Ordinanza cautelare 10 giugno 2024
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 05/01/2026, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00127/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04392/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4392 del 2024, proposto da Veronica Ancuta Chereches, rappresentata e difesa dagli avvocati Pasqualina Zottoli, Generoso Yuri Restina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Generoso Yuri Restina in Roma, Cesare Beccaria n. 11;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
previa misura cautelare collegiale
del decreto di rigetto adottato dal commissario ad acta Dott.ssa Corsi Michela in data 28 febbraio 2024, nominata in esecuzione della sentenza n. 2883/2023 resa nel giudizio recante RG 7692/2022 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sede di Roma, della domanda di riconoscimento del titolo di studio abilitante ai fini dell''esercizio della professione di docente nella scuola di istruzione secondaria di II grado per la disciplina di sostegno conseguito in Romania nell''A.A. 2020/2021 e denominato “Formazione degli insegnanti itineranti di sostegno per l''inclusione sociale ed educazione delle persone con bisogni educativi speciali”;
- nonché di ogni altro atto ad esso presupposto e/o ricollegato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa IE BI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Con ricorso notificato ai soggetti in epigrafe indicati in data 19 aprile 2024 e depositato in pari data, parte ricorrente, cittadina rumena che ha svolto parte del proprio cursus studiorum acquisendo il diploma, la laurea ed il titolo abilitante ai fini dell’esercizio della professione di docente nella scuola d’istruzione secondaria di II grado per la disciplina di sostegno, insorge avverso il provvedimento adottato dal Commissario ad acta in data 28 febbraio 2024, nominato in esecuzione della sentenza n. 2883/2023 resa nel giudizio recante RG 7692/2022 relativo al silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di riconoscimento del titolo di studio per l’insegnamento nella scuola di istruzione secondaria di II grado per la disciplina di sostegno conseguito dall’interessata in Romania nell''a.a. 2020/2021.
Espone che, previa richiesta da parte del Commissario ad acta di trasmissione della documentazione a supporto dell’istanza, l’interessata in data 7 giugno 2023 riscontrava la richiesta.
A seguito della proroga di termini per l’acquisizione del parere endoprocedimentale del MUR, il Commissario ad acta, in data 28 febbraio 2024 decretava il rigetto dell’istanza di riconoscimento ritenendo, da un lato, che il titolo dedotto in realtà non fosse causalmente funzionale all’acquisizione dell’abilitazione alla professione di docente di sostegno in Romania e, dall’altro, che tra il corso italiano e quello rumeno vi fossero incolmabili differenze qualitative.
Rappresenta che il provvedimento impugnato è carente di motivazione nella parte in cui non tiene
conto delle differenze sostanziali ed organizzative intercorrenti tra il sistema scolastico rumeno con quello italiano, nonché nella parte in cui non valuta il complesso dei titoli posseduti dalla ricorrente ed, in particolare, la laurea conseguita in Romania che è già di per sè abilitante secondo l’ordinamento rumeno.
Dopo avere precisato che il titolo abilitativo conseguito in Romania è pienamente conforme alle ordinanze che definiscono l’organizzazione generale del sistema scolastico rumeno, rappresenta quali sono state le materie afferenti al Piano di studi svolto nel corso di studi nell’anno accademico 2020/2021 in epoca di pandemia e comprensivo anche di Tirocinio formativo e che nell’annualità di riferimento il Ministero dell’Istruzione italiano, con D.M. n. 94/2020, autorizzava lo svolgimento delle attività didattiche nazionali a distanza, ivi compreso il tirocinio, peraltro riducendone la durata con D.M.139/2021.
A conclusione delle attività didattiche, la ricorrente superava con profitto l’esame finale di certificazione delle competenze professionali, con votazione 10/10, nel luglio 2021, conseguendo anche i 60 CFU.
