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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/05/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1210/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente dott. Annarita Donofrio Consigliere dott. Mariangela Marrangoni Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1210/2022 promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. DE GAETANO VINCENZO e dell'avv. PEDICINI CLAUDIA VIA D.
PORTO N. 28 40122 BOLOGNA;
APPELLANTE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. CAMMELLI FILIPPO e dell'avv. PIPERATA GIUSEPPE PIAZZA
ALDROVANDI 3 BOLOGNA;
APPELLATO
IN PUNTO A: in punto a: appello della sentenza. del Tribunale Civile di Bologna, n. 1420/2022 nel giudizio n. R.G. n. 20083/2017, pubblicata in data 26.05.2022.
Assegnata a decisione con ordinanza del 18.02.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per le parti come da note telematiche depositate tempestivamente in considerazione della trattazione scritta.
pagina 1 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso ingiunzione Parte_1
di pagamento prot. n. 0012156 del 07.11.2017 emessa dal per la somma di CP_1 CP_1 euro 7.980,61 chiedendone, previa sospensione, l'annullamento e/o la revoca e/o la declaratoria di inefficacia della medesima con vittoria di spese di lite.
Si è costituito il Comune opposto, sostenendo l'infondatezza dalle domande attrici di cui ha chiesto il rigetto con conferma dell'ingiunzione e condanna alle spese di lite.
La causa è stata trattenuta in decisione – previa istruttoria meramente documentale - sulle conclusioni precisate all'udienza dell' 08.02.2022 senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e, all'esito, il Tribunale così ha statuito: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1. Rigetta il ricorso;
2. Pone a carico di le spese del giudizio, liquidate in € 3000,00 oltre rimborso forfettario Iva e Cassa come Parte_1 per legge.”.
La statuizione è stata motivata ritenuto, preliminarmente, che l'eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza dell'azione legale intrapresa da parte attrice fosse infondata poiché la seconda ingiunzione emessa dal anch'essa opposta con separato giudizio, fosse da considerare non in CP_1
sostituzione della prima, ma come sua integrazione.
Nel merito, il Primo Giudice ha qualificato il vincolo Peep, oggetto di opposizione, come onere reale e, di conseguenza, insensibile all'effetto purgativo della vendita forzosa. Infatti, l'attrice aveva acquistato il bene immobile in controversia in asta giudiziaria pertanto essa riteneva con l'opposizione, infondata la pretesa del nascente dal conguaglio del prezzo rispetto a quello a suo tempo pagato CP_1 dall'assegnatario dell'immobile in area PEEP, poi venduto con la richiamata procedura forzosa alla medesima parte attrice .
Infatti, secondo il Tribunale l'acquisto dell'immobile per asta giudiziaria non aveva interrotto il rapporto intercorrente tra assegnatario dell'immobile e La pertanto, essendo l'attuale CP_1 Pt_1 beneficiaria dell'immobile facente parte del complesso PEEP e non potendo vantare un'interruzione del rapporto derivante dall'acquisto per procedura forzosa, era onerata al pagamento intimatole dal di , e ciò al pari degli altri attuali beneficiari degli immobili PEEP. CP_1 CP_1
Le spese di lite seguivano il principio della soccombenza.
ha impugnato innanzi a questa Corte la sentenza per più motivi. Parte_1
pagina 2 di 7 Con il primo motivo essa censura la decisione per erronea qualificazione dei vincoli PEEP.
Con il secondo motivo essa lamenta l'errore di diritto sulla portata dell'art. 586 c.p.c.
L'ultimo motivo censura la sentenza anche in punto di regolazione delle spese di lite.
