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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/11/2025, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.g. V.g. n. 510/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 510 del Ruolo Generale degli Affari della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avvocato Ernesto Castiello, presso il cui studio, sito in Casoria (NA) alla via Garigliano n.
12, elettivamente domicilia;
E
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato Ernesto Castiello, presso il cui studio, sito in Casoria (NA) alla via Garigliano n. 12, elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con le note depositate ex art 127 ter c.p.c. in data 06.10.2025 per la trattazione dell'udienza tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi riportate, rappresentando altresì che le parti, nelle dichiarazioni allegate, hanno altresì rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
1 R.g. V.g. n. 510/2025
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c., i ricorrenti, in atti generalizzati, premettendo di aver contratto matrimonio in Casoria (NA) in data 07.06.2008 e che dalla loro unione sono nati n. 2 figli –
(nato a [...] il [...]) e (nato a [...] l'[...]) -, chiedevano Per_1 Per_2 pronunziarsi la separazione alle condizioni ivi indicate.
In seguito a due rinvii disposti per consentire alle parti di rendere i necessari chiarimenti sulle condizioni accessorie alla separazione, con le note depositate nel termine concesso quest'ultime comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il Giudice relatore con provvedimento del 14.11.2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
Il PM apponeva il suo visto.
*** ***
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Va dunque dichiarata la separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni che di seguito si trascrivono:
“1) La casa coniugale, sita in Afragola (NA) alla via U. Foscolo n. 19 bis, p,2, continuerà ad essere abitata dalla sig.ra insieme ai due figli, nel mentre il sig. trasferirà la propria CP_1 Pt_1 residenza e dimora altrove, che verrà poi comunicata alla sig.ra CP_1
2) il sig. corrisponderà alla moglie attualmente casalinga e Parte_1 Controparte_1 disoccupata, l'assegno mensile di Euro 500,00 a titolo di mantenimento per i due figli, oltre il 50% delle spese mediche e straordinarie occorrenti, documentalmente dimostrabili, da convenire in comune accordo tra le parti, al quale deve essere aggiunto l'intero importo degli assegni unici pari ad Euro 470,00, quindi per un totale di Euro 940,00, si precisa che l'Assegno Unico sarà poi versato direttamente alla sig.ra ; e con la sottoscrizione della presente, il sig. Controparte_1 [...]
a richiederlo interamente a nome della stessa sig.ra . Parte_2 Controparte_1
3) che l'accredito dell'importo per il mantenimento verrà disposto il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente, tramite bonifico su POSTAPAY (il cui numero sarà comunicato a breve);
4) per quanto attiene il diritto di visita, atteso gli orari lavorativi del sig. il papà terrà con sè Pt_1
i figli nel week end o sabato/domenica o entrambi i giorni, stesso dicasi per le festività natalizie e
2 R.g. V.g. n. 510/2025
pasquali, nonché per le vacanze estive, per le quali, a seconda degli impegni lavorativi del sig.
verrà concordato con la sig.ra a periodi alternati fra gli stessi, i figli trascorreranno Pt_1 CP_1 il giorno del compleanno e dell'onomastico insieme ai rispettivi genitori;
5) Stante quanto precede, un affidamento condiviso è da ritenersi il regime da adottare per i minori con permanenza degli stessi presso la madre;
6) I coniugi prestano sin da ora l'assenso al rilascio e/o rinnovo dei loro personali passaporti, autorizzando sin da ora le Autorità competenti e le eventuali Autorità consolari a tanto anche al fine dell'assenso al rilascio del passaporto autonomo e della carta d'identità per i minori;
”.
Non apparendo le condizioni in contrasto con norme imperative e risultando conformi all'interesse della prole possono essere recepite nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedimento su istanza congiunta nulla si dispone per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Dichiara, ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., la separazione personale dei coniugi
[...]
