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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 30/10/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERAMO
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro, dr.Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n°2145/2022 r.g.
TRA
, nata a [...], il [...] ed ivi residente in [...]delle Parte_1
Ninfe, n.11, elettivamente domiciliata per il presente giudizio in Teramo, via Carlo Forti, 57, presso e nello studio dell'avv. Nicola De Cesare, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(P. IVA n.: con sede in via Flaminia n. 134, 61030, Controparte_1 P.IVA_1
Cartoceto (PU), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicoletta Bonci ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo legale in via Mazzini n. 30, Fermignano
(PU), giusta procura in atti
RESISTENTE all'udienza del giorno 30 ottobre 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• rigetta il ricorso;
• dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Teramo alla data del deposito telematico
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Giuseppe Marcheggiani
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“- accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra l'istante e la
, in persona del legale amministratore pro-tempore con sede legale in via Controparte_1
Flaminia, n. 134, 61030 Cartoceto (PU) e per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma dovuta in virtù del rapporto di lavoro intercorso, per l'attività lavorativa prestata, pari ad € 24.725,88 lordi - così come specificata in premessa e nei conteggi allegati
- ovvero al pagamento di altra maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del credito all'effettivo soddisfo, oltre alla somma pari ad €
7.124,66 ovvero alla diversa maggiore o minor somma ritenuta dovuta per i diritti di natura assistenziale e contributiva, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del credito all'effettivo soddisfo;
- condannare, altresì, per le causali di cui in narrativa, la
, in persona del legale amministratore pro-tempore al risarcimento in Controparte_1 favore della ricorrente del danno personale dovuto a “grave disturbo depressivo post -traumatico da stress”, quantificato nella misura pari a 12 punti di invalidità permanente, per l'importo di € 30.540,00; ovvero nella diversa misura maggiore/minore ritenuta di Giustizia;
- previa declaratoria di illegittimità, nullità/inefficacia del licenziamento operato nei confronti della ricorrente, per le ragioni esposte in narrativa, condannare la Società resistente al pagamento in favore dell'istante della somma ritenuta di giustizia, nella misura massima, a titolo di risarcimento dei danni tutti patiti dalla in conseguenza dell'illegittimo licenziamento subito, somma Parte_1 commisurata alla retribuzione globale, tenuto conto di tutti gli istituti contrattuali applicabili ex lege;
il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Per parte resistente:
“rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.”
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
Con ricorso ex art. 414 Cod.Proc.Civ. depositato in data 06.12.2022, regolarmente notificato,
[...]
, in epigrafe generalizzato/a, ha agito in giudizio dinanzi l'intestato Parte_1
Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di far accertare l'esistenza della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la per il periodo Controparte_1 compreso tra gennaio 2020 e dicembre 2021 e conseguentemente ottenere il pagamento delle differenze retributive pari ad € 24.725,88, ed € 7.124,66 per i diritti di natura assistenziale e contributiva.
2 Ha impugnato, altresì, il licenziamento intimato dalla società resistente e chiesto a titolo di risarcimento danni per il grave disturbo depressivo post -traumatico da stress subito l'importo di € 30.540,00, quantificato nella misura pari a 12 punti di invalidità permanente.
A sostegno della domanda, in punto di fatto, ha dedotto:
- di essere stata assunta dalla in data 7.10.2019, con un contratto inizialmente Controparte_1 qualificato "a progetto" e con scadenza fissata al 31.12.2019;
- che in realtà, il contratto non prevedeva alcun progetto, dispiegandosi in un rapporto di lavoro di natura subordinata e lo svolgimento di mansioni da centralinista;
- di aver instaurato in data 11.01.2020 sempre con la società resistente un nuovo rapporto, qualificato come co.co.co. per Call center e previsione di mansioni identiche a quelle del precedente contratto a tempo determinato, con orario a tempo pieno e scadenza originariamente fissata al 31.03.2021;
- che la convenuta, a sua insaputa, aveva modificato il contratto, anticipandone la scadenza al
31.03.2020, di fatto rilevando un licenziamento posto in essere senza il rispetto della procedura prevista per il rapporto subordinato, giusta comunicazione (doc. 3 fasc. ric); Pt_2
- di aver subito, quale conseguenza di tale interruzione, un grave pregiudizio psico-fisico, come evidenziato dalla relazione specialistica a firma della dott.ssa che le diagnosticava un Per_1
"grave disturbo depressivo post-traumatico da stress";
- di essere creditrice nei confronti della datrice di lavoro di diverse spettanze retributive, quantificate in un ammontare complessivo lordo di € 24.725,88 di cui € 19.934,77 a titolo di retribuzione ordinaria, € 1.851,11 per trattamento di fine rapporto, € 1.837,50 per ratei di 13° mensilità ed € 1.102,50 per ratei di 14° mensilità e di aver diritto al versamento dei contributi previdenziali asseritamente non pagati, pari a € 7.124,66;
- di avere altresì diritto al risarcimento del danno per la patologia sofferta e quantificata in €
30.540,00, calcolata su un danno biologico del 12% (€ 2.453,72 per punto danno biologico;
€
687,04 per incremento per sofferenza soggettiva (+28%), € 3.140,76 punto danno non patrimoniale € 23.703,00 Danno Biologico);
- che ogni formale richiesta di pagamento è rimasta inevasa, rendendo ineludibile il ricorso alla
Giustizia.
