TAR Roma, sez. 4B, sentenza 05/01/2026, n. 127
TAR
Ordinanza cautelare 10 giugno 2024
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Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 10 bis L. 241/1990 (mancata comunicazione del preavviso di rigetto)

    Il Collegio ritiene fondata la censura, sottolineando che la comunicazione del preavviso di rigetto è necessaria nei procedimenti ad istanza di parte e che la sua omissione, nei procedimenti discrezionali, non è sanabile ai sensi dell'art. 21 octies L. 241/1990.

  • Accolto
    Violazione dei principi stabiliti dalle sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18-22 del 2022

    Il Collegio accoglie la censura, aderendo all'orientamento dell'Adunanza Plenaria secondo cui non è necessaria l'identità tra i titoli, ma una mera equivalenza, e che occorre valutare in concreto le competenze acquisite, disponendo, se del caso, misure compensative. La decisione impugnata non ha considerato tutti i titoli della ricorrente.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 3 L. 241/1990 (mancata adeguata valutazione e impossibilità di misure compensative)

    Il Collegio accoglie la censura, ritenendo che il giudizio espresso sul carattere generale delle discipline rumene non sia adeguatamente motivato e non tenga conto delle conoscenze acquisite dalla ricorrente, inclusi i moduli psicopedagogici e il tirocinio formativo di 330 ore. Viene richiamata la giurisprudenza europea che ammette misure compensative anche in caso di divergenze sostanziali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4B, sentenza 05/01/2026, n. 127
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 127
    Data del deposito : 5 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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