Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/04/2025, n. 1826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1826 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione II Civile – in composizione monocratica - in persona del Giudi-
ce dott. Paolo Criscuoli ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc,
in seguito dell'udienza del 22.4.25, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9470 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, CF , CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
, , CF C.F._2 Parte_3 C.F._3
, CF e , CF Parte_4 C.F._4 Parte_5
elettivamente domiciliati in Palermo, V. G. LA FA- C.F._5
RINA n.13/A, presso lo studio dell'Avv. GENNARO GIUSEPPE che li rap-
presenta e difende per procura in calce all'atto di citazione -P.E.C.:
[...]
Email_1
– attori –
CONTRO
, cf , elettivamente domici- Controparte_1 C.F._6
liata in Monreale (Palermo), via Miceli n.29, presso lo studio dell'Avv.
SARDISCO LETIZIA che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa;
convenuta
Tribunale di Palermo
, cf , Controparte_2 C.F._7
– convenuta contumace –
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , Parte_1 Pt_2
, e conveni-
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
vano in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo e Controparte_2 [...]
formulando le seguenti domande: “1) - dichiarare aperta la CP_1
successione di che era nato il giorno 4 giugno 1917 a San Persona_1
US TO (PA) ed ivi deceduto il giorno 6 luglio 2003;
2) - dichiarare aperta la successione di , che era nata il Persona_2
giorno 6 dicembre 1926, a San US TO (PA) ed ivi deceduta il giorno
1 aprile 2009;
3) - accertare e dichiarare che il compendio ereditario relitto dei coniugi
e è costituito da: a) appartamento ubicato Persona_1 Persona_2
nel Comune di San US TO (PA), nella Via Falde n. 230 – piano se-
condo, identificato al catasto urbano al foglio 4, particella 2013, sub 9, ca-
tegoria A/3, classe 3, adibito a civile abitazione, composto da vani sei, wc,
due ripostigli e un disimpegno, con una superficie complessiva di mq. 99,60
- rendita catastale €. 402,84, valore €. 34.000,00; b) magazzino ubicato nel
Comune di San US TO (PA), nella Via Falde n. 234 – piano terra,
adibito a deposito, identificato al catasto urbano al foglio 4, particella 2013,
sub 6, categoria C/2, classe 7, mq. 38, rendita catastale €. 70,65, valore €.
6.000,00;
Tribunale di Palermo
- 2 - Sezione II Civile 4) - nominare un consulente tecnico d'ufficio per la formazione della
massa ereditaria da dividersi e, di conseguenza, determinare 7 singole
quote spettanti ai coeredi nonché;
5) - ordinare la divisione dei cespiti ereditari sopra descritti assegnando
ai singoli coeredi la quota ad ognuno di essi spettante;
in subordine, nel
caso in cui i cespiti risultino indivisibili, disporre la vendita degli stessi, op-
pure attribuire ad un coerede che ne faccia richiesta, per il prezzo di stima
che sarà determinato a seguito di consulenza tecnica d'ufficio o, in subor-
dine, per il prezzo stabilito nelle relazioni redatte dai consulenti di parte,
Geom. o Geom. eventualmente anche a Persona_3 Persona_4
mezzo conguaglio in denaro da versare agli altri coeredi;
6) - porre le relative spese a carico dei condividenti e, in caso di opposi-
zione, condannare la parte opponente al pagamento di spese, competenze e
onorari del giudizio oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge”.
Deducevano che era nato il giorno 4 giugno 1917 a Persona_1
San US TO (PA) ed era ivi deceduto il giorno 6 luglio 2003, e che
, era nata il giorno 6 dicembre 1926 a San US Ja- Persona_2
to (PA) ed era ivi deceduta il giorno 1 aprile 2009.
Esponevano di essere, unitamente alle convenute, i figli dei predetti i quali non avevano vergato alcun testamento.
Descritto l'asse, ne chiedevano la divisione, secondo le rispettive quote ex lege.
Ritualmente costituitasi, la convenuta aderiva alla Controparte_1
domanda di divisione.
Nel corso del processo veniva svolta attività istruttoria documentale e
Tribunale di Palermo
- 3 - Sezione II Civile con ctu tecnica.
Inoltre nel corso del giudizio, con atto del 2023, ha Parte_5
acquistato dai germani e la loro Pt_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4
rispettiva quota nei due cespiti costituenti l'asse, divenendo così proprie-
tario di 5/7 dei beni.
, inoltre, ha proposto istanza di assegnazione delle re- Parte_5
sidue quote sui beni ereditari.
In esito all'udienza del 22 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte di udienza, la causa veniva decisa ex art. 281 sexies cpc.
****
Non vi è contestazione tra le parti in merito alla sussistenza delle co-
munioni formatesi a seguito della successione di prima, Persona_1
e di , poi, rispettivamente padre e madre delle parti del Persona_2
presente giudizio.
Non vi è contestazione, inoltre, in merito alla formazione ed alla entità
delle quote in relazione ai beni costituenti l'asse.
Trattasi di: “ I) appartamento ubicato nel Comune di San US TO
(PA), nella Via Falde n. 230 – piano secondo, identificato al catasto urbano
al foglio 4, particella 2013, sub 9, categoria A/3, classe 3, adibito a civile
abitazione, composto da vani sei, wc, due ripostigli e un disimpegno, con
una superficie complessiva di mq. 99,60 - rendita catastale €. 402,84 per il
valore stimato dal C.T.U. di €. 31.000,00;
II) magazzino ubicato nel Comune di San US TO (PA), nella Via
Falde n. 234 – piano terra, adibito a deposito, identificato al catasto urbano
al foglio 4, particella 2013, sub 6, categoria C/2, classe 7, mq. 38, rendita
Tribunale di Palermo
- 4 - Sezione II Civile catastale €. 70,65 per il valore determinato dal C.T.U. di €. 11.600,00”.
