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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 9109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9109 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 16657/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
1 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaele Sdino Presidente dott.ssa Ivana Sassi Giudice Relatore dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16657/2022 promossa da:
Parte_1
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO
Avv. Irene Cossu Cod. fisc. C.F._1
domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Curatore Speciale del minore pagina 1 di 7 nato a [...] il [...] Persona_1
con l'intervento del PM
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione - sulla Parte_1
premessa di aver contratto matrimonio con in data Controparte_1
02.10.2004 dalla quale nasceva (in data 28.8.19) da lui riconosciuto - Per_1
esponeva che:
- in fase di separazione consensuale nel 2021 il sig. veniva a Parte_1
conoscenza dal coniuge di un tradimento da parte della moglie coincidente con il periodo di concepimento del figlio;
Per_1
- in data 02.09.2021 il sig. eseguiva un test del DNA dal quale Parte_1
emergeva la non compatibilità dei propri tratti genetici con quelli del figlio
; Per_1
- con decreto del 22.02.2022 il Presidente del Tribunale di Napoli nominava curatore del minore , l'avv. Irene Cossu, al fine di Persona_1
rappresentarlo nel giudizio, decreto notificato regolarmente unitamente all'atto di citazione in riassunzione.
Ciò premesso, stante la non veridicità del riconoscimento, chiedeva al Tribunale di dichiarare che non è il padre biologico del minore in oggetto, con vittoria di spese ed attribuzione.
Nel costituirsi in giudizio la convenuta - nulla eccependo in ordine al termine decadenziale di proposizione dell'azione né in ordine ad un prevalente interesse del minore di segno contrario - si associava alla domanda attorea.
Su tali premesse anche il curatore costituitosi per il minore chiedeva accogliersi la domanda proposta, previ i necessari accertamenti.
pagina 2 di 7 All'udienza cartolare del 24.11.2022, il GI rilevato che l'atto di citazione in riassunzione non era stato notificato al PM ne ordinava la notifica e rinviava al
13.4.2023.
Ritenuta necessaria la comparizione delle parti il GI rinviava successivamente al
22.06.2023.
A tale udienza si disponeva la comparizione personale e in quella sede tutte le parti manifestavano la volontà di recarsi spontaneamente presso una struttura pubblica al fine di effettuare il test del DNA;
pertanto, il procedimento veniva rinviato per l'incombente istruttorio al 31.10.2023.
Prodotti gli esiti degli esami condotti da , presso l' Per_2 [...]
certificato n. 374Dsgq00, all'udienza Controparte_2
cartolare del 31.10.23 - fissata secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., con note di udienza, ritualmente depositate, le parti precisavano le conclusioni e il GI vista la richiesta del curatore del minore, in considerazione del preminente e supremo interesse dello stesso, delegava i SS competenti per il territorio di residenza del minore a verificare ed accertare in concreto se gli effetti del provvedimento richiesto fossero lesivi della stabilità dei legami familiari del minore, effettuando altresì un'indagine socio ambientale sulle condizioni di vita del minore e i rapporti familiari che il minore intrattiene con il ricorrente e/o con eventuali altri soggetti.
A seguito di rinvio in prosieguo conclusioni, all'udienza del 17.4.2025 precisate le conclusioni la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Pm concludeva come in atti in data 08.05.2025.
Venendo al merito, il Collegio osserva che la domanda è fondata.
pagina 3 di 7 In punto di diritto, va ricordato che il disconoscimento di paternità mira a sanare un contrasto tra la realtà documentata nell'atto e la realtà del rapporto di filiazione.
Resta ferma la necessità, senza prevalenza del "favor veritatis" sul "favor minoris", di "un bilanciamento fra il diritto all'identità personale legato all'affermazione della verità biologica anche in considerazione delle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dell'elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini - e l'interesse alla certezza degli "status" ed alla stabilità dei rapporti familiari, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità personale, non necessariamente correlato alla verità biologica ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno di una famiglia", occorrendo un accertamento in concreto dell'interesse superiore del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale (Cass.
26767/2016; Cass., 8617/2017).
Sul versante istruttorio, non vi sono limitazioni probatorie ed è ammissibile il ricorso anche a presunzioni semplici (Cass. 1507/1978; Cass. 3976/2002). In materia di accertamenti relativi alla paternità e alla maternità, la giurisprudenza della Suprema Corte (n. 14462 del 2008; n. 23290 del 2015; n. 18626 del 2017) ha poi affermato che la consulenza tecnica immunoematologica costituisce lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l'acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione naturale e che, data la particolare valenza di tale accertamento, il rifiuto di sottoporvisi integra una scelta non coercibile ma suscettibile di esser valutata, ai sensi dell'art. 116 c.p.c. in modo pagina 4 di 7 tendenzialmente coerente con il grado di efficacia probatoria dell'esame, sempre che, tuttavia, il rifiuto stesso risulti aprioristico ed ingiustificato.