Nel lamentare che non le veniva concesso congruo termine ex art. 10-bis l. 241/1990 al fine di integrare la documentazione e presentare osservazioni e che il provvedimento non reca alcuna menzione in ordine alle valutazioni svolte circa gli ulteriori titoli posseduti dalla ricorrente, deduce undici censure con le quali oppone: 1) la violazione e falsa applicazione dei principi stabiliti dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18 – 22 del 2022, 2) la violazione e falsa applicazione degli artt. 45, 46 e 49 DEL TFUE e dell’art. 15 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’U.E., 3) la violazione e falsa applicazione della normativa nazionale quale la L. n. 241/1990 negli articoli 1 e 3; 4) e 5) la mancata valutazione dei titoli e delle competenze professionali di cui è titolare la ricorrente, 6) violazione e falsa applicazione degli artt. 173, 236, 341, 245 della L.
1/2011 rumena nonché dell’ordinanza n. 5574/2011, l’errata qualificazione del titolo di studio posseduto dalla ricorrente; 7) violazione e falsa applicazione del Dm 240/2010 e del Dm 30 settembre 2011, in combinato disposto con la Direttiva n. 35/2006, 8) violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990 per mancata partecipazione dell’istante al procedimento amministrativo, 9) violazione del principio del legittimo affidamento, 10) violazione dell’art. 3 Cost. per disparità di trattamento, 11) violazione dell’art. 3 della Direttiva n. 98/2005CE e lesione del diritto alla libertà di stabilimento e circolazione dei lavoratori e violazione e falsa applicazione dell’art. 14 della Direttiva n. 36/2005 e degli articoli 21 e 22 del d.lgs 206/2007.
Conclude con istanza cautelare e per l’accoglimento del ricorso.
2. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito risulta costituito in giudizio.
3. Alla camera di consiglio del 5 giugno 2024 l’istanza cautelare è stata accolta e non è stata appellata.
4. Con memoria depositata il 7 settembre 2024 la ricorrente ha rappresentato di avere superato il “Concorso per titoli ed esami personale docente della scuola secondaria di I e II grado ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.M 205/2023”, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
5. Alla pubblica udienza del 5 novembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.Il ricorso è fondato e va pertanto accolto nei termini e per le motivazioni di seguito illustrate.
In via preliminare vengono indicati i principali motivi del rigetto:
1.1 Il provvedimento è motivato in primo luogo per la circostanza che il titolo formativo prodotto non può essere riconosciuto ai sensi del Capo I – “Regime generale di riconoscimento di titoli di formazione” – della direttiva 2005/36/CE e della relativa norma di recepimento in Italia, in quanto detto titolo formativo non è attestato di competenza o […] titolo di formazione di cui all’articolo 11,
prescritto da un altro Stato membro (la Romania) per accedere alla stessa professione (quella di
insegnante di sostegno) ed esercitarla sul suo territorio, come, invece, dovrebbe essere ai sensi
dell’articolo 13 della stessa direttiva.
1.2 Il Commissario ad Acta ha comunque precisato di dover dare esecuzione alla sentenza del TAR Lazio n. 2883/2023 e di procedere, pertanto, ad un confronto tra, da un lato, le competenze possedute dall’istante e, dall’altro, le conoscenze e le qualifiche richieste dalla legislazione nazionale, onde accertare se l’istante abbia o meno (in concreto) i requisiti per accedere, in Italia, all’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato, previa acquisizione del parere del Ministero dell’Università e della Ricerca, che – rappresenta il Commissario ad acta – benchè richiesto non è pervenuto.
1.3 Dal raffronto tra il precorso formativo previsto in Italia dal DM 30-9-2011 per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno e il percorso formativo seguito in Romania dall’istante emergono incolmabili differenze tra i due percorsi, nonché manifeste disparità di trattamento, ove i due percorsi venissero considerati equivalenti, (pag. 8 del decreto) perché “ dalla documentazione fornita dall’istante, sembra potersi dedurre che l’istante abbia frequentato
discipline di insegnamento di carattere molto generale, di un livello non univocamente accertabile
in termini di qualità e non riconducibili, se non parzialmente e con grandi lacune, alle discipline
specialistiche previste nel citato Allegato B al DM 30-9-2011” (pag. 9).
