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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 12/10/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 930/2023
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio
2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 930/2023 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 [...]
(CF ), elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliata in Marina di Gioiosa Ionica (RC) alla Via Corrado Alvaro n.12, presso lo studio legale dell'Avv. Stefano Commisso, che la rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli avvocati Massimiliano Minicucci e Dario Cosimo
Adornato per procura generale alle liti del 23 Gennaio 2023 conferita a rogito del Dr. Persona_1
Notaio in Fiumicino, Repertorio n.37590 Raccolta 7131 con domicilio eletto presso l'Agenzia CP_2 in Locri Via Matteotti 48
resistente
Oggetto: opposizione avverso avviso di addebito
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione scritta depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12.03.2023, proponeva opposizione Parte_1 avverso l'avviso di addebito n. 39420220004564614000 notificato il 30.01.2023, col quale l' CP_2 intimava a il pagamento della somma complessiva di € 1.584,94 per crediti Parte_2
“I.V.S. gestione commercianti”, relativamente agli anni 1982 – 1987, oltre sanzioni ed accessori.
A tal fine eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale delle somme richieste in mancanza di idonei atti interruttivi in virtù dell'art. 3, comma 9 e 10, della L. n. 335/95.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: « In via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva all'avviso di addebito n. 39420220004564614000 notificato il
30.01.2023, emessa nei confronti del Sig. dall' intimante il pagamento Parte_2 CP_2 della somma complessiva di € 1.584,94 in quanto il prosieguo dell'azione, assolutamente infondata in fatto e in diritto come sopra dimostrato, aggraverebbe ulteriormente il pregiudizio già patito dal
Sig. quale, pensionata, con reddito mensile minimo non può disporre delle Parte_2 somme indebitamente richiestegli;
Nel merito: annullare e/o dichiarare illegittimo l'avviso di addebito n. 39420220004564614000 notificato il 30.01.2023, con il quale l' intimava al Sig. CP_2
il pagamento della somma complessiva di € 1.584,94 a titolo di pagamento di Parte_2
“I.V.S. gestione commercianti”, relativamente agli anni 1982 – 1987 oltre sanzioni ed accessori, con pedisseque maggiorazioni, per intervenuta prescrizione e/o per gli ulteriori motivi evidenziati in premessa, con conseguente annullamento dell'ingiunzione di pagamento impugnata. In via subordinata: rideterminare gli importi secondo equità e giustizia. Con vittoria di spese competenze ed onorari, da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del procuratore antistatario, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' rappresentando di aver CP_2 provveduto ad emettere provvedimento di sgravio, chiedendo l'adozione di pronuncia di cessata materia del contendere.
Con note di trattazione scritta successivamente depositate, parte ricorrente riscontrava l'avvenuto sgravio, evidenziando che lo stesso risultava intervenuto dopo l'introduzione del giudizio.
Con provvedimento del 21.03.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Preso atto del venir meno dell'interesse ad agire va dichiarata cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, con conseguente venir meno dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., da intendersi quale esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (v. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Nel caso di specie, deve considerarsi venuta meno la materia del contendere, in quanto con la costituzione in giudizio l' convenuto, ha documentato l'integrale sgravio degli importi di cui CP_1 all'avviso di addebito oggetto di causa, notificato a parte ricorrente per il recupero di contributi IVS
1982-1987 (v. allegazione memoria di costituzione).
Venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari, valutando la fondatezza della domanda proposta (v. Cass. n. 4884/1996; Cass.
n. 2937/1999 - Cass, n. 8428/2914).
Nel caso di specie deve evidenziarsi che l' resistente ha provveduto al suddetto annullamento CP_1 solo successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, senza che sul punto sia stata dedotta alcuna particolare motivazione. Ciò considerato, sussistono i presupposti per una condanna alla refusione delle spese di lite dell' resistente, dovendosi ad ogni modo applicare una riduzione agli importi liquidati in CP_1 ragione dell'assenza questioni di particolare complessità di fatto e/o di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ) quale procuratrice speciale Parte_1 C.F._1 di , R.G. n 930/2023, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: Parte_2
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' , in persona del L.R.P.T., alla refusione delle spese di lite in favore della CP_2 ricorrente che si liquidano in € 620,20 oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, importo da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente.
