Articolo 3 della Legge 20 gennaio 1992, n. 57
Articolo 2Articolo 4
Versione
19 febbraio 1992
Art. 3. 1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali puo' stipulare, su proposta degli organi competenti della scuola, apposite convenzioni con le regioni per l'organizzazione presso la scuola medesima di corsi speciali alla cui realizzazione possono concorrere finanziariamente le regioni interessate.
Entrata in vigore il 19 febbraio 1992