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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 09/01/2026, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 299/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
IAZZETTI ALESSANDRO, Presidente e Relatore
DIBISCEGLIA MICHELE, Giudice
DE SIMONE DANILO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4198/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1388/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 12/11/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 50232 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7785/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AGLI ATTI
Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Benevento, il ricorrente Ricorrente_1, impugnava provvedimento di diniego del rimborso IVA per l'anno di imposta 2021, notificato il 6 dicembre 2022.
La Fondazione sosteneva di aver maturato, nella realizzazione di eventi e di progetti, un credito IVA in quanto i costi sostenuti per l'organizzazione degli eventi culturali erano stati maggiori dei ricavi;
in particolare, la
Fondazione aveva detratto l'IVA assolta sugli acquisti – afferenti ad operazioni attive imponibili – così determinando negli anni un credito IVA che, ai sensi dell'art. 30, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972, era stato chiesto parzialmente a rimborso (per l'importo di euro 60.000,00) in sede di dichiarazione IVA per l'anno di imposta 2021 presentata il 29 aprile 2022.
L'Ufficio, tuttavia, non riteneva di poter procedere al rimborso in quanto non sussistevano in capo alla
Fondazione i presupposti normativamente previsti per la detraibilità dell'IVA dal momento che non veniva esercitata dalla Fondazione alcuna attività commerciale.
Con il proprio ricorso la Fondazione sosteneva, anzitutto, illegittimità del provvedimento di diniego per violazione degli artt. 19, 19-ter, e 30, comma 4, del d.p.r. n. 633/1972 atteso che sia i contributi pubblici ricevuti dal Comune di Benevento sia gli importi ricevuti a fronte di sponsorizzazioni avevano natura di corrispettivi per prestazioni di servizi resi dalla Fondazione e in quanto tali costituivano la prova dello svolgimento anche di una attività commerciale da parte dell'Ente con conseguente legittima richiesta del rimborso IVA inoltrato dalla ricorrente all'Ufficio finanziario.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Benevento, la quale evidenziava la correttezza del proprio operato, respingeva l'avverso assunto evidenziando come i requisiti necessari affinché un'attività potesse ricevere la qualifica di “commerciale” era da rinvenire, per giurisprudenza costante nazionale e comunitaria, mercato, sia in termini di clientela di riferimento, che in termini di determinazione delle tariffe e di stabilità degli introiti.
All'esito di un attento esame delle attività e dello statuto della Fondazione, tuttavia, si erano evidenziati una serie di indici e requisiti che portavano ad escludere il rimborso richiesto.
In particolare:
1) la fondazione era promanazione diretta dell'Ente Locale, sia per quanto riguarda la compagine amministrativa (il presidente della fondazione era il Sindaco del Comune di Benevento), sia per quanto riguarda lo scopo e l'oggetto sociale;
2) gli introiti non avevano carattere di stabilità considerando anche che le somme percepite dal Comune erano state erogate in modo discontinuo e lontane nel tempo;
3) la clientela era costituita, prevalentemente, dal Comune di Benevento, rivestendo le aziende sponsorizzatrici un ruolo decisamente marginale e comunque finalizzato alla promozione dell'unico evento voluto dal Comune: “Città Spettacolo”;
4) le tariffe non erano determinate secondo criteri economici, né di mercato, bensì quantificate unilateralmente dall'Ente Locale, senza la partecipazione negoziale della fondazione, il cui centro decisionale, oltretutto, perfettamente sovrapponibile a quello del comune;
5) la fondazione non operava sul mercato generale dei servizi di intrattenimento e spettacolo, in considerazione che organizzava un unico e solo evento (Città Spettacolo), seppur con cadenza annuale;
6) assenza di un contratto di servizi tra le parti (incarichi conferiti mediante delibera comunale).
In un tale quadro operativo, a nulla rilevava l'operazione di assoggettamento ad Iva delle prestazioni attive della fondazione, atteso che un comportamento “de facto” non era sufficiente ad integrare i presupposti impositivi, stabiliti chiaramente sia dalla normativa nazionale che comunitaria.
Per tali ragioni si doveva ritenere corretto il diniego operato dall'Ufficio,
Con sentenza n. 1388/02/2024, depositata il 12/11/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Benevento respingeva il ricorso proposto dal ricorrente compensando le spese di lite.
