativa lascia dunque intendere che l'attività di incaricato alla vendita a domicilio può essere svolta, in regime di autonomia, anche al di fuori di un contratto di agenzia, in maniera abituale o occasionale in forza di un semplice incarico "da una o più imprese". Occorre dunque specificare gli elementi che differenziano il contratto di agenzia da un semplice incarico alla vendita, anche ai fini di un corretto inquadramento previdenziale dei soggetti impegnati in tali attività. In particolare, si evidenzia che l'incaricato abituale alla vendita diretta a domicilio, rispetto a chi è vincolato da un contratto di agenzia, opera a fronte di una semplice autorizzazione dell'impresa e non in forza di un mandato obbligatorio assunto stabilmente. Lo stesso non assume pertanto nei confronti dell'impresa alcun obbligo vincolante di svolgere attività promozionale e non gode, nello svolgimento della propria attività, dell'esclusiva di zona, né è soggetto a vincoli di durata della prestazione e/o di raggiungimento di risultati di vendita. In presenza di tali requisiti, da verificare sulla base dell'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa, il venditore potrà legittimamente essere inquadrato quale incaricato abituale alla vendita, senza la necessità di ricorrere ad un contratto di agenzia, con conseguente obbligo di versamento contributivo alla
Gestione separata I.N.P.S. ai sensi dell'art. 2, comma 26, legge n. 335 del 1995.”.
I rapporti in questione, nondimeno, debbono essere qualificati come rapporti di agenzia e non semplici incarichi di natura autonoma di vendita diretta a domicilio.
Com'è noto con il contratto di agenzia, secondo la nozione fornita dall'art. 1742 c.c, l'agente assume stabilmente l'incarico di promuovere per conto di un determinato preponente, la
7 conclusione di contratti in una zona predeterminata. Caratteri distintivi del contratto di agenzia sono pertanto la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo
Né, si osserva, potrebbe attribuirsi rilievo decisivo all'assenza di pattuizioni scritte in ordine alla materiale stipulazione del predetto contratto di agenzia nei termini di cui all'art. 1742 c.c..
L'ente appellante, per la prova della propria pretesa, non subisce infatti le limitazioni di cui all'art.1742, comma 2, c.c. relative alla forma scritta ad probationem per il contratto di agenzia, trattandosi di onere vincolante solo tra le stesse parti contraenti al fine di fare valere tra di loro gli effetti del contratto ma non quando tale contratto venga, come accade nel presente caso di specie, invocato da un soggetto terzo quale presupposto del sorgere di un autonomo diritto di credito, quale la pretesa contributiva oggetto di controversia o comunque come fatto storico dal quale pur discendono conseguenze in ordine alla decisione (cfr. ad es. Cass. n. 9549 del 08/09/1999, n. 3562 del 25/03/1995 e n. 7400 del 16/06/1992. Per l'inapplicabilità delle limitazioni probatorie al terzo estraneo al contratto, cfr. Cass. n. 3336 del 19/2/2015).
L'accertamento della reale natura del rapporto intercorso tra le parti si rende possibile, quindi, solo ex post, in base al concreto atteggiarsi dello stesso, ben potendo quindi essere valorizzati a tale scopo tutti gli elementi indiziari emergenti dagli atti. Nel caso di specie vanno a tal fine valutati i contratti di incarico e le fatture in atti.
A tale stregua, depurate dai riferimenti al procacciamento di affari e alla valorizzazione di alcuni elementi a torto individuati come indiziari ai fini della natura agenziale dell'attività (come l'obbligo di attenersi alle modalità e alle condizioni generali di vendita fissate dalla preponente, che correttamente il Tribunale conduce sia al disposto dell'art. 1746 c.c., sia a quello di cui alla l.n.
173/2015), le difese dell'appellante meritano condivisione.
I soggetti oggetto di accertamento, per effetto della sottoscrizione dei contratti, si impegnano a tempo indeterminato, senza vincolo di esclusiva e con riferimento esclusivo al territorio nazionale, dietro pagamento di un corrispettivo (predeterminato in altro allegato della lettera di incarico) con riferimento ad ogni singolo affare andato a buon fine e con previsione di un divieto di svolgere attività in concorrenza con la preponente anche per i due anni successivi alla conclusione del 8 rapporto, nonché con l'obbligo della preponente di riconoscere le provvigioni anche dopo lo scioglimento del contratto laddove riferite ad ordini raccolti dai soggetti in questione;
sono dunque pattuiti obblighi espressamente attribuiti al collaboratore non solo nell'esecuzione del rapporto ma anche in epoca successiva alla sua cessazione;
è inoltre indicato nei contratti che l'incaricato deve trasmettere “tempestivamente” l'ordine alla preponente, ciò che mal si concilia con una attività promozionale rimessa alla volontaria iniziativa dell'incaricato. Trattasi, ritiene il Collegio, di condizioni contrattuali che, tanto più in presenza di una loro formalizzazione per iscritto
(formalizzazione già di per sé difficilmente compatibile con la occasionalità e l'assenza di vincoli che caratterizza il rapporto di incaricato autonomo alla vendita diretta a domicilio), risultano, nel loro complesso, significative di caratteristiche tipiche del rapporto di agenzia.