La statuizione a parere dell'appellante sarebbe ingiusta e gravatoria, per cui essa ha concluso:
“Disattesa ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in riforma dell'appellata sentenza e previa sua sospensione: in via principale: riformare l'impugnata sentenza n. 1420/2022 emessa dal Tribunale di Bologna e depositata in data 26.05.2022 e notificata in data 06.06.2022 nel merito dichiarando che la Signora nulla deve al Parte_1 [...]
accogliendo tutte le conclusioni espresse dalla parte appellante nel primo grado di CP_1
giudizio innanzi al Tribunale di Bologna per tutte le motivazioni esposte in premessa e già nel giudizio di primo grado con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio oltre spese generali e oneri di legge;
in via subordinata: nella malaugurata e non creduta ipotesi in cui la Corte
d'Appello di Bologna Voglia ritenere tenuta la Signora a corrispondere al Parte_1 [...]
le somme di cui all'ingiunzione di fiscale prot. 0012156 del 07.11.2017 emessa dal CP_1
ovvero quella minore somma ritenuta congrua ovvero di giustizia, riformare Controparte_1
la sentenza n. 1420/2022 emessa dal Tribunale di Bologna e depositata in data 26.05.2022 e notificata in data 06.06.2022 anche in punto alla condanna alle spese di lite disponendo la compensazione dei due gradi di giudizio per tutte le motivazioni esposte in premessa e da intendersi ivi richiamate.”.
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'impugnativa con conferma del provvedimento e CP_1
vittoria di spese di lite.
La Corte, con ordinanza di data 18.02.2024, ha trattenuto la causa in decisione, previa precisazione delle conclusioni delle parti a mezzo note tempestivamente depositate in considerazione della trattazione scritta, concedendo ex art. 190 c.p.c. il termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori venti giorni per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La Corte osserva che l'eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza dell'azione legale respinta dal Primo Giudice non è stata impugnata ed è pertanto coperta da giudicato.
pagina 3 di 7 Il Collegio rileva che è oggetto di contestazione la debenza degli importi ingiunti poiché parte opponente ha allegato di aver effettuato l'acquisto dell'immobile in controversia per asta giudiziaria, circostanza che impedirebbe di qualificare la come “assegnataria”, pertanto nessuna ingiunzione Pt_1
fiscale da parte del poteva esserle intimata, in primis per ignoranza incolpevole circa CP_1
l'appartenenza dell'immobile ad un'area PEEP in quanto nessuna indicazione era fornita dal Tribunale in tal senso. Inoltre, parte attrice ha affermato di non avere i requisiti necessari, specificamente determinati dalla legge, per essere considerata assegnataria di conseguenza, non poteva essere sottoposta ai vincoli PEEP, tra i quali il pagamento del conguaglio. La tesi difensiva non è stata condivisa dal Primo Giudice il quale, con motivazione immune da vizi dalla quale non vi è motivo di discostarsi, ha affermato: ”L'art. 586 c.p.c., sul trasferimento del bene espropriato, prevede che
“avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione (…) può pronunciare decreto col quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall'aggiudicatario a norma dell'art. 508 c.p.c.”. Tale norma, tuttavia, non può interpretarsi analogicamente anche al caso in esame, riguardante la sussistenza di vincoli PEEP sull'immobile aggiudicato. In altri termini, i vincoli
PEEP non possono essere ritenuti equivalenti o analoghi alle trascrizioni dei pignoramenti e alle iscrizioni ipotecarie sull'immobile aggiudicato per diversità della natura giuridica. I primi hanno natura pubblicistica, in quanto relativi all'urbanistica comunale, mentre i pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie attengono a rapporti tra privati. Inoltre, si ritiene che i vincoli PEEP in questione, a differenza dei pignoramenti e delle iscrizioni immobiliari, appartengano alla categoria degli oneri reali, consistenti in una attività a carattere periodico dovuta da un soggetto per il mero fatto che si trovi nel godimento di un bene. L'onere reale inerisce al bene qualunque ne sia il proprietario e resta insensibile ai mutamenti soggettivi della situazione proprietaria. Dunque, la fonte dell'onere è la res e il rapporto che la lega al suo attuale beneficiario, il quale è tenuto agli adempimenti che riguardano la cosa, a prescindere dai soggetti che, in precedenza, avevano contratto le obbligazioni ad essa relative.
