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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 27/06/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 709/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 709/2022
Oggi 27 giugno 2025, alle ore 10.05, innanzi al Giudice, dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, sono comparsi: per , l'Avv. CRISTILLI LAURA Parte_1
per , l'Avv. FRANCHI STEFANO RO
L'Avv. CRISTILLI dà atto di aver depositato la notifica alla sig. . Parte_2
I procuratori delle parti si riportano alle rispettive note riepilogative e conclusive ed alle conclusioni già rassegnate. L'Avv. CRISTILLI chiede la liquidazione dei propri compensi a carico dell'erario, come da nota spese depositata in allegato alla memoria conclusiva. Rappresenta che i redditi del proprio assistito sono rimasti invariati durante tutto il corso del procedimento;
l'assistito non percepisce redditi da loro, mentre il nucleo convivente composto dalla madre e dal padre oltre ai fratelli minori è sostenuto solo per il tramite di sussidi statali (il padre è attualmente in carcere). Dopo la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare
Il Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA EX ART. 281 sexies C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 709/2022 tra
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. LAURA Parte_1 C.F._1
CRISTILLI, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in LUCCA-VIALE
CASTRACANI, 69, giusta procura in calce all'atto introduttivo
ATTOR
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. RO P.IVA_1
STEFANO FRANCHI, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in LUCCA-VIA
IDELFONSO NIERI 60, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
, nata a [...] il [...] Parte_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento del terzo trasportato
CONCLUSIONI
Per “Piaccia al Tribunale Ill.mo, accertata la qualità di terzo trasportato del Sig. Parte_1 [...]
sull'auto Fiat Panda tg. LU 537258 assicurata con all'epoca del sinistro ed ora Parte_1 CP_2 divenuta , nonché il danno dallo stesso sofferto e il nesso eziologico con il sinistro, in coerenza alla CP_1 fattispecie dell'art. 141 codice delle assicurazioni, condannare la quale RO
2 assicurazione del vettore, al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attore nella misura di €124.633,00 detratto l'acconto di €12.000,00 già ricevuto, o quella che maggiore o minore che risulterà provata e comunque di giustizia, in ipotesi anche in minima via concorsuale, il tutto in favore di come sopra rappresentato e Parte_1 domiciliato. Con rivalutazione monetaria ed interessi di legge fino al saldo. Vittoria di spese di causa”.
Per “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Lucca, In via preliminare: rigettare la domanda RO attrice in quanto l'art. 141 codice delle assicurazioni in ragione del tempo di accadimento del sinistro e della natura sostanziale della predetta disposizione non si applica alla fattispecie di causa;
In via processuale disporre l'integrazione del contraddittorio sia nei confronti della Sig.ra (proprietaria della Fiat panda di Parte_2 causa), del Sig. ( , conducente al momento del sinistro della Fiat panda di causa), del Sig. Parte_3 CP_3
(proprietario e conducente della Golf di causa) e/o -, voglia ammettere le prove orali di cui alla seconda
[...] memoria 183 VI° co. c.p.c. di ed all'esito delle stesse voglia respingere la domanda attrice in Controparte_4 quanto infondata in fatto ed in diritto;
Nel merito: In ogni caso voglia l'ecc.mo Tribunale adito dichiarare ai sensi dell'art.1227 c.c. il contributo causale, esclusivo o concorrente, nella determinazione delle conseguenze del sinistro, della , quale madre della odierna parte attrice, in occasione del trasporto del minore e tenuto, Parte_4 altresì, conto della concorrente responsabilità del Sig. quale conducente della VW Golf di causa, Controparte_3 accertare che la somma già corrisposta dalla alla parte attrice (euro 12.000) così come Controparte_4 pacificamente riconosciuto nell'atto di citazione è integralmente satisfattiva delle pretese della medesima parte attrice, Con vittoria di spese del presente giudizio”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1
quale assicurazione del veicolo vettore Fiat Panda tg. LU RO
537258, di proprietà di e condotto da , in cui era trasportato, in Parte_2 Parte_3 braccio alla madre, il 20.11.2003 alle 13.50, per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti. Ha esposto che: nelle predette circostanze di tempo e luogo, la Fiat Panda, percorrendo la Via di Moriano in Lucca e giunta all'incrocio con la Via
Ludovica, si era immessa nella corsia di quest'ultima via con direzione Castelnuovo Garfagnana, venendo a collidere con la VW Gold tg. AH 454LK di proprietà e condotta da , Controparte_3 che percorreva la Via Ludovica con direzione Marlia;
il violentissimo urto si era verificato nella corsia di marcia del veicolo Golf;
al conducente della Fiat Panda era stata elevata contravvenzione ai sensi dell'art. 80 c. 14, 145 c. 5 e 10 e 172 c. 5 e 8 C.d.S. con contestazione altresì dell'art. 186 C.d.S. avendo accertato un tasso alcolemico di 0,84 g/l mentre al conducente della Vw Golf era stata elevata contravvenzione ai sensi dell'art. 141, c. 1 e 3, C.d.S.; la compagnia del veicolo vettore, all'epoca aveva offerto a ristoro del Controparte_5 danno patito dall'attore il pagamento della somma di €12.000, di cui €2.000 di compensi professionali, proposta che era stata accettata dai genitori del minore, previa autorizzazione del
3 Giudice Tutelare;
il danno patito in relazione al sinistro era in realtà notevolmente superiore, avendo a tutt'oggi determinato rilevanti esiti a carico del polo encefalico e del massiccio facciale.
Si è costituita già in via preliminare Controparte_4 Controparte_5 eccependo l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 141 Codice delle Assicurazioni private
(peraltro rappresentando l'erronea indicazione dell'art. 141 Codice della Strada) e nel merito rappresentando la concorsuale responsabilità degli esercenti la responsabilità genitoriale sull'attore che, all'epoca dei fatti, era minorenne ed era stato trasportato in braccio alla madre anziché nell'apposito sedile, in violazione delle norme sul trasporto dei minori, tant'è che era stato ritrovato con la testa riversa contro la pedaliera dell'auto. Ha altresì contestato la concorsuale responsabilità del conducente del veicolo Golf che, con la propria imprudente condotta di guida, ha contribuito alla causazione del sinistro, nonché la domanda in punto di quantum, chiedendo di ritenere satisfattive le somme già corrisposte previa autorizzazione del
Giudice Tutelare.
Nella memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c. l'attore ha evidenziato che la somma di €12.000 era stata liquidata a titolo di acconto sul maggior avere ed in tal forma autorizzata dal Giudice
Tutelare.
La causa è stata istruita mediante c.t.u. e prova testimoniale ed è stata disposta l'integrazione del contraddittorio (alla luce della più recente giurisprudenza della Suprema Corte, tra cui n.
19513/2024) nei confronti della proprietaria del veicolo . Parte_2
ancorché ritualmente evocata in giudizio è rimasta contumace. CP_6
All'odierna udienza, previo scambio di note conclusive, la causa è passata in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
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Qualificazione giuridica della domanda
L'eccezione formulata dalla compagnia convenuta, di rigetto della domanda per inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 141 Codice delle Assicurazioni, è infondata e deve essere respinta.
Nella fattispecie, è pacifico e non contestato che l'attore fosse trasportato sul veicolo Fiat Panda tg. LU 537258 di proprietà della madre e condotto dal nonno materno e che si Parte_2 sia verificato uno scontro tra il predetto veicolo ed il veicolo VW Golf tg. AH 454LK.
4 La stessa parte attrice rappresenta che il sinistro, e la convenuta non lo contesta, si è verificato a seguito di scontro tra veicoli, tant'è che invoca l'art. 141 Codice delle Assicurazioni.
Il Codice delle Assicurazioni, mediante la previsione di cui all'art. 141 ha introdotto, in aggiunta rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento, l'azione diretta del terzo trasportato nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo a bordo del quale esso si trovava al momento del sinistro, salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito.
È da ritenersi preferibile e maggiormente convincente l'orientamento (prevalente sia in dottrina che in giurisprudenza) che qualifica tale disposizione quale norma processuale, applicabile a tutti i giudizi introdotti dopo il 1.1.2006, in virtù del principio di cui all'art. 11 disp. prel. c.c.; la disposizione invero individua quale sia il soggetto passivamente legittimato rispetto alla pretesa risarcitoria del trasportato e, dunque, trova applicazione rispetto al giudizio che il terzo trasportato intenda introdurre per far valere la pretesa tant'è che, nella fattispecie, sulla scorta del regime previgente, la compagnia convenuta, pacificamente assicuratrice del vettore, aveva comunque provveduto al risarcimento stragiudiziale del danno nell'immediatezza del sinistro e previa autorizzazione del GT, a titolo di provvisionale.
Dunque, restando irrilevante che il sinistro si sia verificato prima dell'entrata in vigore dell'art. 141 Cod. Ass., essendo il presente giudizio stato introdotto nella vigenza della norma, l'azione diretta del trasportato nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo sul quale al momento del sinistro era trasportato esclude ogni necessità di accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente.
Infatti, il terzo trasportato, che si avvalga dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve provare di avere subito un danno a seguito di quest'ultimo ma non anche le concrete modalità dell'incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all'art. 141 cit. Il fine della norma è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela e di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice, risparmiandogli l'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro (da ultimo Cass. SU 35318/2022).
5 Quanto al contraddittorio, esso è da ritenersi integro con la citazione in giudizio del solo proprietario del veicolo sul quale il minore era stato trasportato, mentre in difetto di esplicita azione di rivalsa/regresso nei confronti dell'altro veicolo coinvolto non vi è spazio per l'estensione del contraddittorio a costui ed alla sua assicurazione per la responsabilità civile ed al contempo è pacifico che il litisconsorzio del conducente è solo facoltativo.
In ogni caso, anche nel quadro della disciplina di cui all'art. 141 Codice delle Assicurazioni, se la vittima di un fatto illecito abbia concorso, con la propria condotta, alla produzione del danno,
l'obbligo del responsabile di risarcire quest'ultimo si riduce proporzionalmente, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1; ciò vale anche nel caso in cui la vittima fosse incapace di intendere e di volere, in quanto l'espressione “fatto colposo” che compare nel citato art. 1227 c.c., non va intesa come riferentesi all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza.
Di contro, sebbene la condotta del minore possa come detto sopra avere una sua autonoma rilevanza, occorre comunque ribadire il diritto del minore (ora adulto) a ricevere un risarcimento per il danno non patrimoniale subito, indipendentemente dal comportamento del conducente/proprietario del veicolo, sia esso un genitore o un terzo.
In particolare, da un lato è onere del conducente assicurarsi che tutti i passeggeri a bordo viaggino in condizioni di sicurezza e tale responsabilità grava anche sul genitore, che sul minore esercita la responsabilità genitoriale e che dunque deve assicurarsi, dall'altro il bambino è pur sempre considerato un terzo trasportato rispetto al titolare della polizza e l'assicurazione è responsabile di tutte le conseguenze dannose causate dalle azioni del proprio assicurato, ai sensi dell'art. 141 Codice Assicurazioni.
An debeatur
Ciò premesso, è pacifico ed acclarato che il sinistro è stato causato dallo scontro tra il veicolo
Fiat Panda, su cui l'attore, all'epoca minore, era trasportato, ed il veicolo VW Golf.
Altresì pacifico che l'attore abbia subito lesioni in conseguenza del sinistro. Si condividono sul punto le conclusioni rassegnate dal c.t.u., atteso che il percorso logico e le argomentazioni poste
6 dal c.t.u. a base della consulenza, che tengono puntualmente conto della documentazione versata in atti e delle rispettive prospettazioni delle parti, sono intrinsecamente coerenti e congrui, oltre che in linea con le ulteriori emergenze istruttorie, evidenziando la correttezza metodologica dell'approccio seguito. Afferma invero il c.t.u. che “Il quadro lesivo di cui fu dato atto in Pronto
Soccorso è chiaramente riconducibile all'incidente stradale subito;
nessuna preesistenza è stata riscontrata.”.
Pur non dovendosi acclarare la quota di responsabilità gravante sui due conducenti (a tal proposito si precisa che la compagnia convenuta non ha spiegato azione di rivalsa), resta comunque necessario indagare se sussistano i presupposti per la proporzionale riduzione del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c., ossia se vi sia una condotta riferibile al minore che possa oggettivamente rilevare nella fattispecie.
Nel caso di specie, è in discussione se il trasporto del minore in braccio alla madre, anziché negli appositi strumenti di ritenzione, abbia contribuito causalmente a provocare o comunque ad aggravare le conseguenze dannose ed inoltre è in discussione la posizione del minore e della madre, ossia se costoro viaggiassero nel sedile anteriore o nel sedile posteriore del veicolo.
Sul mancato utilizzo di strumenti di ritenzione del minore, questione peraltro che non viene negata dall'attore, si è espresso esplicitamente anche il consulente affermando che “Le lesioni riportate a livello cranio facciale sono indicative di un impatto contro materiali rigidi (pedaliera dell'auto oppure manto stradale), impatto verificatosi a seguito della proiezione del bimbo in seguito all'urto ricevuto. È innegabile che l'utilizzo dei sistemi di ritenuta avrebbe trattenuto il piccolo al sedile, producendo verosimilmente altre lesioni quali traumi da cinture, distrazione del rachide cervicale, contusione del capo contro i montanti laterali del seggiolino”.
Circa tale ultimo profilo, l'attore si limita ad affermare che il minore “si trovava trasportato in braccio alla madre a bordo dell'autovettura Fiat Panda…”.
Il c.t.u. nominato, procedendo ad una puntuale disamina del materiale in atti ha rilevato quanto segue:
“- Nella relazione del dott. redatta nell'interesse del sig. , padre CP_7 Parte_3 della (madre di ) si legge che la stessa era seduta sul sedile Parte_4 Pt_1 Pt_4 anteriore con il figlio in braccio;
7 - Nel verbale dei Carabinieri di Lucca si apprende che all'arrivo dei soccorsi la signora
era fuori dall'auto, in particolare il bimbo era disteso sul manto stradale, privo Parte_4 di sensi;
all'interno dell'auto vi erano il conducente e due passeggeri seduti sui sedili posteriori.
Il bimbo fu ritrovato, secondo quanto riferito dalla madre, con la testa riversa contro la pedaliera dell'auto. Viene riferito un danno auto ingente ("la macchina fu demolita")”.
Facendo leva sulla regola del più probabile che non la Dott.ssa afferma che “E' Persona_1 plausibile che a seguito dell'urto il bimbo, in braccio alla madre seduta anteriormente, sia stato proiettato contro la pedaliera, ovvero lato conducente, sempre perché a seguito dell'urto a sinistra il corpo subisce una accelerazione, uno spostamento verso sinistra”. Continua il c.t.u. asserendo che “Meno probabile appare invece lo scenario che vede il bimbo, trasportato posteriore, finire riverso sulla pedaliera, considerato che avrebbe dovuto essere proiettato nello spazio tra i sedili anteriori e poi essere deviato verso la pedaliera”.
La prova orale sul punto della posizione dell'attore come trasportato sul sedile anteriore o posteriore risulta pertanto del tutto inattendibile, in quanto non in linea con le ulteriori emergenze istruttorie e con le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti.
È dunque da ritenersi maggiormente probabile che il minore fosse trasportato, in braccio alla madre, sul sedile anteriore e senza cintura.
In sede di chiarimenti il C.T.U. ha confermato tali lesioni come possibili conseguenze dannose derivanti eventualmente dalla mancata adozione del presidio di sicurezza;
ha precisato però che:
“…tuttavia, non è possibile indicare con ragionevole grado di certezza che le conseguenze descritte in atti si sarebbero verificate con minor grado di esiti dannosi. Ciò, infatti dipende dalla stessa conformazione fisica del minore, che per definizione è più soggetto, a sviluppare conseguenze maggiormente gravi a seguito di insulto traumatico sul cranio” precisando altresì che “lo spettro di lesioni che può manifestarsi a seguito di insulto traumatico su un minore, per il non completo sviluppo fisico di un infante, a paragone di un adulto sono varie potendo passare da esiti sostanzialmente assenti sino all'evento morte.”
Ciò posto, è del tutto evidente come la conseguenza dannosa patita dal minore dipenda sia dall'intervenuto scontro tra veicoli, ascrivibile alla condotta di guida di entrambi i conducenti, sia dalla non corretta e non adeguata modalità di trasporto del minore all'interno del veicolo, profilo
8 anche questo non imputabile in alcun modo all'attore che all'epoca aveva soltanto un anno, bensì da ascriversi al conducente del veicolo, che doveva sincerarsi che il trasporto avvenisse in totale sicurezza ed alla madre del minore, cui la cura dello stesso era riferibile al momento del fatto.
Non vi sono pertanto ragioni per ridurre il risarcimento, che deve essere integrale in favore del trasportato, cui non è imputabile alcuna condotta rilevante ex art. 1227 c.c. (ferma la separata rivalsa spettante all'assicurazione, non richiesta in questo giudizio).
Quantum debeatur
Circa i danni risarcibili, alla luce di quanto affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(Cass. Civ., Sez. Un., 11.11.2008, n. 26972), il danno non patrimoniale, di cui all'art. 2059 c.c., deve essere inteso nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona, non connotati da rilevanza economica;
al contempo, il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che il pregiudizio deve essere interamente ristorato, ma si devono evitare duplicazioni, di talché devono considerarsi meramente descrittive le categorie di “danno morale”, “danno biologico”, “danno esistenziale”, da ricondursi all'unitaria categoria del danno non patrimoniale.
Nel caso in esame, la documentazione medica versata in atti e la consulenza medico-legale predisposta dal c.t.u., danno adeguatamente conto della ricorrenza di un danno non patrimoniale, causalmente riconducibile al sinistro per cui è causa.
Per la liquidazione del risarcimento del danno, il giudice di merito deve avere riguardo ai valori tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano;
afferma, a tale proposito, la Corte di Cassazione che “in materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti” (così Cass. civ. Sez. III Ord., 28/06/2018, n. 17018 Cass. Civ., III, 7 giugno 2011, N. 12408; Cass. Civ., III, 30 giugno 2011, N. 14402; Cass. Civ., III, 31 agosto
2011, N. 17879; Cass. Civ., III, 12 settembre 2011, N. 18641).
Va altresì precisato che nella tabella in vigore alla data della presente pronuncia, ferma restando l'unitarietà del risarcimento del danno non patrimoniale, il Tribunale di Milano, tenendo conto della più recente giurisprudenza (in particolare, si veda Cass., 11.11.2020, n. 25164), ha
9 scorporato il danno morale dal danno biologico e ciò sul fondamentale presupposto che tale voce, che si correla alle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato ed è teso a ristorare uno stato d'animo di sofferenza interiore, non è suscettibile di accertamento medico legale. Tuttavia, il ristoro del danno morale non costituisce un automatismo, ma si impone la positiva prova della sua sussistenza nel caso concreto.
Si deve poi sottolineare che la Corte di Cassazione con pronuncia recente ha precisato che “la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione -da parte del giudice- di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” - ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe - non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (Cass., Sez. III, 27/05/2019 n. 14364).
Non si ritiene che sussista, nel caso di specie, la prova in concreto di un danno morale da ristorarsi autonomamente rispetto al danno biologico, in difetto di allegazione e prova di un particolare turbamento dell'attore, meritevole di autonomo ristoro, e di circostanze specifiche ed eccezionali che rendano il danno patito in concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi analoghi. Per la tipologia di conseguenze acclarate, vi sono sofferenze psicofisiche senz'altro patite dal danneggiato, ma comunque già valutate nel relativo barème medico legale, mentre non si apprezzano ragioni per incrementare il risarcimento, in difetto di allegazione e prova puntuale della ricorrenza di una sofferenza soggettiva particolare od eccezionale.
Ad analoghe conclusioni si perviene con riferimento alla richiesta personalizzazione, in difetto di allegazione e prova di una particolare incidenza della lesione subita sui profili di natura dinamico-relazionale, a ciò non rilevando la circostanza meramente allegata e non provata
(nessuna prova orale è sul punto articolata) che per le condizioni del cuoio capelluto l'attore si trovi costretto ad indossare un cappello.
Sono altresì riconosciute le spese mediche nella misura ritenuta congrua dal c.t.u.
10 Si perviene pertanto alla seguente quantificazione, tenuto conto che l'attore, nato a [...] il
19/06/2002, alla data del fatto aveva 1 anno ed applicate le Tabelle del Tribunale di Milano 2024, vigenti alla data della presente pronuncia:
Permanente
Danno biologico (percentuale 18%) € 64.265,00
Temporanea
• 60 giorni per inabilità temporanea totale, € 6.900
• 60 giorni per inabilità temporanea parziale al 50%, € 3.450
• 60 giorni per inabilità temporanea parziale al 25%, € 1.725
Spese mediche € 1.502,00
Per complessivi €77.842
In tema di liquidazione delle spese stragiudiziali, ha recentemente statuito la Corte di Cassazione che (Cas. Sez. 6 - 3, 13/03/2017, n. 6422 ord.) che “in caso di sinistro automobilistico, nel giudizio instaurato per il risarcimento del danno le spese precedentemente sostenute dal danneggiato per l'attività stragiudiziale prestata da una società di infortunistica stradale hanno natura di danno emergente e la loro utilità, in funzione della possibilità di porle a carico del danneggiante, deve essere valutata "ex ante", avuto riguardo a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito del futuro giudizio, e sulla base delle prove dedotte dal danneggiato, cui compete l'onere di dimostrare di avere effettivamente sopportato il relativo esborso”.
Tale pronuncia si pone nel solco di una precedente sentenza dalla Cassazione a Sezioni Unite che ha statuito “non è corretta l'affermazione di taluna giurisprudenza (Cass. n. 14594 del 2005) secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. cod. proc. civ. (Cass. n. 14594 del 2005), dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte” (Cass. Civ., S.U., 10.07.2017, n. 16990, confermata da Cass. Civ., Sez. VI, 2.2.2018 n.