È, in particolare, difficile non correlare il divieto di attività concorrenziali con l'interesse della preponente a far sì che i potenziali clienti associassero l'incaricato alla vendita con la specifica azienda e non anche con altre del medesimo settore, con ciò potendosi presumere l'aspirazione all'instaurazione di un rapporto stabile e continuativo.
Anche in via di fatto i rapporti risultano essere stati stabili e continuativi, con prestazioni piuttosto regolari, come emerge dalle fatture, per lo più di numerazione progressiva per singolo incaricato;
significativamente, le fatture non si riferiscono ad un singolo affare ma evidentemente coprono determinati archi temporali.
In conclusione, deve affermarsi, diversamente dalla gravata sentenza, che i rapporti intercorsi tra la società e i predetti collaboratori esulano dalla previsione di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge n.173/2005 (attività abituale), rientrando piuttosto nello schema del contratto di agenzia.
D'altronde il d.lgs n. 147/2012, dettante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno”, all' 7, nell'apportare modifiche all'art. 69 del d.lgs n. 59/2010, dispone che “….. c) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio di cui al comma 5 è considerata abituale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 17 agosto 2005,
n. 173, se nell'anno solare per la stessa è percepito un reddito superiore a cinquemila euro ed è estranea al rapporto di agenzia di cui all'articolo 74 fintanto che l'incaricato operi, in assenza di esclusiva di zona e vincoli di durata della prestazione, a fronte della semplice autorizzazione scritta di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 17 agosto 2005, n. 173, e senza aver assunto contrattualmente nei confronti dell'impresa affidante alcun obbligo vincolante di svolgere attività
9 promozionale».”: mentre nella specie, come si è detto, tale obbligo vincolante può desumersi dai sopraindicati elementi indiziari.
La conclusione non muta con riguardo al rapporto della con se infatti è CP_1 Controparte_2
documentato che essa intrattenesse con la società anche un secondo rapporto di consulenza che prevedeva un compenso fisso, l'opponente non ha corredato tale rilievo con la dimostrazione dell'imputazione dei compensi percepiti (ed esaminati in sede ispettiva) all'uno o all'altro rapporto, tenuto conto che tali compensi risultano di importo variabile e pertanto, almeno in parte, riconducibili all'attività di vendita diretta a domicilio. La censura avanzata in sede di opposizione, pertanto, era generica.
Con altra parte dell'appello, si deduce che in sede monitoria si era evidenziato che la società opponente non aveva provveduto correttamente agli accantonamenti FIRR per alcuni soggetti che pacificamente erano inquadrati fra gli agenti ( , , CP_5 Parte_24 Parte_23
, , Eurobenessere snc, Parte_25 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
, , , e CP_3 Controparte_9 CP_10 CP_11 CP_12 [...]
e che, al riguardo, nel giudizio di primo grado la società aveva documentato il CP_13 versamento dell'importo di Euro 11.552,31 a saldo degli agenti , CP_14 CP_5 Parte_24
, Eurobenessere
[...] Parte_25 Controparte_6 Controparte_8 CP_15
snc, da imputarsi in parte ad altri titoli. Residuerebbe quindi altresì a carico della a detto CP_1 titolo, la somma di Euro 11.878,29 di cui al decreto ingiuntivo, quale residuo dell'importo a titolo di F.I.R.R. di cui al verbale di accertamento pari ad Euro 18.429,32, decurtato della somma versata di Euro 6.551,03, imputata a tale titolo. Circostanze, queste, sulle quali il Tribunale ha omesso di pronunciarsi.
Anche questa parte dell'appello è fondata, perché effettivamente il Tribunale non si è pronunciato su questa parte della domanda azionata in via monitoria e, prima ancora, anche la società opponente aveva del tutto omesso di prendere posizione sulla stessa, rendendo così superfluo ogni ulteriore accertamento in ragione del principio di non contestazione.
Ne consegue l'accoglimento integrale della domanda di per l'intero importo richiesto con Pt_1
il decreto ingiuntivo di euro 196.754,96 oltre ad euro 2.100,00 a titolo di spese della procedura di ingiunzione oltre ulteriori interessi di mora dalla data di notifica del decreto ingiuntivo opposto, importo risultante dai conteggi allegati al verbale ispettivo ed al ricorso monitorio che appaiono
10 correttamente formulati e che non sono stati oggetto di specifiche contestazioni, sotto il profilo contabile, da parte della CP_1
La presenza di alcuni elementi di disputabilità della lite in punto di interpretazione del materiale documentale in atti giustifica la compensazione per ½ delle spese di lite del doppio grado;
per il resto, esse devono seguire la soccombenza dell'odierna appellata e liquidarsi come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 18.6.2024 dalla avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. 6243/2024 del Parte_1
28.5.2024 nei confronti della così provvede: CP_1
- In totale accoglimento dell'appello e a totale modifica della sentenza gravata, condanna la a pagare la somma di euro 196.754,96 oltre ad euro 2.100,00 a CP_1
titolo di spese della procedura di ingiunzione, oltre interessi di mora dalla notifica del decreto ingiuntivo originariamente opposto al saldo effettivo;
- Compensa le spese di lite del doppio grado nella misura di ½ e condanna l'appellata a pagare all'appellante la restante metà delle spese, quota che liquida quanto al primo grado in euro 4.200,00 e quanto al presente grado in euro 4.000,00 oltre al 15% per spese generali forfettarie ed oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 12.3.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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