Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 04/12/2025, n. 1732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1732 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01732/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00697/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 697 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Serenella Eleonora Nicola ed Enrico Rabino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Settimo Torinese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Giuseppe Giusti, 3;
per l'annullamento
dell'ordinanza di demolizione -OMISSIS- adottata in data -OMISSIS- dal Direttore del Settore Territorio del Comune di Settimo Torinese, successivamente notificata, con la quale è stata ordinata la demolizione di opere non autorizzate ed asseritamente ritenute abusive,
nonché per l'annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Settimo Torinese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 il dott. UC LU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Comune di Settimo Torinese, con ordinanza -OMISSIS- del-OMISSIS-, ha ingiunto alla signora -OMISSIS-, quale comproprietaria, la demolizione di opere (un immobile composto da cucina, ripostiglio e servizio igienico, un immobile composto da cucina, disimpegno, ripostiglio, camera da letto e servizio igienico, una tettoia chiusa su 3 lati, una tettoia aperta su 3 lati, una tettoia chiusa e un container) prive di permesso di costruire e quindi ritenute abusive.
Avverso tale provvedimento la ricorrente è insorta deducendo:
1)violazione di legge in relazione agli artt. 31 e 36 del d.p.r. n. 380/2001; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, carenza e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione; illogicità, contraddittorietà, sviamento;
2) violazione di legge in relazione all’art. 31 del d.p.r. n. 380/2001; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, carenza e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione; illogicità, contraddittorietà, sviamento.
Si è costituito in giudizio il Comune di Settimo Torinese.
All’udienza del 27 novembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1.Con la prima doglianza la ricorrente deduce la mancanza di una congrua motivazione, resa necessaria dal lungo tempo trascorso dalla realizzazione delle opere; aggiunge che esse (di entità irrilevante e precarie) non richiedevano il permesso di costruire (in particolare, la tettoia e il container sono assoggettati alla d.i.a., la cui mancanza comporta la sola sanzione pecuniaria); infine invoca il principio di proporzionalità valorizzato dalla Corte ED (il quale opera in relazione all’immobile adibito ad abitazione).
La censura non ha pregio.
L'unanime giurisprudenza amministrativa esclude che, nel caso di manufatti abusivi, esistano particolari oneri motivazionali in capo alla Pubblica amministrazione. Infatti, secondo la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, l'ordinanza di demolizione ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato, con la conseguenza che essa è dotata di un'adeguata e sufficiente motivazione se, come nel caso di specie, contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività (ex multis, Consiglio di Stato sez. VI, 7.6.2021, n. 4319).
Ne consegue che non è necessario che l'amministrazione individui un interesse pubblico - diverso dalle mere esigenze di rispristino della legalità violata - idoneo a giustificare l'ordine di demolizione Tali principi valgono anche nel caso in cui quest’ultimo venga adottato a notevole distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, atteso che, a fronte della realizzazione di un immobile abusivo, non è configurabile alcun affidamento del privato meritevole di tutela; l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha infatti chiarito che " Il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso neanche nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell'abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell'onere di ripristino " (Consiglio di Stato ad. plen., 17.10.2017, n. 9; Cons. Stato, IV, 19.11.2025, n. 9040).
2. Nel procedimento di repressione degli abusi edilizi rileva il dato oggettivo della mancanza del titolo edilizio, alla quale l’interessato può supplire, ove ve ne siano i presupposti, mediante l’ottenimento della sanatoria edilizia (mancante nel caso in esame).
I manufatti in questione, nell’insieme, concretano una estesa e significativa trasformazione del territorio e risultano stabilmente adibiti ad abitazione e ad usi contigui a quello abitativo. L’oggetto della gravata ordinanza è costituito da abitazioni e relative pertinenze, ovvero opere che, per caratteristiche e destinazione, hanno determinato un significativo impatto edilizio incompatibile con l’assenza di un permesso di costruire (si veda la documentazione fotografica inserita nell’allegato n. 2 depositato in giudizio dal Comune).
