Art. 40.
Il personale appartenente alle carriere ausiliarie di cui all'articolo 9 della presente legge, consegue l'avanzamento in carriera a ruolo aperto dalle qualifiche iniziali di bidello, custode, usciere, portantino, a quelle terminali di bidello capo, usciere capo, custode capo, portantino capo mediante scrutinio per merito assoluto al compimento delle anzianita' previste dal penultimo comma dell'artico o 27 della legge 3 novembre 1961, n. 1255 .
Il personale appartenente alle carriere ausiliarie di cui all'articolo 9 della presente legge, consegue l'avanzamento in carriera a ruolo aperto dalle qualifiche iniziali di bidello, custode, usciere, portantino, a quelle terminali di bidello capo, usciere capo, custode capo, portantino capo mediante scrutinio per merito assoluto al compimento delle anzianita' previste dal penultimo comma dell'artico o 27 della legge 3 novembre 1961, n. 1255 .