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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/10/2025, n. 3643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3643 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19749/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice,
Avv. Testini Giovanna Lucia, ha pronunciato la seguente la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in prima istanza, iscritta al nr. 19749/2016 del Ruolo Generale Affari Contenziosi riservata in decisione come da verbale,
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa come da procura a margine Parte_1 C.F._1 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dall'Avv. Giuseppe Desantis presso il cui studio in Bitonto a Via Amm.Vacca n.33 è domiciliata;
- Attrice opponente - contro
, con sede legale in Bitonto alla Piazza Giuseppe Garibaldi, Controparte_1
7, ( P.IVA ), in persona del suo titolare rappresentato e difeso, per P.IVA_1 Controparte_1 procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo dall'Avv. Vincenzo Acquafredda (C.F.
con indirizzo PEC , presso C.F._2 Email_1 il cui studio in Bari al Corso Vittorio Emanuele II, 10, è domiciliata;
- Convenuta opposta -
OGGETTO: contratto appalto-pagamento corrispettivo
All'udienza del 17.7.2025, sulle conclusioni rassegnate, come trascritte nel relativo verbale e nei pregressi atti, la causa è stata riservata in decisione.
SVOLGIMENTO del PROCESSO Con atto di citazione, notificato in data 16.12.2016, dopo aver premesso di essere Parte_1 proprietaria dell'appartamento posto al sesto piano del fabbricato in Bitonto alla via Ammiraglio
Vacca n.33/C, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4820/2016 del 21.11.2016, emesso nel proc.civ. n. 16765/2016 dal Tribunale di Bari, negando l'esecuzione di alcuni dei lavori di ristrutturazione giammai autorizzati e quindi i corrispettivi richiesti in misura maggiore rispetto a quanto convenuto. Ha quindi contestato e dedotto: l'inesistenza del titolo valido per non essere le fatture prove documentali ma solo indiziarie della sussistenza del credito;
di avere conferito incarico professionale all'Ing. per il cui tramite era stato stipulato contratto di appalto e Persona_1 capitolato lavori del 30 marzo 2015 con l' ; di avere CP_1 Controparte_1 determinato per i lavori di ristrutturazione l'importo di € 35.000,00 oltre IVA e quindi per il totale di
€ 38.000,00; di essere stati i lavori iniziati ad aprile 2015 e conclusi con molto ritardo a dicembre
2015; di essere necessaria la documentazione tecnica da inviare ad per ottenere i benefici CP_2 economici;
di avere dovuto erogare altri €.6.600,00; di avere ricevuto la documentazione a chiusura dei lavori e consegna dell'appartamento; di essere quindi state emessa, malgrado le pregresse fatture emesse a saldo tra cui espressamente la n.24/2015, l' ulteriore posta a base del ricorso monitorio.
Concludeva chiedendo al Tribunale adito di “1) rigettare la richiesta di pagamento dichiarando nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo emesso perché infondato e non provato 2) revocare il decreto ingiuntivo dichiarando che nulla è dovuto all'impresa con la CP_1 Controparte_1 condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese ed onorari da distrarsi e maggiorate in quanto litigante temerario”.
Si è costituita la società convenuta con comparsa di risposta del 6.4.2017 chiedendo il rigetto della domanda, la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n. 4820/2016; la conferma del medesimo;
la condanna dell'opponente per lite temeraria in quanto l'opposizione era infondata in fatto e in diritto;
la condanna al pagamento delle spese processuali. Eccepiva e deduceva: che le parti avevano stipulato il contratto del 30 marzo 2015, con cui aveva concesso in Parte_1 appalto all'impresa edile i lavori di ristrutturazione Controparte_1 dell'appartamento; di avere le parti convenuto il corrispettivo nella misura di €. 38.000,00; di avere sottoscritto le parti la scrittura del 7 settembre 2015 con cui, a seguito della richiesta di lavori extra contratto da parte della Barone, era maturato il credito di €. 7.550,00 oltre IVA;
di avere inoltre sottoscritto l'ulteriore ad integrazione per via di alcune voci con cui si determinava l'ulteriore importo di €. 9.150,00 oltre IVA (rideterminati successivamente in €. 8.000,00); di avere l'Ing.