In data 17.02.2023, si è costituita in giudizio contestando il Controparte_1 fondamento della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e chiedendone il rigetto.
Ha esposto di essere un'impresa di telemarketing outbound e che tra le parti erano intercorsi due distinti contratti di lavoro a progetto, entrambi rientranti nella specifica disciplina del contratto di
3 collaborazione a progetto nel settore dei call center (ex art. 24 bis d.l. n. 83/2012): il primo con decorrenza dal 7/10/2019 al 31/12/2019 ed un secondo con decorrenza 07/01/2020 e termine a ultimazione progetto, presumibilmente per il 31/03/2020.
Ha dedotto che la sig.ra si era impegnata a svolgere compiti di promozione di prodotti e Parte_1 ingaggio clienti per una specifica campagna commissionata da "Gruppo Innova", svolgendo tale attività in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione e rispetto di un orario di lavoro e senza dover giustificare l'eventuale sospensione della prestazione e la non presenza.
Ha altresì rappresentato l'inesistenza di un contratto a termine al 31.03.2021 e la sua modifica unilaterale.
Sul punto, infatti, ha specificato che la comunicazione , non necessaria trattandosi di lavoro Pt_2 autonomo, riportante la data del 2021 rappresentava un mero errore del consulente, prontamente rettificato con una successiva comunicazione riportante la data corretta del 31/03/2020, così come accaduto con altri collaboratori e non sussistendo il licenziamento ex adverso lamentato.
Ha rilevato che in data 10/03/2020, a causa della pandemia Covid-19, la sede operativa di Teramo fu chiusa ed ogni attività sospesa, determinando una "inevitabile interruzione" per cause del tutto eccezionali ed imprevedibili dei rapporti di collaborazione in essere con conseguente percezione da parte della delle indennità previste per i lavoratori autonomi. Parte_1
Ha infine rilevato come la ricorrente, durante il periodo di collaborazione, si fosse resa protagonista di comportamenti scorretti reiterati mettendo persino a rischio la possibilità di assegnazione di una importante commessa.
In virtù della natura autonoma del rapporto, ha eccepito la pretestuosità della pretesa di corresponsione delle differenze retributive reclamate, oltre che l'an ed il quantum della pretesa risarcitoria per il danno subito.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale, escussione testimoniale e rinviata alla data odierna per la discussione con termine per note.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Le questioni controverse tra le parti, per la loro eterogeneità, richiedono una trattazione separata.
La ricorrente assume di aver svolto un rapporto di lavoro di fatto subordinato alle dipendenze della durante il periodo in cui ha intrattenuto formalmente con la stessa un rapporto di Controparte_1 collaborazione coordinata e continuativa (contratto a progetto), dapprima con contratto valevole dal
7.10.2019 al 31.12.2019 e successivamente con nuovo contratto valevole dal 11.01.2020 con scadenza al 31.03.2021, benché la parte resistente avesse provveduto al recesso anticipato, ritenuto illegittimo, in data 31.03.2020.
4 La società resistente eccepisce la natura di genuina collaborazione coordinata e continuativa di tale contratto, rivendicandone la legittima stipulazione e la conformità delle relative modalità esecutive a quelle convenute tra i contraenti e previste dalla normativa applicabile alla nominata tipologia contrattuale ai sensi dell'art. 24 bis del d.l. n. 83/2012 e del decreto legislativo 81/2015.