Inoltre, per la dottrina civilistica gli oneri reali sono caratterizzati dal principio di tipicità, in quanto sussistenti solo se previsti dalla legge. Dunque, fondamentale è dimostrare, interpretando la norma di legge, che una determinata figura giuridica sia stata costruita dal legislatore come onere reale, come previsto dalla Suprema Corte in un caso relativo all'imposta di consumo sui materiali da costruzione, ove ha stabilito che “il ricorrente (…) avrebbe dovuto dimostrare che l'imposta di consumo sui materiali da costruzione è stata positivamente costruita come onere reale” (cfr. Cass. n. 1645/1986).
Nel caso di specie, a qualificare i vincoli relativi alle aree di edilizia economica e popolare come oneri
pagina 4 di 7 reali è una consolidata giurisprudenza laddove, intervenendo in tema di vendita tra privati e interpretando l'art. 49-bis della L.n.448/1998 – “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo” – stabilisce che “il vincolo del prezzo di massima non è affatto soppresso automaticamente a seguito della caduta del divieto di alienare;
ed anzi, in assenza di convenzione ad hoc (da redigere in forma pubblica e soggetta a trascrizione), segue il bene nei successivi passaggi di proprietà, a titolo di onere reale, con naturale efficacia indefinita” (cfr. Cass. S.U., 16 settembre 2015, n. 18135). Nel caso in esame, ciò che viene intimato dal Comune di alla sig.ra è un importo derivante CP_1 Pt_1
dalla differenza tra la quota del prezzo di mercato degli immobili PEEP e quanto già ricevuto dai sigg.
a titolo di indennità per la cessione volontaria di appezzamenti di terreno di loro Controparte_2 proprietà espropriati per la realizzazione dell'area di edilizia popolare. L'importo chiesto dal CP_1
è, dunque, un'integrazione del prezzo iniziale richiesto a ciascun assegnatario per il pagamento dell'indennità di cessione volontaria ai sigg.ri Si può ritenere che esso costituisca un Controparte_2 vincolo paragonabile analogicamente al vincolo sul prezzo di massima di cui all'art. 49-bis della L.n.
448/1998, che si trasmette, pertanto, anche agli aventi causa degli immobili realizzati sull'area di edilizia popolare, essendo qualificabile come onere reale. Peraltro, avendo i vincoli PEEP natura pubblicistica, non si pone il problema della tipicità degli oneri reali, con la conseguenza che gli stessi possono essere inquadrati come tali.”.
La Corte osserva che l'onere reale - figura non espressamente prevista dalla legge per cui non vi è dato normativo che ne fornisca una definizione o una apposita disciplina - è un peso imposto su un fondo, che obbliga il proprietario (o titolare di altro diritto reale di godimento su esso) ad eseguire prestazioni positive (di dare o di facere) in favore di un altro soggetto.
La Cassazione a Sezioni Unite richiamata dal Primo Giudice chiaramente afferma (cfr. Cass. SU sentenza n. 1835/2015) che il vincolo del prezzo di massima - che discende direttamente dalla legge - non è affatto soppresso automaticamente a seguito del venir meno del divieto di alienare il bene immobile e, in assenza di convenzione ad hoc (da redigere in forma pubblica e soggetta a trascrizione), segue il bene nei successivi passaggi di proprietà a titolo di onere reale con naturale efficacia indefinita ed è, quindi, opponibile anche ai sub acquirenti. Tra questi ultimi, anche quelli che hanno acquistato l'immobile stesso a titolo originario da asta giudiziaria. Tale principio è conforme, sotto il profilo teleologico, ad una politica del sistema giuridico volta a garantire il diritto alla casa, volendo così facilitare l'acquisizione di alloggi a prezzi contenuti ai ceti meno abbienti, ma non certo per consentire successive operazioni speculative di rivendita a prezzo di mercato o altro.
pagina 5 di 7 È assolutamente fuori dubbio che alcuna convenzione ad hoc, tanto meno trascritta, avesse interessato il bene in controversia.