[...] redatto data 5 novembre 2015 l'ultimo stato di avanzamento dei lavori attestando quali i Per_1 lavori eseguiti e gli ineseguiti nonché l'importo complessivo e corrispondente, ridotto per i lavori svolti e corrispondenti ad Euro 45.300,00 oltre IVA;
di avere il tecnico autorizzato la committente a corrispondere l'importo a saldo;
di non avere inciso l'attività dell'appaltatore sulla consegna eseguita il 5.11.2015 e né sui termini per la pratica;
di essere stata inviata richiesta di pagamento a CP_2 mezzo lettera r/r del 24 novembre 2015 delle fatture nn. 24 e 25 del 16 novembre 2015; di essere stata emessa e rimasta impagata la fattura n.11 del 16 giugno 2016, pari ad Euro 4.690,90 oltre IVA, per un totale di Euro 5.160,00; di essere stato proposto ricorso per decreto ingiuntivo, emesso appunto per pari importo dal Tribunale di Bari, Giudice Dott.ssa Raffaella Simone, n.4820/2016 (R.G.
n.16765/2016) per essere state emesse le fatture :
- fattura n.15/2015 per Euro 11.000,00 oltre IVA al 10% = Euro 12.100,00
- fattura n.20/2015 per Euro 10.000,00 oltre IVA al 10% = Euro 11.000,00
- fattura n.22/2015 per Euro 11.000,00 oltre IVA al 10% = Euro 12.100,00
- fattura n.24/2015 per Euro 5.272,73 oltre IVA al 10% = Euro 5.800,00
- fattura n.25/2015 per Euro 3.272,73 oltre IVA al 10% = Euro 3.600,00
- fattura n.11/2016 per Euro 4.960,90 oltre IVA al 10% = Euro 5.160,00 per un totale complessivo di Euro 45.300,00 oltre IVA, ovvero Euro 49.760,00.
*****
Con ordinanza del 6.7.2017, rigettata la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto il precedente giudicante assegnava alle parti i termini per il deposito di memorie ex art. 183,
VI comma, c.p.c.. Espletate le prove, fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI della DECISIONE
La domanda attorea è fondata per le ragioni che ci si accinge a precisare.
Va precisato che, secondo la giurisprudenza maggioritaria e consolidata, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto e comunque non solo la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della decisione.
La fattura commerciale, quindi, seppur permetta di ottenere l'emanazione di un decreto ingiuntivo, mantiene il valore di mero indizio e non di prova piena nell'ordinario processo di cognizione
(Cass.civ.n. 9542/2018). Specificamente la giurisprudenza di merito formatasi in materia in conformità agli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. nonché al principio della vicinanza della prova ha ritenuto che le fatture sono in linea di massima idonee a fornire la prova ma devono essere supportate da prova offerta dal creditore. In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione componendo un acceso contrasto giurisprudenziale formatosi sul punto, le SS.UU. della Corte di Cassazione, con sentenza n.
13533/2001, hanno statuito che: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione
o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (nello stesso senso, Cass. n. 2387/2004 e Cass. n.
2351/2007).
Ritiene questo giudicante che sia dirimente : a) la lettera r/r del 30.10.2015 inviata da Parte_1 all' con cui è stata richiesta la documentazione idonea per la pratica da Controparte_1 CP_2 rilasciarsi al saldo delle prestazioni;
b) il riscontro del 10.11.2015 dell'Ing. con cui si Per_1 subordinava il ritiro della documentazione in suo possesso al pagamento a saldo unitamente allo stato di avanzamento Lavori Finali;
c) la dichiarazione datata 10.12.2015 dell'Ing. di avere ricevuto Per_1 il pagamento di suoi compensi;
d) la trasmissione dell'Impresa appaltatrice della certificazione;
e) la lettera del 24 novembre 2015 con cui era stato richiesto solo il pagamento della fattura n. 24 e n.25/2015 di cui la prima come saldo ribadita con successiva del 1.6.2026; f) ed infine l'invio della lettera del 17 giugno 2016 con cui era stato richiesto il pagamento della fattura n. 11 del 16 giugno
2016.
Dalla prova testimoniale assunta non è risultato se non la indicazione, in parte diversa, degli importi corrisposti e a corrispondersi (interrogatorio formale di e prova Ing. . CP_1 Per_1
Purtroppo nessuna delle parti ha chiesto una verifica dei lavori eseguiti e quale il motivo per cui dopo l'emissione di due fatture sarebbe stata emessa una terza stante proprio la discrasia tra lavori eseguiti, lavori extra e richiesta di pagamenti in date ravvicinate tra le fatture nrr 24, 25 e quella del 16.6.2016. La mancata conciliazione secondo l'art. 185-bis c.p.c. può comportare la compensazione delle spese di lite in base all'art. 92 c.p.c., se il rifiuto della proposta del giudice è ingiustificato alla luce dell'esito dell'espletata prova.
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione da nei confronti di Parte_1 [...]
, rigettata ogni altra domanda, così provvede: Controparte_1
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 4820/2016 del 21.11.2016, emesso nel proc.civ. n.
16765/2016 dal Tribunale di Bari, Dott.ssa Raffaella Simone;
- compensa le spese processuali.
La sentenza è esecutiva per legge.