Nel caso in esame, le analisi effettuate sul DNA per accertamento della paternità biologica sul minore - cui le parti si sono volontariamente sottoposte presso struttura pubblica universitaria – sono state eseguite tramite due tamponi buccali della parte in causa e del minore presso il Laboratorio di Genetica Per_1
Medica dell'Università della Campania “L. Vanvitelli” sito in Napoli, in data
19.7.2023. Dall'accertamento è risultata l'esclusione della paternità biologica del sig. nei confronti del minore Parte_1
con una probabilità del 100%. In particolare, nella Persona_1
relazione tecnica a firma del Biologo e del Persona_3
Responsabile Prof. si legge: “Tredici marcatori genetici di Persona_4 Persona_1
risultano non condivisi con (padre legale). Dalle evidenze
[...] Parte_1
scientifiche emerge l'esclusione della paternità biologica di (padre legale) Parte_1
nei confronti di con una probabilità del 100%. Si sottolinea che tre Persona_1
marcatori autosomici differenti tra figlio e presunto padre sono già sufficienti per l'esclusione di paternità.” (cfr. certificazione in atti).
Nel caso- come quello di specie in cui sia stata acquisita una consulenza sul
DNA, espletata da un esperto al di fuori del processo su concorde richiesta delle parti - il Giudice, ove non siano allegate specifiche ragioni tecniche e scientifiche, non è obbligato a disporre una consulenza tecnica di ufficio per il solo fatto della natura stragiudiziale della perizia acquisita, potendo utilizzarla stante il diritto di allegazione delle parti ed il principio del libero convincimento del Giudice.
pagina 5 di 7 Pertanto, il Tribunale, considerato l'esito chiarissimo del test del DNA, effettuato presso struttura pubblica con l'assenso di tutte le parti, ritiene che tutti gli elementi processuali acquisiti conducano, in modo univoco e concorde, alla fondatezza della domanda di disconoscimento di paternità.
In relazione poi al necessario bilanciamento tra il favor veritatis e l'interesse del figlio, da intendersi con riferimento alla tutela della sua identità personale e all'esistenza o meno di significativi ed attuali rapporti interpersonali tra le parti, va ritenuto che, non sussista l'interesse del figlio al mantenimento dell'attuale rapporto genitoriale alla luce delle deduzioni e risultanze in atti e delle richieste dello stesso curatore del minore, anche tenendo conto della limitata durata del rapporto filiale intercorso tra l'istante e il minore.
Va, dunque, accolta la domanda e ordinata l'annotazione della presente sentenza in calce all'atto di nascita di . Persona_1
In difetto di contestazione e soccombenza, tenuto conto dell'adesione alla domanda, delle concordi richieste delle parti ricorrente e resistente, le spese di giudizio vanno compensate in relazione a tali parti, che vanno invece condannate in solido al pagamento delle spese processuali in favore della curatrice speciale della minore, avv. Irene Cossu e per essa in favore dell'Erario, attesa l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Tali spese sono liquidate come da dispositivo con riferimento ai valori medi di cui ai D.M.