Posto poi come pacifico che l'alloggio di edilizia economica e popolare possa essere oggetto di pignoramento da parte dei creditori degli assegnatari, riguardando il divieto di legge unicamente gli atti volontari di disposizione compiuti da questi ultimi, gli immobili di tale natura possono essere venduti a qualsiasi partecipante alla gara d'asta indipendentemente dal possesso dei requisiti richiesti per la cessione originaria. La Corte ritiene condivisibile quanto statuito dal Giudice di Prime Cure laddove ha ritenuto che l'effetto previsto dall'art 586 c.p.c. non si espanda fino a ricomprendere gli oneri reali.
Infatti, il vincolo PEEP, come evidenziato dal Tribunale, ha natura pubblicistica rientrando nella sfera dell'esercizio del potere pubblico in materia urbanistica da parte dell'amministrazione comunale, mentre i pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie rientrano nella sfera specifica del diritto privato e, dunque, attengono esclusivamente a rapporti tra privati conseguentemente l'articolo in commento non può applicarsi analogicamente alla fattispecie.
Il Collegio osserva che dall'esame del secondo avviso di accertamento opposto, relativo al separato giudizio pendente innanzi a questo collegio e anch'esso trattenuto in decisione, appare ictu oculi come integrativo di quanto oggetto di impugnazione nella presente causa, come già correttamente valutato dal Primo Giudice con motivazione immune da vizi che è pienamente condivisibile.
La Corte rileva, altresì, che la parte appellata ha chiesto in primo grado con le proprie conclusioni il rigetto delle domande attrici e la conferma dell'ingiunzione di pagamento opposta e non vi è, pertanto, alcuna rinuncia in atti e tanto meno accettazione della stessa.
I motivi di appello sopra esposti, cui il Primo Giudice ha già risposto, non intaccano la correttezza dal punto di vista logico giuridico del provvedimento gravato cui si è aggiunta a conferma la seconda sentenza “gemella” n. 2774/2022 a definizione del successivo procedimento istaurato da parte appellante, sempre innanzi al Tribunale di Bologna Prima sez. civile n. RG 9897 .
Anche l'ultimo motivo di appello, sulla regolazione delle spese di lite, deve essere respinto poiché il
Giudice di Prime ha correttamente applicato il principio della soccombenza cui si dovrà ricorrere Pt_2
anche nel presente grado.
Per quanto sin qui ritenuto l'appello è infondato e la sentenza gravata deve essere confermata.
pagina 6 di 7 Le spese seguono la soccombenza dell'appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. che anche nel presente grado che deve essere condannata a rifonderle in favore della parte appellata ex D.M. 55/2014 aggiornato con D.M. n. 147 del 13/08/2022 come da dispositivo e determinate in base al parametro medio dello scaglione di riferimento sul valore della causa (da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00) per tutte le fasi effettivamente espletate con esclusione di quella istruttoria.
Si dà atto del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, c.
1-quater, T.U. di cui al d.P.R.
30/5/2002 n.115, introdotto con L.24/12/2012 n. 228 rilevandosene i presupposti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa così dispone:
I respinge l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
II condanna l'appellante a rifondere le spese di lite in favore della parte appellata che sono liquidate nella misura di euro 3.966,00 per compensi oltre spese generali 15% CPA e IVA se dovuta come per legge;
III Si dà atto del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, c.
1-quater, T.U. di cui al d.P.R.
30/5/2002 n.115, introdotto con L.24/12/2012 n. 228.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 13.05.2025.
