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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 06/02/2026, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1319/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
10/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
ORIO ATTILIO FRANCO, Relatore
BARRELLA ROSARIO, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5689/2024 depositato il 02/09/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2412/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 8 e pubblicata il 05/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P701474/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P701474/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P701474/2023 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P701474/2023 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5025/2025 depositato il 11/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate di Salerno, in persona del Direttore p.t., propone appello della sentenza n.
2412/8/2024 emessa il 30/5/24 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno sez. VIII, depositata il 5/6/2024 di accoglimento, con vittoria di spese, del ricorso proposto da D'Resistente_1 avverso avviso di accertamento avente ad oggetto il maggior reddito IRPEF da lavoro autonomo, anno 2017, determinato in complessivi Euro 29.953,00 relativo a movimentazioni bancarie emerse a seguito di indagini finanziarie svolte nei confronti del contribuente e dei suoi stretti congiunti.
Nella impugnata sentenza, ritenuta infondata la doglianza difensiva sull'utilizzo del metodo induttivo puro per l'accertamento compiuto ex art. 39 co.2 dpr 600/73 a prescindere dalle risultanze di bilancio e scritture contabili, e sulla base di elementi puramente indiziari, privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza,
e respinto l'eccepito difetto di motivazione dell'atto impugnato nel quale risultavano esposte le ragioni della ripresa a tassazione, la Corte di primo grado ha evidenziato che in atti era menzionata nel p.v.c. la richiesta di autorizzazione ad indagine finanziaria del 2/9/2019 e che era sufficiente il rinvio per relationem al p.v.c. del quale la parte aveva piena contezza, e di cui la Corte condivideva le conclusioni. Quindi escludeva la legittimità della presunzione di maggior reddito inerente ai soli prelevamenti bancari, esclusi, contrariamente ai versamenti, dalla presunzione legale di evasione, come ritenuto dalla Corte di Cassazione in relazione alle indagini finanziarie afferenti i lavoratori autonomi. Nel merito, riguardo ai depositi bancari in nome dei familiari, il p.v.c. e l'avviso di accertamento non illustravano le ragioni per le quali tali accrediti dovessero essere ritenuti redditi occulti del ricorrente;
e, quanto alle somme derivanti da vincite e contestate dall'Ufficio, la Corte di primo grado ha rilevato che le stesse fossero congruamente giustificate da una serie di distinte di pagamento per ciascuna vincita.
L'ufficio appellante premesso che l'accesso domiciliare e presso lo studio del professionista era stato autorizzato dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno e che i prospetti sulle movimentazioni finanziarie in accredito sui conti bancari e per le ricariche dei conti gioco online erano stati consegnati al contribuente perché fornisse idonea giustificazione, senza però addivenire ad un accordo in adesione contrariamente a quanto avvenuto per l'anno precedente 2016, deduce i seguenti motivi di gravame:
1) erronea motivazione in ordine all'accertamento induttivo puro, che lo stesso ufficio intendeva rettificare in accertamento analitico-induttivo, in presenza di indagini finanziarie ex art. 32 dpr 600/73; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 32 dpr 600/73 ed art. 51 dpr 633/71 in materia di indagini finanziarie, spettando al contribuente professionista provare che per i versamenti si trattava di incassi transitati in contabilità ossia di incassi per i quali v'è stata fattura, confluiti nei compensi e volumi d'affari dichiarati, e che per inversione dell'onere probatoria occorre dimostrare la non riferibilità ad operazioni imponibili degli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria;
e riguardo al riferimento ai conti dei familiari, la presunzione legale non è superata dalla contitolarità del conto corrente o dalla commistione di consumi familiari ma occorre che il contribuente dimostri che le somme rinvenute sui conti dei familiari non siano a sé riferibili, ed in particolare, il rapporto di convivenza con i genitori pensionati e l'assenza di giustificazione degli accrediti sono elementi di per sé sufficienti a supportare il recupero in capo al contribuente;
