TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 29/05/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 401/2024 promossa da:
(C.F.: ) rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dagli avv. Paolo Lombardini ( e Email_1
Silvia Mauri ( entrambi del Foro di Rimini Email_2 ed elettivamente domiciliata nello studio dell'Avv. Paolo Lombardini sito in Rimini (RN), Via Pomposa n. 43/A
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA: Controparte_1 CodiceFiscale_2
) rappresentato e difeso dall'avv. Anna Notari P.IVA_1
( del foro di Rimini con studio in Rimini, Email_3
Via Flaminia Conca n. 37 ed elettivamente domiciliato presso il suo domicilio telematico Email_3
RESISTENTE
E in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro-tempore ; rappresentato e difeso dagli avv.
Francesca Romana Belli e Oreste Manzi ed elettivamente domiciliato in Rimini presso la sede dell'Istituto Provinciale in Rimini, via Macanno n. 25 in virtù di mandato generale alle liti .
TERZO CHIAMATO IN CAUSA CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente :
a) Accertare e dichiarare che tra la sig.ra ed il dott. Parte_1 [...]
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a far data dal Controparte_1
06.06.2016 sino al 22.12.2022 senza aver sottoscritto il patto di conglobamento delle retribuzioni dirette, indirette e differiti (13°, 14° mensilità e Trattamento di fine rapporto);
b) per l'effetto di quanto sopra, condannare il dott. al Controparte_1 pagamento a favore della ricorrente sig.ra della somma di € Parte_1
27.240,25 (ventisettemiladuecentoquaranta/25) a titolo di differenze retributive dirette, indirette e differite (13°, 14° mensilità e Trattamento di fine rapporto) come meglio elencate nel conteggio versato in atti, maturate in dipendenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso dal 06.06.2016 al 22.12.2022 o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà determinata in corso di causa in base alla C.T.U. che qui si richiede;
c) condannare il dott. all'integrale regolarizzazione Controparte_1 contributiva della posizione della ricorrente sig.ra in seguito Parte_1 alla retribuzione maturata e non percepita;
Con vittoria di spese di lite oltre a I.V.A. e C.P.A. come per legge
Per la parte resistente :
In via principale: respingere la domanda formulata dalla ricorrente sig.ra in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto per le Parte_1 motivazioni di cui alla memoria difensiva e alla presente nota autorizzata.
In via subordinata: liquidare i ratei di 13^, 14^ e TFR nei limiti della eventuale diminuzione patrimoniale, se subita, dalla ricorrente rispetto alle somme già percepite per le voci suddette.
Vinte le spese di lite.
Per l' : CP_2
Nel merito l' in quanto terzo chiamato, si limita a rimettersi alle CP_2 conclusioni del giudicante per quanto riguarda le domande attoree;
nessuna CP_ conclusione è stata rivolta ad pertanto nessuna conclusione può essere formulata nel presente giudizio.
Con liquidazione delle spese e competenze di giudizio
MOTIVAZIONE Il ricorso proposto da − che nel periodo 06\06\2016- Parte_1
22\12\2022 ( data in cui la lavoratrice rassegnava le dimissioni per giusta causa ) ha prestato attività lavorativa di natura subordinata in favore di
[...] dapprima in forza di un contratto di lavoro di apprendistato Controparte_1 professionalizzante full time della durata di 36 mesi al termine del quale il rapporto proseguiva con l'inquadramento raggiunto dalla lavoratrice quale impiegata amministrativa inquadrata al IV livello CCNL Studi Professionali e con riduzione dell'orario di lavoro da full time a part time a 37.5 ore settimanali a partire dal 01\07\2021 − finalizzato ad ottenere le differenze retributive dirette, indirette e differite (13°, 14° mensilità e Trattamento di fine rapporto) dovute in assenza di un valido patto di conglobamento , all'esito della espletata istruttoria è risultato meritevole di accoglimento per quanto di ragione .
Nella lettera di assunzione datata 01.06.2016 sottoscritta da entrambe le parti, all'art. 6) TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO si legge testualmente : “ Durante il rapporto di apprendistato, il valore lordo mensile della Sua retribuzione sarà calcolato in percentuali stabilite dal C.C.N.L. Studi professionali, in base alla retribuzione tabellare del corrispondente livello di inquadramento e sarà comprensivo del rateo di tredicesima, di quattordicesima mensilità e del rateo di trattamento di fine Rapporto …” .
Tale clausola di accordo , in cui sono distintamente indicate le voci della retribuzione ordinaria e dei ratei di 13ma e 14ma e Tfr con rinvio espresso e specifico al trattamento economico previsto dal CCNL applicato sia per l'importo base che dei rispettivi ratei , veniva espressamente accettata dalla ricorrente in quanto in calce alla lettera di assunzione del 01.06.2016 le parti dichiaravano di avere preso a conoscenza di tutte le clausole del contratto e di approvare espressamente per iscritto tra cui quella indicata all'art. 6).
In calce al contratto di apprendistato vi è infatti la dichiarazione sottoscritta sia dalla lavoratrice che dal datore di lavoro di approvazione delle singole clausole espressamente richiamate e denominate dall'art. n. 1 all'art. n. 17.
La ricorrente non ha disconosciuto in giudizio la propria sottoscrizione apposta al contratto di apprendistato, ne consegue che il medesimo è assistito da una presunzione di veridicità per quanto attiene alla riferibilità dell'intero contenuto al suo sottoscrittore.
In puntuale applicazione di tale accordo nei prospetti di paga mensili della lavoratrice risultano inseriti mensilmente e distintamente anche i ratei di 13ma, 14ma e di T.F.R. per come positivamente riscontrato dal CT contabile .
