Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 06/03/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
Nr. 4482/2020 di R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Benevento
Seconda Sezione
Il Giudice Monocratico, GOP dr. Carlo BUONO, nella causa iscritta al n.
4482/2020 di Ruolo Generale, avente ad oggetto “Mutuo”: tra
(C.F. ), nato l'[...] Parte_1 C.F._1
a RO (GB), e (C.F. Parte_2
), nata ad [...] l'[...], entrambi C.F._2
residenti in [...], assistiti e difesi dall'Avv. RICO GRIECO, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Benevento, opposto e
(P.I. ), corrente in Messina alla Via CP_1 P.IVA_1
Bonsignore n. 1, quale procuratrice di (P.I. Parte_3
), con sede legale in Conegliano alla Via Vittorio Alfieri n. 1, P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t., assistito e difeso dagli Avv.ti
Alessandro Barbaro e Mario Anza', tutti elettivamente domiciliati presso il lo studio dell'avv. Pasqualina Renzi in Melizzano alla Via Nazionale n. 18, opposto e
corrente in Venezia-Mestre alla via Terraglio, 63, in persona del legale rappresentante p.t., assistito e difeso dall'Avv. Marco Rossi, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Verona, intervenuto sulle conclusioni rassegnate nell'udienza del 18.11.2024 e dettagliate come dalle note versate in atti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Con atto di citazione depositato il 27.10.2020, ritualmente notificato alla controparte, e si opponevano Parte_1 Parte_2
al decreto ingiuntivo nr. 900/2020 (procedimento nr. 2776/2020 di R.G.) emesso il 27.07.2020 dal Tribunale di Benevento, con cui gli si ingiungeva di pagare la somma di € 9.556,17, oltre interessi e spese a CP_1
quale procuratrice di Gli opponenti chiedevano, in via Parte_3
principale, revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarando infondata in fatto ed in diritto la pretesa creditoria avanzata e, in via subordinata, revocare l'opposto decreto ingiuntivo e rideterminare l'effettivo rapporto dare/avere tra le parti sulla base delle considerazioni svolte nell'atto introduttivo. Con vittoria di spese e competenze di causa con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Resisteva l'opposta quale procuratrice di CP_1 Parte_3
instando per il rigetto dell'opposizione, poiché totalmente infondata, generica e dilatoria in fatto e diritto, nonché le domande tutte ivi spiegate, con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento delle somme ingiunte, oltre interessi come da domanda. In via gradata, nell'ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo
Tribunale BN - Proc nr. 4482/2020 R.G.
Giudice C. Buono Pag. 2 di 12 opposto, condannare l'opponente al pagamento delle somme che risulteranno effettivamente dovute all'esito del giudizio. Con vittoria di spese.
Dopo aver invitato parte opposta a porre in essere la procedura obbligatoria di mediazione e, avuta questa esito negativo, il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e, all'esito procedeva alla nomina di un CTU nella figura del dr. . Depositato Persona_1
l'elaborato peritale e terminata l'istruttoria, il giudice invitava le parti a precisare le conclusioni.
Vi è da dire che nel corso del giudizio interveniva la
[...]
che instava, in via preliminare, per la concessione Controparte_2
della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo, e/o per l'emissione dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., provvisoriamente esecutiva, a favore di nei confronti dei sig.ri e Nel CP_2 Parte_1 Parte_2
merito chiedeva rigettare ogni domanda di parte opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che
[...]
quale cessionaria del credito precedentemente vantato Controparte_2
da , è creditrice nei confronti dei sig.ri e Parte_3 Parte_1
di € 9.556,17 (ovvero quella diversa somma maggiore o Parte_2
minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora come richiesti nel ricorso monitorio, dalla data della domanda fino al soddisfo, con conseguente condanna al pagamento della suddetta somma. Con vittoria di spese
Nell'udienza del 18.11.2024, sulle rassegnate conclusioni, il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
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Giudice C. Buono Pag. 3 di 12 Gli opponenti e depositavano memorie Controparte_2
conclusionali, quest'ultima società anche di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opposizione va rigettata.
(quale contraente) e (quale garante), Parte_1 Parte_2
il 20.01.2007, stipulavano con la ruppo UT CP_3
BANK S.p.A.), un contratto di prestito personale rubricato al n.