Il Consigliere Ausiliario Estensore La Presidente
Dott.ssa Mariangela Marrangoni Dott.ssa Antonella Allegra
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente dott. Annarita Donofrio Consigliere dott. Mariangela Marrangoni Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1210/2022 promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. DE GAETANO VINCENZO e dell'avv. PEDICINI CLAUDIA VIA D.
PORTO N. 28 40122 BOLOGNA;
APPELLANTE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. CAMMELLI FILIPPO e dell'avv. PIPERATA GIUSEPPE PIAZZA
ALDROVANDI 3 BOLOGNA;
APPELLATO
IN PUNTO A: in punto a: appello della sentenza. del Tribunale Civile di Bologna, n. 1420/2022 nel giudizio n. R.G. n. 20083/2017, pubblicata in data 26.05.2022.
Assegnata a decisione con ordinanza del 18.02.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per le parti come da note telematiche depositate tempestivamente in considerazione della trattazione scritta.
pagina 1 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso ingiunzione Parte_1
di pagamento prot. n. 0012156 del 07.11.2017 emessa dal per la somma di CP_1 CP_1 euro 7.980,61 chiedendone, previa sospensione, l'annullamento e/o la revoca e/o la declaratoria di inefficacia della medesima con vittoria di spese di lite.
Si è costituito il Comune opposto, sostenendo l'infondatezza dalle domande attrici di cui ha chiesto il rigetto con conferma dell'ingiunzione e condanna alle spese di lite.
La causa è stata trattenuta in decisione – previa istruttoria meramente documentale - sulle conclusioni precisate all'udienza dell' 08.02.2022 senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e, all'esito, il Tribunale così ha statuito: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1. Rigetta il ricorso;
2. Pone a carico di le spese del giudizio, liquidate in € 3000,00 oltre rimborso forfettario Iva e Cassa come Parte_1 per legge.”.
La statuizione è stata motivata ritenuto, preliminarmente, che l'eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza dell'azione legale intrapresa da parte attrice fosse infondata poiché la seconda ingiunzione emessa dal anch'essa opposta con separato giudizio, fosse da considerare non in CP_1
sostituzione della prima, ma come sua integrazione.
Nel merito, il Primo Giudice ha qualificato il vincolo Peep, oggetto di opposizione, come onere reale e, di conseguenza, insensibile all'effetto purgativo della vendita forzosa. Infatti, l'attrice aveva acquistato il bene immobile in controversia in asta giudiziaria pertanto essa riteneva con l'opposizione, infondata la pretesa del nascente dal conguaglio del prezzo rispetto a quello a suo tempo pagato CP_1 dall'assegnatario dell'immobile in area PEEP, poi venduto con la richiamata procedura forzosa alla medesima parte attrice .
Infatti, secondo il Tribunale l'acquisto dell'immobile per asta giudiziaria non aveva interrotto il rapporto intercorrente tra assegnatario dell'immobile e La pertanto, essendo l'attuale CP_1 Pt_1 beneficiaria dell'immobile facente parte del complesso PEEP e non potendo vantare un'interruzione del rapporto derivante dall'acquisto per procedura forzosa, era onerata al pagamento intimatole dal di , e ciò al pari degli altri attuali beneficiari degli immobili PEEP. CP_1 CP_1
Le spese di lite seguivano il principio della soccombenza.
ha impugnato innanzi a questa Corte la sentenza per più motivi. Parte_1
pagina 2 di 7 Con il primo motivo essa censura la decisione per erronea qualificazione dei vincoli PEEP.
Con il secondo motivo essa lamenta l'errore di diritto sulla portata dell'art. 586 c.p.c.
L'ultimo motivo censura la sentenza anche in punto di regolazione delle spese di lite.
