CASS
Sentenza 1 settembre 2022
Sentenza 1 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/09/2022, n. 32213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32213 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZARO nel procedimento a carico di: NI EA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/s~ le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 32213 Anno 2022 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 15/06/2022 Il Procuratore generale, Silvia Salvadori, chiede il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di AT ricorre avverso l'ordinanza del 5 luglio 2021 della Corte di appello di AT che, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza con la quale il Procuratore generale aveva chiesto l'esclusione dell'applicazione della disciplina della continuazione riconosciuta a favore di EA MI dalla Corte di appello di AT con sentenza del 23 giugno 2020, divenuta definitiva, tra i reati giudicati in quel procedimento e il reato giudicato dalla sentenza della Corte di appello di Chambery (Francia) del 20 ottobre 2004, riconosciuta dalla Corte di appello di AT con provvedimento del 15 gennaio 2010, definitivo il 25 febbraio 2010. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che il principio secondo il quale il riconoscimento delle sentenze straniere non ha effetto ai fini dell'applicazione della disciplina della continuazione doveva essere contemperato con quello relativo all'intangibilità del giudicato, considerando che la sentenza della Corte di appello di AT del 23 giugno 2020 era definitiva e che, nel corso del procedimento di cognizione, le parti non avevano proposto impugnazione sul punto. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 12 e 81 cod. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che il giudice della cognizione aveva posto in essere una grave violazione di legge, posto che non era applicabile il vincolo della continuazione tra il reato giudicato in Italia e quello giudicato all'esterno, poiché il riconoscimento della relativa sentenza straniera aveva prodotto i soli effetti indicati nell'art. 12 cod. pen., tra i quali non era li compreso quello relativo all'applicazione della disciplina della continuazione. Volendo sostenere la tesi contraria, infatti, si renderebbe possibile una non consentita riduzione unilaterale della pena oggetto della sentenza adottata dallo Stato estero, come correttamente evidenziato anche dalla giurisprudenza comunitaria. Secondo il ricorrente, quindi, la violazione di tale norma di legge, sancita programmaticamente dall'art. 696 cod. proc. pen., doveva considerarsi prevalente rispetto alla recessiva tutela dell'intangibilità del giudicato, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato. 2 3. All'udienza del 5 maggio 2022, dopo la relazione del Consigliere relatore, la lettura degli atti, della requisitoria del Procuratore generale della Repubblica e delle conclusioni del ricorrente, così come indicato in epigrafe, la deliberazione della sentenza è stata differita dal Presidente alla data odierna. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e come tale deve essere accolto. 2.1. Il giudice della cognizione, riconoscendo l'applicazione della disciplina della continuazione tra il reato giudicato in Italia (considerato più grave) ed altro reato giudicato all'estero (ritenuto reato satellite), ha applicato una pena illegale per la parte di pena relativa al reato giudicato all'estero, stante l'impossibilità per il condannato di opporre tale sentenza allo Stato estero che pretenda di eseguire per intero la pena inflitta dai proprio giudice nazionale. Il difetto di sovranità dello Stato italiano e il conseguente difetto di giurisdizione del giudice penale nella rideterminazione della misura della pena inflitta con sentenza definitiva emessa da uno Stato estero, attraverso l'applicazione della disciplina del reato continuato, sono stati affermati già dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1 n. 17502 del 23/01/2020, Lazri Bardhok). È stato chiarito infatti che deve ritenersi non applicabile la disciplina della continuazione tra un reato giudicato in Italia e un reato giudicato con sentenza emessa da altro Stato membro dell'Unione europea, sentenza non riconosciuta nell'ordinamento italiano a questo effetto. A tal riguardo, è stato precìsato, infatti, che il citato art. 3 ,c1.Igs. n. 73 del 12 maggio 2016 «esclude, per le sentenze in questione, la necessità del previo giudizio di riconoscimento (ai sensi dell'art. 730 cod. proc. pen.), allorché si tratti di far assumere rilevanza, in sede dì esecuzione in Italia della pena inflitta da sentenza emessa da giudice dello Stato, alle statuizioni contenute nella sentenza estera ai soli fini indicati dalla stessa norma, coincidenti con quelli indicati dall'art. 12, primo comma, n. 1), cod. pen. Il riferimento alla "determinazione della pena" si riferisce, all'evidenza, alle valutazioni sulla sanzione penale da infliggere nel giudizio di cognizione ovvero per le valutazioni sul punto da compiere nel corso delle indagini preliminari» (Sez. 1, n. 25157 del 22 febbraio 2017, dep. 2018). 