Il Collegio, preliminarmente, precisava che ai fini dello svolgimento di una attività economica, non era rilevante la qualifica del soggetto passivo, dovendosi verificare unicamente se l'attività svolta fosse qualificabile come attività economica riconducibile ad una delle operazioni indicate nella direttiva della direttiva n. 77/388/CE
(e, poi, all'art. 9 della direttiva n. 2006/112/CE, se fosse stata effettuata a titolo oneroso e, infine, se comportasse lo sfruttamento di un bene per ricavarne introiti dotati di stabilità.
in base alle risultanze degli atti di causa il ricorrente non aveva dato prova che:
- i compensi e/o i prezzi praticati, le somme percepite ovvero i costi sostenuti, oggetto della istanza, erano frutto di operazioni imponibili nell'ambito di un rapporto giuridico nel quale il compenso ricevuto dall'autore della prestazione costituiva il controvalore effettivo del servizio fornito al beneficiario in uno scambio di prestazioni sinallagmatiche
- l'attività commerciale era stata gestita con contabilità separata rispetto a quella istituzionale;
- la contabilità era conforme alle disposizioni in materia di corretta tenuta delle scritture contabili (art. 20 del
DPR n. 600/1973).
Avverso la cennata decisione interponeva appello la Fondazione, ritenendo la sentenza emessa dal Collegio
Provinciale viziata in punto di motivazione.
L'appellante ribadiva, anche in questa sede, quanto ampiamente e dettagliatamente argomentato e documentato in I grado chiedendo una diversa valutazione del compendio probatorio con decisione a sé favorevole.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Benevento chiedendo la conferma della sentenza in quanto sufficientemente ed adeguatamente motivata.
L'Ufficio, preliminarmente, evidenziava che, a seguito di specifica impugnativa da parte della Fondazione, doveva dichiararsi il passaggio in giudicato, per omessa impugnazione, dei capi autonomi della sentenza n. 1388/02/2024 non contestati, né appellati, in particolare pag. 3 da rigo 16 a 41 e pag. 4 da rigo 1 a 12.
Ne derivava, pertanto, l'acquiescenza dell'odierna appellante alle anzidette statuizioni della sentenza n.
1388/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento, con conseguente passaggio in giudicato dei relativi capi che, pertanto, erano divenuti definitivi.
In subordine, poi, l'Ufficio evidenziava l'inammissibilità dell'appello per insistenza della procura alle liti e difetto di ius postulandi e per genericità dei motivi d'appello e, infine, nel merito ribadendo quanto già esaustivamente argomentato in I grado.
Con successiva memoria l'appellante evidenziava come vi fosse regolare procura alle liti firmata da soggetto legittimato a rilasciare procura e, inoltre, precisava che i passaggi della sentenza che l'Agenzia sosteneva quali punti autonomi della decisione non specificatamente impugnati, altro non erano che argomentazioni giuridiche nonché una mera disamina giurisprudenziale priva di effettiva ed autonoma rilevanza nel giudizio.
all'odierna udienza camerale, dopo la relazione del giudice designato ed all'esito della camera di consiglio, la controversia è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e pertanto va' rigettato.
Questo Collegio ritiene di poter condividere quanto affermato dalla CGT di Benevento.
Bisogna chiarire che la sentenza gravata è da ritenersi legittima e correttamente redatta.
È infatti stato chiaramente esplicato ed approfondito il ragionamento posto alla base della decisione dei
Giudici di prime cure.
Il Collegio provinciale ha esaminato l'eccezione sollevata dalle parti ponendo a base dell'accoglimento un ragionamento articolato.
Per quanto attiene, poi, il merito dell'appello si deve precisare che l'Agenzia delle Entrate ha provato ampiamente con documentazione a sostegno le motivazioni che hanno condotto al rigetto della richiesta di rimborso.
Giova precisare che, nel processo tributario, vige la regola posta dall'art. 2697 c.c. secondo cui sull'attore grava l'onere di provare i fatti costitutivi ed il convenuto i fatti modificativi od estintivi su cui l'eccezione si fonda.