In ogni caso, il carattere provvisorio o precario di un manufatto deve essere valutato non con riferimento al tipo di materiale utilizzato per la sua realizzazione, ma avendo riguardo all'uso cui lo stesso è destinato, nel senso che, se le opere sono dirette al soddisfacimento di esigenze stabili e permanenti, deve escludersene la natura precaria, a prescindere dai materiali utilizzati e dalla tecnica costruttiva applicata. La precarietà dell'opera, che esonera dall'obbligo del possesso del permesso di costruire, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e. 5, d.P.R. n. 380/2001, postula un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette che lo stesso possa essere finalizzato al soddisfacimento di esigenze (non eccezionali e contingenti, ma) permanenti nel tempo (ex multis: TAR Campania, Napoli, VI, 7.4.2025, n. 2883).
Pertanto, il forte impatto sul territorio e la non precarietà e non provvisorietà delle opere in questione giustificano la sanzione demolitoria.
3. Priva di pregio è la tesi secondo cui tettoia e container sono assoggettabili a d.i.a., la cui omissione determinerebbe la sola sanzione pecuniaria.
Oggetto del gravato provvedimento sono immobili a destinazione abitativa; la stessa tettoia chiusa, dotata di impianto elettrico, appare come un vano abitabile, mentre la tettoia aperta su 3 lati (identificata come “D” nella relazione di sopralluogo: documento n. 2 depositato in giudizio dall’Ente) è situata tra un immobile abitativo (contraddistinto con “A” nella relazione di sopralluogo) e la citata tettoia chiusa (“E”), costituendo parte integrante dell’insieme di manufatti a destinazione abitativa. Il container (F”), accostato alla tettoia chiusa e vicino agli altri immobili, appare adibito a ripostiglio, ovvero assolve a una stabile funzione accessoria a quella abitativa.
Pertanto, sia il container che la tettoia aperta fanno parte integrante di un insieme di opere funzionali all’utilizzo abitativo, talché rileva il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, al fine di valutare l'incidenza sull'assetto del territorio di una pluralità di opere, va compiuto un apprezzamento globale delle stesse, atteso che la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprendere in modo adeguato l'impatto effettivo sul territorio: i molteplici interventi eseguiti non vanno considerati cioè in maniera "frazionata" ma debbono essere vagliati in un quadro di insieme (Cons. Stato, VI, 23.10.2023, n. 9148; TAR Lombardia, Milano, II, 4.4.2023, n. 845; TAR Piemonte, II, 24.3.2025, n. 532).
In conclusione, la considerevole estensione dei manufatti de quibus (si vedano la relazione comunale di sopralluogo e le fotografie ivi inserite), la loro persistente destinazione abitativa, indeterminata nel tempo, e le loro caratteristiche strutturali ed esteriori (descritte nella relazione di sopralluogo) inducono a ritenere che si tratti di opere di forte impatto, costituenti nuova costruzione e come tali assoggettate all’obbligo del rilascio del permesso di costruire.
4. Nemmeno è prospettabile la violazione del principio di proporzionalità, in quanto la sanzione demolitoria è puntualmente identificata nei presupposti e nei contenuti dal legislatore, con la conseguenza che il potere di repressione ex art. 31 del d.p.r. n. 380/2001 è rigidamente vincolato e non si presta ad adattamenti dettati dalla situazione specifica dell’interessato.