3 E ciò perché le decisioni di condanna emesse da uno Stato membro dell'Unione Europea assumono rilevanza nell'ordinamento giuridico dello Stato anche in fasi diverse (giudizio di cognizione e indagini preliminari) da quella dell'esecuzione della pena. Peraltro, a conclusioni non dissimili la giurisprudenza di legittimità è pervenuta nell'esaminare l'operatività delle cennate disposizioni nel caso in cui la sentenza straniera, emessa da uno Stato membro dell'Unione europea, sia stata riconosciuta in Italia, come nel caso in esame. In proposito, è stato spiegato che è inapplicabile in sede di esecuzione la disciplina della continuazione tra un reato giudicato in Italia e un reato giudicato con sentenza straniera riconosciuta nell'ordinamento italiano, in quanto il vincolo della continuazione non rientra tra le condizioni cui può essere finalizzato il riconoscimento delle sentenze penali straniere, ex art. 12, comma primo, cod. pen. (Sez. 5, n. 8365 del 26/09/2013, dep. 2014, Piscioneri, P:v. 259035). Tale principio di diritto non è venuto meno a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 12 maggio 2016, n. 73, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, da cui non v'è ragione di discostarsì: «la disciplina introdotta con il decreto legislativo n. 73/2016 [...] non ha introdotto alcuna modifica, laddove all'art. 3, nello stabilire la rilevanza delle decisioni di condanna pronunciate da un'autorità straniera, stabilisce che esse "sono valutate, anche in assenza di riconoscimento e purché non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, per ogni determinazione sulla pena, per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l'abitualità o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere [...] E ciò perché il regime del reato continuato non può essere considerato un "effetto penale" della condanna, in quanto presuppone un giudizio di merito [...l Principio questo consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità sopra citata e formatasi sull'art. 12, comma 1,cod. pen., che contiene la medesima espressione "effetto penale" riprodotta nella disciplina normativa che ha attuato la decisione quadro 2008/675/GAI» (Sez. 1, n. 3439 del 21 novembre 2017, dep. 2018). Col il riconoscimento della continuazione da parte del giudice della cognizione italiano si viene ad applicare quindi una "pena illegale", atteso che non esiste uno spazio di valutazione da parte del giudice di merito. Vi è una evidente violazione dell'art. 12 cod. pen. e dell'art. 696 cod. proc. pen. da parte del giudice della cognizione, con la conseguente invalidità della 4 sentenza che riconosce la continuazione col reato giudicato con la sentenza straniera, atteso che per il reato giudicato all'estero il condannato finirebbe per scontare una pena ulteriore rispetto a quella relativa al reato base giudicato in Italia, senza poter validamente opporre tale esecuzione allo Stato estero che pretenda poi di dare integrale esecuzione della pena nel proprio territorio, venendosi così a creare una sovrapposizione indebita sulla giurisdizione dello Sato estero, al dì fuori degli accordi convenzionali nell'Unione Europea o internazionali tra gli Stati. Ai fini del riconoscimento delle sentenze penali straniere, l'art. 730 cod. proc. pen. impone al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di promuovere il relativo procedimento, specificando espressamente gli effetti per i quali il riconoscimento stesso è domandato. In mancanza di tale presupposto, il giudice è carente di giurisdizione (Sez. 5 n. 2137 del 03/10/1995, Pm in proc. Cari, Rv. 203579; fattispecie nella quale la Suprema Corte ha riconosciuto il vizio cosiddetto di ultrapetizione nel provvedimento adottato dalla Corte d'Appello di Trento, che aveva determinato la pena da eseguire in Italia, in difetto della richiesta del P.G.), sicché già la richiesta del Procuratore generale italiano e il conseguente provvedimento della Corte di appello di AT precisano gli effetti per i quali il riconoscimento stesso rispettivamente è chiesto e viene accordato, ai sensi dell'art. 12 primo comma n. 1), 2) e 3) cod. pen. Al di fuori di tali limiti, il giudice italiano non può esercitare alcun potere giurisdizionale, perché lo Stato italiano è privo di sovranità. 2.2. La natura illegale della pena determinata da un giudice di merito privo di giurisdizione permette al giudice dell'esecuzione di pronunciarsi sulla richiesta del pubblico ministero di declaratoria di inefficacia di tale parte della pronuncia agli effetti esecutivi. Sull'illegalità della pena si è espressa già la giurisprudenza di legittimità a proposito di pena pecuniaria inflitta con sentenza estera: Sez. 5 n. 3597 del 15/11/1993 ) Rv. 197024. Si crea una invasione del giudicato estero, al di fuori di qualsiasi meccanismo convenzionale, così restando eluso il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale, che, ai sensi all'art. 696 cod. 5 proc. pen., costituisce la chiave di volta dei rapporti giurisdizionali con autorità straniere. Il giudice dell'esecuzione ha il potere di rimuovere la pena illegale inflitta dal giudice della cognizione, cioè determinata in violazione dei principi fondamentali dello Stato, del diritto dell'Unione Europea e dell'ordinamento internazionale. Il principio di legalità della pena, enunciato dall'art. 1 cod. pen. ed implicitamente dall'art. 25, secondo comma, Cost., informa di sé tutto il sistema penale e non può ritenersi operante solo in sede di cognizione. Tale principio, che vale