Sentenza 13 aprile 2018
Massime • 1
In tema di giudizio di cassazione, in caso di rinvio del processo a nuovo ruolo (nella specie, per impedimento del giudice relatore, non è necessario che la notificazione dell'avviso della successiva udienza sia effettuata nel rispetto di un ulteriore termine libero di trenta giorni ai sensi dell'art. 610, comma 5, cod. proc. pen., essendo sufficiente l'osservanza del termine, non inferiore a cinque giorni, previsto in via generale dall'art. 184 cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha aggiunto che nessun pregiudizio si verifica in ordine alla facoltà di presentare motivi nuovi e memorie, atteso che il termine decadenziale di quindici giorni prima dell'udienza, previsto a tal fine dall'art. 611, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., deve essere calcolato avendo riguardo alla prima udienza in vista della quale l'imputato è ritualmente citato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/04/2018, n. 16540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16540 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2018 |
Testo completo
16540-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: MARIASTEFANIA DI SI - Presidente Sent. n. sez. 4741/2018 CC 10/12/2018- VINCENZO SIANI R.G.N. 51538/2017 DOMENICO FIORDALISI Relatore FILIPPO CASA DANIELE CAPPUCCIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SA DE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/02/2017 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
lette/sentite le conclusioni del PG ANTONIETTA PICARDI che Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilita' del ricorso udito il difensore ch insiste perL'avvocato FORESTIERI BRUNO, difensore fiducia di RI DE, l'accoglimento del ricorso а RITENUTO IN FATTO 1. A seguito del ricorso per cassazione proposto da SA DE avverso la sentenza emessa in data 19.6.2015 dalla Corte di Appello di Bologna, veniva fissata innanzi alla Quinta Sezione penale la pubblica udienza per la data del 12.7.2016. Alla fissata udienza, stante l'impedimento del Giudice relatore, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo. In data 13.2.2017 l'avv. Bruno Forestieri, nella qualità di difensore fiduciario di SA, riceveva la notifica dell'avviso di fissazione della pubblica udienza per la data del 20.2.2017, in cui, assente il difensore, il ricorso veniva deciso.
2. Ciò premesso, nell'interesse di SA DE, il difensore fiduciario e procuratore speciale propone ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., avverso la sentenza n. 26879 emessa dalla Quinta Sezione di questa Corte in data 20.2.2017. Con un unico motivo, denuncia violazione dell'art. 610, comma 5, cod. proc. pen. e dell'art. 111 Cost. Pur consapevole del carattere ordinatorio del termine in questione, il ricorrente lamenta che la sua inosservanza abbia concretamente pregiudicato i diritti della difesa, impedendogli di depositare motivi aggiunti o eventuali repliche a motivi aggiunti depositati da altre parti. In particolare, con riferimento al secondo motivo di ricorso avverso la sentenza della Corte territoriale di Bologna, alla luce delle infondate affermazioni del Giudice del gravame in ordine alla falsità delle dichiarazioni rese dal CI nel giudizio ex art. 2409 cod. civ., il ricorrente deduce che avrebbe potuto documentare l'accollo personale del debito che la società fallita aveva con la PR e con altri creditori, nonché il versamento di denaro effettuato durante la procedura ex art. 2409 cit. Si sarebbero, inoltre, meglio evidenziati la natura e gli effetti della procedura ex art. 2409 cod. civ. vecchia formulazione, come svolta dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia. Con riferimento al primo motivo di ricorso, si sarebbe argomentato sulla postuma discovery del ruolo del Consigliere estensore della sentenza della Corte territoriale, ovvero di Giudice delegato che aveva liquidato gli onorari della parte civile-fallimento nel giudizio di primo grado con conseguente obbligo di astensione. Chiede, pertanto, la revoca della sentenza oggetto di ricorso straordinario. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato, poiché infondato.