La legittimità dell'ordine demolitorio non è mai subordinata alla effettuazione di un giudizio di proporzionalità tra il diritto individuale al rispetto della vita privata e familiare ex art. 8 CED, e dunque tra il diritto all'abitazione, e l'interesse pubblico alla tutela del territorio, posto che tale verifica deve svolgersi soltanto rispetto agli atti con cui viene data concreta esecuzione ad eventuali sentenze e/o provvedimenti amministrativi recanti l'ordine demolitorio (condizione non ricorrente nel caso di specie), e comunque il giudizio medesimo non può che far prevalere l'interesse pubblico alla tutela del territorio ogni volta che l'interessato abbia avuto da un lato piena consapevolezza dell'illecito edilizio e, dall'altro lato, un ampio margine di tempo per rimediare all'abuso (TAR Lazio, Roma, II, 13.2.2023, n. 2465).
“ Come più volte affermato dal Consiglio di Stato, l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo non contrasta l'art. 8 CED. E il Consesso ha precisato che, peraltro, una tale collisione non è neppure stata mai affermata in via di principio dalla Corte ED, posto che plurime sue pronunce hanno invece osservato che dalla richiamata norma non sia in alcun modo desumibile la sussistenza di un diritto assoluto ad occupare un immobile, anche se abusivo, solo perché casa familiare (tra le più recenti e motivate cfr. Consiglio di Stato sez. VI n. 1253/2023). Men che meno, come ribadito più volte in giurisprudenza, l'ingiunzione demolitoria viola in astratto il diritto individuale a vivere nel proprio legittimo domicilio, poiché, al contrario, afferma in concreto il diritto della collettività a rimuovere la lesione di un bene o interesse costituzionalmente tutelato e a ripristinare l'equilibrio urbanistico-edilizio (cfr. Cass. civ., III, 17.1.2020 n. 844; Cons. Stato, VI, 11.5.2022 n. 3704; TAR Campania, Salerno, II, 13.2.2025, n. 312).
Il rispetto del principio di proporzionalità in relazione all'immobile costituente l'unica abitazione del destinatario dell’ordine di demolizione potrebbe astrattamente assumere rilievo in una fase successiva a quella attuale, in quanto il principio di proporzionalità non incide sulla legittimità del provvedimento repressivo sanzionatorio, che comunque costituisce strumento del potere vincolato che l'amministrazione deve esercitare in materia ai sensi dell'art. 27, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ma semmai può valere nella fase esecutiva, della demolizione d’ufficio: altro è che, in executivis, l'Amministrazione possa mettere in campo adeguati strumenti idonei a mitigare l'impatto pregiudizievole nel caso in cui sia obiettivamente dimostrato che il trasgressore e la sua famiglia versino in condizioni fisiche e materiali più che significativamente compromesse (TAR Campania, Salerno, II, 13.2.2025, n. 312).
5. Peraltro, oltre che dall’assenza del titolo edilizio, l’impugnato provvedimento trova giustificazione nella addotta presenza, sul lotto in questione, di una fascia di rispetto di metanodotto.
6. Con il secondo motivo la ricorrente deduce che l’impugnata ordinanza non individua l’area di sedime e quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe, da acquisire al patrimonio pubblico in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione.
La censura è infondata.
Non sussiste alcun obbligo di indicare nell’ordinanza di demolizione l'area da acquisire in caso di inottemperanza, trattandosi di adempimento che il Comune dovrà porre in essere solo nel successivo provvedimento di acquisizione (ex multis: Cons. Stato, I, 7.8.2024, n. 999); invero, con il contenuto dispositivo di detta ordinanza si commina la sanzione della demolizione del manufatto abusivo, mentre l'indicazione dell'area rappresenta un successivo presupposto accertativo ai fini dell'acquisizione (Cons. Stato, VII, 25.8.2023, n. 7970).
La mancata indicazione dell'area nell’ordinanza di demolizione può comunque essere colmata con l'indicazione dell’area stessa nel successivo atto di acquisizione (TAR Campania, Salerno, II, 16.5.2024, n. 1075).
7. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente a corrispondere al Comune la somma di euro 4.000 (quattromila) oltre accessori di legge, a titolo di spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UC LU, Presidente, Estensore
Marco Costa, Referendario
Martina Arduino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| UC LU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.