sia per le pene detentive sia per le pene pecuniarie, vieta che una pena che non trovi fondamento in una norma di legge, anche se inflitta con sentenza non più soggetta ad impugnazione ordinaria, possa avere esecuzione, essendo avulsa da una pretesa punitiva dello Stato. L'applicazione di pena illegale, per errore nella determinazione o nel calcolo di essa, non configura un caso di inesistenza giuridica o abnormità del provvedimento che la dispone, e, ove la sua determinazione sia frutto non di argomentata valutazione, ma di palese errore giuridico o materiale da parte del giudice della cognizione, se ne impone la rettifica o la correzione da parte del giudice dell'esecuzione, adito ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 25, secondo comma, Cost. e nell'art. 7 CED,Iquali escludono la possibilità d'infliggere una pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso (Sez. 1, n. 14677 del 20/01/2014, Medulla, reit). Le Sezioni Unite, dirimendo il contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità, hanno ribadito tali principi anche in riferimento alla pena accessoria, affermando che l'applicazione di una pena accessoria extra o contra legem da parte del giudice della cognizione può essere rilevata, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, dal giudice dell'esecuzione, purché essa sia determinata per legge ovvero determinabile, senza alcuna discrezionalità, nella specie e nella durata, e non derivi da errore valutativo del giudice della cognizione (Sez. U, n. 6240 del 27/11/2014, Basile, Rv. 262327). Questa giurisprudenza deve essere letta alla luce degli ultimi approdi raggiunti dalle Sezioni Unite in ordine al ruolo assegnato dal codice di rito al giudice dell'esecuzione con riferimento specifico al controllo sulla legalità della pena. 6 Con la sentenza n. 18821 del 24/10/2013, dep. 2014, Ercolano, Rv 258651 e 258649, le Sezioni Unite hanno affermato che il giudice dell'esecuzione,. investito della richiesta di sostituzione della pena dell'ergastolo - inflitta con sentenza irrevocabile - con quella temporanea di trenta anni di reclusione, ove riconosca il diritto del condannato a beneficiare del trattamento più favorevole previsto dall'art. 30, primo comma, lett. b), legge n. 479 del 1999, deve provvedere, incidendo sul giudicato, alla sollecitata sostituzione, avvalendosi deì poteri previsti dagli artt. 665, 666 e 670 cod. proc. pen. e, più in particolare, che non può essere ulteriormente eseguita, ma deve essere sostituita con quella di anni trenta di reclusione la pena dell'ergastolo inflitta, in applicazione dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 341 del 2000, all'esito di giudizio abbreviato richiesto dall'interessato nella vigenza dell'art. 30, comma 1, lett. b), legge n. 479 del 1999 - il quale disponeva, per il caso di accesso al rito speciale, la sostituzione della sanzione detentiva perpetua con quella temporanea nella misura precisata - anche se la condanna è divenuta irrevocabile prima della dichiarazione di illegittimità della disposizione più rigorosa, pronunciata per violazione dell'art. 117 Cost. in riferimento all'art. 7, par. 1, CEDU, laddove riconosce il diritto dell'interessato a beneficiare del trattamento "intermedio" più favorevole, in quanto il divieto di dare esecuzione ad una sanzione penale contemplata da una norma dichiarata incostituzionale dal Giudice delle leggi esprime un valore che prevale su quello della intangibilità del giudicato e trova attuazione nell'art. 30, quarto comma, legge 11 marzo 1953, n. 87. In questa sentenza, sottolineati gli ampi margini di manovra che l'attuale ordinamento processuale riconosce alla giurisdizione esecutiva, non si è mancato di rilevare che l'istanza di legalità della pena è un tema che, in fase esecutiva, deve ritenersi costantemente sub iudice e non ostacolata dal dato formale della c.d. "situazione esaurita", che tale sostanzialmente non è, non potendosi tollerare che uno Stato di diritto assista inerte all'esecuzione di pene non conformi alla CEDU e, quindi, alla Carta fondamentale. Non va sottaciuto, infatti, che la restrizione della libertà personale del condannato deve essere legittimata, durante l'intero arco della sua durata, da una legge conforme alla Costituzione (artt. 13, secondo cornma;
25, secondo comma) e deve assolvere alla funzione rieducativa imposta dall'art. 27, terzo comma, Cost., profili che vengono sicuramente vanificati dalla declaratoria di incostituzionalità della normativa nazionale di riferimento, perché ritenuta in contrasto con la previsione convenzionale, quale parametro interposto dall'art. 117, primo comma, Cost.; imponendosi un bilanciamento tra il valore 7 costituzionale della intangibilità del giudicato e altri valori, pure costituzionalmente presidiati, quale il diritto fondamentale e inviolabile alla libertà personale, la cui tutela deve ragionevolmente prevalere sul primo. Il ruolo del giudice dell'esecuzione e la reale portata del principio della intangibilità del giudicato costituiscono i temi portanti di Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, TO, Rv 260695 e 260700, nella quale le affermazioni formulate da Sez. U. Ercolano risultano ulteriormente sviluppate. In particolare, nella sentenza TO si è significativamente chiarito: - che l'efficacia del giudicato penale nasce dalla necessità di certezza e stabilità giuridica, propria della funzione tipica del giudizio, ma anche dall'esigenza di porre un limite all'intervento dello Stato nella sfera individuale, sicché si esprime essenzialmente nel divieto di bis in idem, e non implica l'immodificabilità in assoluto del trattamento sanzionatorio stabilito con la sentenza irrevocabile di condanna, nei casi in cui la pena debba subire modificazioni necessarie imposte dal sistema a tutela dei diritti primari della persona;
