Art. 4. Documenti essenziali del piano.
Il progetto del piano di ricostruzione di cui all'articolo precedente e' costituito essenzialmente: da due planimetrie disegnate sulla mappa catastale in scala non minore di 1: 2000, delle quali uno dello stato dell'abitato in seguito ai danni subiti, l'altra del piano di ricostruzione progettato; da, una relazione illustrativa e da un breve compendio delle norme edilizie necessarie per la buona esecuzione del piano.
Per i Comuni nei quali non esiste la mappa catastale, le planimetrie di cui al precedente comma sono corredate da un elenco, nel quale, di contro ai nominativi dei proprietari, saranno indicati i beni da espropriare o da vincolare. ((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (8) La L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 ".
Il progetto del piano di ricostruzione di cui all'articolo precedente e' costituito essenzialmente: da due planimetrie disegnate sulla mappa catastale in scala non minore di 1: 2000, delle quali uno dello stato dell'abitato in seguito ai danni subiti, l'altra del piano di ricostruzione progettato; da, una relazione illustrativa e da un breve compendio delle norme edilizie necessarie per la buona esecuzione del piano.
Per i Comuni nei quali non esiste la mappa catastale, le planimetrie di cui al precedente comma sono corredate da un elenco, nel quale, di contro ai nominativi dei proprietari, saranno indicati i beni da espropriare o da vincolare. ((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (8) La L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 ".