sulla tassazione delle somme inerenti al “conto giochi” l'Ufficio evidenziava che con atto di adesione del 23/1/2023 era stato integralmente accettato il recupero, come confermato anche per l'annualità 2015 già definita con sentenza n.2524/14/22 e per la quale il contribuente aveva inoltrato istanza di definizione agevolata. Quindi si trattava di movimentazioni non irrilevanti e non valutate in primo grado come le ricariche effettuate in contanti con “scratch card” per effettuare le giocate sul conto giochi e l'ulteriore considerazione che l'importo giocato era superiore all'importo vinto. 3) erronea condanna alle spese di lite. Regolarmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio il contribuente a segnalare che la sentenza d'appello può sostituire la motivazione ritenuta scorretta purché radicata sulle risultanze acquisite al processo, che le pronunce di legittimità richiamate non fossero conferenti al caso di specie, che è onere dell'Agenzia fiscale dimostrare la riconducibilità al contribuente dei conti bancari e postali intestati a terzi, che le presunzioni utilizzate non erano gravi precise e concordanti e che dunque non v'era la prova della riferibilità al ricorrente delle movimentazioni bancarie realizzate su quei conti. Rimarca di avere fornito piena prova delle movimentazioni finanziarie contestate, di non essere delegato dei conti dei familiari né di averne la cointestazione, e che per le ricariche del conto giochi esse erano effettuate in contanti nei limiti di legge ed elencava le vincite conseguite nel 2017 e già tassate a monte. Conclude per il rigetto ribadendo le richieste istruttorie di primo grado circa l'esame testimoniale del coniuge e del titolare di un centro scommesse.
All'udienza del 10/09/2025, esaminati gli atti e svolta la relazione introduttiva, la Corte si riservava di decidere in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
In primo luogo va condivisa la precisazione sviluppata dall'appellante circa la natura analitico-induttiva dell'accertamento compiuto sulla base di indagini bancarie, escludendo il carattere di “induttivo puro” configurabile quando le omissioni o false o inesatte indicazioni fiscali inficiano l'attendibilità di tutti i dati contabili, in tal modo consentendo all'Ufficio di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze di bilancio e dalle scritture contabili;
non si discute, invero, di totale inattendibilità dei dati contabili del contribuente, con ricalcolo del reddito nella sua totalità, facendo riferimento a stime o standard di settore o dati comparativi, ma di analisi di singole voci o singoli aspetti di operazioni finanziarie, le cui rettifiche hanno condotto ad una ricostruzione della base imponibile con rideterminazione di maggiori compensi non dichiarati. La qualificazione giudiziale del tipo di accertamento compiuto dall'amministrazione finanziaria incide sotto il profilo dell'onere probatorio non sulla legittimità dell'atto originariamente impugnato. Invero, in tema di accertamento analitico-induttivo, a fronte dell'incompletezza, falsità o inesattezza dei dati contenuti nelle scritture contabili, l'amministrazione finanziaria può completare le lacune riscontrate utilizzando, ai fini della dimostrazione dell'esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici, aventi i requisiti di cui all'art. 2729 c.c.; sul punto specifico del discrimine tra l'accertamento con metodo analitico-induttivo e quello con metodo induttivo “puro” di recente la Suprema Corte ha precisato (Cass. ord.
n. 30470/2025) che esso risiede, rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili: “nel primo caso, la "incompletezza, falsità od inesattezza" degli elementi indicati non è tale da consentire di prescindere dalle scritture contabili, in quanto l'Ufficio accertatore può solo completare le lacune riscontrate, utilizzando ai fini della dimostrazione dell'esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all'art. 2729 c.c.; nel secondo caso, invece, "le omissioni o le false od inesatte indicazioni" sono così gravi, numerose e ripetute da inficiare l'attendibilità
- e dunque l'utilizzabilità, ai fini dell'accertamento - anche degli altri dati contabili (apparentemente regolari), sicché l'amministrazione finanziaria può "prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti" ed è legittimata a determinare l'imponibile in base ad elementi meramente indiziari, anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 c.c. (Cass. n. 33604/2019). Se l'accertamento è condotto con metodo induttivo di cui all'art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 o all'art. 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, l'amministrazione finanziaria ha facoltà di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili, se esistenti, fondando l'accertamento su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, essendo il contribuente tenuto a dimostrare - con inversione dell'onere della prova - che l'imponibile accertato non è stato conseguito o è stato conseguito in misura inferiore rispetto a quella indicata mediante l'atto impositivo (Cass. n. 8749/2025).”