- che quando, successivamente alla pronuncia di una sentenza irrevocabile di condanna, interviene la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, e quest'ultimo non è stato interamente eseguito, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato pur se il provvedimento "correttivo" da adottare non è a contenuto predeterminato, potendo egli avvalersi di penetranti poteri di accertamento e di valutazione, fermi restando i limiti fissati dalla pronuncia di cognizione in applicazione di norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali, o comunitarie derivanti dai principi in materia di successione di leggi penali nel tempo, che inibiscono l'applicazione di norme più favorevoli eventualmente medio tempore approvate dal legislatore;
- che la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 61, primo comma, n. 11-bis, cod. pen., ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 249 del 2010, impedisce che sia eseguita la porzione di pena, irrogata con sentenza irrevocabile, corrispondente all'applicazione della circostanza aggravante prevista da tale norma, spettando al giudice dell'esecuzione individuare la porzione di pena da eliminare;
8 - che il giudice dell'esecuzione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2012, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui vietava di valutare prevalente la circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comrna, cod. pen., può affermare la prevalenza dell'attenuante anche compiendo attività di accertamento, sempre che tale valutazione non sia stata esclusa dal giudice della cognizione in applicazione di norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali;
tuttavia, nel rideterminare la pena, deve attenersi ai limiti derivanti dai principi in materia di successione di leggi penali nel tempo, che inibiscono l'applicazione di norme più favorevoli eventualmente medio tempore approvate dal legislatore. Nel pervenire a queste conclusioni, nella sentenza TO le Sezioni Unite hanno evidenziato che il vigente codice di rito ha ridisegnato il ruolo e la funzione del giudice dell'esecuzione. Infatti, nell'attuale sistema è prevista una nutrita serie di poteri del giudice dell'esecuzione, più o meno incidenti sul giudicato, che la dottrina ha classificato come selettivi (art. 699 cod. proc. pen.), risolutivi (art. 673 cod. proc. pen.), di conversione (art. 2, terzo comma, cod. pen.), modificativi (artt. 672, 676 cod. proc. pen.), ricostruttivi (art. 671 cod. proc. pen. e 188 disp. att, cod. proc. pen.), complementari e supplenti (art. 674 cod. proc. pen.). Dal contenuto di tali disposizioni emerge con tutta evidenza l'insostenibilità della vecchia concezione circa la natura secondaria ed accessoria della fase esecutiva che, ormai, grazie alle nuove attribuzioni del giudice ed alla giurisdizionalizzazione del procedimento, ha acquistato una dimensione centrale e complementare a quella della fase di cognizione, concorrendo, come è stato notato, al completamento funzionale del sistema processuale. D'altra parte, la maggiore latitudine dei poteri di cui è stato dotato il giudice dell'esecuzione è stata ribadita dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 210 del 2013, che ha sottolineato che tale organo non si limita a conoscere delle questioni sulla validità e sull'efficacia del titolo esecutivo ma è anche abilitato, in vari casi, ad incidere su di esso (artt. 669, 670, comma , 671., 672 e 673 cod. proc. pen.). A ciò deve aggiungersi che il giudice dell'esecuzione è dotato di penetranti poteri di accertamento e di valutazione ben più complessi di quelli richiesti da un 9 giudizio di comparazione tra circostanze, stante il disposto normativo di cui all'art. 671 cod. proc. pen. In applicazione dei principi espressi nei punti che precedono, non resta che affermare che l'illegalità della pena, non rilevabile di ufficio in sede di legittimità in presenza di ricorso inammissibile perché presentato fuori termine, è deducibile davanti al giudice dell'esecuzione. Tale soluzione, per altro, oltre a garantire il rispetto del principio di legalità ex art. 1 cod. pen. e della funzione della pena delineata dall'art. 27 Cost., appare in linea con le coordinate fondamentali del nostro sistema processuale, rispettando la formazione del giudicato e l'intangibilità dell'accertamento processuale allorché sia trascorso il termine per proporre ricorso per cassazione (Sez. U., n. 47766 del 26/05/2015, Butera, Rv. 265108). 3. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che la Corte di appello di AT quale giudice dell'esecuzione, nel dichiarare inammissibile la richiesta del Procuratore generale di AT, abbia affermato un principio di diritto errato e di conseguenza la pronuncia impugnata debba essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di AT.
P.Q. M.