Ciò posto, la ricorrente propone l'azione di accertamento della natura subordinata del rapporto posto in essere tra le parti, assumendo la conformità, a dispetto di quanto esplicitato, agli aspetti tipici della disciplina del rapporto di lavoro subordinato.
In sostanza, la domanda si basa, cioè, sul principio di effettività, alla cui stregua deve tenersi conto, al fine di comprendere la volontà delle parti di un rapporto contrattuale, anche del comportamento da esse attuato, in specie consistito nelle modalità di esecuzione del rapporto stesso.
È noto, infatti, che, di regola, qualsiasi attività umana economicamente valutabile può essere dedotta ad oggetto della prestazione obbligatoria in un rapporto contrattuale, sia esso di lavoro autonomo, sia di lavoro subordinato, sicché il fattore discriminante – tra l'una e l'altra tipologia contrattuale – ed il parametro normativo dell'esistenza del rapporto di lavoro dipendente è sempre la subordinazione, quale vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore di lavoro ai poteri organizzativo, direttivo e disciplinare dell'imprenditore nell'impresa in cui si obbliga a collaborare.
Per aversi un rapporto di lavoro subordinato, dunque, necessita ed è sufficiente che sia accertata l'esistenza (anche per fatti concludenti ed attraverso l'esame della volontà delle parti iscritta in ogni atto esecutivo del rapporto contrattuale) della subordinazione, la quale si configura come vincolo di natura personale, che assoggetta il prestatore alle direttive impartite dall'altro contraente inerenti al contenuto delle mansioni affidategli e che si può estrinsecare in una varietà di modi, a seconda della natura della prestazione, sì da non essere tipizzata nell'art.2094 cod. civ. con riferimento alla natura dell'attività espletata, bensì piuttosto con riferimento alla figura del prestatore di lavoro subordinato.
È evidente che, se rispetto a prestazioni di contenuto elementare e svolte senza alcuna organizzazione di mezzi da parte dell'esecutore, l'attività lavorativa svolta da questo viene facilmente a dipendere in modo vincolante da disposizioni impartite dall'imprenditore, il requisito della subordinazione può essere di meno agevole apprezzamento con riguardo ad attività lavorative di contenuto intellettuale, in cui l'elemento della cd. etero-organizzazione prevale su quello della vera e propria etero-direzione ed allora assumono rilevanza gl'indici rivelatori della subordinazione.
Si comprende così come la giurisprudenza abbia condotto una specifica elaborazione sul punto, pervenendo all'individuazione di una serie di elementi cd. sintomatici della subordinazione, il ricorso ai quali si rivela di particolare utilità, appunto, in presenza dei dati anfibologici, compatibili con la configurazione del rapporto di lavoro sia come di natura subordinata, sia autonoma, a seconda della
5 prevalenza dell'uno o dell'altro dato emergente dalle modalità esecutive del rapporto. In particolare, dalle indicazioni fornite dalla giurisprudenza si rileva che, una volta posta la classificazione degli indici rivelatori in una scala gerarchica di importanza dipendente da un criterio di priorità oggettiva, il giudice di merito assolve l'obbligo di motivazione, in ordine al significato riservato ad essi, o mediante l'attribuzione di rilevanza esclusiva a quello direttamente rivelatore dell'esistenza della subordinazione,
o, in assenza della relativa possibilità, mediante la valutazione di ciascuno di essi e poi del complesso degli elementi accertati, rivisti nella loro reciproca influenza quali segni o elementi caratteristici della manifestazione della reale intenzione comune delle parti.
A questo fine, è necessario ribadire che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è l'assoggettamento (cd. “vincolo di subordinazione”) del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento dell'organizzazione aziendale); tale assoggettamento deve essere concretamente apprezzato in relazione alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed al modo della sua attuazione, mentre altri elementi indiziari, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria.
Ne consegue che, mancando la prova della permanente messa a disposizione delle energie lavorative del prestatore a favore del datore di lavoro, con assoggettamento alle specifiche direttive da questo impartite, non rileva di per sé l'esistenza in concreto di altri elementi, come l'osservanza di un orario,
l'assenza di rischio economico, la forma della retribuzione e la stessa collaborazione, i quali possono avere valore indicativo, ma mai determinante (Cass., 29.4.2003, n. 6673).