Nel caso di specie, svolto l'accertamento avvalendosi degli esiti di indagini bancarie previamente autorizzate nelle forme di rito (il punto non è controverso), e rientrando il caso nell'accertamento analitico-induttivo per avere risposto il contribuente alla richiesta di chiarimenti, l'onere probatorio a suo carico ha ad oggetto non già l'inesistenza del reddito presuntivamente ricostruito quanto la giustificazione della non imponibilità dei redditi accertati o la non riferibilità a sé delle risultanze acquisite. Il contribuente, chiamato a fornire la prova contraria ed a dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni, è anche il soggetto più vicino al soddisfacimento dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. ai fini della dimostrazione di eventuali mutamenti delle condizioni reddituali o della provenienza delle risorse documentate.
Sul punto della legittimità delle indagini bancarie, e della ricostruzione reddituale facendo leva sulla presunzione di riferibilità al contribuente delle operazioni riscontrate sui conti correnti dei soggetti terzi coinvolti in legame di stretta familiarità, è stata egualmente affermata la legittimità di un accertamento fiscale compiuto anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi, ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente, “ipotesi, questa, ravvisabile nel rapporto familiare, sufficiente a giustificare, salva prova contraria, la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate su conti correnti bancari degli indicati soggetti” (sent. 18083/2010); donde la ammissibilità di accesso ai conti intestati formalmente a terzi, e la ammissibilità di verifiche finalizzate a provare per presunzioni la condotta evasiva e la riferibilità al contribuente delle somme movimentate sui conti intestati al coniuge, giustificati da alcuni elementi sintomatici, come il rapporto di stretta contiguità familiare,
l'ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodo di imposta, l'infedeltà della dichiarazione, incombendo sul contribuente la prova che le somme rinvenute sui conti dei familiari non siano a lui riferibili.
In sintesi: “In tema di accertamento fiscale, la presunzione legale relativa, ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, comporta l'onere probatorio, a carico del contribuente, di dare specifica giustificazione delle movimentazioni bancarie, oggetto di contestazione, al fine di dimostrare che le stesse non derivano da operazioni imponibili e tale conseguenza, oltre al regime legale, si riconnette altresì a quel principio di vicinanza della prova che è connaturato al disposto dell'art. 2697 c.c. e che attiene alla possibilità di conoscere, in via diretta o indiretta, i fatti materiali e storici che stanno alla base della loro evidenziazione probatoria” (cfr. Cass. Sent. 26014/24).
Resta fermo che per i prelevamenti, diversamente dai versamenti sul conto, è esclusa per i lavoratori autonomi la tassazione ai fini ricostruttivi di redditi occulti: in tema d'imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari, giusta l'art. 32, comma
1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all'esito della sentenza della Corte cost. n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l'efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti (Cass. ord. n. 9403/24, idem ord. n.35618/23; e ancor prima con efficace sintesi, ord. n.24998/22: In tema di prelevamenti e versamenti sui conti correnti bancari, la presunzione legale ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 secondo la quale i prelievi non risultanti dalle scritture contabili di cui non siano indicati i beneficiari compongono il reddito imponibile, non si applica nei confronti del lavoratore autonomo).