La statuizione a parere dell'appellante sarebbe ingiusta e gravatoria, per cui essa ha concluso:
“Disattesa ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in riforma dell'appellata sentenza e previa sua sospensione: in via principale: riformare l'impugnata sentenza n. 1420/2022 emessa dal Tribunale di Bologna e depositata in data 26.05.2022 e notificata in data 06.06.2022 nel merito dichiarando che la Signora nulla deve al Parte_1 [...]
accogliendo tutte le conclusioni espresse dalla parte appellante nel primo grado di CP_1
giudizio innanzi al Tribunale di Bologna per tutte le motivazioni esposte in premessa e già nel giudizio di primo grado con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio oltre spese generali e oneri di legge;
in via subordinata: nella malaugurata e non creduta ipotesi in cui la Corte
d'Appello di Bologna Voglia ritenere tenuta la Signora a corrispondere al Parte_1 [...]
le somme di cui all'ingiunzione di fiscale prot. 0012156 del 07.11.2017 emessa dal CP_1
ovvero quella minore somma ritenuta congrua ovvero di giustizia, riformare Controparte_1
la sentenza n. 1420/2022 emessa dal Tribunale di Bologna e depositata in data 26.05.2022 e notificata in data 06.06.2022 anche in punto alla condanna alle spese di lite disponendo la compensazione dei due gradi di giudizio per tutte le motivazioni esposte in premessa e da intendersi ivi richiamate.”.
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'impugnativa con conferma del provvedimento e CP_1
vittoria di spese di lite.
La Corte, con ordinanza di data 18.02.2024, ha trattenuto la causa in decisione, previa precisazione delle conclusioni delle parti a mezzo note tempestivamente depositate in considerazione della trattazione scritta, concedendo ex art. 190 c.p.c. il termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori venti giorni per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La Corte osserva che l'eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza dell'azione legale respinta dal Primo Giudice non è stata impugnata ed è pertanto coperta da giudicato.
pagina 3 di 7 Il Collegio rileva che è oggetto di contestazione la debenza degli importi ingiunti poiché parte opponente ha allegato di aver effettuato l'acquisto dell'immobile in controversia per asta giudiziaria, circostanza che impedirebbe di qualificare la come “assegnataria”, pertanto nessuna ingiunzione Pt_1
fiscale da parte del poteva esserle intimata, in primis per ignoranza incolpevole circa CP_1
l'appartenenza dell'immobile ad un'area PEEP in quanto nessuna indicazione era fornita dal Tribunale in tal senso. Inoltre, parte attrice ha affermato di non avere i requisiti necessari, specificamente determinati dalla legge, per essere considerata assegnataria di conseguenza, non poteva essere sottoposta ai vincoli PEEP, tra i quali il pagamento del conguaglio. La tesi difensiva non è stata condivisa dal Primo Giudice il quale, con motivazione immune da vizi dalla quale non vi è motivo di discostarsi, ha affermato: ”L'art. 586 c.p.c., sul trasferimento del bene espropriato, prevede che
“avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione (…) può pronunciare decreto col quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall'aggiudicatario a norma dell'art. 508 c.p.c.”. Tale norma, tuttavia, non può interpretarsi analogicamente anche al caso in esame, riguardante la sussistenza di vincoli PEEP sull'immobile aggiudicato. In altri termini, i vincoli
PEEP non possono essere ritenuti equivalenti o analoghi alle trascrizioni dei pignoramenti e alle iscrizioni ipotecarie sull'immobile aggiudicato per diversità della natura giuridica. I primi hanno natura pubblicistica, in quanto relativi all'urbanistica comunale, mentre i pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie attengono a rapporti tra privati. Inoltre, si ritiene che i vincoli PEEP in questione, a differenza dei pignoramenti e delle iscrizioni immobiliari, appartengano alla categoria degli oneri reali, consistenti in una attività a carattere periodico dovuta da un soggetto per il mero fatto che si trovi nel godimento di un bene. L'onere reale inerisce al bene qualunque ne sia il proprietario e resta insensibile ai mutamenti soggettivi della situazione proprietaria. Dunque, la fonte dell'onere è la res e il rapporto che la lega al suo attuale beneficiario, il quale è tenuto agli adempimenti che riguardano la cosa, a prescindere dai soggetti che, in precedenza, avevano contratto le obbligazioni ad essa relative.