A scioglimento della riserva di deliberazione assunta all'udienza del 5 maggio 2022, annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di AT. Così deciso il 15/06/2022
lette/s~ le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 32213 Anno 2022 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 15/06/2022 Il Procuratore generale, Silvia Salvadori, chiede il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di AT ricorre avverso l'ordinanza del 5 luglio 2021 della Corte di appello di AT che, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza con la quale il Procuratore generale aveva chiesto l'esclusione dell'applicazione della disciplina della continuazione riconosciuta a favore di EA MI dalla Corte di appello di AT con sentenza del 23 giugno 2020, divenuta definitiva, tra i reati giudicati in quel procedimento e il reato giudicato dalla sentenza della Corte di appello di Chambery (Francia) del 20 ottobre 2004, riconosciuta dalla Corte di appello di AT con provvedimento del 15 gennaio 2010, definitivo il 25 febbraio 2010. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che il principio secondo il quale il riconoscimento delle sentenze straniere non ha effetto ai fini dell'applicazione della disciplina della continuazione doveva essere contemperato con quello relativo all'intangibilità del giudicato, considerando che la sentenza della Corte di appello di AT del 23 giugno 2020 era definitiva e che, nel corso del procedimento di cognizione, le parti non avevano proposto impugnazione sul punto. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 12 e 81 cod. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che il giudice della cognizione aveva posto in essere una grave violazione di legge, posto che non era applicabile il vincolo della continuazione tra il reato giudicato in Italia e quello giudicato all'esterno, poiché il riconoscimento della relativa sentenza straniera aveva prodotto i soli effetti indicati nell'art. 12 cod. pen., tra i quali non era li compreso quello relativo all'applicazione della disciplina della continuazione. Volendo sostenere la tesi contraria, infatti, si renderebbe possibile una non consentita riduzione unilaterale della pena oggetto della sentenza adottata dallo Stato estero, come correttamente evidenziato anche dalla giurisprudenza comunitaria. Secondo il ricorrente, quindi, la violazione di tale norma di legge, sancita programmaticamente dall'art. 696 cod. proc. pen., doveva considerarsi prevalente rispetto alla recessiva tutela dell'intangibilità del giudicato, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato. 2 3. All'udienza del 5 maggio 2022, dopo la relazione del Consigliere relatore, la lettura degli atti, della requisitoria del Procuratore generale della Repubblica e delle conclusioni del ricorrente, così come indicato in epigrafe, la deliberazione della sentenza è stata differita dal Presidente alla data odierna. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e come tale deve essere accolto. 2.1. Il giudice della cognizione, riconoscendo l'applicazione della disciplina della continuazione tra il reato giudicato in Italia (considerato più grave) ed altro reato giudicato all'estero (ritenuto reato satellite), ha applicato una pena illegale per la parte di pena relativa al reato giudicato all'estero, stante l'impossibilità per il condannato di opporre tale sentenza allo Stato estero che pretenda di eseguire per intero la pena inflitta dai proprio giudice nazionale. Il difetto di sovranità dello Stato italiano e il conseguente difetto di giurisdizione del giudice penale nella rideterminazione della misura della pena inflitta con sentenza definitiva emessa da uno Stato estero, attraverso l'applicazione della disciplina del reato continuato, sono stati affermati già dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1 n. 17502 del 23/01/2020, Lazri Bardhok). È stato chiarito infatti che deve ritenersi non applicabile la disciplina della continuazione tra un reato giudicato in Italia e un reato giudicato con sentenza emessa da altro Stato membro dell'Unione europea, sentenza non riconosciuta nell'ordinamento italiano a questo effetto. A tal riguardo, è stato precìsato, infatti, che il citato art. 3 ,c1.Igs. n. 73 del 12 maggio 2016 «esclude, per le sentenze in questione, la necessità del previo giudizio di riconoscimento (ai sensi dell'art. 730 cod. proc. pen.), allorché si tratti di far assumere rilevanza, in sede dì esecuzione in Italia della pena inflitta da sentenza emessa da giudice dello Stato, alle statuizioni contenute nella sentenza estera ai soli fini indicati dalla stessa norma, coincidenti con quelli indicati dall'art. 12, primo comma, n. 1), cod. pen. Il riferimento alla "determinazione della pena" si riferisce, all'evidenza, alle valutazioni sulla sanzione penale da infliggere nel giudizio di cognizione ovvero per le valutazioni sul punto da compiere nel corso delle indagini preliminari» (Sez. 1, n. 25157 del 22 febbraio 2017, dep. 2018). 3 E ciò perché le decisioni di condanna emesse da uno Stato membro dell'Unione Europea assumono rilevanza nell'ordinamento giuridico dello Stato anche in fasi diverse (giudizio di cognizione e indagini preliminari) da quella dell'esecuzione della pena. Peraltro, a conclusioni non dissimili la giurisprudenza di legittimità è pervenuta nell'esaminare l'operatività delle cennate disposizioni nel caso in cui la sentenza straniera, emessa da uno Stato membro dell'Unione europea, sia stata riconosciuta in Italia, come nel caso in esame. In proposito, è stato spiegato che è inapplicabile in sede di esecuzione la disciplina della continuazione tra un reato giudicato in Italia e un reato giudicato con sentenza straniera riconosciuta nell'ordinamento italiano, in quanto il vincolo della continuazione non rientra tra le condizioni cui può essere finalizzato il riconoscimento delle sentenze penali straniere, ex art. 12, comma primo, cod. pen. (Sez. 5, n. 8365 del 26/09/2013, dep. 2014, Piscioneri, P:v. 259035). Tale principio di diritto non è venuto meno a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 12 maggio 2016, n. 73, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, da cui non v'è ragione di discostarsì: «la disciplina introdotta con il decreto legislativo n. 73/2016 [...] non ha introdotto alcuna modifica, laddove all'art. 3, nello stabilire la rilevanza delle decisioni di condanna pronunciate da un'autorità straniera, stabilisce che esse "sono valutate, anche in assenza di riconoscimento e purché non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, per ogni determinazione sulla pena, per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l'abitualità o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere [...] E ciò perché il regime del reato continuato non può essere considerato un "effetto penale" della condanna, in quanto presuppone un giudizio di merito [...l Principio questo consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità sopra citata e formatasi sull'art. 12, comma 1,cod. pen., che contiene la medesima espressione "effetto penale" riprodotta nella disciplina normativa che ha attuato la decisione quadro 2008/675/GAI» (Sez. 1, n. 3439 del 21 novembre 2017, dep. 2018). Col il riconoscimento della continuazione da parte del giudice della cognizione italiano si viene ad applicare quindi una "pena illegale", atteso che non esiste uno spazio di valutazione da parte del giudice di merito. Vi è una evidente violazione dell'art. 12 cod. pen. e dell'art. 696 cod. proc. pen. da parte del giudice della cognizione, con la conseguente invalidità della 4 sentenza che riconosce la continuazione col reato giudicato con la sentenza straniera, atteso che per il reato giudicato all'estero il condannato finirebbe per scontare una pena ulteriore rispetto a quella relativa al reato base giudicato in Italia, senza poter validamente opporre tale esecuzione allo Stato estero che pretenda poi di dare integrale esecuzione della pena nel proprio territorio, venendosi così a creare una sovrapposizione indebita sulla giurisdizione dello Sato estero, al dì fuori degli accordi convenzionali nell'Unione Europea o internazionali tra gli Stati. Ai fini del riconoscimento delle sentenze penali straniere, l'art. 730 cod. proc. pen. impone al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di promuovere il relativo procedimento, specificando espressamente gli effetti per i quali il riconoscimento stesso è domandato. In mancanza di tale presupposto, il giudice è carente di giurisdizione (Sez. 5 n. 2137 del 03/10/1995, Pm in proc. Cari, Rv. 203579; fattispecie nella quale la Suprema Corte ha riconosciuto il vizio cosiddetto di ultrapetizione nel provvedimento adottato dalla Corte d'Appello di Trento, che aveva determinato la pena da eseguire in Italia, in difetto della richiesta del P.G.), sicché già la richiesta del Procuratore generale italiano e il conseguente provvedimento della Corte di appello di AT precisano gli effetti per i quali il riconoscimento stesso rispettivamente è chiesto e viene accordato, ai sensi dell'art. 12 primo comma n. 1), 2) e 3) cod. pen. Al di fuori di tali limiti, il giudice italiano non può esercitare alcun potere giurisdizionale, perché lo Stato italiano è privo di sovranità. 2.2. La natura illegale della pena determinata da un giudice di merito privo di giurisdizione permette al giudice dell'esecuzione di pronunciarsi sulla richiesta del pubblico ministero di declaratoria di inefficacia di tale parte della pronuncia agli effetti esecutivi. Sull'illegalità della pena si è espressa già la giurisprudenza di legittimità a proposito di pena pecuniaria inflitta con sentenza estera: Sez. 5 n. 3597 del 15/11/1993 ) Rv. 197024. Si crea una invasione del giudicato estero, al di fuori di qualsiasi meccanismo convenzionale, così restando eluso il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale, che, ai sensi all'art. 696 cod. 5 proc. pen., costituisce la chiave di volta dei rapporti giurisdizionali con autorità straniere. Il giudice dell'esecuzione ha il potere di rimuovere la pena illegale inflitta dal giudice della cognizione, cioè determinata in violazione dei principi fondamentali dello Stato, del diritto dell'Unione Europea e dell'ordinamento internazionale. Il principio di legalità della pena, enunciato dall'art. 1 cod. pen. ed implicitamente dall'art. 25, secondo comma, Cost., informa di sé tutto il sistema penale e non può ritenersi operante solo in sede di cognizione. Tale principio, che vale sia per le pene detentive sia per le pene pecuniarie, vieta che una pena che non trovi fondamento in una norma di legge, anche se inflitta con sentenza non più soggetta ad impugnazione ordinaria, possa avere esecuzione, essendo avulsa da una pretesa punitiva dello Stato. L'applicazione di pena illegale, per errore nella determinazione o nel calcolo di essa, non configura un caso di inesistenza giuridica o abnormità del provvedimento che la dispone, e, ove la sua determinazione sia frutto non di argomentata valutazione, ma di palese errore giuridico o materiale da parte del giudice della cognizione, se ne impone la rettifica o la correzione da parte del giudice dell'esecuzione, adito ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 25, secondo comma, Cost. e nell'art. 7 CED,Iquali escludono la possibilità d'infliggere una pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso (Sez. 1, n. 14677 del 20/01/2014, Medulla, reit). Le Sezioni Unite, dirimendo il contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità, hanno ribadito tali principi anche in riferimento alla pena accessoria, affermando che l'applicazione di una pena accessoria extra o contra legem da parte del giudice della cognizione può essere rilevata, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, dal giudice dell'esecuzione, purché essa sia determinata per legge ovvero determinabile, senza alcuna discrezionalità, nella specie e nella durata, e non derivi da errore valutativo del giudice della cognizione (Sez. U, n. 6240 del 27/11/2014, Basile, Rv. 262327). Questa giurisprudenza deve essere letta alla luce degli ultimi approdi raggiunti dalle Sezioni Unite in ordine al ruolo assegnato dal codice di rito al giudice dell'esecuzione con riferimento specifico al controllo sulla legalità della pena. 6 Con la sentenza n. 18821 del 24/10/2013, dep. 2014, Ercolano, Rv 258651 e 258649, le Sezioni Unite hanno affermato che il giudice dell'esecuzione,. investito della richiesta di sostituzione della pena dell'ergastolo - inflitta con sentenza irrevocabile - con quella temporanea di trenta anni di reclusione, ove riconosca il diritto del condannato a beneficiare del trattamento più favorevole previsto dall'art. 30, primo comma, lett. b), legge n. 479 del 1999, deve provvedere, incidendo sul giudicato, alla sollecitata sostituzione, avvalendosi deì poteri previsti dagli artt. 665, 666 e 670 cod. proc. pen. e, più in particolare, che non può essere ulteriormente eseguita, ma deve essere sostituita con quella di anni trenta di reclusione la pena dell'ergastolo inflitta, in applicazione dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 341 del 2000, all'esito di giudizio abbreviato richiesto dall'interessato nella vigenza dell'art. 30, comma 1, lett. b), legge n. 479 del 1999 - il quale disponeva, per il caso di accesso al rito speciale, la sostituzione della sanzione detentiva perpetua con quella temporanea nella misura precisata - anche se la condanna è divenuta irrevocabile prima della dichiarazione di illegittimità della disposizione più rigorosa, pronunciata per violazione dell'art. 117 Cost. in riferimento all'art. 7, par. 1, CEDU, laddove riconosce il diritto dell'interessato a beneficiare del trattamento "intermedio" più favorevole, in quanto il divieto di dare esecuzione ad una sanzione penale contemplata da una norma dichiarata incostituzionale dal Giudice delle leggi esprime un valore che prevale su quello della intangibilità del giudicato e trova attuazione nell'art. 30, quarto comma, legge 11 marzo 1953, n. 87. In questa sentenza, sottolineati gli ampi margini di manovra che l'attuale ordinamento processuale riconosce alla giurisdizione esecutiva, non si è mancato di rilevare che l'istanza di legalità della pena è un tema che, in fase esecutiva, deve ritenersi costantemente sub iudice e non ostacolata dal dato formale della c.d. "situazione esaurita", che tale sostanzialmente non è, non potendosi tollerare che uno Stato di diritto assista inerte all'esecuzione di pene non conformi alla CEDU e, quindi, alla Carta fondamentale. Non va sottaciuto, infatti, che la restrizione della libertà personale del condannato deve essere legittimata, durante l'intero arco della sua durata, da una legge conforme alla Costituzione (artt. 13, secondo cornma;
25, secondo comma) e deve assolvere alla funzione rieducativa imposta dall'art. 27, terzo comma, Cost., profili che vengono sicuramente vanificati dalla declaratoria di incostituzionalità della normativa nazionale di riferimento, perché ritenuta in contrasto con la previsione convenzionale, quale parametro interposto dall'art. 117, primo comma, Cost.; imponendosi un bilanciamento tra il valore 7 costituzionale della intangibilità del giudicato e altri valori, pure costituzionalmente presidiati, quale il diritto fondamentale e inviolabile alla libertà personale, la cui tutela deve ragionevolmente prevalere sul primo. Il ruolo del giudice dell'esecuzione e la reale portata del principio della intangibilità del giudicato costituiscono i temi portanti di Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, TO, Rv 260695 e 260700, nella quale le affermazioni formulate da Sez. U. Ercolano risultano ulteriormente sviluppate. In particolare, nella sentenza TO si è significativamente chiarito: - che l'efficacia del giudicato penale nasce dalla necessità di certezza e stabilità giuridica, propria della funzione tipica del giudizio, ma anche dall'esigenza di porre un limite all'intervento dello Stato nella sfera individuale, sicché si esprime essenzialmente nel divieto di bis in idem, e non implica l'immodificabilità in assoluto del trattamento sanzionatorio stabilito con la sentenza irrevocabile di condanna, nei casi in cui la pena debba subire modificazioni necessarie imposte dal sistema a tutela dei diritti primari della persona;