1.4 dalla documentazione fornita dall’istante, non sembra potersi dedurre in modo pacifico che l’istante abbia partecipato effettivamente a tirocini di concreto valore; e fra l’altro “non è univocamente accertabile l’effettiva idoneità formativa del tirocinio effettuato ”; (pag. 11) “ risulta totalmente assente il tirocinio formativo nella scuola dell’ordine e del grado ove poi si pretenda di insegnare in Italia ”;
1.5 Conclude che “la mera indicazione delle materie di insegnamento teorico con denominazioni e contenuto diversi rispetto a quelle impartite negli atenei italiani ma con crediti maggiori per arrivare a cumulare i 60 crediti finali, non può minimamente compensare l’assenza dei crediti di laboratorio e dei crediti di tirocinio nella scuola del grado prescelto per non meno di 300 ore e cinque mesi.”, sicchè “non sia possibile procedere a misure compensative .” (pag. 11)
1.6 dalla “ verifica, effettuata in concreto, dei titoli aggiuntivi presentati dall’istante, della durata complessiva, del livello e della qualità della formazione posseduta dallo stesso (ivi compresa, in particolare, quella ricevuta in Romania ) anche coinvolgendo – come per legge – il Ministero dell’università e della ricerca,”… “ sono emerse, come sopra ampiamente dimostrato, incolmabili differenze – sia sotto il profilo quantitativo, sia, soprattutto, sotto il profilo qualitativo – tra il percorso formativo previsto dalla normativa italiana per il conseguimento della specializzazione sul sostegno e il precorso formativo seguito in Romania ;” “dalla detta verifica eseguita è emerso che le conoscenze complessivamente possedute dall’istante, risultanti dal complesso di diplomi e di attestazioni da esso posseduti, nonché dal complesso di esperienza professionale maturata sia in Italia che in Romania, non soddisfano le condizioni per accedere all’insegnamento, in Italia, in qualità di insegnante specializzato”;
1.7 l’interessata “ non è un insegnante itinerante e di sostegno in Romania . Infatti, non è in possesso,né del titolo di studio previsto dall’ordinanza n. 5574/2011, art. 8, punto (1), lett. a), né del titolo di studio previsto dall’ordinanza n.5574/2011, art. 8, punto (1), lett. b), né ha svolto il tirocinio pratico della durata e con le modalità previste dall’ordinanza n. 5574/2011, art. 8, punto (1), lett. c); mentre, viceversa, tali condizioni devono essere soddisfatte cumulativamente, ai sensi del medesimo articolo 8 dell’ordinanza del Ministero romeno, n. 5574/2011, “per ricoprire un posto di insegnante itinerante e di sostegno”.” “ l’attestato formativo di cui è in possesso la ricorrente, è un mero attestato di conclusione di un corso di formazione destinato, non a coloro che devono diventare insegnanti itineranti e di sostegno, ma all’aggiornamento professionale (“sviluppo professionale continuo”) di chi è già insegnante (itinerante e di sostegno) abilitato”;
1.8 l’istanza di riconoscimento presentata debba essere rigettata, in quanto l’attestato di studi a supporto, ai sensi della normativa di riferimento dello Stato romeno in cui lo stesso attestato di studi è stato rilasciato, è privo di requisiti giuridici anche minimi per poter essere valutato come attestato che dà acceso all’insegnamento.
2. Passando alla disamina delle censure, va certamente accolta quella con cui parte ricorrente fa valere la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, comunicazione che avrebbe permesso all’istante di conoscere i motivi ostativi all’accoglimento della domanda e di rassegnare informazioni ulteriori inerenti alla qualità e la natura della formazione svolta.
Nel caso in esame viene in rilievo un procedimento a istanza di parte e, pertanto, la comunicazione del preavviso di rigetto deve necessariamente precedere l’adozione, da parte dell’amministrazione, del provvedimento di diniego, pena la lesione delle garanzie partecipative che la legge riconosce al privato in sede procedimentale.
D’altronde, le specifiche disposizioni sul soccorso istruttorio di cui al D.lgs. n. 206/2007 (articoli 16 e 17), lungi dall’escludere l’applicazione dell’art. 10 bis L. 241/1990 al procedimento in esame, si aggiungono alle garanzie procedimentali assicurate dalla legge generale sul procedimento amministrativo, al fine di facilitare il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati ed altri titoli in vista dell’obiettivo di attuazione delle libertà economiche fondamentali dei Trattati europei.
In proposito, giova evidenziare che la giurisprudenza amministrativa ha affermato che “l’introduzione nell’ordinamento, con legge 11 febbraio 2005 n. 15 del 2005, del preavviso di rigetto ha segnato l’ingresso di una modalità di partecipazione al procedimento, con la quale si è voluta “anticipare” l’esplicitazione delle ragioni del provvedimento sfavorevole alla fase endoprocedimentale, allo scopo di consentire una difesa ancora migliore all’interessato, mirata a rendere possibile il confronto con l’amministrazione sulle ragioni da essa ritenute ostative all’accoglimento della sua istanza, ancor prima della decisione finale. L’istituto del cd. “preavviso di rigetto” ha così lo scopo di far conoscere alle amministrazioni, in contraddittorio rispetto alle motivazioni da esse assunte in base agli esiti dell’istruttoria espletata, quelle ragioni, fattuali e giuridiche, dell’interessato, che potrebbero contribuire a far assumere agli organi competenti una diversa determinazione finale” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 8 ottobre 2021, n. 6743).
Tali principi trovano applicazione anche nel caso in esame.
Che la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, nel caso in cui venga in rilievo l’esercizio di un potere discrezionale, determini sempre l’illegittimità del provvedimento adottato in spregio delle garanzie partecipative del privato istante, ha trovato conferma nella più recente giurisprudenza amministrativa (ex multis, Tar Lazio, Roma, Sez. III, 17 gennaio 2024, n. 803); in particolare, il Consiglio di Stato ha affermato che, in seguito alla novella “è stata realizzata una distinzione tra il regime della comunicazione di avvio del procedimento e quello del preavviso di rigetto per i procedimenti ad istanza di parte, la cui omissione non è superabile nel caso di provvedimento discrezionali, tramite l’intervento dell’effetto “processuale” della seconda parte del secondo comma dell’art. 21 octies, con la conseguenza che per i provvedimenti discrezionali, come quello oggetto del presente giudizio, rimane rilevante anche la sola omissione formale della mancata comunicazione del preavviso di rigetto” (Consiglio di Stato, Sez. II, 14 marzo 2022, n. 1790).
L’attuale formulazione della norma - in caso di omissione del preavviso di rigetto -sottrae, dunque, il modello procedimentale correlato all’esercizio di un potere discrezionale al meccanismo di possibile “sanatoria processuale” previsto per la mancata comunicazione di avvio del procedimento.
3. Passando ad esaminare gli altri profili della motivazione di rigetto va accolta la censura con cui parte ricorrente lamenta la violazione dei principi espressi dall’Adunanza Plenaria con le pronunce dal n. 18 al n. 22 del 2022 proprio riguardanti i titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti in Romania.
Il Collegio sul punto peraltro aderisce all’orientamento stabilito dalla Plenaria (cfr. sent. A.P. n. 22/2022 ove si evidenzia che “non è necessaria l’identità tra i titoli confrontati, essendo sufficiente una mera equivalenza per far scaturire il dovere di riconoscere il titolo conseguito all’estero: il certificato va considerato non automaticamente, ma secondo il sistema generale di riconoscimento e confrontando le qualifiche professionali attestate da altri Stati membri con quelle richieste dalla normativa italiana e disponendo, se del caso, le misure compensative in applicazione dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE”).