2644).
Le spese stragiudiziali, dunque, devono essere considerate quale danno emergente e liquidate a
11 titolo di danno patrimoniale;
al contempo, è necessario che il giudice del merito, ai fini della liquidazione delle spese, valuti se, alla luce delle emergenze istruttorie, il danno derivante dal sinistro doveva essere liquidato nella fase amichevole, piuttosto che nel processo ed al contempo verifichi se siano debitamente documentate;
invero trattandosi di danno patrimoniale deve essere data prova dell'esborso sostenuto dal danneggiato.
Tuttavia, nel caso di specie vi è in allegato alla citazione soltanto un progetto di notula, non corredata dalla relativa fattura e dalla prova del pagamento. Si esclude pertanto il relativo risarcimento.
Le spese del c.t.p. sono invece da liquidarsi quali spese di lite, su cui infra.
Interessi e rivalutazione, tenendo conto dell'acconto già liquidato
Il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno impone al debitore di: (a) pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice l'abbia già liquidato in moneta attuale;
(b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento.
Quanto agli interessi, in particolare, va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, che, con una decisione a Sezioni Unite (v. Cass. Civ. 17.02.1995 n.1712, più di recente, Cass.
Civ., III, 27.07.2001, n.10291; Cass. Civ., III, 15.01.2001, n.492; Cass. Civ., III, 1.12.2000,
n.15368), ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nell'ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito, stabilendo che “qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma”.
Tuttavia, tale prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito, valutando
12 tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro.
Nel caso di specie, occorre, poi, tener conto degli acconti già corrisposti, per complessivi
€12.000.
La Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. III, 20/04/2017, n. 9950), superando un proprio precedente orientamento, ha recentemente esplicitato i criteri di calcolo che debbono essere applicati al fine del corretto computo degli acconti, evidenziando che anche l'acconto deve essere devalutato alla data del fatto e rivalutato al momento della liquidazione, al fine di rendere omogeneo tale ammontare con il capitale liquidato, ed, al contempo, che il computo degli interessi, sulle somme così ricalcolate, deve essere effettuato tenendo conto degli acconti versati.
A tale proposito, ha precisato la Corte di Cassazione che “il creditore: (a) nel periodo compreso tra il danno e il pagamento dell'acconto, a causa della mora ha perduto la possibilità di investire
e far fruttare il denaro dovutogli: e dunque il danno da mora deve, per questo periodo, replicare il lucro che gli avrebbe garantito l'investimento dell'intero capitale dovutogli;
(b) solo dopo il pagamento dell'acconto, e per effetto di quest'ultimo, il creditore non può più dolersi di avere perduto i frutti finanziari teoricamente derivanti dall'investimento dell'intero capitale dovutogli;
dopo il pagamento dell'acconto, infatti, il lucro cessante del creditore si riduce alla perduta possibilità di investire e far fruttare il capitale che residua, dopo il pagamento dell'acconto.
Questo essendo il criterio che deve presiedere alla liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni di valore, ne segue che nel caso di pagamento di acconti, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni:
(a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione);
(b) detrarre l'acconto dal credito;
(c) calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa:
(c') sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto;
13 (c'') sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (così già Sez. 3, Sentenza n. 6347 del
19/03/2014)”.
Pertanto, la liquidazione del danno è effettuata tenuto conto dei criteri sopra richiamati per il computo dell'acconto.
Dal momento della sentenza, sino all'effettivo soddisfo, dovranno essere, inoltre, corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Spese di lite.
Le spese si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione per valore della causa e secondo i parametri medi
A carico del soccombente sono poste anche le spese di c.t.u., come liquidate in atti.
Circa le spese di c.t.p., come statuito dalla Corte di Cassazione (Cass. 10173/2015), sebbene le spese di consulenza tecnica di parte rientrino tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, tuttavia il giudice ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c. ha la facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue. La liquidazione, dunque, presuppone che sia formulata specifica domanda di rimborso ed inoltre, onde consentire la valutazione di congruità da parte del Tribunale, la parte che domanda il pagamento deve quantomeno fornire un parametro per la valutazione di congruità, mediante produzione della notula emessa dal professionista, con indicazione dell'attività prestata e dei compensi richiesti.
Nella fattispecie è versata in atti una notula per € 502, valore che risulta congruo a fronte della somma liquidata in atti al c.t.u. e delle considerazioni dallo stesso espresse. Si precisa che anche il compenso del c.t.p., se anticipato dall'Erario può essere recuperato dallo stesso.
Non si fa luogo ad alcuna dimidiazione delle spese legali a carico del soccombente per la condanna da disporsi, quanto all'attore in favore dell'erario ex art. 133 D.P.R. 115/2002, aderendo all'orientamento giurisprudenziale ribadito dalla Corte di Cassazione (vedasi Sezione
II, nella pronuncia n. 19 del 3.1.2020) e che ha trovato recente avallo nella giurisprudenza della
Corte Costituzionale (pronuncia del 19/04/2024, n. 64), che ha statuito: “va dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 133 comma 1 D.P.R. 115/2002, nella parte in cui, secondo l'interpretazione datane dal diritto vivente, prevede che, qualora
14 risulti vittoriosa la parte non abbiente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il giudice civile quantifichi le spese processuali dovute a quest'ultimo dal soccombente secondo i criteri ordinari, in misura piena e quindi superiore rispetto a quella dei compensi dovuti dallo
Stato [stesso] al difensore del non abbiente. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato fa sorgere un rapporto che si instaura direttamente tra lo Stato stesso e il difensore del beneficiario del patrocinio. A tale rapporto 'le parti del giudizio rimangono totalmente estranee':
l'applicazione dei normali criteri di liquidazione pertanto non si traduce, per il soccombente, in una 'ulteriore effettiva decurtazione' patrimoniale rispetto a quella avrebbe subito ove la controparte non fosse stata indigente. Un ragionamento diverso perverrebbe al risultato di garantire un ingiustificato vantaggio patrimoniale alla parte soccombente solo perché la controparte rientra fra gli indigenti e lo Stato si fa carico, anche attraverso la fiscalità generale, dell'onere del loro patrocinio”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede: qualificata la domanda ai sensi dell'art. 141 Cod. Ass.,
1. dichiara la contumacia di;
Parte_2
2. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore RO
e , in solido tra loro, a corrispondere all'attore la somma di € 77.842, Parte_2 oltre rivalutazione ed interessi, tenendo conto dell'acconto già liquidato per €12.000, in applicazione dei criteri stabiliti dalla pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez.
III, 20/04/2017, n. 9950), oltre successivi interessi al tasso legale dal deposito della presente sentenza sino al saldo;
3. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore RO
e , in solido tra loro, a rimborsare all'attore, e per esso ex art. 133 Parte_2
D.P.R. 115/2002 all'Erario le spese di lite, per € 14.103, oltre spese generali, IVA, CPA come per legge e spese di contributo unificato, bolli e notifiche;
15 4. pone definitivamente a carico di in persona del legale RO rappresentante pro tempore e , in solido tra loro le spese di c.t.u., Parte_2 nonché le spese del c.t.p. di parte attrice, come da notula in atti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Verbale chiuso alle ore 12.20
Il Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
16
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 709/2022
Oggi 27 giugno 2025, alle ore 10.05, innanzi al Giudice, dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, sono comparsi: per , l'Avv. CRISTILLI LAURA Parte_1
per , l'Avv. FRANCHI STEFANO RO
L'Avv. CRISTILLI dà atto di aver depositato la notifica alla sig. . Parte_2
I procuratori delle parti si riportano alle rispettive note riepilogative e conclusive ed alle conclusioni già rassegnate. L'Avv. CRISTILLI chiede la liquidazione dei propri compensi a carico dell'erario, come da nota spese depositata in allegato alla memoria conclusiva. Rappresenta che i redditi del proprio assistito sono rimasti invariati durante tutto il corso del procedimento;
l'assistito non percepisce redditi da loro, mentre il nucleo convivente composto dalla madre e dal padre oltre ai fratelli minori è sostenuto solo per il tramite di sussidi statali (il padre è attualmente in carcere). Dopo la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare
Il Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA EX ART. 281 sexies C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 709/2022 tra
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. LAURA Parte_1 C.F._1
CRISTILLI, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in LUCCA-VIALE
CASTRACANI, 69, giusta procura in calce all'atto introduttivo
ATTOR
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. RO P.IVA_1
STEFANO FRANCHI, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in LUCCA-VIA
IDELFONSO NIERI 60, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
, nata a [...] il [...] Parte_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento del terzo trasportato
CONCLUSIONI
Per “Piaccia al Tribunale Ill.mo, accertata la qualità di terzo trasportato del Sig. Parte_1 [...]
sull'auto Fiat Panda tg. LU 537258 assicurata con all'epoca del sinistro ed ora Parte_1 CP_2 divenuta , nonché il danno dallo stesso sofferto e il nesso eziologico con il sinistro, in coerenza alla CP_1 fattispecie dell'art. 141 codice delle assicurazioni, condannare la quale RO
2 assicurazione del vettore, al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attore nella misura di €124.633,00 detratto l'acconto di €12.000,00 già ricevuto, o quella che maggiore o minore che risulterà provata e comunque di giustizia, in ipotesi anche in minima via concorsuale, il tutto in favore di come sopra rappresentato e Parte_1 domiciliato. Con rivalutazione monetaria ed interessi di legge fino al saldo. Vittoria di spese di causa”.
Per “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Lucca, In via preliminare: rigettare la domanda RO attrice in quanto l'art. 141 codice delle assicurazioni in ragione del tempo di accadimento del sinistro e della natura sostanziale della predetta disposizione non si applica alla fattispecie di causa;
In via processuale disporre l'integrazione del contraddittorio sia nei confronti della Sig.ra (proprietaria della Fiat panda di Parte_2 causa), del Sig. ( , conducente al momento del sinistro della Fiat panda di causa), del Sig. Parte_3 CP_3
(proprietario e conducente della Golf di causa) e/o -, voglia ammettere le prove orali di cui alla seconda
[...] memoria 183 VI° co. c.p.c. di ed all'esito delle stesse voglia respingere la domanda attrice in Controparte_4 quanto infondata in fatto ed in diritto;
Nel merito: In ogni caso voglia l'ecc.mo Tribunale adito dichiarare ai sensi dell'art.1227 c.c. il contributo causale, esclusivo o concorrente, nella determinazione delle conseguenze del sinistro, della , quale madre della odierna parte attrice, in occasione del trasporto del minore e tenuto, Parte_4 altresì, conto della concorrente responsabilità del Sig. quale conducente della VW Golf di causa, Controparte_3 accertare che la somma già corrisposta dalla alla parte attrice (euro 12.000) così come Controparte_4 pacificamente riconosciuto nell'atto di citazione è integralmente satisfattiva delle pretese della medesima parte attrice, Con vittoria di spese del presente giudizio”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1
quale assicurazione del veicolo vettore Fiat Panda tg. LU RO
537258, di proprietà di e condotto da , in cui era trasportato, in Parte_2 Parte_3 braccio alla madre, il 20.11.2003 alle 13.50, per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti. Ha esposto che: nelle predette circostanze di tempo e luogo, la Fiat Panda, percorrendo la Via di Moriano in Lucca e giunta all'incrocio con la Via
Ludovica, si era immessa nella corsia di quest'ultima via con direzione Castelnuovo Garfagnana, venendo a collidere con la VW Gold tg. AH 454LK di proprietà e condotta da , Controparte_3 che percorreva la Via Ludovica con direzione Marlia;
il violentissimo urto si era verificato nella corsia di marcia del veicolo Golf;
al conducente della Fiat Panda era stata elevata contravvenzione ai sensi dell'art. 80 c. 14, 145 c. 5 e 10 e 172 c. 5 e 8 C.d.S. con contestazione altresì dell'art. 186 C.d.S. avendo accertato un tasso alcolemico di 0,84 g/l mentre al conducente della Vw Golf era stata elevata contravvenzione ai sensi dell'art. 141, c. 1 e 3, C.d.S.; la compagnia del veicolo vettore, all'epoca aveva offerto a ristoro del Controparte_5 danno patito dall'attore il pagamento della somma di €12.000, di cui €2.000 di compensi professionali, proposta che era stata accettata dai genitori del minore, previa autorizzazione del
3 Giudice Tutelare;
il danno patito in relazione al sinistro era in realtà notevolmente superiore, avendo a tutt'oggi determinato rilevanti esiti a carico del polo encefalico e del massiccio facciale.
Si è costituita già in via preliminare Controparte_4 Controparte_5 eccependo l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 141 Codice delle Assicurazioni private
(peraltro rappresentando l'erronea indicazione dell'art. 141 Codice della Strada) e nel merito rappresentando la concorsuale responsabilità degli esercenti la responsabilità genitoriale sull'attore che, all'epoca dei fatti, era minorenne ed era stato trasportato in braccio alla madre anziché nell'apposito sedile, in violazione delle norme sul trasporto dei minori, tant'è che era stato ritrovato con la testa riversa contro la pedaliera dell'auto. Ha altresì contestato la concorsuale responsabilità del conducente del veicolo Golf che, con la propria imprudente condotta di guida, ha contribuito alla causazione del sinistro, nonché la domanda in punto di quantum, chiedendo di ritenere satisfattive le somme già corrisposte previa autorizzazione del
Giudice Tutelare.
Nella memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c. l'attore ha evidenziato che la somma di €12.000 era stata liquidata a titolo di acconto sul maggior avere ed in tal forma autorizzata dal Giudice
Tutelare.
La causa è stata istruita mediante c.t.u. e prova testimoniale ed è stata disposta l'integrazione del contraddittorio (alla luce della più recente giurisprudenza della Suprema Corte, tra cui n.
19513/2024) nei confronti della proprietaria del veicolo . Parte_2
ancorché ritualmente evocata in giudizio è rimasta contumace. CP_6
All'odierna udienza, previo scambio di note conclusive, la causa è passata in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
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Qualificazione giuridica della domanda
L'eccezione formulata dalla compagnia convenuta, di rigetto della domanda per inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 141 Codice delle Assicurazioni, è infondata e deve essere respinta.
Nella fattispecie, è pacifico e non contestato che l'attore fosse trasportato sul veicolo Fiat Panda tg. LU 537258 di proprietà della madre e condotto dal nonno materno e che si Parte_2 sia verificato uno scontro tra il predetto veicolo ed il veicolo VW Golf tg. AH 454LK.
4 La stessa parte attrice rappresenta che il sinistro, e la convenuta non lo contesta, si è verificato a seguito di scontro tra veicoli, tant'è che invoca l'art. 141 Codice delle Assicurazioni.
Il Codice delle Assicurazioni, mediante la previsione di cui all'art. 141 ha introdotto, in aggiunta rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento, l'azione diretta del terzo trasportato nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo a bordo del quale esso si trovava al momento del sinistro, salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito.
È da ritenersi preferibile e maggiormente convincente l'orientamento (prevalente sia in dottrina che in giurisprudenza) che qualifica tale disposizione quale norma processuale, applicabile a tutti i giudizi introdotti dopo il 1.1.2006, in virtù del principio di cui all'art. 11 disp. prel. c.c.; la disposizione invero individua quale sia il soggetto passivamente legittimato rispetto alla pretesa risarcitoria del trasportato e, dunque, trova applicazione rispetto al giudizio che il terzo trasportato intenda introdurre per far valere la pretesa tant'è che, nella fattispecie, sulla scorta del regime previgente, la compagnia convenuta, pacificamente assicuratrice del vettore, aveva comunque provveduto al risarcimento stragiudiziale del danno nell'immediatezza del sinistro e previa autorizzazione del GT, a titolo di provvisionale.
Dunque, restando irrilevante che il sinistro si sia verificato prima dell'entrata in vigore dell'art. 141 Cod. Ass., essendo il presente giudizio stato introdotto nella vigenza della norma, l'azione diretta del trasportato nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo sul quale al momento del sinistro era trasportato esclude ogni necessità di accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente.
Infatti, il terzo trasportato, che si avvalga dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve provare di avere subito un danno a seguito di quest'ultimo ma non anche le concrete modalità dell'incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all'art. 141 cit. Il fine della norma è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela e di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice, risparmiandogli l'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro (da ultimo Cass. SU 35318/2022).
5 Quanto al contraddittorio, esso è da ritenersi integro con la citazione in giudizio del solo proprietario del veicolo sul quale il minore era stato trasportato, mentre in difetto di esplicita azione di rivalsa/regresso nei confronti dell'altro veicolo coinvolto non vi è spazio per l'estensione del contraddittorio a costui ed alla sua assicurazione per la responsabilità civile ed al contempo è pacifico che il litisconsorzio del conducente è solo facoltativo.
In ogni caso, anche nel quadro della disciplina di cui all'art. 141 Codice delle Assicurazioni, se la vittima di un fatto illecito abbia concorso, con la propria condotta, alla produzione del danno,
l'obbligo del responsabile di risarcire quest'ultimo si riduce proporzionalmente, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1; ciò vale anche nel caso in cui la vittima fosse incapace di intendere e di volere, in quanto l'espressione “fatto colposo” che compare nel citato art. 1227 c.c., non va intesa come riferentesi all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza.
Di contro, sebbene la condotta del minore possa come detto sopra avere una sua autonoma rilevanza, occorre comunque ribadire il diritto del minore (ora adulto) a ricevere un risarcimento per il danno non patrimoniale subito, indipendentemente dal comportamento del conducente/proprietario del veicolo, sia esso un genitore o un terzo.
In particolare, da un lato è onere del conducente assicurarsi che tutti i passeggeri a bordo viaggino in condizioni di sicurezza e tale responsabilità grava anche sul genitore, che sul minore esercita la responsabilità genitoriale e che dunque deve assicurarsi, dall'altro il bambino è pur sempre considerato un terzo trasportato rispetto al titolare della polizza e l'assicurazione è responsabile di tutte le conseguenze dannose causate dalle azioni del proprio assicurato, ai sensi dell'art. 141 Codice Assicurazioni.
An debeatur
Ciò premesso, è pacifico ed acclarato che il sinistro è stato causato dallo scontro tra il veicolo
Fiat Panda, su cui l'attore, all'epoca minore, era trasportato, ed il veicolo VW Golf.
Altresì pacifico che l'attore abbia subito lesioni in conseguenza del sinistro. Si condividono sul punto le conclusioni rassegnate dal c.t.u., atteso che il percorso logico e le argomentazioni poste
6 dal c.t.u. a base della consulenza, che tengono puntualmente conto della documentazione versata in atti e delle rispettive prospettazioni delle parti, sono intrinsecamente coerenti e congrui, oltre che in linea con le ulteriori emergenze istruttorie, evidenziando la correttezza metodologica dell'approccio seguito. Afferma invero il c.t.u. che “Il quadro lesivo di cui fu dato atto in Pronto
Soccorso è chiaramente riconducibile all'incidente stradale subito;
nessuna preesistenza è stata riscontrata.”.
Pur non dovendosi acclarare la quota di responsabilità gravante sui due conducenti (a tal proposito si precisa che la compagnia convenuta non ha spiegato azione di rivalsa), resta comunque necessario indagare se sussistano i presupposti per la proporzionale riduzione del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c., ossia se vi sia una condotta riferibile al minore che possa oggettivamente rilevare nella fattispecie.
Nel caso di specie, è in discussione se il trasporto del minore in braccio alla madre, anziché negli appositi strumenti di ritenzione, abbia contribuito causalmente a provocare o comunque ad aggravare le conseguenze dannose ed inoltre è in discussione la posizione del minore e della madre, ossia se costoro viaggiassero nel sedile anteriore o nel sedile posteriore del veicolo.
Sul mancato utilizzo di strumenti di ritenzione del minore, questione peraltro che non viene negata dall'attore, si è espresso esplicitamente anche il consulente affermando che “Le lesioni riportate a livello cranio facciale sono indicative di un impatto contro materiali rigidi (pedaliera dell'auto oppure manto stradale), impatto verificatosi a seguito della proiezione del bimbo in seguito all'urto ricevuto. È innegabile che l'utilizzo dei sistemi di ritenuta avrebbe trattenuto il piccolo al sedile, producendo verosimilmente altre lesioni quali traumi da cinture, distrazione del rachide cervicale, contusione del capo contro i montanti laterali del seggiolino”.
Circa tale ultimo profilo, l'attore si limita ad affermare che il minore “si trovava trasportato in braccio alla madre a bordo dell'autovettura Fiat Panda…”.
Il c.t.u. nominato, procedendo ad una puntuale disamina del materiale in atti ha rilevato quanto segue:
“- Nella relazione del dott. redatta nell'interesse del sig. , padre CP_7 Parte_3 della (madre di ) si legge che la stessa era seduta sul sedile Parte_4 Pt_1 Pt_4 anteriore con il figlio in braccio;
7 - Nel verbale dei Carabinieri di Lucca si apprende che all'arrivo dei soccorsi la signora
era fuori dall'auto, in particolare il bimbo era disteso sul manto stradale, privo Parte_4 di sensi;
all'interno dell'auto vi erano il conducente e due passeggeri seduti sui sedili posteriori.
Il bimbo fu ritrovato, secondo quanto riferito dalla madre, con la testa riversa contro la pedaliera dell'auto. Viene riferito un danno auto ingente ("la macchina fu demolita")”.
Facendo leva sulla regola del più probabile che non la Dott.ssa afferma che “E' Persona_1 plausibile che a seguito dell'urto il bimbo, in braccio alla madre seduta anteriormente, sia stato proiettato contro la pedaliera, ovvero lato conducente, sempre perché a seguito dell'urto a sinistra il corpo subisce una accelerazione, uno spostamento verso sinistra”. Continua il c.t.u. asserendo che “Meno probabile appare invece lo scenario che vede il bimbo, trasportato posteriore, finire riverso sulla pedaliera, considerato che avrebbe dovuto essere proiettato nello spazio tra i sedili anteriori e poi essere deviato verso la pedaliera”.
La prova orale sul punto della posizione dell'attore come trasportato sul sedile anteriore o posteriore risulta pertanto del tutto inattendibile, in quanto non in linea con le ulteriori emergenze istruttorie e con le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti.
È dunque da ritenersi maggiormente probabile che il minore fosse trasportato, in braccio alla madre, sul sedile anteriore e senza cintura.
In sede di chiarimenti il C.T.U. ha confermato tali lesioni come possibili conseguenze dannose derivanti eventualmente dalla mancata adozione del presidio di sicurezza;
ha precisato però che:
“…tuttavia, non è possibile indicare con ragionevole grado di certezza che le conseguenze descritte in atti si sarebbero verificate con minor grado di esiti dannosi. Ciò, infatti dipende dalla stessa conformazione fisica del minore, che per definizione è più soggetto, a sviluppare conseguenze maggiormente gravi a seguito di insulto traumatico sul cranio” precisando altresì che “lo spettro di lesioni che può manifestarsi a seguito di insulto traumatico su un minore, per il non completo sviluppo fisico di un infante, a paragone di un adulto sono varie potendo passare da esiti sostanzialmente assenti sino all'evento morte.”
Ciò posto, è del tutto evidente come la conseguenza dannosa patita dal minore dipenda sia dall'intervenuto scontro tra veicoli, ascrivibile alla condotta di guida di entrambi i conducenti, sia dalla non corretta e non adeguata modalità di trasporto del minore all'interno del veicolo, profilo
8 anche questo non imputabile in alcun modo all'attore che all'epoca aveva soltanto un anno, bensì da ascriversi al conducente del veicolo, che doveva sincerarsi che il trasporto avvenisse in totale sicurezza ed alla madre del minore, cui la cura dello stesso era riferibile al momento del fatto.
Non vi sono pertanto ragioni per ridurre il risarcimento, che deve essere integrale in favore del trasportato, cui non è imputabile alcuna condotta rilevante ex art. 1227 c.c. (ferma la separata rivalsa spettante all'assicurazione, non richiesta in questo giudizio).
Quantum debeatur
Circa i danni risarcibili, alla luce di quanto affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(Cass. Civ., Sez. Un., 11.11.2008, n. 26972), il danno non patrimoniale, di cui all'art. 2059 c.c., deve essere inteso nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona, non connotati da rilevanza economica;
al contempo, il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che il pregiudizio deve essere interamente ristorato, ma si devono evitare duplicazioni, di talché devono considerarsi meramente descrittive le categorie di “danno morale”, “danno biologico”, “danno esistenziale”, da ricondursi all'unitaria categoria del danno non patrimoniale.
Nel caso in esame, la documentazione medica versata in atti e la consulenza medico-legale predisposta dal c.t.u., danno adeguatamente conto della ricorrenza di un danno non patrimoniale, causalmente riconducibile al sinistro per cui è causa.
Per la liquidazione del risarcimento del danno, il giudice di merito deve avere riguardo ai valori tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano;
afferma, a tale proposito, la Corte di Cassazione che “in materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti” (così Cass. civ. Sez. III Ord., 28/06/2018, n. 17018 Cass. Civ., III, 7 giugno 2011, N. 12408; Cass. Civ., III, 30 giugno 2011, N. 14402; Cass. Civ., III, 31 agosto
2011, N. 17879; Cass. Civ., III, 12 settembre 2011, N. 18641).
Va altresì precisato che nella tabella in vigore alla data della presente pronuncia, ferma restando l'unitarietà del risarcimento del danno non patrimoniale, il Tribunale di Milano, tenendo conto della più recente giurisprudenza (in particolare, si veda Cass., 11.11.2020, n. 25164), ha
9 scorporato il danno morale dal danno biologico e ciò sul fondamentale presupposto che tale voce, che si correla alle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato ed è teso a ristorare uno stato d'animo di sofferenza interiore, non è suscettibile di accertamento medico legale. Tuttavia, il ristoro del danno morale non costituisce un automatismo, ma si impone la positiva prova della sua sussistenza nel caso concreto.
Si deve poi sottolineare che la Corte di Cassazione con pronuncia recente ha precisato che “la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione -da parte del giudice- di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” - ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe - non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (Cass., Sez. III, 27/05/2019 n. 14364).
Non si ritiene che sussista, nel caso di specie, la prova in concreto di un danno morale da ristorarsi autonomamente rispetto al danno biologico, in difetto di allegazione e prova di un particolare turbamento dell'attore, meritevole di autonomo ristoro, e di circostanze specifiche ed eccezionali che rendano il danno patito in concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi analoghi. Per la tipologia di conseguenze acclarate, vi sono sofferenze psicofisiche senz'altro patite dal danneggiato, ma comunque già valutate nel relativo barème medico legale, mentre non si apprezzano ragioni per incrementare il risarcimento, in difetto di allegazione e prova puntuale della ricorrenza di una sofferenza soggettiva particolare od eccezionale.
Ad analoghe conclusioni si perviene con riferimento alla richiesta personalizzazione, in difetto di allegazione e prova di una particolare incidenza della lesione subita sui profili di natura dinamico-relazionale, a ciò non rilevando la circostanza meramente allegata e non provata
(nessuna prova orale è sul punto articolata) che per le condizioni del cuoio capelluto l'attore si trovi costretto ad indossare un cappello.
Sono altresì riconosciute le spese mediche nella misura ritenuta congrua dal c.t.u.
10 Si perviene pertanto alla seguente quantificazione, tenuto conto che l'attore, nato a [...] il
19/06/2002, alla data del fatto aveva 1 anno ed applicate le Tabelle del Tribunale di Milano 2024, vigenti alla data della presente pronuncia:
Permanente
Danno biologico (percentuale 18%) € 64.265,00
Temporanea
• 60 giorni per inabilità temporanea totale, € 6.900
• 60 giorni per inabilità temporanea parziale al 50%, € 3.450
• 60 giorni per inabilità temporanea parziale al 25%, € 1.725
Spese mediche € 1.502,00
Per complessivi €77.842
In tema di liquidazione delle spese stragiudiziali, ha recentemente statuito la Corte di Cassazione che (Cas. Sez. 6 - 3, 13/03/2017, n. 6422 ord.) che “in caso di sinistro automobilistico, nel giudizio instaurato per il risarcimento del danno le spese precedentemente sostenute dal danneggiato per l'attività stragiudiziale prestata da una società di infortunistica stradale hanno natura di danno emergente e la loro utilità, in funzione della possibilità di porle a carico del danneggiante, deve essere valutata "ex ante", avuto riguardo a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito del futuro giudizio, e sulla base delle prove dedotte dal danneggiato, cui compete l'onere di dimostrare di avere effettivamente sopportato il relativo esborso”.
Tale pronuncia si pone nel solco di una precedente sentenza dalla Cassazione a Sezioni Unite che ha statuito “non è corretta l'affermazione di taluna giurisprudenza (Cass. n. 14594 del 2005) secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. cod. proc. civ. (Cass. n. 14594 del 2005), dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte” (Cass. Civ., S.U., 10.07.2017, n. 16990, confermata da Cass. Civ., Sez. VI, 2.2.2018 n.
2644).
Le spese stragiudiziali, dunque, devono essere considerate quale danno emergente e liquidate a
11 titolo di danno patrimoniale;
al contempo, è necessario che il giudice del merito, ai fini della liquidazione delle spese, valuti se, alla luce delle emergenze istruttorie, il danno derivante dal sinistro doveva essere liquidato nella fase amichevole, piuttosto che nel processo ed al contempo verifichi se siano debitamente documentate;
invero trattandosi di danno patrimoniale deve essere data prova dell'esborso sostenuto dal danneggiato.
Tuttavia, nel caso di specie vi è in allegato alla citazione soltanto un progetto di notula, non corredata dalla relativa fattura e dalla prova del pagamento. Si esclude pertanto il relativo risarcimento.
Le spese del c.t.p. sono invece da liquidarsi quali spese di lite, su cui infra.
Interessi e rivalutazione, tenendo conto dell'acconto già liquidato
Il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno impone al debitore di: (a) pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice l'abbia già liquidato in moneta attuale;
(b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento.
Quanto agli interessi, in particolare, va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, che, con una decisione a Sezioni Unite (v. Cass. Civ. 17.02.1995 n.1712, più di recente, Cass.
Civ., III, 27.07.2001, n.10291; Cass. Civ., III, 15.01.2001, n.492; Cass. Civ., III, 1.12.2000,
n.15368), ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nell'ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito, stabilendo che “qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma”.
Tuttavia, tale prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito, valutando
12 tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro.
Nel caso di specie, occorre, poi, tener conto degli acconti già corrisposti, per complessivi
€12.000.
La Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. III, 20/04/2017, n. 9950), superando un proprio precedente orientamento, ha recentemente esplicitato i criteri di calcolo che debbono essere applicati al fine del corretto computo degli acconti, evidenziando che anche l'acconto deve essere devalutato alla data del fatto e rivalutato al momento della liquidazione, al fine di rendere omogeneo tale ammontare con il capitale liquidato, ed, al contempo, che il computo degli interessi, sulle somme così ricalcolate, deve essere effettuato tenendo conto degli acconti versati.
A tale proposito, ha precisato la Corte di Cassazione che “il creditore: (a) nel periodo compreso tra il danno e il pagamento dell'acconto, a causa della mora ha perduto la possibilità di investire
e far fruttare il denaro dovutogli: e dunque il danno da mora deve, per questo periodo, replicare il lucro che gli avrebbe garantito l'investimento dell'intero capitale dovutogli;
(b) solo dopo il pagamento dell'acconto, e per effetto di quest'ultimo, il creditore non può più dolersi di avere perduto i frutti finanziari teoricamente derivanti dall'investimento dell'intero capitale dovutogli;
dopo il pagamento dell'acconto, infatti, il lucro cessante del creditore si riduce alla perduta possibilità di investire e far fruttare il capitale che residua, dopo il pagamento dell'acconto.
Questo essendo il criterio che deve presiedere alla liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni di valore, ne segue che nel caso di pagamento di acconti, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni:
(a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione);
(b) detrarre l'acconto dal credito;
(c) calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa:
(c') sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto;
13 (c'') sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (così già Sez. 3, Sentenza n. 6347 del
19/03/2014)”.
Pertanto, la liquidazione del danno è effettuata tenuto conto dei criteri sopra richiamati per il computo dell'acconto.
Dal momento della sentenza, sino all'effettivo soddisfo, dovranno essere, inoltre, corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Spese di lite.
Le spese si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione per valore della causa e secondo i parametri medi
A carico del soccombente sono poste anche le spese di c.t.u., come liquidate in atti.
Circa le spese di c.t.p., come statuito dalla Corte di Cassazione (Cass. 10173/2015), sebbene le spese di consulenza tecnica di parte rientrino tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, tuttavia il giudice ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c. ha la facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue. La liquidazione, dunque, presuppone che sia formulata specifica domanda di rimborso ed inoltre, onde consentire la valutazione di congruità da parte del Tribunale, la parte che domanda il pagamento deve quantomeno fornire un parametro per la valutazione di congruità, mediante produzione della notula emessa dal professionista, con indicazione dell'attività prestata e dei compensi richiesti.
Nella fattispecie è versata in atti una notula per € 502, valore che risulta congruo a fronte della somma liquidata in atti al c.t.u. e delle considerazioni dallo stesso espresse. Si precisa che anche il compenso del c.t.p., se anticipato dall'Erario può essere recuperato dallo stesso.
Non si fa luogo ad alcuna dimidiazione delle spese legali a carico del soccombente per la condanna da disporsi, quanto all'attore in favore dell'erario ex art. 133 D.P.R. 115/2002, aderendo all'orientamento giurisprudenziale ribadito dalla Corte di Cassazione (vedasi Sezione
II, nella pronuncia n. 19 del 3.1.2020) e che ha trovato recente avallo nella giurisprudenza della
Corte Costituzionale (pronuncia del 19/04/2024, n. 64), che ha statuito: “va dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 133 comma 1 D.P.R. 115/2002, nella parte in cui, secondo l'interpretazione datane dal diritto vivente, prevede che, qualora
14 risulti vittoriosa la parte non abbiente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il giudice civile quantifichi le spese processuali dovute a quest'ultimo dal soccombente secondo i criteri ordinari, in misura piena e quindi superiore rispetto a quella dei compensi dovuti dallo
Stato [stesso] al difensore del non abbiente. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato fa sorgere un rapporto che si instaura direttamente tra lo Stato stesso e il difensore del beneficiario del patrocinio. A tale rapporto 'le parti del giudizio rimangono totalmente estranee':
l'applicazione dei normali criteri di liquidazione pertanto non si traduce, per il soccombente, in una 'ulteriore effettiva decurtazione' patrimoniale rispetto a quella avrebbe subito ove la controparte non fosse stata indigente. Un ragionamento diverso perverrebbe al risultato di garantire un ingiustificato vantaggio patrimoniale alla parte soccombente solo perché la controparte rientra fra gli indigenti e lo Stato si fa carico, anche attraverso la fiscalità generale, dell'onere del loro patrocinio”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede: qualificata la domanda ai sensi dell'art. 141 Cod. Ass.,
1. dichiara la contumacia di;
Parte_2
2. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore RO
e , in solido tra loro, a corrispondere all'attore la somma di € 77.842, Parte_2 oltre rivalutazione ed interessi, tenendo conto dell'acconto già liquidato per €12.000, in applicazione dei criteri stabiliti dalla pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez.
III, 20/04/2017, n. 9950), oltre successivi interessi al tasso legale dal deposito della presente sentenza sino al saldo;
3. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore RO
e , in solido tra loro, a rimborsare all'attore, e per esso ex art. 133 Parte_2
D.P.R. 115/2002 all'Erario le spese di lite, per € 14.103, oltre spese generali, IVA, CPA come per legge e spese di contributo unificato, bolli e notifiche;
15 4. pone definitivamente a carico di in persona del legale RO rappresentante pro tempore e , in solido tra loro le spese di c.t.u., Parte_2 nonché le spese del c.t.p. di parte attrice, come da notula in atti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Verbale chiuso alle ore 12.20
Il Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
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