- che quando, successivamente alla pronuncia di una sentenza irrevocabile di condanna, interviene la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, e quest'ultimo non è stato interamente eseguito, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato pur se il provvedimento "correttivo" da adottare non è a contenuto predeterminato, potendo egli avvalersi di penetranti poteri di accertamento e di valutazione, fermi restando i limiti fissati dalla pronuncia di cognizione in applicazione di norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali, o comunitarie derivanti dai principi in materia di successione di leggi penali nel tempo, che inibiscono l'applicazione di norme più favorevoli eventualmente medio tempore approvate dal legislatore;
- che la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 61, primo comma, n. 11-bis, cod. pen., ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 249 del 2010, impedisce che sia eseguita la porzione di pena, irrogata con sentenza irrevocabile, corrispondente all'applicazione della circostanza aggravante prevista da tale norma, spettando al giudice dell'esecuzione individuare la porzione di pena da eliminare;
8 - che il giudice dell'esecuzione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2012, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui vietava di valutare prevalente la circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comrna, cod. pen., può affermare la prevalenza dell'attenuante anche compiendo attività di accertamento, sempre che tale valutazione non sia stata esclusa dal giudice della cognizione in applicazione di norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali;
tuttavia, nel rideterminare la pena, deve attenersi ai limiti derivanti dai principi in materia di successione di leggi penali nel tempo, che inibiscono l'applicazione di norme più favorevoli eventualmente medio tempore approvate dal legislatore. Nel pervenire a queste conclusioni, nella sentenza TO le Sezioni Unite hanno evidenziato che il vigente codice di rito ha ridisegnato il ruolo e la funzione del giudice dell'esecuzione. Infatti, nell'attuale sistema è prevista una nutrita serie di poteri del giudice dell'esecuzione, più o meno incidenti sul giudicato, che la dottrina ha classificato come selettivi (art. 699 cod. proc. pen.), risolutivi (art. 673 cod. proc. pen.), di conversione (art. 2, terzo comma, cod. pen.), modificativi (artt. 672, 676 cod. proc. pen.), ricostruttivi (art. 671 cod. proc. pen. e 188 disp. att, cod. proc. pen.), complementari e supplenti (art. 674 cod. proc. pen.). Dal contenuto di tali disposizioni emerge con tutta evidenza l'insostenibilità della vecchia concezione circa la natura secondaria ed accessoria della fase esecutiva che, ormai, grazie alle nuove attribuzioni del giudice ed alla giurisdizionalizzazione del procedimento, ha acquistato una dimensione centrale e complementare a quella della fase di cognizione, concorrendo, come è stato notato, al completamento funzionale del sistema processuale. D'altra parte, la maggiore latitudine dei poteri di cui è stato dotato il giudice dell'esecuzione è stata ribadita dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 210 del 2013, che ha sottolineato che tale organo non si limita a conoscere delle questioni sulla validità e sull'efficacia del titolo esecutivo ma è anche abilitato, in vari casi, ad incidere su di esso (artt. 669, 670, comma , 671., 672 e 673 cod. proc. pen.). A ciò deve aggiungersi che il giudice dell'esecuzione è dotato di penetranti poteri di accertamento e di valutazione ben più complessi di quelli richiesti da un 9 giudizio di comparazione tra circostanze, stante il disposto normativo di cui all'art. 671 cod. proc. pen. In applicazione dei principi espressi nei punti che precedono, non resta che affermare che l'illegalità della pena, non rilevabile di ufficio in sede di legittimità in presenza di ricorso inammissibile perché presentato fuori termine, è deducibile davanti al giudice dell'esecuzione. Tale soluzione, per altro, oltre a garantire il rispetto del principio di legalità ex art. 1 cod. pen. e della funzione della pena delineata dall'art. 27 Cost., appare in linea con le coordinate fondamentali del nostro sistema processuale, rispettando la formazione del giudicato e l'intangibilità dell'accertamento processuale allorché sia trascorso il termine per proporre ricorso per cassazione (Sez. U., n. 47766 del 26/05/2015, Butera, Rv. 265108). 3. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che la Corte di appello di AT quale giudice dell'esecuzione, nel dichiarare inammissibile la richiesta del Procuratore generale di AT, abbia affermato un principio di diritto errato e di conseguenza la pronuncia impugnata debba essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di AT.
P.Q. M.
A scioglimento della riserva di deliberazione assunta all'udienza del 5 maggio 2022, annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di AT. Così deciso il 15/06/2022