Ciò posto, come chiarito dall’Adunanza Plenaria (sentenza n. 18 del 2022), va poi osservato che “il riconoscimento tipizzato dalla direttiva 2005/36/CE, normativamente predeterminato nel senso di una presa d’atto del titolo professionale, dell’attestazione di competenza, o dell’esperienza professionale acquisita dall’interessato, si colloca comunque in un sistema che, in vista dell’obiettivo di attuazione delle libertà economiche fondamentali dei Trattati europei, si propone di «facilitare il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati ed altri titoli ” (punto 9 della motivazione) e “…, dovendosi verificare in concreto il livello di competenza professionale acquisito dall’interessato, valutandolo per accertare se corrisponda o sia comparabile con la qualificazione richiesta nello Stato di destinazione per l’accesso alla “professione regolamentata” (punto 10 della motivazione).
Nel caso in esame in cui la ricorrente, oltre che avere conseguito il titolo per l’insegnamento su sostegno a seguito del “Programma post- laurea di formazione e sviluppo professionale continuo” è diplomata e laureata in Romania ed ha svolto nell’ambito del programma di laurea i moduli d’indirizzo psicopedagogico destinati all’insegnamento, comprensivi per l’a.a. 2023-2004 della materia “Psicologia dell’educazione”, nell’a.a. 2004-2005 della materia “Teoria e metodologia dell’istruzione + Teoria e metodologia della valutazione” e “Introduzione in pedagogia – Teoria e medotodologia del curriculum” e nell’a.a. 2005-2006 della materia “Storia pragmatica dell’insegnamento rumeno”, non vi è traccia della valutazione di questi “altri titoli” come previsto dal punto 9 della A.P. n. 18/2022, ancorchè il decreto citi il portato delle Adunanze Plenarie del 2022, con la conseguenza che pare da accogliere pure il motivo di censura relativo alla mancata applicazione dei principi delle Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato del 2022.
4.Va pure accolta la dedotta violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990.
Il commissario, eccependo il carattere generale delle discipline di insegnamento svolte in Romania da parte ricorrente e l’impossibilità di verificare dalla documentazione fornita dall’istante “l’effettiva idoneità formativa del tirocinio effettuato” posto che risulterebbe totalmente assente “il tirocinio formativo nella scuola dell’ordine e del grado ove si pretende insegnare in Italia” ha ritenuto di non poter procedere neppure ad assegnare misure compensative.
Ebbene, alla luce dei principi di diritto europeo che regolano la materia in esame, il giudizio espresso in ordine al carattere generale delle discipline seguite in Romania non appare adeguatamente motivato, se non sulla base di argomenti deboli, che non tengono pienamente conto delle conoscenze, abilità e competenze acquisite dalla ricorrente e attestate nella documentazione allegata all’istanza.
In primo luogo, va rammentato che l’insegnante di sostegno ex L. n. 517 del 1977, la cui attività è destinata a favorire forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap e realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni, è un docente di classe in possesso delle necessarie competenze e conoscenze didattiche e psico-pedagogiche richieste ai fini del conseguimento di quella professionalità ulteriore che deve caratterizzare la sua funzione.
Dalla documentazione in atti e sulla base di un sintetico confronto, parte ricorrente ha prodotto il Piano di Studi da cui si rileva una sovrapposizione delle materie approfondite nel percorso rumeno con gli insegnamenti previsti per il percorso formativo italiano dall’Allegato B del D.M. 30.09.2011 (esemplificativamente si legge dalla documentazione allegata: Psicologia delle persone con bisogni educativi speciali, Didattica nell'educazione inclusiva, Programmi di intervento nell'educazione inclusiva, Psicologia dello sviluppo, Psicologia dell'educazione, Neuropsichiatria infantile, Politiche di inclusione delle persone con bisogni educativi speciali, Tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni nell'educazione inclusiva, Sviluppo professionale nell'educazione inclusiva), ma il corso comprendeva pure l’effettuazione di un Tirocinio formativo della durata di 330 ore (allegato 11 alla produzione documentale del 19 aprile 2024).
Se effettivamente da quanto è dato ricavare dal Piano di studi tradotto, il Tirocinio formativo non specificava a quale “scuola dell’ordine o del grado” si riferisse e per il quale poi “si pretenda di insegnare in Italia” da tale apodittica considerazione non se ne può trarre come conclusione la impossibilità di applicazione di misure compensative giustificata dalle “incolmabili differenze” tra il percorso formativo previsto dalla normativa italiana e il percorso formativo seguito in Romania.
Occorre infatti osservare che la giurisprudenza europea riconosce l’assegnazione di misure compensative non solo nel caso di stretta attinenza dei programmi di formazione ma anche nel caso di divergenze sostanziali (v. da ultimo la citata sentenza della Corte di Giustizia Europa, sez. VI, 8 luglio 2021 in C-166/2020, punto 42, secondo cui in una situazione in cui l’interessato non possiede il titolo che attesta la sua qualifica professionale ai sensi della direttiva 2005/36 ma ha acquisito competenze professionali relative a tale professione tanto nello Stato membro d’origine quanto nello Stato membro ospitante, “se tali competenze corrispondono a quelle richieste dalle disposizioni nazionali dello Stato membro ospitante, quest’ultimo è tenuto a riconoscerle. Se da tale esame comparativo emerge una corrispondenza solo parziale tra queste competenze, lo Stato membro ospitante ha il diritto di esigere che l’interessato dimostri di aver acquisito le conoscenze e le qualifiche mancanti. Spetta alle autorità nazionali competenti valutare, se del caso, se le conoscenze acquisite nello Stato membro ospitante, nell’ambito, in particolare, di un’esperienza pratica, siano valide ai fini dell’accertamento del possesso delle conoscenze mancanti. Se detto esame comparativo evidenzia differenze sostanziali tra la formazione seguita dal richiedente e la formazione richiesta nello Stato membro ospitante, le autorità competenti possono fissare misure di compensazione per colmare tali differenze.”).
Dunque, anche sotto quest’ultimo profilo, la valutazione appare scarsamente argomentata, posto che il provvedimento non chiarisce perché l’adozione di proporzionate e adeguate misure compensative - che in astratto potrebbero comprendere ore aggiuntive di didattica/tirocinio/laboratorio – non sia in grado di colmare le differenze riscontrate, tenuto altresì conto della non compiuta analisi della formazione estera e italiana, che caratterizza il cursus studiorum della ricorrente, che in quanto cittadina rumena ha conseguito il diploma di maturità e la laurea in “relazioni internazionali e studi europei” in Romania, oltre che due master di I e II livello in Italia.
In conclusione, l’incondizionata opposizione al titolo estero, in quanto poggiante su argomentazioni carenti, finisce per porsi in contrasto con i principi europei che mirano espressamente al rafforzamento del mercato interno e alla promozione della libera circolazione dei professionisti; difatti una motivazione meno che rigorosa sulle pretese “incolmabili differenze” rischia di ripristinare barriere tra Stati europei, in punto di titoli e formazione professionale, che il diritto euro-unitario mira invece a superare.
5. In ragione delle suesposte considerazioni, assorbite le censure non trattate data la natura dirimente di quelle esaminate, il ricorso va accolto e, per l’effetto, l’impugnato provvedimento di diniego va annullato.
Ne discende l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere al riesame dell’istanza, effettuando un’approfondita analisi della formazione complessiva acquisita dall’interessata all’estero, anche ai fini dell’eventuale assegnazione di misure compensative.
6. Sussistono giuste ragioni, data la pluralità di orientamenti giurisprudenziali in materia e la natura degli argomenti trattati, per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento di diniego anche ai fini del riesame da parte dell’amministrazione dell’istanza di riconoscimento e dell’eventuale assegnazione di misure compensative.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IE BI, Presidente, Estensore
Luca De Gennaro, Consigliere
Claudia Favaccio, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IE BI |
IL SEGRETARIO