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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/02/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai Signori Magistrati: dott. Bruno PERLA Presidente dott.ssa Carmen GIRALDI Giudice rel dott..ssa Silvia MIGLIORI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 5471/22, promossa da:
nato a [...] il 26 Parte_1
novembre 1975 ( ), residente in [...] in C.F._1
via Dimler Gottlieb Wilhelm n. 8, con il patrocinio dell'avv. ROSSI
Rita ed elettivamente domiciliato a Bologna (BO), in via Cervellati n.
3 presso lo studio del suo difensore,
ATTORE contro nata a [...] il 26 Controparte_1
giugno 1980 (C.F. ), residente in [...]C.F._2
(BO), Via della Liberazione n. 10,
pagina 1 di 8
CONVENUTO CONTUMACE
nato in [...] il Controparte_2
23.11.2020, (C.F. ) residente in [...], C.F._3
Via della Liberazione n. 10, in persona del curatore speciale Avv.
con studio in Bologna (BO), Via de Carbonesi Controparte_3
n. 9;
CONVENUTO
PM
INTERVENUTO
OGGETTO: disconoscimento di paternità di figlio in costanza di matrimonio
CONCLUSIONI
pagina 2 di 8 L'attore ha concluso richiamando la prima memoria ex art. 183, comma 6, n.1, c.p.c. (vigente ratione temporis).
L'Avv. in qualità di curatrice speciale di CP_3
ha concluso come da verbale di udienza del Controparte_2
2 luglio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 27 aprile 2022,
[...]
ha convenuto in giudizio la moglie Parte_1 CP_1
e il minore per ottenere il
[...] Controparte_2
disconoscimento di paternità di quest'ultimo.
A fondamento della sua domanda ha esposto che:
- Il 12 aprile 2017 è stato celebrato a Roma il matrimonio civile tra e CP_1 Parte_1
- Il 23 novembre 2020 è nato il quale, in forza della CP_2
presunzione ex art. 231 c.c., ha acquisito lo status di figlio legittimo del sig. CP_2
- Fin dai primi mesi del 2021, l'attore ha iniziato a ricevere dei messaggi dal sig. , con i quali costui gli ha Parte_2
comunicato a più riprese di essere il vero padre del bambino;
- Nel maggio 2021 la moglie ha confessato l'adulterio;
- Nel giugno 2021 è stato effettuato un test del DNA che ha confermato l'incompatibilità genetica tra l'attore e il figlio della convenuta.
pagina 3 di 8 La sig.ra non si è costituita in giudizio. All'udienza CP_1
del 20 ottobre 2022, pertanto, è stata dichiarata la contumacia di parte convenuta con nomina quale curatore speciale del minore l'avv.
Controparte_3
Il curatore si è costituito in giudizio eccependo la decadenza dall'esercizio dell'azione perché promossa oltre l'anno dalla conoscenza dell'adulterio.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione il 2.7.2024.
§§§
La domanda può essere accolta.
I risultati del test del DNA dimostrano che non è CP_2
figlio di Invero, nella propria relazione Parte_1
tecnica, il dott. ha attestato che: Controparte_4
- ha proceduto all'identificazione dell'attore tramite carta di identità e del minore tramite passaporto;
CP_2
- le analisi genetiche sono state condotte interamente presso il laboratorio “NBG GENETICS” di Bologna (via Ruggero Grieco
5/1a);
- Il DNA di entrambi i soggetti è stato estratto mediante tamponi orali;
- L'analisi dei campioni ha fornito una probabilità di paternità tra e dello 0%. Parte_1 CP_2
Ricorrono pertanto i presupposti per dichiarare che il minore non è figlio legittimo di Parte_1
In ordine alla questione della decadenza dall'azione sollevata dalla curatela del minore, l'art. 244, comma 2, c.c. prevede che,
pagina 4 di 8 nell'ambito dell'azione di disconoscimento della paternità, se il marito prova di aver ignorato l'adulterio della moglie, il termine annuale di decadenza decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza.
Nel caso di specie, il signor ha affermato di aver CP_2
ricevuto, sin dai primi mesi del 2021, alcuni messaggi da parte di uno sconosciuto, che si è affermato come il vero padre del minore ma di aver avuto la certezza dell'adulterio soltanto nel maggio 2021, a seguito della confessione della moglie. L'atto di citazione è stato successivamente notificato il 27 aprile 2022.
Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza, nell'ambito dell'azione di disconoscimento della paternità grava sull'attore la prova del momento di avvenuta conoscenza dell'adulterio, che si pone come dies a quo del termine annuale di decadenza dell'azione ex art. 244, comma 2, c.c. (Cass. civ., sez. I, n. 13436 del 2016).
Peraltro, alcune pronunce successive hanno precisato che la scoperta dell'adulterio va intesa non come insorgenza di un mero sospetto ma come acquisizione certa della conoscenza di un fatto rappresentato o da una vera e propria relazione o da un incontro idoneo a determinare il concepimento, non essendo sufficiente la mera infatuazione, relazione sentimentale o frequentazione con un altro uomo (Cass. civ., sez. I, ord., n. 30844 del 2023; Cass. civ., sez. I, n.
14556 del 2014; Cass. civ., sez. I, n. 13638 del 2013).
In definitiva, nel giudizio in esame è onere dell'attore fornire la prova del momento in cui ha acquisito la conoscenza certa dell'adulterio.
pagina 5 di 8 Da questo angolo prospettico, i messaggi ricevuti nel gennaio
2021 non possono rappresentare una fonte di conoscenza inequivocabile del fatto, essendo al più idonei a far insorgere un mero sospetto sulla paternità. La scoperta dell'adulterio deve, dunque, essere temporalmente collocata nel maggio 2021, momento in cui la moglie ha confessato il fatto.
Nondimeno, la data esatta di questo colloquio e il suo contenuto non sono stati provati. A tal fine, nelle proprie istanze istruttorie,
l'attore ha chiesto ed ottenuto l'ammissione dell'interrogatorio formale della moglie, formulando alcuni capitoli di prova relativi alla modalità e al contenuto della confessione. All'interrogatorio, tuttavia, la moglie ha deciso di non comparire, affermando di essere impossibilitata per la necessità assistere il figlio in alcune terapie mediche. La stessa, tuttavia, non ha chiesto il rinvio dell'udienza e, nella dichiarazione che ha fatto pervenire per il tramite del Curatore del minore, ha anche precisato di essere l'unica persona responsabile per il figlio, il quale non ha attualmente alcun rapporto con nessuna figura paterna.
Con riferimento alle modalità con cui la prova dell'esatta conoscenza dell'adulterio può essere fornita, la giurisprudenza afferma che l'indagine sull'epoca della scoperta inerisce ad un dato cronologico e oggettivamente neutro che può essere autonomamente provato con ogni mezzo di prova consentito dall'ordinamento (così
Cass. civ., sez. I, n. 1264 del 2001), quindi anche attraverso l'interrogatorio formale e, se del caso, avvalendosi del principio di non contestazione.
pagina 6 di 8 L'art. 232 c.p.c. disciplina gli effetti della mancata presentazione della parte chiamata a rendere l'interrogatorio formale, disponendo che, in tale eventualità, “il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti”. La mancata presentazione, dunque, assume il valore di prova liberamente apprezzabile dal giudice, che può contribuire anche da sola a risolvere la causa, ovvero operare, secondo le regole generali, in rapporto con altre prove.
Nel caso di specie, tanto la mancata comparizione all'interrogatorio formale quanto la considerazione che la convenuta contumace, nella dichiarazione che ha fatto pervenire in giudizio, non disconosciuto l'esistenza della confessionene mese di maggio, inducono a ritenere provato il fatto che il sig. abbia acquisito CP_2
la conoscenza certa dell'adulterio soltanto nel maggio 2021.
Tutto ciò premesso, considerato che l'atto di citazione è stato ritualmente notificato il 27 aprile 2022 (quindi entro l'anno dalla confessione, risalente, lo si ripete, al maggio 2021), è possibile concludere che l'attore non è incorso nella decadenza di cui all'art. 244, comma 2, c.c.
Le spese di lite devono ritenersi non ripetibili, considerata la natura necessaria del giudizio di disconoscimento di paternità e, altresì, la circostanza che uno dei due convenuti non si è costituito in giudizio mentre l'altro ha acconsentito volontariamente al prelievo di materiale biologico, funzionale all'espletando test genetico.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- accerta e dichiara che nato in Controparte_2
Turchia il 23 novembre 2020, non è figlio di Parte_1
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza del bambino (Bologna) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara non ripetibili le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile del Tribunale, tenuta il 15 gennaio 2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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