Nel processo tributario, che ha natura impugnatoria volta a contestare la pretesa tributaria mediante l'impugnazione del provvedimento recante la pretesa stessa, l'onere della prova è declinato come segue:
- L'onere di provare il fatto costitutivo della pretesa tributaria spetta all'Amministrazione finanziaria, la quale assume il ruolo di attore in senso sostanziale dal momento che vanta una maggiore pretesa fiscale, cui adempie motivando adeguatamente l'atto impositivo;
- L'onere di provare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa tributaria spetta invece al contribuente, che è attore in senso formale.
Atteso quanto appena specificato, dunque, la Fondazione dal canto suo si è limitata a precisare la natura ibrida della propria attività.
D'altra parte, poi, la Fondazione per prassi oltre che per normativa, nel perseguire lo scopo principale della propria attività non deve avere un fine lucrativo, ma è diretta al perseguimento di uno scopo di utilità sociale tramite il proprio patrimonio.
Lo scopo può essere culturale, artistico, scientifico, medico.
Nel caso di specie, inoltre, da una lettura dello statuto della fondazione è possibile ricavare che l'attività istituzionale della fondazione “è quella di curare la gestione delle attività culturali previste nella programmazione annuale del Comune di Benevento…. per la realizzazione degli scopi istituzionali, la fondazione può compiere ogni attività comunque connessa con il mondo della cultura, dello spettacolo, consentita dalla normativa di settore e prevista nella programmazione annuale del Comune di Benevento, ivi comprese quelle commerciali ed accessorie”
La Fondazione, dunque, rappresenta una sorta di arteria del Comune di Benevento, attraverso cui l'amministrazione svolge la propria attività istituzionale di promozione culturale, con la conseguenza che, le somme percepite dal Comune, devono essere qualificate quali meri “contributi” per lo svolgimento delle predette attività.
Tali circostanze certamente dimostrano che il rapporto e l'attività intrattenuta tra Fondazione e Comune è ben lontana dal rappresentare un rapporto di tipo commerciale, essendo la prima una costola dell'Amministrazione Comunale stessa con la conseguenza che, tale indice comprovante l'assenza dei requisiti richiesti dalla legge, comporta il mancato riconoscimento del rimborso richiesto.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
Si precisa, infine, che le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 1388/02/2024, depositata il 12/11/2024 dalla CGT di
Benevento. Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore della parte resistente e che liquida in euro 1.000,00, oltre accessori se dovuti.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
IAZZETTI ALESSANDRO, Presidente e Relatore
DIBISCEGLIA MICHELE, Giudice
DE SIMONE DANILO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4198/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1388/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 12/11/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 50232 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7785/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AGLI ATTI
Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Benevento, il ricorrente Ricorrente_1, impugnava provvedimento di diniego del rimborso IVA per l'anno di imposta 2021, notificato il 6 dicembre 2022.
La Fondazione sosteneva di aver maturato, nella realizzazione di eventi e di progetti, un credito IVA in quanto i costi sostenuti per l'organizzazione degli eventi culturali erano stati maggiori dei ricavi;
in particolare, la
Fondazione aveva detratto l'IVA assolta sugli acquisti – afferenti ad operazioni attive imponibili – così determinando negli anni un credito IVA che, ai sensi dell'art. 30, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972, era stato chiesto parzialmente a rimborso (per l'importo di euro 60.000,00) in sede di dichiarazione IVA per l'anno di imposta 2021 presentata il 29 aprile 2022.
L'Ufficio, tuttavia, non riteneva di poter procedere al rimborso in quanto non sussistevano in capo alla
Fondazione i presupposti normativamente previsti per la detraibilità dell'IVA dal momento che non veniva esercitata dalla Fondazione alcuna attività commerciale.
Con il proprio ricorso la Fondazione sosteneva, anzitutto, illegittimità del provvedimento di diniego per violazione degli artt. 19, 19-ter, e 30, comma 4, del d.p.r. n. 633/1972 atteso che sia i contributi pubblici ricevuti dal Comune di Benevento sia gli importi ricevuti a fronte di sponsorizzazioni avevano natura di corrispettivi per prestazioni di servizi resi dalla Fondazione e in quanto tali costituivano la prova dello svolgimento anche di una attività commerciale da parte dell'Ente con conseguente legittima richiesta del rimborso IVA inoltrato dalla ricorrente all'Ufficio finanziario.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Benevento, la quale evidenziava la correttezza del proprio operato, respingeva l'avverso assunto evidenziando come i requisiti necessari affinché un'attività potesse ricevere la qualifica di “commerciale” era da rinvenire, per giurisprudenza costante nazionale e comunitaria, mercato, sia in termini di clientela di riferimento, che in termini di determinazione delle tariffe e di stabilità degli introiti.
All'esito di un attento esame delle attività e dello statuto della Fondazione, tuttavia, si erano evidenziati una serie di indici e requisiti che portavano ad escludere il rimborso richiesto.
In particolare:
1) la fondazione era promanazione diretta dell'Ente Locale, sia per quanto riguarda la compagine amministrativa (il presidente della fondazione era il Sindaco del Comune di Benevento), sia per quanto riguarda lo scopo e l'oggetto sociale;
2) gli introiti non avevano carattere di stabilità considerando anche che le somme percepite dal Comune erano state erogate in modo discontinuo e lontane nel tempo;
3) la clientela era costituita, prevalentemente, dal Comune di Benevento, rivestendo le aziende sponsorizzatrici un ruolo decisamente marginale e comunque finalizzato alla promozione dell'unico evento voluto dal Comune: “Città Spettacolo”;
4) le tariffe non erano determinate secondo criteri economici, né di mercato, bensì quantificate unilateralmente dall'Ente Locale, senza la partecipazione negoziale della fondazione, il cui centro decisionale, oltretutto, perfettamente sovrapponibile a quello del comune;
5) la fondazione non operava sul mercato generale dei servizi di intrattenimento e spettacolo, in considerazione che organizzava un unico e solo evento (Città Spettacolo), seppur con cadenza annuale;
6) assenza di un contratto di servizi tra le parti (incarichi conferiti mediante delibera comunale).
In un tale quadro operativo, a nulla rilevava l'operazione di assoggettamento ad Iva delle prestazioni attive della fondazione, atteso che un comportamento “de facto” non era sufficiente ad integrare i presupposti impositivi, stabiliti chiaramente sia dalla normativa nazionale che comunitaria.
Per tali ragioni si doveva ritenere corretto il diniego operato dall'Ufficio,
Con sentenza n. 1388/02/2024, depositata il 12/11/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Benevento respingeva il ricorso proposto dal ricorrente compensando le spese di lite.
Il Collegio, preliminarmente, precisava che ai fini dello svolgimento di una attività economica, non era rilevante la qualifica del soggetto passivo, dovendosi verificare unicamente se l'attività svolta fosse qualificabile come attività economica riconducibile ad una delle operazioni indicate nella direttiva della direttiva n. 77/388/CE
(e, poi, all'art. 9 della direttiva n. 2006/112/CE, se fosse stata effettuata a titolo oneroso e, infine, se comportasse lo sfruttamento di un bene per ricavarne introiti dotati di stabilità.
in base alle risultanze degli atti di causa il ricorrente non aveva dato prova che:
- i compensi e/o i prezzi praticati, le somme percepite ovvero i costi sostenuti, oggetto della istanza, erano frutto di operazioni imponibili nell'ambito di un rapporto giuridico nel quale il compenso ricevuto dall'autore della prestazione costituiva il controvalore effettivo del servizio fornito al beneficiario in uno scambio di prestazioni sinallagmatiche
- l'attività commerciale era stata gestita con contabilità separata rispetto a quella istituzionale;
- la contabilità era conforme alle disposizioni in materia di corretta tenuta delle scritture contabili (art. 20 del
DPR n. 600/1973).
Avverso la cennata decisione interponeva appello la Fondazione, ritenendo la sentenza emessa dal Collegio
Provinciale viziata in punto di motivazione.
L'appellante ribadiva, anche in questa sede, quanto ampiamente e dettagliatamente argomentato e documentato in I grado chiedendo una diversa valutazione del compendio probatorio con decisione a sé favorevole.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Benevento chiedendo la conferma della sentenza in quanto sufficientemente ed adeguatamente motivata.
L'Ufficio, preliminarmente, evidenziava che, a seguito di specifica impugnativa da parte della Fondazione, doveva dichiararsi il passaggio in giudicato, per omessa impugnazione, dei capi autonomi della sentenza n. 1388/02/2024 non contestati, né appellati, in particolare pag. 3 da rigo 16 a 41 e pag. 4 da rigo 1 a 12.
Ne derivava, pertanto, l'acquiescenza dell'odierna appellante alle anzidette statuizioni della sentenza n.
1388/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento, con conseguente passaggio in giudicato dei relativi capi che, pertanto, erano divenuti definitivi.
In subordine, poi, l'Ufficio evidenziava l'inammissibilità dell'appello per insistenza della procura alle liti e difetto di ius postulandi e per genericità dei motivi d'appello e, infine, nel merito ribadendo quanto già esaustivamente argomentato in I grado.
Con successiva memoria l'appellante evidenziava come vi fosse regolare procura alle liti firmata da soggetto legittimato a rilasciare procura e, inoltre, precisava che i passaggi della sentenza che l'Agenzia sosteneva quali punti autonomi della decisione non specificatamente impugnati, altro non erano che argomentazioni giuridiche nonché una mera disamina giurisprudenziale priva di effettiva ed autonoma rilevanza nel giudizio.
all'odierna udienza camerale, dopo la relazione del giudice designato ed all'esito della camera di consiglio, la controversia è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e pertanto va' rigettato.
Questo Collegio ritiene di poter condividere quanto affermato dalla CGT di Benevento.
Bisogna chiarire che la sentenza gravata è da ritenersi legittima e correttamente redatta.
È infatti stato chiaramente esplicato ed approfondito il ragionamento posto alla base della decisione dei
Giudici di prime cure.
Il Collegio provinciale ha esaminato l'eccezione sollevata dalle parti ponendo a base dell'accoglimento un ragionamento articolato.
Per quanto attiene, poi, il merito dell'appello si deve precisare che l'Agenzia delle Entrate ha provato ampiamente con documentazione a sostegno le motivazioni che hanno condotto al rigetto della richiesta di rimborso.
Giova precisare che, nel processo tributario, vige la regola posta dall'art. 2697 c.c. secondo cui sull'attore grava l'onere di provare i fatti costitutivi ed il convenuto i fatti modificativi od estintivi su cui l'eccezione si fonda.
Nel processo tributario, che ha natura impugnatoria volta a contestare la pretesa tributaria mediante l'impugnazione del provvedimento recante la pretesa stessa, l'onere della prova è declinato come segue:
- L'onere di provare il fatto costitutivo della pretesa tributaria spetta all'Amministrazione finanziaria, la quale assume il ruolo di attore in senso sostanziale dal momento che vanta una maggiore pretesa fiscale, cui adempie motivando adeguatamente l'atto impositivo;
- L'onere di provare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa tributaria spetta invece al contribuente, che è attore in senso formale.
Atteso quanto appena specificato, dunque, la Fondazione dal canto suo si è limitata a precisare la natura ibrida della propria attività.
D'altra parte, poi, la Fondazione per prassi oltre che per normativa, nel perseguire lo scopo principale della propria attività non deve avere un fine lucrativo, ma è diretta al perseguimento di uno scopo di utilità sociale tramite il proprio patrimonio.
Lo scopo può essere culturale, artistico, scientifico, medico.
Nel caso di specie, inoltre, da una lettura dello statuto della fondazione è possibile ricavare che l'attività istituzionale della fondazione “è quella di curare la gestione delle attività culturali previste nella programmazione annuale del Comune di Benevento…. per la realizzazione degli scopi istituzionali, la fondazione può compiere ogni attività comunque connessa con il mondo della cultura, dello spettacolo, consentita dalla normativa di settore e prevista nella programmazione annuale del Comune di Benevento, ivi comprese quelle commerciali ed accessorie”
La Fondazione, dunque, rappresenta una sorta di arteria del Comune di Benevento, attraverso cui l'amministrazione svolge la propria attività istituzionale di promozione culturale, con la conseguenza che, le somme percepite dal Comune, devono essere qualificate quali meri “contributi” per lo svolgimento delle predette attività.
Tali circostanze certamente dimostrano che il rapporto e l'attività intrattenuta tra Fondazione e Comune è ben lontana dal rappresentare un rapporto di tipo commerciale, essendo la prima una costola dell'Amministrazione Comunale stessa con la conseguenza che, tale indice comprovante l'assenza dei requisiti richiesti dalla legge, comporta il mancato riconoscimento del rimborso richiesto.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
Si precisa, infine, che le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 1388/02/2024, depositata il 12/11/2024 dalla CGT di
Benevento. Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore della parte resistente e che liquida in euro 1.000,00, oltre accessori se dovuti.