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]) Parte_1 Controparte_1 con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casoria (NA) (atto n. 58, parte II, Serie A, vol. M
Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2008) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla dispone sulle spese di lite.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 14.11.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 510 del Ruolo Generale degli Affari della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avvocato Ernesto Castiello, presso il cui studio, sito in Casoria (NA) alla via Garigliano n.
12, elettivamente domicilia;
E
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato Ernesto Castiello, presso il cui studio, sito in Casoria (NA) alla via Garigliano n. 12, elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con le note depositate ex art 127 ter c.p.c. in data 06.10.2025 per la trattazione dell'udienza tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi riportate, rappresentando altresì che le parti, nelle dichiarazioni allegate, hanno altresì rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
1 R.g. V.g. n. 510/2025
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c., i ricorrenti, in atti generalizzati, premettendo di aver contratto matrimonio in Casoria (NA) in data 07.06.2008 e che dalla loro unione sono nati n. 2 figli –
(nato a [...] il [...]) e (nato a [...] l'[...]) -, chiedevano Per_1 Per_2 pronunziarsi la separazione alle condizioni ivi indicate.
In seguito a due rinvii disposti per consentire alle parti di rendere i necessari chiarimenti sulle condizioni accessorie alla separazione, con le note depositate nel termine concesso quest'ultime comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il Giudice relatore con provvedimento del 14.11.2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
Il PM apponeva il suo visto.
*** ***
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Va dunque dichiarata la separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni che di seguito si trascrivono:
“1) La casa coniugale, sita in Afragola (NA) alla via U. Foscolo n. 19 bis, p,2, continuerà ad essere abitata dalla sig.ra insieme ai due figli, nel mentre il sig. trasferirà la propria CP_1 Pt_1 residenza e dimora altrove, che verrà poi comunicata alla sig.ra CP_1
2) il sig. corrisponderà alla moglie attualmente casalinga e Parte_1 Controparte_1 disoccupata, l'assegno mensile di Euro 500,00 a titolo di mantenimento per i due figli, oltre il 50% delle spese mediche e straordinarie occorrenti, documentalmente dimostrabili, da convenire in comune accordo tra le parti, al quale deve essere aggiunto l'intero importo degli assegni unici pari ad Euro 470,00, quindi per un totale di Euro 940,00, si precisa che l'Assegno Unico sarà poi versato direttamente alla sig.ra ; e con la sottoscrizione della presente, il sig. Controparte_1 [...]
a richiederlo interamente a nome della stessa sig.ra . Parte_2 Controparte_1
3) che l'accredito dell'importo per il mantenimento verrà disposto il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente, tramite bonifico su POSTAPAY (il cui numero sarà comunicato a breve);
4) per quanto attiene il diritto di visita, atteso gli orari lavorativi del sig. il papà terrà con sè Pt_1
i figli nel week end o sabato/domenica o entrambi i giorni, stesso dicasi per le festività natalizie e
2 R.g. V.g. n. 510/2025
pasquali, nonché per le vacanze estive, per le quali, a seconda degli impegni lavorativi del sig.
verrà concordato con la sig.ra a periodi alternati fra gli stessi, i figli trascorreranno Pt_1 CP_1 il giorno del compleanno e dell'onomastico insieme ai rispettivi genitori;
5) Stante quanto precede, un affidamento condiviso è da ritenersi il regime da adottare per i minori con permanenza degli stessi presso la madre;
6) I coniugi prestano sin da ora l'assenso al rilascio e/o rinnovo dei loro personali passaporti, autorizzando sin da ora le Autorità competenti e le eventuali Autorità consolari a tanto anche al fine dell'assenso al rilascio del passaporto autonomo e della carta d'identità per i minori;
”.
Non apparendo le condizioni in contrasto con norme imperative e risultando conformi all'interesse della prole possono essere recepite nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedimento su istanza congiunta nulla si dispone per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Dichiara, ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., la separazione personale dei coniugi
[...]
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]) Parte_1 Controparte_1 con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casoria (NA) (atto n. 58, parte II, Serie A, vol. M
Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2008) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla dispone sulle spese di lite.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 14.11.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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