Sulla rilevanza delle movimentazioni in entrata il contribuente dovrebbe fornire la dimostrazione che si tratta di incassi transitati in contabilità (donde la inattendibilità delle scritture che non li documentino fedelmente), ovvero che si tratti non di compensi ma di entrate riferite ad operazioni non imponibili. E riguardo alle movimentazioni sui conti dei familiari stretti congiunti dovrebbe a ciò abbinarsi la prova che i movimenti sull'altrui conto non abbiano alcuna riferibilità a sé ossia che abbiano esclusiva riferibilità alla capacità reddituale delle persone terze. Sul punto risultano generici i riferimenti ai transiti di liquidità per regalie o donativi, e del pari appaiono inconferenti i riferimenti agli incassi in contenti o in assegni cronologicamente non compatibili con le causali di entrata (per fonte risarcitoria o assicurativa); egualmente non sono indicati gli importi percepiti a titolo di pensione dagli stretti congiunti, per poterne affermare il compatibile allineamento economico con la causale delle altrui entrate, né è documentata per ciascun soggetto terzo la sufficienza reddituale autonoma sì da fugare i dubbi di commistione. Riguardo alle vincite da gioco e scommessa, l'elencazione delle somme giocate e delle corrispondenti vincite, pur nel loro astratto e generico riferimento al quale non potrebbe sopperire l'invocata prova testimoniale in assenza di dati documentali certi della corrispondenza della modalità e tempi della giocata con entità e tempi di riscossione della vincita, va osservato che non sono state allegate le fonti giustificative della provenienza del loro impiego, e neppure sono state elencate dall'appellato le eventuali giocate perse, prive di vincita, parimenti indicative di risorse disponibili di non documentata derivazione da fonti produttive di reddito. Anche in tal caso la provenienza delle risorse economiche impiegate nel gioco è determinante per ricostruire, a monte, il capitale versato nelle giocate, e d'altro canto, la natura monetaria delle operazioni (giocate e vincite), in contanti, si sottrae a forme di tracciabilità nel loro transito verso i conti correnti oggetto di accertamento.
In definitiva, gli elementi di prova addotti dall'appellato per ricostruire il conto giochi, la carta utilizzata presso il punto scommesse, e l'abbinamento giocata/vincita, non risultano idonei a giustificarne provenienza e trasparente tassabilità, tenuto altresì conto dell'accettazione di recupero manifestato dal contribuente con l'atto di adesione menzionato nei motivi di appello, non contestato o rinnegato dall'appellato.
In definitiva, l'impugnata sentenza va riformata per quanto concerne il recupero a tassazione di versamenti e operazioni sul conto di stretti congiunti, ingiustificate e non direttamente riferibili alla capacità reddituale e contributiva dei loro intestatari. L'appello va dunque parzialmente accolto con conferma dell'annullamento dell'accertamento soltanto con riferimento ai prelevamenti.
Stante l'esito della lite e la peculiarità dell'oggetto della controversia, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello nei sensi di cui in motivazione e compensa le spese.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
10/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
ORIO ATTILIO FRANCO, Relatore
BARRELLA ROSARIO, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5689/2024 depositato il 02/09/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2412/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 8 e pubblicata il 05/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P701474/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P701474/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P701474/2023 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P701474/2023 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5025/2025 depositato il 11/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate di Salerno, in persona del Direttore p.t., propone appello della sentenza n.
2412/8/2024 emessa il 30/5/24 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno sez. VIII, depositata il 5/6/2024 di accoglimento, con vittoria di spese, del ricorso proposto da D'Resistente_1 avverso avviso di accertamento avente ad oggetto il maggior reddito IRPEF da lavoro autonomo, anno 2017, determinato in complessivi Euro 29.953,00 relativo a movimentazioni bancarie emerse a seguito di indagini finanziarie svolte nei confronti del contribuente e dei suoi stretti congiunti.
Nella impugnata sentenza, ritenuta infondata la doglianza difensiva sull'utilizzo del metodo induttivo puro per l'accertamento compiuto ex art. 39 co.2 dpr 600/73 a prescindere dalle risultanze di bilancio e scritture contabili, e sulla base di elementi puramente indiziari, privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza,
e respinto l'eccepito difetto di motivazione dell'atto impugnato nel quale risultavano esposte le ragioni della ripresa a tassazione, la Corte di primo grado ha evidenziato che in atti era menzionata nel p.v.c. la richiesta di autorizzazione ad indagine finanziaria del 2/9/2019 e che era sufficiente il rinvio per relationem al p.v.c. del quale la parte aveva piena contezza, e di cui la Corte condivideva le conclusioni. Quindi escludeva la legittimità della presunzione di maggior reddito inerente ai soli prelevamenti bancari, esclusi, contrariamente ai versamenti, dalla presunzione legale di evasione, come ritenuto dalla Corte di Cassazione in relazione alle indagini finanziarie afferenti i lavoratori autonomi. Nel merito, riguardo ai depositi bancari in nome dei familiari, il p.v.c. e l'avviso di accertamento non illustravano le ragioni per le quali tali accrediti dovessero essere ritenuti redditi occulti del ricorrente;
e, quanto alle somme derivanti da vincite e contestate dall'Ufficio, la Corte di primo grado ha rilevato che le stesse fossero congruamente giustificate da una serie di distinte di pagamento per ciascuna vincita.