2015361311 di € 11.000,00 (€ 11.330,00 comprensivo di spese di assicurazione), da rimborsare in 72 rate costanti mensili posticipate, ciascuna di € 204,00, al tasso di interesse convenuto (TAN) fisso del
8.90%, TAEG indicato in contratto 9,34%. Gli opponenti provvidero al rimborso del prestito fino al pagamento della 28ª rata (con scadenza
19.05.2009), dopodiché null'altro corrisposero. Alla scadenza del 38ª
(scadenza 19.03.2010) l'Istituto finanziatore risolse il rapporto con effetto dal 01.04.2010. Pertanto, come da certificazione ex art. 50 TUB, prodotta dall'opposto, al 7.08.2014, la somma complessivamente richiesta dal creditore era pari a € 9.556,17. Non avendo ragione del suo credito,
l ha richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto nel presente CP_4
procedimento.
Deve richiamarsi, in premessa, la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il convenuto opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale. A tale regola va associata, in relazione alla fattispecie di causa, quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui il creditore che agisce per l'adempimento di un'obbligazione deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza,
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Giudice C. Buono Pag. 4 di 12 limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (tra le molte, cfr. Cass.
n.3373/2010). Facendo applicazione delle suddette coordinate di giudizio, va osservato che ha certamente dimostrato tanto la Parte_3
fonte negoziale quanto la scadenza del termine delle obbligazioni di pagamento azionate in via ingiuntiva. In risposta a quanto eccepito dall'opponente deve rilevarsi che l'opposto ha sia prodotto il contratto debitamente firmato dalla controparte sia, con la certificazione ex art. 50
TUB, la lista di tutte le movimentazioni intervenute in costanza di rapporto.
Sul punto va ricordato quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass., n. 12169/2000; Cass. n. 9579/2000; Cass. n. 5675/2001) ovvero che
“…le risultanze dell'estratto di conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento dei saldi legittimano l'emissione di decreto ingiuntivo e, nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere”.
Circa la presenza nel documento contrattuale prodotto della sola firma dell'opponete, giova ricordare che la Suprema Corte, con alcune pronunce, ha ritenuto che la forma scritta, quando è richiesta ad substantiam, è elemento costitutivo del contratto, ovvero occorre che il documento sia stato creato al fine specifico di manifestare per iscritto la volontà delle parti diretta alla conclusione del contratto. In applicazione di detto principio il contratto quadro portante la firma del solo cliente sarebbe nullo. Tuttavia, la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l'ha
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Giudice C. Buono Pag. 5 di 12 sottoscritta realizza un equivalente della sottoscrizione, con conseguente perfezionamento del contratto con effetti ex nunc e non ex tunc, essendo necessaria la formalizzazione delle dichiarazioni di volontà che lo creano.
Sul punto va detto che la Corte di Cassazione ha ribadito che va esclusa, per la validità del contratto, la necessità della sottoscrizione dell'Istituto finanziario/Banca, laddove risulti, come nella specie, la predisposizione dello strumento negoziale da parte dell'Istituto e la firma del cliente. La prescrizione formale di cui all'art. 117 T.U.B. trova infatti la propria ratio nella finalità di assicurare la piena e corretta trasmissione delle informazioni al cliente, nell'obiettivo della raccolta di un consenso consapevole alla stipula del contratto. L'obiettivo è insomma garantire la perfetta parità tra le parti, evitando così, che la parte forte possa approfittare della parte debole, dunque fornendo al concetto di “nullità” un valore protettivo dell'equilibrio contrattuale. Tale nullità, attesane la finalità protettiva degli interessi particolari del contraente debole, è suscettibile di apprezzarsi solo laddove ricorra, in concreto, una lesione dell'interesse protetto, lesione che, evidentemente, non può sussistere per la mera mancata sottoscrizione del contratto da parte del contraente , CP_4
atteso che il cliente, ricevendo il contratto redatto per iscritto, è stato pienamente messo in grado di conoscere e di comprendere ogni clausola contrattuale. In pratica, l è il soggetto Controparte_5
predisponente le condizioni generali di contratto a cui il cliente aderisce e in tal senso non va dimenticato l'apporto delle autorità indipendenti cui è demandata la vigilanza del settore e dunque sulle condizioni contrattuali proposte.
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Giudice C. Buono Pag. 6 di 12 Cosicché, in definitiva, a fronte dell'assolvimento dell'onere probatorio principale gravante sulla creditrice opposta, competeva al debitore opponente allegare e dimostrare fatti estintivi, modificativi o impeditivi delle avverse pretese contrattuali.