Con il successivo contratto part time in data 01\07\2021, le parti si sono limitate a stipulare una modifica dell'orario di lavoro da full time a part time con retribuzione riproporzionata alla ridotta prestazione lavorativa mantenendo inalterata la mensilizzazione delle voci retributive .
Il patto di conglobamento stipulato dalle parti è quindi valido in quanto dal patto risultano gli specifici titoli cui è riferibile la prestazione patrimoniale complessiva , avendo Cass. Sez. L. n. 1644 del 23/01/2018 Rv. 647486-01 e le conformi della stessa sezione n. 1321/2023, n. 1325/2023 chiarito a tale riguardo che “ in tal caso è superabile la presunzione che il compenso convenuto è dovuto quale corrispettivo della sola prestazione ordinaria e si rende possibile il controllo giudiziale circa l'effettivo riconoscimento al lavoratore dei diritti inderogabilmente spettanti per legge o per contratto, senza tuttavia la necessità di una specificazione anche degli importi corrispondenti agli istituti conglobati
”.
Va detto a tale riguardo che , anche a ritenere non conglobabile il trattamento di fine rapporto che matura solo al momento della cessazione del rapporto (cfr.
Cass. sez. L. n. 18586 del 22\09\2016 Rv. 641186-01) , appare evidente come la lavoratrice non possa ottenere in questa sede una corresponsione degli importi già erogati a tale titolo dal resistente , ciò che configurerebbe un ingiusto arricchimento .
La CT contabile ha peraltro rilevato i seguenti errori materiali di calcolo/omissioni effettuati dalla convenuta nella quantificazione delle retribuzioni dovute alla lavoratrice nel periodo 06.06.2016 - 22.12.2022 avendo il orrisposto la somma di euro 24.311,54 invece di quella corretta di CP_1 euro 27.240,25 per un totale di differenze retributive a credito della lavoratrice di euro 2.928,71 così come di seguito specificato : a titolo di 13ma mensilità alla lavoratrice spettano euro 8.555,75 mentre la datrice di lavoro ha retribuito la minor somma di euro 8.183,98 ; a titolo di 14ma mensilità alla lavoratrice spettano euro 8.754,10 mentre la datrice di lavoro ha retribuito la minor somma di euro di euro 7.634,24 ; a titolo di T.F.R. alla lavoratrice spettano euro 9.930,40 mentre la datrice di lavoro ha retribuito la minor somma di euro
8.217,15 .
Poiché le conclusioni della CT risultano dedotte da un'attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto posti a sua disposizione ed appaiono ispirate a criteri valutativi corretti non solo dal punto di vista logico, ma, altresì, conformi ai principi che presiedono la materia contabile in esame, il Giudicante ritiene di farle proprie
Pertanto residua il credito da lavoro di cui al dispositivo oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT a norma della disposizione di cui all'art. 429 c.p.c.. Le somme indicate sono al lordo delle ritenute fiscali in quanto, anche in caso di pagamento tardivo, il datore di lavoro, quale sostituto d'imposta, resta comunque obbligato alla ritenute erariali, come si desume per tabulas dall'art. 49, comma 2, lettera b) del DPR n. 917 del 1986 secondo cui costituiscono altresì redditi di lavoro dipendente le somme di cui all'art. 429, ultimo comma c.p.c..
Consegue inoltre il diritto della parte ricorrente alla integrale regolarizzazione previdenziale per il periodo di lavoro sopra indicato essendo stato correttamente evocato in giudizio l' in qualità di litisconsorte necessario come ritenuto CP_2 dalla giurisprudenza di legittimità ( cfr. Cass. Sez. L. n. 8956 del 14\05\2020 Rv. 657651-02 ; conforme stessa sezione Ordinanza n. 24924 del 6\11\2010 Rv.
659267-01) .
Per la soccombenza le spese del giudizio, in dispositivo liquidate secondo il valore del credito giudizialmente riconosciuto in favore della ricorrente , cedono a carico della parte resistente a cui integrale carico vanno poste anche le spese di CT da porre in solido anche a carico della parte ricorrente mentre si compensano integralmente quelle con nei confronti del quale non sono CP_2 state avanzate domande.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro visto l'art. 429 c.p.c.; pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso depositato il giorno 28\03\2024, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede in contraddittorio con Controparte_1
ed il terzo chiamato in causa :
[...] CP_2
1) Accertato che nel periodo 06\06\2016-22\12\2022 ha Parte_1 prestato attività lavorativa di natura subordinata in favore del resistente dapprima in forza di un contratto di lavoro di apprendistato professionalizzante full time della durata di 36 mesi al termine del quale il rapporto proseguiva con l'inquadramento raggiunto dalla lavoratrice quale impiegata amministrativa inquadrata al IV livello CCNL Studi Professionali , condanna
[...]
a corrispondere a titolo di differenze retributive alla Controparte_1 ricorrente la somma complessiva di euro 2.928,71 al lordo delle ritenute previdenziali e delle ritenute fiscali , oltre interessi e rivalutazione monetaria dal maturato al saldo . 2) Condanna all'integrale regolarizzazione Controparte_1 contributiva della posizione della ricorrente .
3) Condanna − a cui integrale carico pone le Controparte_1 spese di CT che , in caso di inadempienza della resistente , si pongono in solido anche a carico della parte ricorrente – a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, consistenti nel compenso del difensore che si liquidano ai sensi del regolamento n.147 del 2022 in Euro 1.128,00 ( di cui € 147,00 a titolo di rimborso delle spese forfettarie , oltre ad € 259,00 per esborsi e I.v.a. e C.p.a. nella misura di legge.
4) Spese di lite interamente compensate fra e le altre parti . CP_2
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 29\05\2025.
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'