Nell'ipotesi in cui si rivendica, come nel caso di specie, la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, è necessario che vengano, prima di tutto, allegati e dedotti gli indici costitutivi della subordinazione, o quantomeno gli elementi sussidiari della stessa, oltre alla necessità di dedurre nello specifico che tipo di contratto di lavoro subordinato si ritenga essersi costituito, ovvero un contratto a tempo pieno o a tempo parziale, ma soprattutto entro quale qualifica professionale inquadrare l'attività lavorativa svolta dall'interessato.
Ciò premesso, è noto che la figura delle collaborazioni organizzate dal committente è stata introdotta dal D.Lg.81/2015 in attuazione della legge delega 183/2014 (cd. Jobs Act). Ebbene, l'art.2, primo comma, del d.lgs. 81/2015, prevede che “a far data dal 1° gennaio 2016 si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal
6 committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”. Dal testo della norma si evince che l'art.2 cit. estende la disciplina del lavoro subordinato non a tutti i rapporti di collaborazione, bensì soltanto a quelli in cui risulti la contemporanea presenza di tre elementi costitutivi: a) la prestazione deve essere esclusivamente personale;
b) la prestazione deve essere connotata dalla continuità; c) le modalità di svolgimento delle prestazioni debbono essere organizzate dal committente, anche con riferimento ai tempi e al luogo del lavoro.
Nella relazione illustrativa dello schema di decreto si legge che l'obiettivo della nuova disciplina era quello “di estendere le tutele del lavoro subordinato ad alcuni tipi di collaborazioni morfologicamente contigue al lavoro subordinato…”. Nell'introdurre la nuova figura il legislatore del 2015 ha nello stesso tempo abrogato la disciplina del lavoro a progetto e fatte salve le tradizionali collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'art. 409, n. 3 c.p.c. (articolo 52 del D.Lgs. 81/2015); in conseguenza è dunque venuta meno la disciplina del lavoro a progetto - con il suo carico di sanzioni, limitazioni e tutele- con la quale il d.lgs. 276/2003 aveva inteso contrastare un utilizzo abusivo ed elusivo delle collaborazioni coordinate e continuative correlato non già alle esigenze di un mutato processo produttivo ma a ragioni di flessibilità in uscita e di un minor costo del lavoro.
Va incidentalmente evidenziato che il testo della norma ha subito modifiche ad opera del d.l. 3 settembre 2019, n.101, convertito nella l. 2 novembre 2019, n. 128. Nell'ottica di un intervento teso a favorire un'interpretazione più ampia della norma, il legislatore del 2019 ha soppresso l'inciso “anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro”; ha stabilito che le prestazioni debbano essere solo
“prevalentemente” e non più “esclusivamente” personali;
ha aggiunto, dopo il primo periodo, il seguente testo: “Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali”.
In questo mutato quadro normativo, la disciplina delle collaborazioni organizzate dal committente costituisce l'argine predisposto dal legislatore per contrastare un ricorso abusivo ed elusivo a forme di collaborazione coordinata e continuativa.
Alla luce delle suesposte coordinate normative, occorre vagliare se nel caso di specie sussistano gli elementi decisivi che trasformano una collaborazione in lavoro subordinato, come ribadito in tempi recenti dal Supremo Collegio, ovvero la sottoposizione al potere direttivo, organizzativo gerarchico e disciplinare del datore di lavoro (Cass. 33237/2024).
Venendo all'esame dei risultati istruttori, occorre sottolineare che la parte ricorrente, all'uopo onerata, non ha articolato mezzi di prova orale atti a dimostrare lo svolgimento della prestazione con i vincoli della subordinazione.
7 Al contrario, nel corso dell'istruttoria sono emerse le problematiche dedotte dalla Società resistente in ordine a comportamenti inadeguati tenuti dalla nei confronti di altri collaboratori, così Parte_1 come confermato dal teste all'udienza del 10.10.2024 “Cap. 7): Si è vero è Testimone_1 accaduto in diverse occasioni, ricordo in particolare in un' occasione, alla presenza di Tes_2
lui le appoggiò una mano sulla spalla della mentre stava al telefono e lei gli
[...] Parte_1 rispose in malo modo infastidita dal gesto. Posso riferire che in occasione di ottemperare ai turni di lavoro stabiliti nelle ore e giornate dalla titolare, quando tra i colleghi si poteva proporre un cambio di turno, lei si indisponeva anche se poi qualche volta, raramente, poteva accettare il cambio turno con altro collega.”