Inoltre, per la dottrina civilistica gli oneri reali sono caratterizzati dal principio di tipicità, in quanto sussistenti solo se previsti dalla legge. Dunque, fondamentale è dimostrare, interpretando la norma di legge, che una determinata figura giuridica sia stata costruita dal legislatore come onere reale, come previsto dalla Suprema Corte in un caso relativo all'imposta di consumo sui materiali da costruzione, ove ha stabilito che “il ricorrente (…) avrebbe dovuto dimostrare che l'imposta di consumo sui materiali da costruzione è stata positivamente costruita come onere reale” (cfr. Cass. n. 1645/1986).
Nel caso di specie, a qualificare i vincoli relativi alle aree di edilizia economica e popolare come oneri
pagina 4 di 7 reali è una consolidata giurisprudenza laddove, intervenendo in tema di vendita tra privati e interpretando l'art. 49-bis della L.n.448/1998 – “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo” – stabilisce che “il vincolo del prezzo di massima non è affatto soppresso automaticamente a seguito della caduta del divieto di alienare;
ed anzi, in assenza di convenzione ad hoc (da redigere in forma pubblica e soggetta a trascrizione), segue il bene nei successivi passaggi di proprietà, a titolo di onere reale, con naturale efficacia indefinita” (cfr. Cass. S.U., 16 settembre 2015, n. 18135). Nel caso in esame, ciò che viene intimato dal Comune di alla sig.ra è un importo derivante CP_1 Pt_1
dalla differenza tra la quota del prezzo di mercato degli immobili PEEP e quanto già ricevuto dai sigg.
a titolo di indennità per la cessione volontaria di appezzamenti di terreno di loro Controparte_2 proprietà espropriati per la realizzazione dell'area di edilizia popolare. L'importo chiesto dal CP_1
è, dunque, un'integrazione del prezzo iniziale richiesto a ciascun assegnatario per il pagamento dell'indennità di cessione volontaria ai sigg.ri Si può ritenere che esso costituisca un Controparte_2 vincolo paragonabile analogicamente al vincolo sul prezzo di massima di cui all'art. 49-bis della L.n.
448/1998, che si trasmette, pertanto, anche agli aventi causa degli immobili realizzati sull'area di edilizia popolare, essendo qualificabile come onere reale. Peraltro, avendo i vincoli PEEP natura pubblicistica, non si pone il problema della tipicità degli oneri reali, con la conseguenza che gli stessi possono essere inquadrati come tali.”.
La Corte osserva che l'onere reale - figura non espressamente prevista dalla legge per cui non vi è dato normativo che ne fornisca una definizione o una apposita disciplina - è un peso imposto su un fondo, che obbliga il proprietario (o titolare di altro diritto reale di godimento su esso) ad eseguire prestazioni positive (di dare o di facere) in favore di un altro soggetto.
La Cassazione a Sezioni Unite richiamata dal Primo Giudice chiaramente afferma (cfr. Cass. SU sentenza n. 1835/2015) che il vincolo del prezzo di massima - che discende direttamente dalla legge - non è affatto soppresso automaticamente a seguito del venir meno del divieto di alienare il bene immobile e, in assenza di convenzione ad hoc (da redigere in forma pubblica e soggetta a trascrizione), segue il bene nei successivi passaggi di proprietà a titolo di onere reale con naturale efficacia indefinita ed è, quindi, opponibile anche ai sub acquirenti. Tra questi ultimi, anche quelli che hanno acquistato l'immobile stesso a titolo originario da asta giudiziaria. Tale principio è conforme, sotto il profilo teleologico, ad una politica del sistema giuridico volta a garantire il diritto alla casa, volendo così facilitare l'acquisizione di alloggi a prezzi contenuti ai ceti meno abbienti, ma non certo per consentire successive operazioni speculative di rivendita a prezzo di mercato o altro.
pagina 5 di 7 È assolutamente fuori dubbio che alcuna convenzione ad hoc, tanto meno trascritta, avesse interessato il bene in controversia.
