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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 98/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
CR PE, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4589/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210022875936000 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7089/2025 depositato il
03/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 7.7.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartelle di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, relativa a
TARI – Comune di San Lorenzo per l'anno 2018, per un valore di causa di €. 157,02.
Parte ricorrente deduceva la illegittimità dell'atto impugnato per essere decorso il termine di prescrizione, trattandosi del primo provvedimento con il quale era stata avanzata la pretesa tributaria.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione, riconoscendo la fondatezza delle ragioni del ricorrente, chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La cartella impugnata risulta essere stata emessa a seguito di diretta iscrizione a ruolo delle somme dovute, pertanto costituisce il primo atto impositivo emesso nei confronti della contribuente. Poiché esso avrebbe dovuto essere assunto entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato, il termine di decadenza sarebbe nella specie decorso il 31.12 2023. Esso fu prorogato di 85 giorni in forza della disposizione di cui all'art. 67 del DL n. 18/2020 , emanato per far fronte all'emergenza sanitaria da Covid-19. Pertanto il termine così prorogato spirò in data 26.3.2024.
Poiché l'atto impugnato fu spedito ben oltre tale data, il potere impositivo non poteva più essere esercitato.
L'avvenuta maturazione del termine di decadenza (e non di prescrizione) comporta le illegittimità della cartella impugnata.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso deve essere accolto e l'atto impugnato deve essere annullato.
Le spese di lite, avuto riguardo alla mancata resistenza della parte convenuta, devono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
CR PE, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4589/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210022875936000 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7089/2025 depositato il
03/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 7.7.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartelle di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, relativa a
TARI – Comune di San Lorenzo per l'anno 2018, per un valore di causa di €. 157,02.
Parte ricorrente deduceva la illegittimità dell'atto impugnato per essere decorso il termine di prescrizione, trattandosi del primo provvedimento con il quale era stata avanzata la pretesa tributaria.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione, riconoscendo la fondatezza delle ragioni del ricorrente, chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La cartella impugnata risulta essere stata emessa a seguito di diretta iscrizione a ruolo delle somme dovute, pertanto costituisce il primo atto impositivo emesso nei confronti della contribuente. Poiché esso avrebbe dovuto essere assunto entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato, il termine di decadenza sarebbe nella specie decorso il 31.12 2023. Esso fu prorogato di 85 giorni in forza della disposizione di cui all'art. 67 del DL n. 18/2020 , emanato per far fronte all'emergenza sanitaria da Covid-19. Pertanto il termine così prorogato spirò in data 26.3.2024.
Poiché l'atto impugnato fu spedito ben oltre tale data, il potere impositivo non poteva più essere esercitato.
L'avvenuta maturazione del termine di decadenza (e non di prescrizione) comporta le illegittimità della cartella impugnata.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso deve essere accolto e l'atto impugnato deve essere annullato.
Le spese di lite, avuto riguardo alla mancata resistenza della parte convenuta, devono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate.