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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/10/2025, n. 1670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1670 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in persona dei magistrati:
dott.ssa IU SU Presidente
dott.ssa Nicole Cefis Giudice rel. est.
dott. Alessio Trogu Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4410/2023 avente ad oggetto l'impugnativa, ex art. 281 decies cpc., del provvedimento del QUESTORE DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI, n. 117/A.12/2023, emesso il 19.05.2023 e notificato in data 24.05.2023, di rigetto della domanda tesa ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale promossa da:
nato il [...] in [...], CUI: elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Maria Cristina Ximenes, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti, ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
RICORRENTE nei confronti di
, cf. , in persona del Ministro in carica, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello CP_1 P.IVA_1
Stato di Cagliari, presso i cui uffici in via Nuoro n. 50 ( P.E.C. P.IVA_2
FAX n. 070 40476290) è pure ex lege domiciliato;
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RESISTENTE
a scioglimento della riserva
1 Premesso che:
- la controversia ha ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di diniego n. 117/A.12/2023, emesso il 19.05.2023 e notificato in data 24.05.2023, su istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale n. NumeroD_1
- la causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: per parte ricorrente > “- In via principale: Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 e
1.2 del d.lgs. n. 286/1998, con le conseguenze di Legge;
- In ogni caso: Compensare tra le parti le spese di lite, confermare l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato
e liquidare al difensore del ricorrente i compensi professionali relativi all'attività prestata comprese le spese generali al 15 % ed accessori di legge”; per parte resistente > “l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, voglia, respingere il ricorso in quanto inammissibile, improponibile e comunque infondato, in fatto ed in diritto e per l'effetto, occorrendo, confermare il provvedimento impugnato, con vittoria di spese e competenze.”.
Rilevato che:
- il ricorrente ha tempestivamente impugnato il provvedimento della Questura di Cagliari che, alla luce del parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale, ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1, d.lgs. 286/1998;
- a fondamento del ricorso ha dedotto la ricorrenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno in parola. In particolare, dalla documentazione socio lavorativa allegata risulta che il richiedente si è dotato di un'occupazione lavorativa da ritenersi stabile poiché con contratto di assai lunga durata (v. Unilav assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante dal 13.08.2022 al 12.08.2027 che, più che probabilmente, al termine verrà trasformato in contratto a tempo indeterminato) e che gli garantisce un reddito di 909 euro mensili con l'autonomia economica che ne consegue, ha superato già nel 2020 con successo il corso di alfabetizzazione di livello A2, non risulta a carico dell'accoglienza;
- con comparsa di costituzione e risposta depositata il 19/10/2024 si è costituito il
[...]
che, domandando il rigetto delle avverse pretese, ha contestato la ricorrenza delle CP_1 condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno, per le seguenti ragioni: “Il ricorrente, presente in Italia dal 2015, risulta aver svolto attività lavorativa unicamente nel 2020 come bracciante agricolo, per un periodo di circa due mesi. L'ulteriore dedotta attività di apprendista nel settore della ristorazione non è stata documentata all'Amm.ne in sede procedimentale. Ad ogni modo, il mero svolgimento di attività lavorativa non può ritenersi
2 sufficiente al fine di veder accordata la protezione invocata, specie se avvenuto per brevi periodi durante il soggiorno irregolare. Non vi è prova di un'acquisita stabilità sotto il profilo abitativo: il ricorrente, difatti, grava ancora sull'accoglienza. A ciò si aggiunga la mancata integrazione dal punto di vista familiare ed affettivo, non essendo stato allegato alcun elemento da cui desumere l'esistenza di relazioni stabili o di figli in Italia.”.
- all'udienza del 16.10.2025 si è proceduto all'interrogatorio libero del ricorrente il quale, in lingua italiana, ha dichiarato: “sto lavorando in pizzeria come cuoco, a Su Stampu a
Monserrato; guadagno 1100 euro al mese, ora però loro mi stanno trattenendo 40 euro per il TFR;
vivo in una casa in affitto a Monserrato via Tito Livio n. 3; pago di affitto 200 euro, vivo con il mio amico che paga 200 euro;
sto frequentando una ragazza italiana che si chiama
l'ho conosciuta per lavoro, anche lei lavorava a Su Stampu;
sto studiando per Persona_1 prendere la patente di guida”.
A supporto della propria istanza il ricorrente ha prodotto documentazione socio lavorativa aggiornata (v. note di deposito del 26.09.2023 e 15.10.2025).
Letta la nota del 14.03.2023 con la quale la Commissione Territoriale ha espresso parere negativo al rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale, stante l'assenza dei presupposti di cui all'art. 19 d.lgs 286/98.
OSSERVA
Il Collegio ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998, così come modificato dal D.L. 130 del 2020.
Non si applica al caso di specie il D.L. 20 del 2023 essendo la domanda in sede amministrativa presentata prima dell'11/03/2023 (come previsto dall'art. 7 del medesimo decreto n. 20/2023).
Così stabilisce l'art. 19, comma 1.1, d. lgs. n. 286/1998, nella formulazione applicabile al caso in esame
“
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio
1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali
3 dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».
Sulla natura di tale forma di protezione la Cassazione, con la sentenza n. 8400 del 2023 ha affermato quanto segue: “Il legislatore ha voluto specificare, riformando l'art. 19 del TUI, l'autonoma e diretta rilevanza che assume la tutela della vita privata e familiare in attuazione dell'art. 8 CEDU e le modalità di valutazione della ricorrenza di questo parametro […] Il giudicante deve quindi valutare se l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute e a tal fine, come prevede la norma, si deve tener conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine” (Cass., sez. 1, n. 8400/2023).
Nel caso di specie, dalle dichiarazioni rese in udienza e dalla documentazione allegata, risulta che il ricorrente ha intrapreso nel nostro Paese un positivo percorso di integrazione. Sul piano lavorativo ha allegato: Unilav assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante, come addetto alla preparazione e alla cottura di cibi, presso l'Azienda “GIOVANIFUTURO S.N.C. DI MURGIA
SIMONE & GIACOBBE”, in Monserrato (CA), dal 13.08.2022 al 12.08.2027, e buste paga dei seguenti periodi: gennaio - luglio 2023, gennaio - dicembre 2024, gennaio - agosto 2025, con ultima retribuzione pari a euro 1.044,00. Ha altresì allegato Certificazione Unica 2023, redditi 2022 pari a euro 3.523,74 (ricavato da lavoro a tempo indeterminato) e 2.400,00 (ricavato da lavoro a tempo determinato); Certificazione Unica 2024, redditi 2023 pari a euro 9.129,84; Certificazione Unica 2025, redditi 2024 pari a euro 12.637,90; attestati di formazione professionale).
Quanto alla condizione abitativa, il ricorrente ha riferito: “vivo in una casa in affitto a Monserrato, via
Tito Livio n. 3; pago di affitto 200 euro, vivo con il mio amico che paga 200 euro” (allega comunicazione di ospitalità del 07.01.2025 e contratto di locazione di durata annuale, dal 01.01.2025 al 31.12.2025, regolarmente registrato, nonché ricevute e bonifici relativi al pagamento dell'affitto).
Sul piano linguistico, si rileva che il ricorrente ha reso l'audizione in lingua italiana, senza l'ausilio dell'interprete (allega attestato di conoscenza della lingua italiana, livello A2, conseguito nell'anno scolastico 2019-20 presso il CPIA 1 di Cagliari).
Il ricorrente ha altresì riferito: “sto frequentando una ragazza italiana che si chiama Persona_1
l'ho conosciuta per lavoro, anche lei lavorava a Su Stampu;
sto studiando per prendere la patente di guida.”.
4 Ciò posto, in considerazione del buon livello di integrazione raggiunto dal ricorrente, si ritiene che un suo eventuale rimpatrio risulterebbe lesivo dei diritti di rispetto e dignità della persona e della vita privata e familiare, diritti tutelati dall'art. 8 della CEDU e dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e, nella disciplina interna, degli artt. 5, comma 6 e 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificati dal D.L. 130 del 2020.
Pertanto, ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, ricorrendo i requisiti di cui al comma 1.1, il Questore dovrà rilasciare in favore del ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.
***
Compensa le spese del giudizio in ragione del fatto che la documentazione su cui si fonda l'accoglimento è stata prodotta per la prima volta nel corso del giudizio e non era a disposizione dell'Amministrazione al momento della decisione amministrativa né al momento dell'instaurazione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- dichiara il diritto di nato il [...] in [...], CUI: Parte_1 C.F._1 al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma
1.1., nella versione precedente al D.L. n. 20/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 50 del 2023, e comma 1.2 del D. Lgs. n. 286/1998, e dell'art. 32, comma 3, D.lgs. n. 25/2008;
- dispone la trasmissione degli atti al Questore territorialmente competente, a cura del ricorrente, per il rilascio del permesso di soggiorno;
- non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cagliari, in data 22/10/2025 nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di protezione internazionale, immigrazione e libera circolazione dei cittadini dell'Unione
Europea.
Il Giudice estensore
Nicole Cefis
La Presidente
IU SU
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