2. Occorre, in via preliminare, affermare e ribadire, in sintonia con l'orientamento di gran lunga maggioritario della giurisprudenza di legittimità, che il termine di trenta giorni 2 previsto dall'art. 610, comma 5, cod. proc. pen. analogamente ai diversi termini a comparire previsti nei due gradi dei giudizi di merito e negli incidenti cautelari - ha natura perentoria, con la conseguenza che la sua inosservanza dà luogo a nullità a regime intermedio che, se non sanata, ai sensi dell'art. 184 cod. proc. pen., impone al giudice la rinnovazione dell'atto ex art. 185. A seguito di tale rinnovazione si è precisato - non è consentito integrare il termine - originario insufficiente, occorrendo provvedere alla sua integrale rinnovazione, di modo che sia sempre garantito un termine libero di pari durata con carattere consecutivo, trattandosi di termine previsto per garantire in modo adeguato l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato. In tal senso si sono pronunciate: Sez. U, n. 8 del 24/3/1995, P.M. in proc. Cirulli, Rv. 201545-01, a proposito della violazione del termine a comparire nel giudizio a citazione diretta ex art. 555 cod. proc. pen. (si vedano, in motivazione, sul tema generale, anche sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 7/1/2005, Palumbo, Rv. 229539 01; Sez. U, n. 28807 del 29/5/2002, Manca, Rv. 221999-01); Sez. U, n. 8881 del 30/1/2002, Munerato Carlino, Rv. 220841 01, a proposito dell'inosservanza del termine di tre giorni liberi, che, nel - procedimento di riesame, devono intercorrere tra la data di comunicazione o notificazione dell'avviso di udienza e quella dell'udienza stessa;
Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibe', Rv. 249651 01, a proposito della violazione del termine a comparire, stabilito in venti giorni - dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., nel giudizio di appello (vedi anche Sez. 4, n. 40897 del 28/9/2012, Migliorino, Rv. 255005 - 01; Sez. 6, n. 19744 del 5/2/2013, Vicente Melgar, Rv. 257643 01; Sez. 5, n. 30075 del 18/6/2010, Mania, Rv. 247908 - 01, che hanno ribadito la necessità di una integrale rinnovazione del termine originario insufficiente); Sez. 5, n. 16732 del 31/1/2018, Reinard, Rv. 272865 - 01, a proposito della violazione del termine a comparire di trenta giorni, stabilito dall'art. 456, comma 3, cod. proc. pen. per il giudizio immediato;
Sez. 5, n. 43443 del 28/10/2008, Festa, Rv. 241691, sul rispetto dei termini a comparire nel giudizio davanti al giudice di pace;
Sez. 5, n. 12756 del 14/10/2016, dep. 16/3/2017, V.,Rv. 269703 01, in relazione ai termini di comparizione per l'udienza pubblica davanti alla Corte di Cassazione. Per le condivise ragioni di carattere sistematico evidenziate negli arresti richiamati, non si concorda con l'indirizzo minoritario che annovera nella categoria delle nullità "relative" quelle dipendenti dalla violazione del termine a comparire (quanto ai termini previsti dal giudizio di appello, così opinano Sez. 6, n. 46789 del 26/9/2017, Lusha e altro, Rv. 271495 - 01; Sez. 3, n. 13109 dell'1/2/2017, A., Rv. 269337 - 01; Sez. 6, n. 47535 del 14/11/2013, Arrabito, Rv. 240704 01; sul tema in generale, Sez. 6, n. 34629 del 27/6/2008, Pelizza, Rv. 240704 - 01), incluso il caso del giudizio di cassazione (Sez. 3, n. 27068 del 30/4/2014, Demurtas e altro, Rv. 259635-01). Diversamente da quanto stabilito in quest'ultima decisione, si ritiene, pertanto, di dover ribadire, in coerenza con l'indirizzo prevalente, già condiviso da questa stessa Sezione con la sentenza n. 35432 del 21/9/2006, Cinque, n.m., che il termine di trenta giorni previsto, per il giudizio di legittimità, dall'art. 610, comma 5, cod. proc. pen. non ha natura ordinatoria, bensì perentoria, con la conseguenza che la sua inosservanza dà luogo a nullità a regime intermedio.
3. La premessa ricostruzione sul piano dei principi non si attaglia, tuttavia, come vorrebbe il ricorrente, al caso di specie, in cui il mancato rispetto del termine per comparire non viene dedotto con riferimento alla prima udienza svoltasi davanti alla Sezione Quinta della Corte di Cassazione il 12.7.2016, ma a quella fissata in prosecuzione, dopo un rinvio a nuovo ruolo, per la data del 20.2.2017. Sul punto, si richiama l'insegnamento di questa Corte, a mente del quale, quando l'imputato e il suo difensore sono stati ritualmente avvisati della data fissata per l'udienza, dibattimentale o preliminare, nel pieno rispetto del termine minimo di comparizione, non è necessario accordare loro il medesimo termine per comparire alle eventuali successive udienze di rinvio, poiché il diritto di difesa è stato già pienamente garantito e l'ulteriore dilazione non trova alcuna giustificazione sotto il profilo logico o strettamente normativo (Sez. 6, n. 17402 del 12/4/2012, Di Giacomo, Rv. 252502 - 01; Sez. 4, n. 96 del 16/11/2007, dep. il 4/1/2008, Silvera Darnich, Rv. 238253 01; Sez. 4, n. 46023 dell'8/10/2003, Bottega, Rv. 226721 - 01; Sez. 1, n. 427 del 5/12/2001, dep. 8/1/2002, Zuccaro, Rv. 220440 01; Sez. 1, n. 1685 del 19/3/1998, Marrazzo, Rv. 210559 - 01). Nel caso in esame, al quale va esteso il ricordato principio per identità di ratio, il