Si sottolinea come il riferimento alle ore e giornate di lavoro va inteso non quale indice del potere organizzativo da parte della committente, ma estrinsecazione delle modalità e forme di coordinamento nel rispetto dei programmi predisposti nel quadro di un rapporto unitario, coordinato e continuativo di cui al punto 10 del contratto.
Inoltre, la circostanza confermata dal teste viene rinsaldata dalle dichiarazioni del teste Tes_1 che, in qualità di formatore per conto della all'udienza del 02.04.2025, ha Testimone_3 Per_2 dichiarato: “ Sul cap. 5: " si è vera la circostanza. Preciso che svolgo l'attività di formatore per conto di in quella precisa circostanza. In questa occasione come in altre provvedevo a formare il Per_2 personale".
Il medesimo teste, in ordine all'attività espletata dalla ricorrente ha rappresentato: “cap. 6: si è vera la circostanza. Da quel che mi ricordo la sig.ra era un'operatrice di call center in outbound Parte_1 prendendo appuntamenti in autonomia. Aggiungo che anche gli altri addetti ivi presenti svolgevano la detta attività".
Né la tesi attorea di instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato alla stregua del contenuto delle pattuizioni intercorse nella scrittura privata del 7 ottobre 2019 risulta fondata.
La parte attrice ha rilevato che il contratto, come “si evince dal contenuto e tenore letterale dello stesso, non prevedeva alcun progetto, bensì, unicamente mansioni da centralinista”, producendo a sostegno di tale assunto il contratto valevole dal 7 ottobre 2019 al 31 dicembre 2019 stipulato dalle parti.
Ebbene, l'assunto viene smentito proprio dall'articolazione del progetto ivi presente: “Nell'ambito della campagna pubblicitaria il collaboratore si impegna a prestare, compiti di promozione di prodotti riconducibili alle categorie Energia elettrica e telefonia.
2. Di ingaggiare e riconoscere il cliente offrendo la soluzione più opportuna ai bisogni e/o esigenze dello stesso” ed avente come obiettivo la
“Creazione di una banca dati di nominativi probabili sottoscrittori dei prodotti oggetto della
8 campagna pubblicitaria affidata e vendita di contratti in modalità teleselling”, che ritiene il giudicante ulteriore fonte da cui trarre la correttezza della veste di collaboratrice assunta dalla ricorrente.
Nel trarre le debite conclusioni dalle circostanze emerse dall'espletata prova per testi, anche alla luce del contenuto delle pattuizioni intercorse tra le parti nel contratto in data 7 ottobre 2019, denominato di
“collaborazione a progetto”, si ritiene indimostrata la circostanza, addotta dalla ricorrente, dell'aver la stessa, nello svolgimento dell'attività lavorativa presso la adempiuto ad un obbligo Controparte_1 di mettere a disposizione le proprie energie lavorative per le esigenze mutevoli dell'impresa, giusta direttive impartite dall'imprenditore, direttamente o a mezzo dei propri collaboratori.
Anche in ordine al dedotto licenziamento illegittimo, che deve essere inteso, in virtù della corretta qualificazione del rapporto, quale recesso anticipato, la domanda non può trovare accoglimento.
La parte ricorrente ha depositato il primo contratto del 07.10.2019 con scadenza il 31.12.2019; la parte resistente, in sede di costituzione in giudizio, ha allegato la bozza anche del secondo contratto, avente data di cessazione il 31.03.2020, deducendo come le comunicazioni inviate, con data di Pt_2 cessazione 31.03.2021, fossero errate e che erano state successivamente corrette con l'indicazione della data esatta del 31.03.2020.
A conforto di tale tesi ha provveduto al deposito degli ulteriori accordi sottoscritti con altre collaboratrici ( , ) e le comunicazioni relative alla loro Controparte_2 Controparte_3 Pt_2 posizione.
La , circa la documentazione ex adverso prodotta, nulla ha eccepito, astenendosi dal Parte_1 contrastare gli avversi assunti.
Ne consegue che, al pari della domanda di corresponsione di differenze retributive, anche le richieste risarcitorie avanzate per illegittimità del recesso anticipato da parte della società dal rapporto di collaborazione coordinata e continuativa risultano infondate e vanno rigettate.
Circa le spese di lite, si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificarne la compensazione tra le parti.