L'ufficio appellante premesso che l'accesso domiciliare e presso lo studio del professionista era stato autorizzato dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno e che i prospetti sulle movimentazioni finanziarie in accredito sui conti bancari e per le ricariche dei conti gioco online erano stati consegnati al contribuente perché fornisse idonea giustificazione, senza però addivenire ad un accordo in adesione contrariamente a quanto avvenuto per l'anno precedente 2016, deduce i seguenti motivi di gravame:
1) erronea motivazione in ordine all'accertamento induttivo puro, che lo stesso ufficio intendeva rettificare in accertamento analitico-induttivo, in presenza di indagini finanziarie ex art. 32 dpr 600/73; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 32 dpr 600/73 ed art. 51 dpr 633/71 in materia di indagini finanziarie, spettando al contribuente professionista provare che per i versamenti si trattava di incassi transitati in contabilità ossia di incassi per i quali v'è stata fattura, confluiti nei compensi e volumi d'affari dichiarati, e che per inversione dell'onere probatoria occorre dimostrare la non riferibilità ad operazioni imponibili degli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria;
e riguardo al riferimento ai conti dei familiari, la presunzione legale non è superata dalla contitolarità del conto corrente o dalla commistione di consumi familiari ma occorre che il contribuente dimostri che le somme rinvenute sui conti dei familiari non siano a sé riferibili, ed in particolare, il rapporto di convivenza con i genitori pensionati e l'assenza di giustificazione degli accrediti sono elementi di per sé sufficienti a supportare il recupero in capo al contribuente;
sulla tassazione delle somme inerenti al “conto giochi” l'Ufficio evidenziava che con atto di adesione del 23/1/2023 era stato integralmente accettato il recupero, come confermato anche per l'annualità 2015 già definita con sentenza n.2524/14/22 e per la quale il contribuente aveva inoltrato istanza di definizione agevolata. Quindi si trattava di movimentazioni non irrilevanti e non valutate in primo grado come le ricariche effettuate in contanti con “scratch card” per effettuare le giocate sul conto giochi e l'ulteriore considerazione che l'importo giocato era superiore all'importo vinto. 3) erronea condanna alle spese di lite. Regolarmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio il contribuente a segnalare che la sentenza d'appello può sostituire la motivazione ritenuta scorretta purché radicata sulle risultanze acquisite al processo, che le pronunce di legittimità richiamate non fossero conferenti al caso di specie, che è onere dell'Agenzia fiscale dimostrare la riconducibilità al contribuente dei conti bancari e postali intestati a terzi, che le presunzioni utilizzate non erano gravi precise e concordanti e che dunque non v'era la prova della riferibilità al ricorrente delle movimentazioni bancarie realizzate su quei conti. Rimarca di avere fornito piena prova delle movimentazioni finanziarie contestate, di non essere delegato dei conti dei familiari né di averne la cointestazione, e che per le ricariche del conto giochi esse erano effettuate in contanti nei limiti di legge ed elencava le vincite conseguite nel 2017 e già tassate a monte. Conclude per il rigetto ribadendo le richieste istruttorie di primo grado circa l'esame testimoniale del coniuge e del titolare di un centro scommesse.