Bari, 11.10.2025
Il GOP
Avv.Testini Giovanna Lucia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice,
Avv. Testini Giovanna Lucia, ha pronunciato la seguente la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in prima istanza, iscritta al nr. 19749/2016 del Ruolo Generale Affari Contenziosi riservata in decisione come da verbale,
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa come da procura a margine Parte_1 C.F._1 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dall'Avv. Giuseppe Desantis presso il cui studio in Bitonto a Via Amm.Vacca n.33 è domiciliata;
- Attrice opponente - contro
, con sede legale in Bitonto alla Piazza Giuseppe Garibaldi, Controparte_1
7, ( P.IVA ), in persona del suo titolare rappresentato e difeso, per P.IVA_1 Controparte_1 procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo dall'Avv. Vincenzo Acquafredda (C.F.
con indirizzo PEC , presso C.F._2 Email_1 il cui studio in Bari al Corso Vittorio Emanuele II, 10, è domiciliata;
- Convenuta opposta -
OGGETTO: contratto appalto-pagamento corrispettivo
All'udienza del 17.7.2025, sulle conclusioni rassegnate, come trascritte nel relativo verbale e nei pregressi atti, la causa è stata riservata in decisione.
SVOLGIMENTO del PROCESSO Con atto di citazione, notificato in data 16.12.2016, dopo aver premesso di essere Parte_1 proprietaria dell'appartamento posto al sesto piano del fabbricato in Bitonto alla via Ammiraglio
Vacca n.33/C, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4820/2016 del 21.11.2016, emesso nel proc.civ. n. 16765/2016 dal Tribunale di Bari, negando l'esecuzione di alcuni dei lavori di ristrutturazione giammai autorizzati e quindi i corrispettivi richiesti in misura maggiore rispetto a quanto convenuto. Ha quindi contestato e dedotto: l'inesistenza del titolo valido per non essere le fatture prove documentali ma solo indiziarie della sussistenza del credito;
di avere conferito incarico professionale all'Ing. per il cui tramite era stato stipulato contratto di appalto e Persona_1 capitolato lavori del 30 marzo 2015 con l' ; di avere CP_1 Controparte_1 determinato per i lavori di ristrutturazione l'importo di € 35.000,00 oltre IVA e quindi per il totale di
€ 38.000,00; di essere stati i lavori iniziati ad aprile 2015 e conclusi con molto ritardo a dicembre
2015; di essere necessaria la documentazione tecnica da inviare ad per ottenere i benefici CP_2 economici;
di avere dovuto erogare altri €.6.600,00; di avere ricevuto la documentazione a chiusura dei lavori e consegna dell'appartamento; di essere quindi state emessa, malgrado le pregresse fatture emesse a saldo tra cui espressamente la n.24/2015, l' ulteriore posta a base del ricorso monitorio.
Concludeva chiedendo al Tribunale adito di “1) rigettare la richiesta di pagamento dichiarando nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo emesso perché infondato e non provato 2) revocare il decreto ingiuntivo dichiarando che nulla è dovuto all'impresa con la CP_1 Controparte_1 condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese ed onorari da distrarsi e maggiorate in quanto litigante temerario”.
Si è costituita la società convenuta con comparsa di risposta del 6.4.2017 chiedendo il rigetto della domanda, la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n. 4820/2016; la conferma del medesimo;
la condanna dell'opponente per lite temeraria in quanto l'opposizione era infondata in fatto e in diritto;
la condanna al pagamento delle spese processuali. Eccepiva e deduceva: che le parti avevano stipulato il contratto del 30 marzo 2015, con cui aveva concesso in Parte_1 appalto all'impresa edile i lavori di ristrutturazione Controparte_1 dell'appartamento; di avere le parti convenuto il corrispettivo nella misura di €. 38.000,00; di avere sottoscritto le parti la scrittura del 7 settembre 2015 con cui, a seguito della richiesta di lavori extra contratto da parte della Barone, era maturato il credito di €. 7.550,00 oltre IVA;
di avere inoltre sottoscritto l'ulteriore ad integrazione per via di alcune voci con cui si determinava l'ulteriore importo di €. 9.150,00 oltre IVA (rideterminati successivamente in €. 8.000,00); di avere l'Ing.
