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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/12/2025, n. 1652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1652 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott. Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est.
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 843/2024 R.G., avente ad oggetto: scioglimento della comunione;
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Loriana Gatto Rotondo e Luigi Savoca, giusta procura in atti;
- Appellante -
Contro
, nata a [...] il [...] (C.F.: CP_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Scribano, giusta C.F._2
procura in atti;
- Appellata -
1 All'udienza del 2.12.2025 la causa veniva posta in decisione senza termini.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 5255/2023, pubblicata il 20.12.2023 (resa nel procedimento n.
14050/2017), il Tribunale di Catania – Terza Sezione Civile - in composizione monocratica, ha disposto lo scioglimento della comunione sussistente tra i coniugi,
e e la conseguente attribuzione dei beni alle parti;
Parte_2 Parte_1
inoltre, in parziale accoglimento della domanda dell'odierna appellante, ha condannato al pagamento a titolo di fruttificazione, in favore della controparte, Parte_1
della somma di euro 163.840,43, oltre interessi legali.
Avverso tale sentenza ha proposto appello formulando due motivi Parte_1
di appello e chiedendo la sospensione della provvisoria esecutività.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita chiedendo di dichiararsi Parte_2
l'inammissibilità dell'appello per carenza di interesse ad impugnare o, in subordine, di rigettare il gravame.
Con ordinanza del 18.12.2024 è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Con nota, a firma congiunta delle parti, depositata il 13.5.2025, l'appellante ha rinunciato al diritto, all'azione e agli atti del giudizio e l'appellata ha accettato tale rinuncia per transazione stragiudiziale.
Quindi, alla udienza del 2.12.2025, in cui le parti non sono comparse, la causa veniva posta in decisione.
****
Rileva il collegio che le parti non hanno presenziato né all'udienza del
14.10.2025, né alla successiva udienza del 2.12.2025 (la cui fissazione era stata ritualmente comunicata alle stesse parti).
2 Trattandosi di processo iniziato in primo grado in data successiva al 24 giugno 2008, è applicabile (ai sensi dell'art. 56, comma primo, del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008) il combinato disposto degli artt. 309 e 181, comma primo, c.p.c. (quest'ultimo nel testo introdotto dall'art. 50, comma primo, del citato decreto legge n. 112/2008).
Con la presente sentenza (ex artt. 307, comma quarto, e 359 c.p.c.) va quindi ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo.
Ai sensi dell'art. 310, quarto comma, c.p.c., va disposto che le spese del processo estinto restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 843/2024 R.G., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
dispone che le spese del processo estinto restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Catania il 9 dicembre 2025, nella camera di consiglio della
Seconda Sezione civile della Corte di Appello.
IL CONSIGLIERE Est. IL
PRESIDENTE
dott. Maria Stella Arena DOTT. GIOVANNI
DIPIETRO
Il superiore provvedimento è stato redatto, sotto le cure del consigliere relatore, dott.ssa Maria Stella Arena, dalla dott.ssa Francesca Addia, magistrato ordinario in tirocinio.
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