Detti beni sono stati oggetto di stima e valutazione ad opera del ctu,
che pure ne ha accertato la commerciabilità e la non divisibilità.
Anche su tali profili ed in particolare sulla indivisibilità dei cespiti non sono sorte contestazioni ad opera delle parti.
Va, quindi, rilevato che il condividente ha chiesto Parte_5
l'assegnazione per intero dei due beni, precisando di aver acquistato, in forza dell'atto di compravendita del 2023, quote dei germani per comples-
sivi 5/7, mentre la convenuta costituita ha chiesto Controparte_1
l'assegnazione del magazzino.
Ciò posto, va rilevato che, a fronte di beni non comodamente divisibili,
il criterio preferenziale indicato dal codice è quello dell'assegnazione al maggior quotista.
E' noto, infatti, che “per il disposto dell'art. 720 cod. civ. gli immobili non
comodamente divisibili compresi nell'eredità devono essere attribuiti prefe-
ribilmente per intero ad uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore,
con addebito dell'eccedenza, o anche nelle porzioni di più coeredi se questi
ne richiedano congiuntamente l'attribuzione” (Cass.Civ.Sez. 2, Sentenza n.
8805 del 20/08/1993;
Inoltre, con riferimento a fattispecie analoga, è stato insegnato che “in
sede di divisione di una comunione ereditaria, qualora di essa facciano
parte soltanto due immobili, distinti e separati, non uniti da vincolo perti-
nenziale, che isolatamente considerati non possono dividersi in tante fra-
zioni quante sono le quote dei condividenti, in presenza di pluralità di ri-
chieste di attribuzione dell'intero con l'addebito dell'eccedenza, l'individua-
Tribunale di Palermo
- 5 - Sezione II Civile zione del condividente (o condividenti congiunti) con quota maggiore, da
preferirsi quale assegnatario, ai sensi dell'art. 720 cod. civ., deve effettuar-
si tenendo conto della quota spettante su ogni singolo immobile, nel senso
che deve farsi riferimento, al fine del raffronto quantitativo fra le due diver-
se quote in gara, al valore della quota che ogni condividente vanta su cia-
scuno degli immobili, sicché i due immobili vanno attribuiti a un solo condi-
vidente qualora questi risulti essere il maggiore quotista dell'uno e dell'altro
bene” (Così Cass.Civ., sez. 2, Sent. n. 21294 del 09/11/2004).
Ne consegue, in applicazione dei citati principi di diritto, che lo scio-
glimento delle comunioni deve avvenire con assegnazione a CP_3
tore della piena proprietà di entrambi i beni, con i relativi conguagli in fa-
vore delle convenute, in quanto l'istanza di assegnazione è stata formula-
ta non solo da , ma anche dai germani attori, e quindi da Parte_5
titolari di quote di 5/7.
****
Tenuto conto dell'oggetto del giudizio e del contegno processuale sussi-
stono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti del presente giudizio in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
− Accerta e dichiara l'apertura della successione di e Persona_1
di ; Persona_2
Tribunale di Palermo
- 6 - Sezione II Civile − - Accerta e dichiara che le comunioni oggetto di scioglimento sono costituite da quote indivise sui seguenti cespiti:
− 1) appartamento, ubicato nel Comune di San US TO (Pa), in via Falde n. 230, piano secondo, identificato al C.F. al foglio 4, p.lla
2013, sub. 9, categoria A/3, classe 3, 6 vani, sup. catastale 109
mq, adibito a civile abitazione;
− 2) magazzino ubicato nel Comune di San US TO (Pa) in via
Falde n. 234, adibito a deposito, identificato al C.F. al foglio 4, p.lla
2013, sub. 6, categoria C/2, classe 7, mq 38, rendita catastale €
70,65;
− Dichiara lo scioglimento delle predette comunioni mediante:
Assegnazione a della piena ed esclusiva proprietà Parte_5
dell' appartamento, ubicato nel Comune di San US TO (Pa),
in via Falde n. 230, piano secondo, identificato al C.F. al foglio 4,
p.lla 2013, sub. 9, categoria A/3, classe 3, 6 vani, sup. catastale
109 mq, adibito a civile abitazione, a fronte del conguaglio indicato nella ctu alle condividenti non assegnatarie;
Assegnazione a della piena ed esclusiva proprietà Parte_5
del magazzino ubicato nel Comune di San US TO (Pa) in via
Falde n. 234, adibito a deposito, identificato al C.F. al foglio 4, p.lla
2013, sub. 6, categoria C/2, classe 7, mq 38, rendita catastale €
70,65 a fronte del conguaglio indicato nella ctu alle condividenti non assegnatarie;
per l'effetto condanna al pagamento in favore di Parte_5 [...]
e di a titolo di conguaglio di euro CP_4 Controparte_2
Tribunale di Palermo
- 7 - Sezione II Civile 6100,00 ciascuna, oltre interessi dalla decisione al soddisfo;
− Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
− pone le spese di C.T.U., liquidate come da decreti in atti, definitiva-
mente a carico di tutte le parti del presente giudizio in solido;
− Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Palermo la tra-
scrizione della presente sentenza.
Così deciso in Palermo in data 28/04/2025.
Il Giudice
dott. Paolo Criscuoli
Tribunale di Palermo
- 8 - Sezione II Civile