Si può allora passare alla verifica della fondatezza o meno delle doglianze sollevate dall'opponente.
Inizialmente va chiarito che il contratto fu stipulato con la Divisione
Prestitempo del In data 7.08.2014 il credito Parte_4
vantato dalla veniva ceduto alla Parte_4 Parte_3
(cfr. all. 1 procedimento monitorio), a sua volta, in data 18.09.2014 quest'ultima società conferiva mandato alla per la gestione e CP_1
il recupero dei crediti e diritti collegati (cfr. all. 2 procedimento monitorio).
D'ultimo ha ceduto il credito azionato a Parte_3 [...]
intervenuta nel presente procedimento (cfr. all. 6, 7, 8 Controparte_2
e 9 atto di intervento ). CP_2
Le condizioni che si evincono dalla documentazione contrattuale depositata in atti contemplano un TAN dell'8,90%, un TAEG/ISC pari al 9,34%, un tasso di mora di 10 punti in più del tasso BCE, le spese istruttoria pari a zero, le spese per coperture assicurative di € 330,00, un costo del bollettino postale di incasso rata pari ad € 0,50 ed una commissione di estinzione anticipata del capitale residuo dell'1%.
Come evidenziato in premessa il giudicante si è avvalso della consulenza di un CTU, il dr. , stante la complessa tecnicità della Persona_1
materia. La relazione del CTU, si presenta esente da vizi di natura giuridica, logica o tecnica, e risponde in maniera puntuale alle osservazioni
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Giudice C. Buono Pag. 7 di 12 tecniche presentate all'ausiliario. Si condivide metodo, analisi e risultati dunque parte della presente motivazione.
L'erogazione del finanziamento avvenne, come detto, per l'importo netto di
€ 9,854,58, ciò, è bene ribadirlo, per effetto dell'estinzione di una precedente posizione debitoria per € 1.117,10, nonché del versamento dell'imposta sostitutiva pari a € 28,32, ovvero lo 0,25% sul valore complessivo finanziato che è pari ad € 11.330,00. Sottraendo tali voci a quest'ultimo importo si ottiene il citato importo netto. Tali dati sono facilmente ricavabili dai documenti contrattuali e allegati, con ciò va smentito quanto riportato dall'opponente circa una difficile se non impossibile lettura delle condizioni applicate e della somma effettivamente versata.
Al verificarsi del mancato pagamento delle rate successive alla 28ª la
UT BANK ha calcolato il capitale residuo alla data del 19.05.2010 pari ad € 7.621,93, e da questo importo, con l'aggiunta degli interessi sulle
10 successive rate scadute e non pagate, nonché degli interessi di mora per
€ 194,74, ha calcolato la somma complessivamente da ingiungere al debitore e al coobbligato di € 9.556,17 alla data 07.08.2014, maggiorata degli interessi per l'anno 2010, 2011, 2012 e 2013, come esposto della certificazione ex art.50 TUB.
Venendo al confronto del TAEG indicato in contratto con quello calcolato dal CTU, appare corretto il ragionamento operato. Infatti, tale tasso è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che devono essere pagate con la sola esclusione delle spese notarili, ma inclusi i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito
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Giudice C. Buono Pag. 8 di 12 e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte.
Pertanto, al fine di individuare il tasso annuo effettivo globale applicato al contratto di finanziamento vanno sommate, nel caso in specie, le spese pari ad € 330,00 (contestuali al finanziamento) per coperture assicurative.
Circa il fatto che esse devono considerarsi facoltative e dunque escluse dal calcolo del TAEG, così come richiesto dall'opposto, va osservato che valore diverso deve attribuirsi, seguendo in tal senso anche l'orientamento giurisprudenziale dell'ABF, alle spese di assicurazione in virtù del fatto che va valutato se tale costo ha funzione genetica di copertura del credito ed anche, e soprattutto, se il contratto di finanziamento e il contratto assicurativo sono stati stipulati contestualmente e hanno pari durata. Ciò, nel caso in specie, risulta evidente dai contratti prodotti, dunque era onere della finanziaria, o chi per lei, fornire elementi di segno contrario da cui poter desumere la natura facoltativa della polizza assicurativa, segnatamente e, in particolare, che sono stati illustrati al cliente i costi di finanziamento con e senza polizza, che condizioni simili, senza la stipula della polizza, sono state offerte ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio ed anche che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento. Ciò sta a significare che la natura facoltativa è solo “letteralmente” desumibile dal contratto pertanto la mancata prova da parte opposta degli elementi idonei ad avvalorare la natura veramente eventuale del suddetto costo conduce al fatto che essa deve essere ricompresa nel calcolo evidenziato.
