Art. 3. 1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali puo' stipulare, su proposta degli organi competenti della scuola, apposite convenzioni con le regioni per l'organizzazione presso la scuola medesima di corsi speciali alla cui realizzazione possono concorrere finanziariamente le regioni interessate.
Articolo 3 della Legge 20 gennaio 1992, n. 57
Articolo 2Articolo 4
- Legge 20 gennaio 1992, n. 57
Articolo 3 della Legge 20 gennaio 1992, n. 57
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19 febbraio 1992
19 febbraio 1992