Locri, 12.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 930/2023
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio
2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 930/2023 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 [...]
(CF ), elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliata in Marina di Gioiosa Ionica (RC) alla Via Corrado Alvaro n.12, presso lo studio legale dell'Avv. Stefano Commisso, che la rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli avvocati Massimiliano Minicucci e Dario Cosimo
Adornato per procura generale alle liti del 23 Gennaio 2023 conferita a rogito del Dr. Persona_1
Notaio in Fiumicino, Repertorio n.37590 Raccolta 7131 con domicilio eletto presso l'Agenzia CP_2 in Locri Via Matteotti 48
resistente
Oggetto: opposizione avverso avviso di addebito
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione scritta depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12.03.2023, proponeva opposizione Parte_1 avverso l'avviso di addebito n. 39420220004564614000 notificato il 30.01.2023, col quale l' CP_2 intimava a il pagamento della somma complessiva di € 1.584,94 per crediti Parte_2
“I.V.S. gestione commercianti”, relativamente agli anni 1982 – 1987, oltre sanzioni ed accessori.
A tal fine eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale delle somme richieste in mancanza di idonei atti interruttivi in virtù dell'art. 3, comma 9 e 10, della L. n. 335/95.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: « In via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva all'avviso di addebito n. 39420220004564614000 notificato il
30.01.2023, emessa nei confronti del Sig. dall' intimante il pagamento Parte_2 CP_2 della somma complessiva di € 1.584,94 in quanto il prosieguo dell'azione, assolutamente infondata in fatto e in diritto come sopra dimostrato, aggraverebbe ulteriormente il pregiudizio già patito dal
Sig. quale, pensionata, con reddito mensile minimo non può disporre delle Parte_2 somme indebitamente richiestegli;
Nel merito: annullare e/o dichiarare illegittimo l'avviso di addebito n. 39420220004564614000 notificato il 30.01.2023, con il quale l' intimava al Sig. CP_2
il pagamento della somma complessiva di € 1.584,94 a titolo di pagamento di Parte_2
“I.V.S. gestione commercianti”, relativamente agli anni 1982 – 1987 oltre sanzioni ed accessori, con pedisseque maggiorazioni, per intervenuta prescrizione e/o per gli ulteriori motivi evidenziati in premessa, con conseguente annullamento dell'ingiunzione di pagamento impugnata. In via subordinata: rideterminare gli importi secondo equità e giustizia. Con vittoria di spese competenze ed onorari, da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del procuratore antistatario, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' rappresentando di aver CP_2 provveduto ad emettere provvedimento di sgravio, chiedendo l'adozione di pronuncia di cessata materia del contendere.
Con note di trattazione scritta successivamente depositate, parte ricorrente riscontrava l'avvenuto sgravio, evidenziando che lo stesso risultava intervenuto dopo l'introduzione del giudizio.
Con provvedimento del 21.03.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Preso atto del venir meno dell'interesse ad agire va dichiarata cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, con conseguente venir meno dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., da intendersi quale esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (v. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Nel caso di specie, deve considerarsi venuta meno la materia del contendere, in quanto con la costituzione in giudizio l' convenuto, ha documentato l'integrale sgravio degli importi di cui CP_1 all'avviso di addebito oggetto di causa, notificato a parte ricorrente per il recupero di contributi IVS
1982-1987 (v. allegazione memoria di costituzione).
Venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari, valutando la fondatezza della domanda proposta (v. Cass. n. 4884/1996; Cass.
n. 2937/1999 - Cass, n. 8428/2914).
Nel caso di specie deve evidenziarsi che l' resistente ha provveduto al suddetto annullamento CP_1 solo successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, senza che sul punto sia stata dedotta alcuna particolare motivazione. Ciò considerato, sussistono i presupposti per una condanna alla refusione delle spese di lite dell' resistente, dovendosi ad ogni modo applicare una riduzione agli importi liquidati in CP_1 ragione dell'assenza questioni di particolare complessità di fatto e/o di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ) quale procuratrice speciale Parte_1 C.F._1 di , R.G. n 930/2023, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: Parte_2
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' , in persona del L.R.P.T., alla refusione delle spese di lite in favore della CP_2 ricorrente che si liquidano in € 620,20 oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, importo da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente.
Locri, 12.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli