Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 10/02/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lombardia |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
G.30903
REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 33/26
In nome del Popolo Italiano
La Corte dei conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia
composta dai seguenti magistrati:
Antonio Marco Canu Presidente Gaetano Berretta IU relatore
WA UT IU
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio, iscritto al n.30903 del registro di Segreteria, ed in relazione all’istanza di applicazione del rito abbreviato ex art. 130, c.g.c., presentata, con comparsa depositata agli atti del giudizio, dalla Signora VI EN, nata a [...] il [...], residente a [...] (C.F. [...]), rappresenta e difesa, in forza di procura depositata in atti, dall’Avv. Davide Dei Cas del Foro di Sondrio (davide.deicas@legalmail.it), elettivamente domiciliata in Tirano (SO), Via della Repubblica n.36, presso lo studio legale del difensore.
Visto l’atto di citazione depositato dalla Procura Regionale in data 6.5.2025.
Vista l’istanza di applicazione del rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., presentata dalla convenuta con la comparsa di costituzione depositata agli atti del giudizio in data 7.10.2025.
Visto il parere depositato dalla Procura Regionale ai sensi dell’art. 130, comma 1, c.g.c. in data 10.6.2025.
Visto il Decreto n.13/2025, depositato in segreteria in data 17.11.2025, con il quale la Sezione ha accolto l’istanza di applicazione del rito abbreviato.
Uditi, all’udienza in camera di consiglio del 29.1.2026, il Pubblico Ministero in persona della dott.ssa Valentina Papa e l’Avv. Maria Luisa Giacobino, su delega dell’Avv. Davide Dei Cas, per la convenuta VI EN.
FATTO
Con atto di citazione depositato il 6.5.2025, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio la Sig.ra VI EN, Responsabile della Polizia Locale di Bormio (SO) nel contesto temporale 2020/2021, per sentirla condannare – con imputazione a titolo di dolo - al risarcimento del pregiudizio erariale, quantificato in complessivi euro 10.850,28, asseritamente cagionato all’amministrazione di appartenenza in conseguenza dell’intervenuto accertamento di illeciti penali nell’espletamento dell’attività lavorativa - segnatamente l’intervenuta reiterata falsa attestazione della presenza in servizio – da cui sarebbe derivato un danno erariale correlato, in primo luogo, alla retribuzione erogata in assenza di prestazione lavorativa ed in secondo luogo, al significativo danno all’immagine dell’amministrazione territoriale quale conseguenza del disdoro generato dalla risonanza amministrativa e giudiziaria della vicenda.
L’organo requirente dava conto di aver appreso la notizia di danno a seguito della ricezione, in data 7.4.2022, di una specifica comunicazione ex art. 129 disp. att. c.p.p. con la quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio riferiva di aver esercitato l’azione penale nei confronti della convenuta e definiva l’istruttoria della fattispecie di responsabilità erariale sulla base delle risultanze del procedimento penale e tramite acquisizione di documentazione dall’amministrazione territoriale danneggiata.
L’organo requirente evidenziava che la Sig.ra VI era stata imputata del reato di cui agli artt. 81 cpv e 640 co. 1 e co. 2 n. 1) “…perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, con artifizi e raggiri….quale Responsabile della Polizia Locale del Comune di Bormio induceva in errore il funzionario dell'ufficio Affari Generali del predetto ente posto a verifica dei prospetti mensili riepilogativi delle timbrature attestanti l'inizio del servizio, la fine dello stesso ed eventuali indennità accessorie, così procurandosi un ingiusto profitto pari alla retribuzione giornaliera percepita illecitamente con conseguente danno alla amministrazione di sua appartenenza. Artifizi e raggiri consistiti nel timbrare il badge di inizio/fine servizio in modo tale da attestare di avere intrapreso il servizio, condotta posta in essere indifferentemente sia al mattino sia al pomeriggio (avendo essa VI come risulta dall' “Atto di gestione organizzativa in materia di controllo delle presenze” n. 4 del 04/10/2016 a firma del Segretario Comunale Michele DEI CAS, l'obbligo di articolare l'orario del servizio svolgendo 4 ore al mattino e 4 ore al pomeriggio e di svolgere il servizio in uniforme ex art. 4 co. Legge quadro n. 65/1986) quindi - timbrature effettuate, risultando di fatto aver intrapreso il servizio - di allontanarsi dal luogo di lavoro in abiti civili allo scopo di svolgere delle attività di carattere privato non legate alla sua qualità di Responsabile della Polizia Locale ed infine fare rientro presso la sede di servizio solo esclusivamente con la finalità di timbrare il badge per attestare la fine del servizio”.
La Procura Regionale riepilogava analiticamente i singoli episodi di assenza ingiustificata dal servizio oggetto di accertamento investigativo da parte dell’Arma dei Carabinieri – comprovati tramite l’acquisizione dei video delle telecamere di sorveglianza comunale, specifici servizi di osservazione e pedinamento e l’incrocio tra le risultanze effettive delle assenze e i tabulati formali della presenza in servizio – e riferiva che la convenuta aveva definito la propria posizione tramite l’applicazione della pena su richiesta ex art. 444 e ss. c.p.p. (sentenza di “patteggiamento” del Tribunale di Sondrio nr. 233/22 del 22.9.2022, divenuta irrevocabile in data 31.10.2022 con la quale la Sig.ra VI EN veniva condannata alla pena di mesi 7 e giorni 10 di reclusione ed euro 120,00 di multa).
Dopo aver evidenziato che il Comune di Bormio aveva attivato, nei confronti della dipendente, un procedimento disciplinare conclusosi con la sanzione del licenziamento senza preavviso a far data dal 10.5.2022, l’organo requirente procedeva a quantificare il danno diretto derivante dalle assenze dal servizio sulla base di un prospetto, elaborato direttamente dal Comune di Bormio, con il quale veniva calcolata la retribuzione giornaliera indebitamente percepita in ragione delle false attestazioni della presenza in servizio nelle giornate individuate in sede istruttoria penale.
Il pregiudizio erariale derivato dall’assenza ingiustificata dal servizio veniva quantificato in euro 850,28.
L’organo requirente contestava inoltre alla convenuta di aver cagionato all’amministrazione di appartenenza un significativo pregiudizio all’immagine, al decoro e al prestigio istituzionale a richiamava all’uopo l’art. 55 quater, comma 3-quater e l’art. 55 quinques, comma 2 del D.Lgs. n.165/2001.
In considerazione dell’indubbia gravità della condotta, del ruolo istituzionale ricoperto dalla convenuta, della reiterazione quasi giornaliera delle condotte finalizzate a celare l’assenza dal lavoro, dell’estensione temporale delle stesse nonché del clamor fori derivato all’interno dell’amministrazione, per l’avvio del procedimento penale e disciplinare conclusosi con il licenziamento senza preavviso, il danno all’immagine veniva quantificato in euro 10.000,00.
La Procura Regionale dava conto di aver fatto precedere il deposito dell’atto di citazione dalla notificazione dell’invito a fornire deduzioni e dopo aver riferito che la convenuta non aveva svolto attività difensiva nella fase preprocessuale, concludeva domandando la sua condanna al risarcimento, in favore del Comune di Bormio (SO), della complessiva somma di euro 10.850,28, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese del giudizio.
Con Decreto del Presidente della Sez. Giurisdizionale in data 12.5.2025, il giudizio veniva fissato per l’udienza dibattimentale del 12.11.2025.
Con comparsa di costituzione depositata in segreteria il 7.10.2025, si è costituita in giudizio la Sig.ra VI EN, rappresentata e difesa dall’Avv. Davide Dei Cas del Foro di Sondrio.
La convenuta ha dato preliminarmente conto di aver integralmente refuso il danno diretto correlato alle ingiustificate assenze dal servizio (euro 850,28) e ha prodotto la relativa quietanza rilasciata dal Comune di Bormio.
La medesima convenuta ha inoltre formulato istanza di definizione abbreviata del giudizio di responsabilità (art. 130 c.g.c.), con il pagamento della somma di euro 3.000,00, pari al 30% della residua somma oggetto di richiesta risarcitoria.
Sull’istanza di rito abbreviato, la Procura Regionale, con memoria depositata agli atti del giudizio in data 10.6.2025, ha espresso parere favorevole alla definizione agevolata, sia in ordine all’an, sia in ordine al quantum proposto.
Con Decreto del Presidente della Sezione Giurisdizionale del 21.10.2025, il giudizio relativo all’istanza di definizione del procedimento con rito abbreviato è stato quindi chiamato per la camera di consiglio del 12.11.2025 a seguito della quale, con Decreto n.13/2025, depositato in segreteria in data 17.11.2025, l’istanza di applicazione del rito abbreviato è stata accolta.
Con il menzionato Decreto n.13/2025, la Sezione, avuto riguardo alle evidenze fattuali della vicenda controversa, ha preliminarmente osservato che la vicenda illecita ha determinato un doloso arricchimento della Sig.ra VI, direttamente connesso all’indebita percezione del trattamento stipendiale in assenza di prestazione lavorativa, ma la relativa voce di danno erariale diretto (euro 850,28) risulta integralmente risarcita.
Poiché la richiesta di definizione agevolata ha pertanto riguardato esclusivamente la posta di danno relativa al pregiudizio all’immagine subito dall’amministrazione (euro 10.000,00) - che non ha determinato un arricchimento della convenuta – la Sezione ha ritenuto ammissibile l’istanza, non essendo ravvisabile la preclusione prevista dall’art.130, comma 4, c.g.c.
Nel Decreto n.13/2025 è stato inoltre osservato che l’importo concordato tra la parte convenuta e la Procura Regionale poteva essere ritenuto congruo, avuto in particolare riguardo alla circostanza che la somma offerta, pari al 30% dell’importo risarcitorio, non è risultata meramente simbolica, costituendo, invece, un serio, per quanto parziale, ristoro del pregiudizio provocato all’ente di appartenenza. Parimenti, per la sua non irrisoria entità, è stata ritenuta idonea a soddisfare lo scopo della deterrenza che, congiunto a quello restitutorio, caratterizza la responsabilità amministrativa (Corte costituzionale, sentenza n. 371/1998).
Il Collegio ha disposto pertanto l’ammissione della Sig.ra VI EN a definire la propria posizione con il pagamento, entro trenta giorni, della somma proposta, corrispondente al 30% del danno erariale contestato nell’atto di citazione, che veniva fissata in euro 3.000,00.
Il giudizio è stato conseguentemente rinviato ex art.130, comma 7 c.g.c., all’odierna camera di consiglio, nella quale la difesa della parte istante ha chiesto la definizione del giudizio, essendo stato provveduto al pagamento concordato, di cui è stata data dimostrazione mediante deposito dell’attestazione di pagamento.
Il Pubblico Ministero ha concordato in merito all’intervenuto espletamento delle formalità previste dal rito speciale e si è associato alle conclusioni della difesa, insistendo tuttavia per la condanna della convenuta al pagamento delle spese del giudizio.
DIRITTO
1. L’azione erariale ha riguardato in primo luogo il pregiudizio subito dall’amministrazione comunale di Bormio a seguito del pagamento di somme stipendiali non dovute in favore della convenuta. Tali somme non sarebbero state infatti spettanti in ragione della contestata reiterata falsa attestazione, in diverse occasioni, della presenza in servizio. Il danno erariale contestato (euro 850,28) risulta tuttavia interamente ripianato dalla convenuta tramite il versamento integrale della somma (cfr. Allegato n. 3 del Fascicolo di parte convenuta). Su questa specifica voce di danno deve essere pertanto dichiarata la cessata materia del contendere.
2. Con riguardo al danno all’immagine per il quale è stato ammesso il rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., si rappresenta quanto segue.
L’art.130, comma 1 del nuovo codice della giustizia contabile, approvato con il D.lgs n. 174/2016, prevede che “In alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l’incameramento certo ed immediato di somme risarcitorie all’erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione”.
I successivi commi 6 e 7 prevedono inoltre che “Il collegio, con decreto in camera di consiglio, sentite le parti, delibera in merito alla richiesta, motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e dell’entità del danno…. In caso di accoglimento della richiesta, il collegio determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce l’udienza in camera di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l’avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata”.
Il comma 8 statuisce infine che “il collegio definisce il giudizio con sentenza provvedendo sulle spese”. Il comma 9 definisce espressamente “non impugnabile” la sentenza pronunciata in primo grado.
Nel caso di specie, l’intervenuta ammissione della convenuta al rito abbreviato è stata puntualmente seguita dal tempestivo pagamento della somma agevolata fissata nel Decreto n.13/2025, come comprovato dalla documentazione depositata agli atti del giudizio, segnatamente la reversale di incasso del Comune di Bormio n.5750 del 17.12.2025 a fronte del versamento tramite bonifico bancario in data 26.11.2025 (data regolamento 28.11.2025), della somma prevista di euro 3.000,00 da parte della Sig.ra VI.
Deve essere pertanto dichiarata la definizione del giudizio abbreviato nei confronti di VI EN, ai sensi dell’art.130, comma 8, del codice di giustizia contabile.
Le spese del giudizio, in ossequio al principio della soccombenza virtuale, al quale questa Sezione fa costante riferimento per la loro regolazione nel caso del rito abbreviato, vengono poste a carico della convenuta e liquidate come indicato in dispositivo. Da una sia pur sommaria delibazione della vicenda controversa, infatti, emerge la presumibile fondatezza della domanda attrice.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando,
· dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda risarcitoria di euro 850,28;
· dichiara definito ex art.130, comma 8, del Codice Giustizia Contabile, il giudizio abbreviato nei confronti della Sig.ra VI EN.
Le spese del giudizio vengono liquidate nella misura complessiva di euro 93,10.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29.1.2026.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Dott. Gaetano Berretta) (Dott. Antonio Marco Canu)
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositato in Segreteria il 10/02/2026 Il Direttore della Segreteria
(Dott. Salvatore Carvelli)