Ordinanza cautelare 8 novembre 2024
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 16/03/2026, n. 4794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4794 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04794/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09522/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9522 del 2024, proposto da
CH De IO, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Giannini, Alessandra M. Pinto, IO Morelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione - prot. n. 2182 del 09.08.2024, di diniego del riconoscimento in Italia del titolo di studio di specializzazione conseguito dalla ricorrente all’ST (Romania) ai fini dell’insegnamento su posti di sostegno.
- di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. Marco CU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha rigettato la sua istanza di riconoscimento del titolo di formazione sul sostegno conseguito in Romania (“ Formazione di insegnanti itineranti e di sostegno per l’inclusione sociale ed educativa di persone con bisogni educativi speciali ”, rilasciato dall’Università “Dimitrie Cantemir” di Tirgu Mures in data 15 febbraio 2022).
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio.
Con ordinanza cautelare n. 5065 dell’8 novembre 2024 la Sezione ha accolto la domanda cautelare, sospendendo gli effetti del provvedimento di diniego impugnato.
In data 18 gennaio 2026 parte ricorrente ha depositato in giudizio il certificato del titolo di specializzazione per le attività di sostegno conseguito in Italia al termine dei corsi Indire.
Con memoria del 27 gennaio 2026 il difensore della ricorrente ha dichiarato essere venuto meno l’interesse al ricorso, atteso il conseguimento del suddetto titolo.
Con memoria depositata in data 3 marzo 2026 anche l’amministrazione resistente ha chiesto al Tribunale di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, tenuto conto della rinuncia all’istanza amministrativa pervenuta al Ministero da parte dell’odierna ricorrente (all. 2).
All’udienza pubblica del 4 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Collegio non può che prendere atto, infatti, della espressa dichiarazione del difensore di parte ricorrente in ordine all’assenza di un attuale interesse alla prosecuzione del giudizio.
Come chiarito dalla giurisprudenza univoca, la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità del ricorso, non potendo in tal caso – in omaggio al principio dispositivo – il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. VII, 31 gennaio 2022, n. 671; Cons. Stato Sez. III, 21 maggio 2021, n. 3981; Cons. Stato, Sez. V , 21 settembre 2020, n. 5486; Cons. Stato, Sez. V, 2 gennaio 2020, n. 38; Cons. Stato, Sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1278; Cons. Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848).
Si ravvisano giusti motivi, alla luce di tutte le circostanze e della peculiare fattispecie, per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN NC, Presidente
Marco CU, Referendario, Estensore
Claudia Favaccio, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco CU | IN NC |
IL SEGRETARIO