147/22 applicabile ratione temporis, tenuto conto del valore indeterminato o indeterminabile della controversia in cui è stata espletata l'attività difensiva, sulla base di quelli relativi allo scaglione di riferimento-valore della causa tra euro
26.000,01 a € 52.000,00, con riferimento all'attività difensiva effettivamente svolta rispetto a quattro fasi (studio, introduttivo, istruttoria e decisoria), ridotte pagina 6 di 7 del 50 % per la non particolare complessità delle questioni e dell'ulteriore 50% ex art 130 D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che Persona_1
non è il figlio del sig. ;
[...] Parte_1
b) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di QUARTO di annotare la presente sentenza in calce all'atto di nascita (atto n. 215 parte I, s. A, reg. atti di nascita dell'anno 2019);
c) dispone che la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Quarto per le annotazioni;
d) compensa le spese di lite fra parte ricorrente e resistente e pone a carico di dette parti in solido le spese della curatrice speciale che liquida in €
1.904,00 per compensi professionali, spese forfettarie nella misura di legge iva cpa, se dovute, in favore dell'avv. Irene Cossu e per essa dell'erario stante l'ammissione al gratuito patrocinio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 18.07.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Ivana Sassi dott. Raffaele Sdino
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
1 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaele Sdino Presidente dott.ssa Ivana Sassi Giudice Relatore dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16657/2022 promossa da:
Parte_1
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO
Avv. Irene Cossu Cod. fisc. C.F._1
domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Curatore Speciale del minore pagina 1 di 7 nato a [...] il [...] Persona_1
con l'intervento del PM
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione - sulla Parte_1
premessa di aver contratto matrimonio con in data Controparte_1
02.10.2004 dalla quale nasceva (in data 28.8.19) da lui riconosciuto - Per_1
esponeva che:
- in fase di separazione consensuale nel 2021 il sig. veniva a Parte_1
conoscenza dal coniuge di un tradimento da parte della moglie coincidente con il periodo di concepimento del figlio;
Per_1
- in data 02.09.2021 il sig. eseguiva un test del DNA dal quale Parte_1
emergeva la non compatibilità dei propri tratti genetici con quelli del figlio
; Per_1
- con decreto del 22.02.2022 il Presidente del Tribunale di Napoli nominava curatore del minore , l'avv. Irene Cossu, al fine di Persona_1
rappresentarlo nel giudizio, decreto notificato regolarmente unitamente all'atto di citazione in riassunzione.
Ciò premesso, stante la non veridicità del riconoscimento, chiedeva al Tribunale di dichiarare che non è il padre biologico del minore in oggetto, con vittoria di spese ed attribuzione.
Nel costituirsi in giudizio la convenuta - nulla eccependo in ordine al termine decadenziale di proposizione dell'azione né in ordine ad un prevalente interesse del minore di segno contrario - si associava alla domanda attorea.
Su tali premesse anche il curatore costituitosi per il minore chiedeva accogliersi la domanda proposta, previ i necessari accertamenti.
pagina 2 di 7 All'udienza cartolare del 24.11.2022, il GI rilevato che l'atto di citazione in riassunzione non era stato notificato al PM ne ordinava la notifica e rinviava al
13.4.2023.
Ritenuta necessaria la comparizione delle parti il GI rinviava successivamente al
22.06.2023.
A tale udienza si disponeva la comparizione personale e in quella sede tutte le parti manifestavano la volontà di recarsi spontaneamente presso una struttura pubblica al fine di effettuare il test del DNA;
pertanto, il procedimento veniva rinviato per l'incombente istruttorio al 31.10.2023.
Prodotti gli esiti degli esami condotti da , presso l' Per_2 [...]
certificato n. 374Dsgq00, all'udienza Controparte_2
cartolare del 31.10.23 - fissata secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., con note di udienza, ritualmente depositate, le parti precisavano le conclusioni e il GI vista la richiesta del curatore del minore, in considerazione del preminente e supremo interesse dello stesso, delegava i SS competenti per il territorio di residenza del minore a verificare ed accertare in concreto se gli effetti del provvedimento richiesto fossero lesivi della stabilità dei legami familiari del minore, effettuando altresì un'indagine socio ambientale sulle condizioni di vita del minore e i rapporti familiari che il minore intrattiene con il ricorrente e/o con eventuali altri soggetti.
A seguito di rinvio in prosieguo conclusioni, all'udienza del 17.4.2025 precisate le conclusioni la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Pm concludeva come in atti in data 08.05.2025.
Venendo al merito, il Collegio osserva che la domanda è fondata.
pagina 3 di 7 In punto di diritto, va ricordato che il disconoscimento di paternità mira a sanare un contrasto tra la realtà documentata nell'atto e la realtà del rapporto di filiazione.
Resta ferma la necessità, senza prevalenza del "favor veritatis" sul "favor minoris", di "un bilanciamento fra il diritto all'identità personale legato all'affermazione della verità biologica anche in considerazione delle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dell'elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini - e l'interesse alla certezza degli "status" ed alla stabilità dei rapporti familiari, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità personale, non necessariamente correlato alla verità biologica ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno di una famiglia", occorrendo un accertamento in concreto dell'interesse superiore del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale (Cass.
26767/2016; Cass., 8617/2017).
Sul versante istruttorio, non vi sono limitazioni probatorie ed è ammissibile il ricorso anche a presunzioni semplici (Cass. 1507/1978; Cass. 3976/2002). In materia di accertamenti relativi alla paternità e alla maternità, la giurisprudenza della Suprema Corte (n. 14462 del 2008; n. 23290 del 2015; n. 18626 del 2017) ha poi affermato che la consulenza tecnica immunoematologica costituisce lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l'acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione naturale e che, data la particolare valenza di tale accertamento, il rifiuto di sottoporvisi integra una scelta non coercibile ma suscettibile di esser valutata, ai sensi dell'art. 116 c.p.c. in modo pagina 4 di 7 tendenzialmente coerente con il grado di efficacia probatoria dell'esame, sempre che, tuttavia, il rifiuto stesso risulti aprioristico ed ingiustificato.