Posto poi come pacifico che l'alloggio di edilizia economica e popolare possa essere oggetto di pignoramento da parte dei creditori degli assegnatari, riguardando il divieto di legge unicamente gli atti volontari di disposizione compiuti da questi ultimi, gli immobili di tale natura possono essere venduti a qualsiasi partecipante alla gara d'asta indipendentemente dal possesso dei requisiti richiesti per la cessione originaria. La Corte ritiene condivisibile quanto statuito dal Giudice di Prime Cure laddove ha ritenuto che l'effetto previsto dall'art 586 c.p.c. non si espanda fino a ricomprendere gli oneri reali.
Infatti, il vincolo PEEP, come evidenziato dal Tribunale, ha natura pubblicistica rientrando nella sfera dell'esercizio del potere pubblico in materia urbanistica da parte dell'amministrazione comunale, mentre i pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie rientrano nella sfera specifica del diritto privato e, dunque, attengono esclusivamente a rapporti tra privati conseguentemente l'articolo in commento non può applicarsi analogicamente alla fattispecie.
Il Collegio osserva che dall'esame del secondo avviso di accertamento opposto, relativo al separato giudizio pendente innanzi a questo collegio e anch'esso trattenuto in decisione, appare ictu oculi come integrativo di quanto oggetto di impugnazione nella presente causa, come già correttamente valutato dal Primo Giudice con motivazione immune da vizi che è pienamente condivisibile.
La Corte rileva, altresì, che la parte appellata ha chiesto in primo grado con le proprie conclusioni il rigetto delle domande attrici e la conferma dell'ingiunzione di pagamento opposta e non vi è, pertanto, alcuna rinuncia in atti e tanto meno accettazione della stessa.
I motivi di appello sopra esposti, cui il Primo Giudice ha già risposto, non intaccano la correttezza dal punto di vista logico giuridico del provvedimento gravato cui si è aggiunta a conferma la seconda sentenza “gemella” n. 2774/2022 a definizione del successivo procedimento istaurato da parte appellante, sempre innanzi al Tribunale di Bologna Prima sez. civile n. RG 9897 .
Anche l'ultimo motivo di appello, sulla regolazione delle spese di lite, deve essere respinto poiché il
Giudice di Prime ha correttamente applicato il principio della soccombenza cui si dovrà ricorrere Pt_2
anche nel presente grado.
Per quanto sin qui ritenuto l'appello è infondato e la sentenza gravata deve essere confermata.
pagina 6 di 7 Le spese seguono la soccombenza dell'appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. che anche nel presente grado che deve essere condannata a rifonderle in favore della parte appellata ex D.M. 55/2014 aggiornato con D.M. n. 147 del 13/08/2022 come da dispositivo e determinate in base al parametro medio dello scaglione di riferimento sul valore della causa (da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00) per tutte le fasi effettivamente espletate con esclusione di quella istruttoria.
Si dà atto del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, c.
1-quater, T.U. di cui al d.P.R.
30/5/2002 n.115, introdotto con L.24/12/2012 n. 228 rilevandosene i presupposti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa così dispone:
I respinge l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
II condanna l'appellante a rifondere le spese di lite in favore della parte appellata che sono liquidate nella misura di euro 3.966,00 per compensi oltre spese generali 15% CPA e IVA se dovuta come per legge;
III Si dà atto del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, c.
1-quater, T.U. di cui al d.P.R.
30/5/2002 n.115, introdotto con L.24/12/2012 n. 228.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 13.05.2025.
Il Consigliere Ausiliario Estensore La Presidente
Dott.ssa Mariangela Marrangoni Dott.ssa Antonella Allegra
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