[...] redatto data 5 novembre 2015 l'ultimo stato di avanzamento dei lavori attestando quali i Per_1 lavori eseguiti e gli ineseguiti nonché l'importo complessivo e corrispondente, ridotto per i lavori svolti e corrispondenti ad Euro 45.300,00 oltre IVA;
di avere il tecnico autorizzato la committente a corrispondere l'importo a saldo;
di non avere inciso l'attività dell'appaltatore sulla consegna eseguita il 5.11.2015 e né sui termini per la pratica;
di essere stata inviata richiesta di pagamento a CP_2 mezzo lettera r/r del 24 novembre 2015 delle fatture nn. 24 e 25 del 16 novembre 2015; di essere stata emessa e rimasta impagata la fattura n.11 del 16 giugno 2016, pari ad Euro 4.690,90 oltre IVA, per un totale di Euro 5.160,00; di essere stato proposto ricorso per decreto ingiuntivo, emesso appunto per pari importo dal Tribunale di Bari, Giudice Dott.ssa Raffaella Simone, n.4820/2016 (R.G.
n.16765/2016) per essere state emesse le fatture :
- fattura n.15/2015 per Euro 11.000,00 oltre IVA al 10% = Euro 12.100,00
- fattura n.20/2015 per Euro 10.000,00 oltre IVA al 10% = Euro 11.000,00
- fattura n.22/2015 per Euro 11.000,00 oltre IVA al 10% = Euro 12.100,00
- fattura n.24/2015 per Euro 5.272,73 oltre IVA al 10% = Euro 5.800,00
- fattura n.25/2015 per Euro 3.272,73 oltre IVA al 10% = Euro 3.600,00
- fattura n.11/2016 per Euro 4.960,90 oltre IVA al 10% = Euro 5.160,00 per un totale complessivo di Euro 45.300,00 oltre IVA, ovvero Euro 49.760,00.
*****
Con ordinanza del 6.7.2017, rigettata la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto il precedente giudicante assegnava alle parti i termini per il deposito di memorie ex art. 183,
VI comma, c.p.c.. Espletate le prove, fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI della DECISIONE
La domanda attorea è fondata per le ragioni che ci si accinge a precisare.
Va precisato che, secondo la giurisprudenza maggioritaria e consolidata, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto e comunque non solo la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della decisione.
La fattura commerciale, quindi, seppur permetta di ottenere l'emanazione di un decreto ingiuntivo, mantiene il valore di mero indizio e non di prova piena nell'ordinario processo di cognizione
(Cass.civ.n. 9542/2018). Specificamente la giurisprudenza di merito formatasi in materia in conformità agli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. nonché al principio della vicinanza della prova ha ritenuto che le fatture sono in linea di massima idonee a fornire la prova ma devono essere supportate da prova offerta dal creditore. In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione componendo un acceso contrasto giurisprudenziale formatosi sul punto, le SS.UU. della Corte di Cassazione, con sentenza n.
13533/2001, hanno statuito che: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione
o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (nello stesso senso, Cass. n. 2387/2004 e Cass. n.
2351/2007).
Ritiene questo giudicante che sia dirimente : a) la lettera r/r del 30.10.2015 inviata da Parte_1 all' con cui è stata richiesta la documentazione idonea per la pratica da Controparte_1 CP_2 rilasciarsi al saldo delle prestazioni;
b) il riscontro del 10.11.2015 dell'Ing. con cui si Per_1 subordinava il ritiro della documentazione in suo possesso al pagamento a saldo unitamente allo stato di avanzamento Lavori Finali;
c) la dichiarazione datata 10.12.2015 dell'Ing. di avere ricevuto Per_1 il pagamento di suoi compensi;
d) la trasmissione dell'Impresa appaltatrice della certificazione;
e) la lettera del 24 novembre 2015 con cui era stato richiesto solo il pagamento della fattura n. 24 e n.25/2015 di cui la prima come saldo ribadita con successiva del 1.6.2026; f) ed infine l'invio della lettera del 17 giugno 2016 con cui era stato richiesto il pagamento della fattura n. 11 del 16 giugno
2016.
Dalla prova testimoniale assunta non è risultato se non la indicazione, in parte diversa, degli importi corrisposti e a corrispondersi (interrogatorio formale di e prova Ing. . CP_1 Per_1
Purtroppo nessuna delle parti ha chiesto una verifica dei lavori eseguiti e quale il motivo per cui dopo l'emissione di due fatture sarebbe stata emessa una terza stante proprio la discrasia tra lavori eseguiti, lavori extra e richiesta di pagamenti in date ravvicinate tra le fatture nrr 24, 25 e quella del 16.6.2016. La mancata conciliazione secondo l'art. 185-bis c.p.c. può comportare la compensazione delle spese di lite in base all'art. 92 c.p.c., se il rifiuto della proposta del giudice è ingiustificato alla luce dell'esito dell'espletata prova.
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione da nei confronti di Parte_1 [...]
, rigettata ogni altra domanda, così provvede: Controparte_1
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 4820/2016 del 21.11.2016, emesso nel proc.civ. n.
16765/2016 dal Tribunale di Bari, Dott.ssa Raffaella Simone;
- compensa le spese processuali.
La sentenza è esecutiva per legge.
Bari, 11.10.2025
Il GOP
Avv.Testini Giovanna Lucia