La ricorrente ha, infatti, proposto due distinte domande, come detto, una domanda mirante all'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dalla data di stipula del primo contratto di collaborazione a progetto a quella di scadenza naturale del successivo contratto di analoga tipologia intercorso tra le stesse, indicata nella relativa comunicazione Unificato lav. al 31 marzo 2021, ed una domanda di accertamento dell'illegittimità del recesso da tal rapporto da parte della committente.
9 Ebbene, con riferimento alla seconda domanda, in disparte l'esclusione della natura di lavoro subordinato della collaborazione intercorsa tra le parti e della configurabilità di detto recesso quale licenziamento, l'individuazione del termine era controvertibile.
Infatti, l'attrice ha intrattenuto, tramite legali, una corrispondenza epistolare con la resistente prima dell'introduzione del giudizio, nella quale aveva denunciato il carattere di recesso intimatole senza il rispetto del termine del contratto nella modifica della sua scadenza, anticipata al 31 marzo 2020 a seguito dell'emergenza COVID rispetto alla data finale di esso pattuita dalle parti al 31 marzo 2021
(cfr. lettera 11 luglio 2020 in atti della ricorrente, doc.6).
La società, nel rispondere a tale missiva, nulla replicava a quella doglianza, ancorché l'avesse implicitamente respinta, indicando il rapporto costituitosi tra le parti come “avente decorrenza dal
07/01/2020 e termine, a ultimazione del progetto, il 31.03.2020” (in atti della resistente, doc.8).
È solo in sede di costituzione in giudizio che la società ha spiegato il motivo per cui la seconda comunicazione Unificato Lav. da essa inviata conteneva la scadenza al 31.03.2020, segnalandone la natura di rettifica della precedente comunicazione, in cui la scadenza stessa era fissata al 31.03.2021 per mero errore, commesso anche relativamente ad altri collaboratori.
La resistente ha, ben sì, prodotto anche il contratto da cui rilevare la data di scadenza al 31.03.2020, ma privo della sottoscrizione delle parti, omettendo così di assolvere all'onere di provare che la scadenza naturale di tal rapporto di collaborazione coordinata e continuativa fosse stata effettivamente stabilita al
31.03.2020, anziché al 31.03.2021.
La prova documentale, del pari prodotta in sede di costituzione in giudizio dalla resistente, di aver inviato comunicazioni di rettifica della scadenza del contratto anche in relazione ad altri due rapporti di collaborazione coordinata e continuativa costituiti nella stessa data di quello instaurato con la ricorrente, in mancanza di contestazione specifica da parte di questa dell'esistenza di un errore nella comunicazione iniziale, deve ritenersi, come detto, idonea ad avvalorare la tesi della società.
Ai fini, invece, della prova della conoscenza da parte della ricorrente dell'esistenza di un errore materiale nell'indicazione della scadenza del rapporto contrattuale prima dell'introduzione del giudizio
(conoscenza che, se dimostrata, renderebbe ingiustificata la proposizione dell'impugnativa del recesso ante tempus), sarebbe stato necessario che l'errore citato fosse stato menzionato dalla società nella corrispondenza stragiudiziale.
L'aver poi la ricorrente stessa prodotto la comunicazione di rettifica inviata dalla resistente al Centro per l'Impiego con il modello Unificato Lav. è iniziativa da ritenersi mirante a far accertare l'esattezza della data indicata nella prima comunicazione, stante la proposizione d'impugnativa di licenziamento ravvisato nella seconda comunicazione.
10 In tal situazione si ravvisa una condotta stragiudiziale attuata dalla società che era idonea oggettivamente a suscitare nell'attrice il ragionevole convincimento che la destinataria della sua istanza incentrasse la contestazione sulla natura del rapporto come di lavoro autonomo, senza assumere specifica posizione (in subordine) circa l'individuazione della relativa data di scadenza, ossia senza esplicitazione della ragione per cui la società la collocasse nel 31.03.2020, sebbene la scadenza stessa fosse indicata nella missiva attorea al 31.03.2021 motivatamente, ivi lamentandosi specificamente che
“A seguito dell'emergenza COVID -19, il contratto è stato unilateralmente modificato dalla Vs.
Società, anticipandone la scadenza al 31.03.2020”.
Questi i motivi del retroscritto dispositivo.
Così deciso in Teramo alla data del deposito telematico
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Giuseppe Marcheggiani
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