Si addiviene ad un TAEG pari al 10,650%, dunque superiore a quello contrattuale che è indicato nella misura del 9,34%.
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Giudice C. Buono Pag. 9 di 12 Va osservato che sul punto, recentemente (dunque dopo che sono stati posti i quesiti al consulente), è intervenuta la Suprema Corte (v. Cassazione civile sez. III, 03/07/2024, n.18235), secondo la quale “L'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex articolo 117 del decreto legislativo n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”.
Sebbene il CTU ha riscontrato che nel corso del rapporto vi era stata l'applicazione di un TAEG effettivo difforme da quello pattuito la discrasia non produce effetti.
Ed invero, la disposizione di cui all'art. 125 bis T.U. bancario la quale ha previsto per i contratti stipulati dal consumatore l'applicazione di un interesse sostitutivo, in caso di non corretta indicazione del TAEG, si applica solo ai contratti di importo non superiore ad € 75.000,00 e successivi al 19.09.2010 (quello in esame è del 20.01.2007), presupposti che non ricorrono, almeno ambedue nel caso di specie.
In ogni caso, in ossequio all'indirizzo giurisprudenziale di legittimità prima riportato, appare evidente che il TAEG non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento ma svolge solo una funzione informativa. Di conseguenza, l'erronea quantificazione
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Giudice C. Buono Pag. 10 di 12 del TAEG non può comportare una maggiore onerosità del finanziamento,
e conseguentemente non giustifica l'applicazione dell'art. 117 T.U. bancario.
Venendo alla valutazione del TEG se superiore al tasso soglia, si condivide perfettamente l'analisi del CTU e il sistema di calcolo adottato sia in relazione al tasso applicato, includendo le spese iniziali e le spese per rata pattuite, sia in relazione alla determinazione del tasso soglia.
Il tasso di interesse iniziale, rilevato al momento della stipula del contratto ed in funzione del quale è stato sviluppato il calcolo del TEG è pari al
8,900%. Come detto, sono state considerate le spese iniziali (eventuali spese di istruttoria, di perizie, di polizze, ecc.) e le relative spese preventivate contrattualmente per ogni rata. Le prime ammontano ad un totale di € 330,00, mentre le seconde incidono su ogni rata per euro 0,50. Si perviene ad un TEG pari al 10,546%. Il TEG così determinato risulta inferiore al tasso soglia usura rilevato da Banca d'Italia per il periodo
01/01/2007 - 31/03/2007 per le operazioni classificate come altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche che è pari a 15,705%. Gli interessi risultano, pertanto, non usurari.
Circa il tasso di mora inizialmente convenuto, esso è pari a 13,500%, ebbene risulta inferiore al tasso soglia ottenuto maggiorando di 2,1 punti percentuali il tasso medio rilevato da Banca d'Italia per il periodo e la classe di operazioni in questione. In particolare, come detto, il Tasso di
Mora è pari al 13,500%, la soglia usura è pari 18,855%.
Cosicché è da respingere ogni eccezione sul punto.
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Giudice C. Buono Pag. 11 di 12 La conseguenza è che l'operato dell'opposto appare corretto, così dunque la sua richiesta monitoria. Conseguenza è che va confermato il decreto ingiuntivo.
Le spese di lite, stante il recentissimo arresto della Suprema Corte di
Cassazione che ha definitivamente risolto una questione non del tutto pacifica, vanno compensate tra le parti
Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, devono invece gravare definitivamente, in solido, a carico dei soccombenti opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, II Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, sulla domanda in opposizione a decreto ingiuntivo, proposta da Parte_1
e nei confronti di quale
[...] Parte_2 CP_1
procuratrice di con l'intervento di Parte_3 [...]
così provvede: Controparte_2
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto nr. 900/2020 (procedimento nr. 2776/2020 di R.G.) emesso il
27.07.2020 dal Tribunale di Benevento e lo dichiara definitivamente esecutivo;
b) compensa le spese di lite;
c) pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, definitivamente, in solido, a carico di e Parte_1 Parte_2
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D. L.vo n. 196/03.
Così deciso in Benevento il 6 marzo 2025.
IL GIUDICE Carlo Buono
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Giudice C. Buono Pag. 12 di 12