All'udienza del 10/09/2025, esaminati gli atti e svolta la relazione introduttiva, la Corte si riservava di decidere in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
In primo luogo va condivisa la precisazione sviluppata dall'appellante circa la natura analitico-induttiva dell'accertamento compiuto sulla base di indagini bancarie, escludendo il carattere di “induttivo puro” configurabile quando le omissioni o false o inesatte indicazioni fiscali inficiano l'attendibilità di tutti i dati contabili, in tal modo consentendo all'Ufficio di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze di bilancio e dalle scritture contabili;
non si discute, invero, di totale inattendibilità dei dati contabili del contribuente, con ricalcolo del reddito nella sua totalità, facendo riferimento a stime o standard di settore o dati comparativi, ma di analisi di singole voci o singoli aspetti di operazioni finanziarie, le cui rettifiche hanno condotto ad una ricostruzione della base imponibile con rideterminazione di maggiori compensi non dichiarati. La qualificazione giudiziale del tipo di accertamento compiuto dall'amministrazione finanziaria incide sotto il profilo dell'onere probatorio non sulla legittimità dell'atto originariamente impugnato. Invero, in tema di accertamento analitico-induttivo, a fronte dell'incompletezza, falsità o inesattezza dei dati contenuti nelle scritture contabili, l'amministrazione finanziaria può completare le lacune riscontrate utilizzando, ai fini della dimostrazione dell'esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici, aventi i requisiti di cui all'art. 2729 c.c.; sul punto specifico del discrimine tra l'accertamento con metodo analitico-induttivo e quello con metodo induttivo “puro” di recente la Suprema Corte ha precisato (Cass. ord.
n. 30470/2025) che esso risiede, rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili: “nel primo caso, la "incompletezza, falsità od inesattezza" degli elementi indicati non è tale da consentire di prescindere dalle scritture contabili, in quanto l'Ufficio accertatore può solo completare le lacune riscontrate, utilizzando ai fini della dimostrazione dell'esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all'art. 2729 c.c.; nel secondo caso, invece, "le omissioni o le false od inesatte indicazioni" sono così gravi, numerose e ripetute da inficiare l'attendibilità
- e dunque l'utilizzabilità, ai fini dell'accertamento - anche degli altri dati contabili (apparentemente regolari), sicché l'amministrazione finanziaria può "prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti" ed è legittimata a determinare l'imponibile in base ad elementi meramente indiziari, anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 c.c. (Cass. n. 33604/2019). Se l'accertamento è condotto con metodo induttivo di cui all'art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 o all'art. 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, l'amministrazione finanziaria ha facoltà di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili, se esistenti, fondando l'accertamento su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, essendo il contribuente tenuto a dimostrare - con inversione dell'onere della prova - che l'imponibile accertato non è stato conseguito o è stato conseguito in misura inferiore rispetto a quella indicata mediante l'atto impositivo (Cass. n. 8749/2025).”
Nel caso di specie, svolto l'accertamento avvalendosi degli esiti di indagini bancarie previamente autorizzate nelle forme di rito (il punto non è controverso), e rientrando il caso nell'accertamento analitico-induttivo per avere risposto il contribuente alla richiesta di chiarimenti, l'onere probatorio a suo carico ha ad oggetto non già l'inesistenza del reddito presuntivamente ricostruito quanto la giustificazione della non imponibilità dei redditi accertati o la non riferibilità a sé delle risultanze acquisite. Il contribuente, chiamato a fornire la prova contraria ed a dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni, è anche il soggetto più vicino al soddisfacimento dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. ai fini della dimostrazione di eventuali mutamenti delle condizioni reddituali o della provenienza delle risorse documentate.
Sul punto della legittimità delle indagini bancarie, e della ricostruzione reddituale facendo leva sulla presunzione di riferibilità al contribuente delle operazioni riscontrate sui conti correnti dei soggetti terzi coinvolti in legame di stretta familiarità, è stata egualmente affermata la legittimità di un accertamento fiscale compiuto anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi, ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente, “ipotesi, questa, ravvisabile nel rapporto familiare, sufficiente a giustificare, salva prova contraria, la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate su conti correnti bancari degli indicati soggetti” (sent. 18083/2010); donde la ammissibilità di accesso ai conti intestati formalmente a terzi, e la ammissibilità di verifiche finalizzate a provare per presunzioni la condotta evasiva e la riferibilità al contribuente delle somme movimentate sui conti intestati al coniuge, giustificati da alcuni elementi sintomatici, come il rapporto di stretta contiguità familiare,
l'ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodo di imposta, l'infedeltà della dichiarazione, incombendo sul contribuente la prova che le somme rinvenute sui conti dei familiari non siano a lui riferibili.