Nel caso in esame, le analisi effettuate sul DNA per accertamento della paternità biologica sul minore - cui le parti si sono volontariamente sottoposte presso struttura pubblica universitaria – sono state eseguite tramite due tamponi buccali della parte in causa e del minore presso il Laboratorio di Genetica Per_1
Medica dell'Università della Campania “L. Vanvitelli” sito in Napoli, in data
19.7.2023. Dall'accertamento è risultata l'esclusione della paternità biologica del sig. nei confronti del minore Parte_1
con una probabilità del 100%. In particolare, nella Persona_1
relazione tecnica a firma del Biologo e del Persona_3
Responsabile Prof. si legge: “Tredici marcatori genetici di Persona_4 Persona_1
risultano non condivisi con (padre legale). Dalle evidenze
[...] Parte_1
scientifiche emerge l'esclusione della paternità biologica di (padre legale) Parte_1
nei confronti di con una probabilità del 100%. Si sottolinea che tre Persona_1
marcatori autosomici differenti tra figlio e presunto padre sono già sufficienti per l'esclusione di paternità.” (cfr. certificazione in atti).
Nel caso- come quello di specie in cui sia stata acquisita una consulenza sul
DNA, espletata da un esperto al di fuori del processo su concorde richiesta delle parti - il Giudice, ove non siano allegate specifiche ragioni tecniche e scientifiche, non è obbligato a disporre una consulenza tecnica di ufficio per il solo fatto della natura stragiudiziale della perizia acquisita, potendo utilizzarla stante il diritto di allegazione delle parti ed il principio del libero convincimento del Giudice.
pagina 5 di 7 Pertanto, il Tribunale, considerato l'esito chiarissimo del test del DNA, effettuato presso struttura pubblica con l'assenso di tutte le parti, ritiene che tutti gli elementi processuali acquisiti conducano, in modo univoco e concorde, alla fondatezza della domanda di disconoscimento di paternità.
In relazione poi al necessario bilanciamento tra il favor veritatis e l'interesse del figlio, da intendersi con riferimento alla tutela della sua identità personale e all'esistenza o meno di significativi ed attuali rapporti interpersonali tra le parti, va ritenuto che, non sussista l'interesse del figlio al mantenimento dell'attuale rapporto genitoriale alla luce delle deduzioni e risultanze in atti e delle richieste dello stesso curatore del minore, anche tenendo conto della limitata durata del rapporto filiale intercorso tra l'istante e il minore.
Va, dunque, accolta la domanda e ordinata l'annotazione della presente sentenza in calce all'atto di nascita di . Persona_1
In difetto di contestazione e soccombenza, tenuto conto dell'adesione alla domanda, delle concordi richieste delle parti ricorrente e resistente, le spese di giudizio vanno compensate in relazione a tali parti, che vanno invece condannate in solido al pagamento delle spese processuali in favore della curatrice speciale della minore, avv. Irene Cossu e per essa in favore dell'Erario, attesa l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Tali spese sono liquidate come da dispositivo con riferimento ai valori medi di cui ai D.M.
147/22 applicabile ratione temporis, tenuto conto del valore indeterminato o indeterminabile della controversia in cui è stata espletata l'attività difensiva, sulla base di quelli relativi allo scaglione di riferimento-valore della causa tra euro
26.000,01 a € 52.000,00, con riferimento all'attività difensiva effettivamente svolta rispetto a quattro fasi (studio, introduttivo, istruttoria e decisoria), ridotte pagina 6 di 7 del 50 % per la non particolare complessità delle questioni e dell'ulteriore 50% ex art 130 D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che Persona_1
non è il figlio del sig. ;
[...] Parte_1
b) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di QUARTO di annotare la presente sentenza in calce all'atto di nascita (atto n. 215 parte I, s. A, reg. atti di nascita dell'anno 2019);
c) dispone che la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Quarto per le annotazioni;
d) compensa le spese di lite fra parte ricorrente e resistente e pone a carico di dette parti in solido le spese della curatrice speciale che liquida in €
1.904,00 per compensi professionali, spese forfettarie nella misura di legge iva cpa, se dovute, in favore dell'avv. Irene Cossu e per essa dell'erario stante l'ammissione al gratuito patrocinio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 18.07.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Ivana Sassi dott. Raffaele Sdino
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