ricorrente non contesta l'avvenuta notifica nei termini di legge dell'avviso di fissazione dell'udienza (la prima) fissata per il 12.7.2016, e il fatto che in quella udienza nessuna attività processuale venne compiuta, stante l'impedimento del giudice relatore, non rileva, giacché è la notificazione dell'avviso ex art. 610, comma 5, cod. proc. pen. che instaura il rapporto processuale e costituisce il momento in cui l'interessato viene a conoscenza dei suoi diritti e dei suoi poteri e non già l'esplicazione in concreto dell'attività in quella fase processuale. Dunque, nessuna violazione processuale è dato riscontrare nella fattispecie, posto che, essendo stati puntualmente rispettati i termini di legge in previsione della prima udienza davanti alla Quinta Sezione di questa Corte (12.7.2016), non occorreva osservare, in occasione della notifica dell'avviso dell'udienza fissata dopo il rinvio del processo a nuovo ruolo (20.2.2017), un nuovo termine libero di pari durata, dovendo reputarsi sufficiente il termine, non inferiore a cinque giorni, previsto, in via generale, dall'art. 184 cod. proc. pen.: non ha, in conclusione, fondamento la doglianza, formulata dal difensore del ricorrente, di aver ricevuto la notifica del suddetto avviso sette giorni prima della seconda udienza (13.2.2017 rispetto al 20.2.2017), trattandosi di cadenza temporale rispettosa del dettato dell'art. 184 citato. 4 4. Va, inoltre, ricordato che, se è vero che è deducibile col ricorso straordinario, quale errore di fatto, la svista nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità consistente nell'omesso rilievo che l'avviso per l'udienza davanti alla Corte di cassazione non sia stato notificato al difensore di fiducia dell'imputato (Sez. 1, n. 40611 del 13/10/2009, Boccioni, Rv. 245569 - 01; Sez. 6, n. 40628 del 16/10/2008, Iannò, Rv. 241526 01), è altrettanto vero che, perché si tratti effettivamente di una svista classificabile come mero errore di fatto, è necessario che il mancato rilievo dell'omessa notifica risulti effettivamente imputabile all'errata percezione delle risultanze in atti, mentre, nel caso che ci occupa, tale omesso rilievo deve verosimilmente ricondursi ad una (implicita) valutazione giuridica, opinabile o meno, conseguente all'applicazione dei principi giurisprudenziali poc'anzi richiamati (Sez. 5, n. 7469 del 28/11/2013, dep. 17/2/2014, Misuraca, Rv. 259531 01 ). - In una situazione siffatta, come autorevolmente affermato da Sez. U, n. 16103 del 27 marzo 2002, Basile P., Rv. 221280 - 01, mancavano, pertanto, i presupposti per il ricorso al rimedio previsto dall'art. 625 - bis cod. proc. pen., non essendo incorsa la Sezione Quinta di questa Corte in alcun errore di fatto, ma, eventualmente, e a tutto voler concedere, in un errore di diritto.
5. Infine, ad abundantiam, occorre sottolineare che qualora il difensore del ricorrente avesse depositato motivi nuovi successivamente alla prima udienza fissata per il giudizio di cassazione, detti motivi sarebbero stati dichiarati inammissibili. In effetti, per quanto attiene alla inammissibilità dei motivi nuovi, costituisce principio più volte enunciato e mai smentito nella giurisprudenza di legittimità, e che il Collegio intende ribadire, quello secondo il quale il termine per la presentazione degli stessi deve essere calcolato avendo riguardo alla prima udienza in cui l'imputato è stato ritualmente citato (Sez. 6, n. 25677 del 16/3/2016, P.G., P.C. in proc. Carretta e altri Rv. 266965 01; Sez. 5, n. - 29604 del 17/6/2014, Tafuro, Rv. 263426 - 01; Sez. 6, n. 14983 del 5/3/2014, Echeverry, n.m.). Identico principio, poi, deve essere affermato con riferimento alle memorie. Da un lato, infatti, l'art. 611, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., con specifico riferimento al giudizio di cassazione, individua unitariamente il dies ad quem tanto per i motivi nuovi quanto per le memorie («Fino a quindici giorni prima dell'udienza, tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie e, fino a cinque giorni prima, possono presentare memorie di replica»); dall'altro, la disposizione appena indicata viene ritenuta pacificamente applicabile non solo ai procedimenti definiti con rito camerale, ma anche a quelli trattati in pubblica udienza (Sez. 3, n. 50200 del 28/4/2015, Ciotti, Rv. 265935 01, Sez. 1, n. 19925 del - 4/4/2014, Cutrì, Rv. 259618-01). 5 Anche per le memorie, quindi, il termine per la presentazione, fissato a pena di decadenza, deve essere calcolato avendo riguardo alla prima udienza in cui l'imputato è stato ritualmente citato. Avendo omesso il difensore di presentare motivi nuovi e memorie nei quindici giorni antecedenti la prima udienza di cassazione (12.7.2016), non può lamentare, ora, un concreto pregiudizio derivante dalla pretesa violazione dei termini a comparire, perché la presentazione, prima dell'udienza del 20.2.2017, di motivi nuovi e memoria, sarebbe stata inammissibile.
6. In conclusione, per le considerazioni sopra esposte, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Filippo Casa Mariastefania Di Tomassi Klonnen DEPOSITATA IN CANCELLERIA 16 APR 2019 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 6