In sintesi: “In tema di accertamento fiscale, la presunzione legale relativa, ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, comporta l'onere probatorio, a carico del contribuente, di dare specifica giustificazione delle movimentazioni bancarie, oggetto di contestazione, al fine di dimostrare che le stesse non derivano da operazioni imponibili e tale conseguenza, oltre al regime legale, si riconnette altresì a quel principio di vicinanza della prova che è connaturato al disposto dell'art. 2697 c.c. e che attiene alla possibilità di conoscere, in via diretta o indiretta, i fatti materiali e storici che stanno alla base della loro evidenziazione probatoria” (cfr. Cass. Sent. 26014/24).
Resta fermo che per i prelevamenti, diversamente dai versamenti sul conto, è esclusa per i lavoratori autonomi la tassazione ai fini ricostruttivi di redditi occulti: in tema d'imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari, giusta l'art. 32, comma
1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all'esito della sentenza della Corte cost. n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l'efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti (Cass. ord. n. 9403/24, idem ord. n.35618/23; e ancor prima con efficace sintesi, ord. n.24998/22: In tema di prelevamenti e versamenti sui conti correnti bancari, la presunzione legale ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 secondo la quale i prelievi non risultanti dalle scritture contabili di cui non siano indicati i beneficiari compongono il reddito imponibile, non si applica nei confronti del lavoratore autonomo).
Sulla rilevanza delle movimentazioni in entrata il contribuente dovrebbe fornire la dimostrazione che si tratta di incassi transitati in contabilità (donde la inattendibilità delle scritture che non li documentino fedelmente), ovvero che si tratti non di compensi ma di entrate riferite ad operazioni non imponibili. E riguardo alle movimentazioni sui conti dei familiari stretti congiunti dovrebbe a ciò abbinarsi la prova che i movimenti sull'altrui conto non abbiano alcuna riferibilità a sé ossia che abbiano esclusiva riferibilità alla capacità reddituale delle persone terze. Sul punto risultano generici i riferimenti ai transiti di liquidità per regalie o donativi, e del pari appaiono inconferenti i riferimenti agli incassi in contenti o in assegni cronologicamente non compatibili con le causali di entrata (per fonte risarcitoria o assicurativa); egualmente non sono indicati gli importi percepiti a titolo di pensione dagli stretti congiunti, per poterne affermare il compatibile allineamento economico con la causale delle altrui entrate, né è documentata per ciascun soggetto terzo la sufficienza reddituale autonoma sì da fugare i dubbi di commistione. Riguardo alle vincite da gioco e scommessa, l'elencazione delle somme giocate e delle corrispondenti vincite, pur nel loro astratto e generico riferimento al quale non potrebbe sopperire l'invocata prova testimoniale in assenza di dati documentali certi della corrispondenza della modalità e tempi della giocata con entità e tempi di riscossione della vincita, va osservato che non sono state allegate le fonti giustificative della provenienza del loro impiego, e neppure sono state elencate dall'appellato le eventuali giocate perse, prive di vincita, parimenti indicative di risorse disponibili di non documentata derivazione da fonti produttive di reddito. Anche in tal caso la provenienza delle risorse economiche impiegate nel gioco è determinante per ricostruire, a monte, il capitale versato nelle giocate, e d'altro canto, la natura monetaria delle operazioni (giocate e vincite), in contanti, si sottrae a forme di tracciabilità nel loro transito verso i conti correnti oggetto di accertamento.
In definitiva, gli elementi di prova addotti dall'appellato per ricostruire il conto giochi, la carta utilizzata presso il punto scommesse, e l'abbinamento giocata/vincita, non risultano idonei a giustificarne provenienza e trasparente tassabilità, tenuto altresì conto dell'accettazione di recupero manifestato dal contribuente con l'atto di adesione menzionato nei motivi di appello, non contestato o rinnegato dall'appellato.
In definitiva, l'impugnata sentenza va riformata per quanto concerne il recupero a tassazione di versamenti e operazioni sul conto di stretti congiunti, ingiustificate e non direttamente riferibili alla capacità reddituale e contributiva dei loro intestatari. L'appello va dunque parzialmente accolto con conferma dell'annullamento dell'accertamento soltanto con riferimento ai prelevamenti.
Stante l'esito della lite e la peculiarità dell'oggetto della controversia, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello nei sensi di cui in motivazione e compensa le spese.