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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 371/2025 depositato il 23/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agrigento - Piazza Pirandello 35 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 3537 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 3537 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 3537 TASI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1572 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3167 TASI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2345 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1744/2025 depositato il
16/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato dinnanzi a questa Corte l' Intimazione e sollecito di pagamento n. 3537 del 26/11/2024 notifica dal Comune di Agrigento con cui è stato intimato il pagamento di € 1.408,00 derivante da:
Avviso di accertamento esecutivo n. 1572 IMU 2016 di complessivi € 482,00;
Avviso di accertamento esecutivo n. 3167 TASI 2016 di € 170,00;
Avviso di accertamento esecutivo n. 2345 TARI 2016 di € 328,57 oltre sanzioni ed € 4,17 per interessi ed
€ 4,55 per spese.
Totale complessivo € 756,00 (cfr. provvedimento in atti).
Ha dedotto l'illegittimità dell'Intimazione e della relativa pretesa – per i motivi che di seguito saranno esaminati – ed ha concluso per l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo).
Il Comune di Agrigento si è costituito, ha contro dedotto, ha prodotto documentazione ed ha contestato la fondatezza del ricorso, ha concluso per il rigetto.
La Contribuente ha versato memoria contestando la legittimità della produzione documentale del Comune: ha insistito ed ha concluso per l'accoglimento (cfr. memoria in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Giudice nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di ricorso vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- Va preliminarmente osservato che il presente giudizio - come riscontrabile in atti – è stato notificato successivamente al primo settembre 2024.
Pertanto, trova applicazione l' art. 25 - bis c.
5 - bis D.lgs. n. 546/1992 a mente del quale (in breve) il Giudice tributario non può tenere conto dei documenti “nativi cartacei” depositati nel fascicolo telematico in copia informatica privi di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore:“… Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore …”
La produzione documentale del Comune – pertanto – non può essere presa in considerazione.
2.- Non è stata legittimamente dimostrata la rituale notifica degli atti prodromici al provvedimento qui in contestazione. La Giurisprudenza di legittimità (Cassazione, Sezioni Unite sentenza n.10012/2021) ha affermato che “ … la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato...”.
L 'omessa notifica di un atto prodromico è rilevabile d'ufficio (Cassazione, sentenza n. 12237 del 9.5.2019).
3.- Il Giudice di vertice ha ritenuto che in difetto di notifica dell'atto presupposto, a cui la legge conferisce il compito di portare a conoscenza del contribuente la pretesa fiscale, consegue, in virtù la nullità del procedimento (Cassazione Civile Sezioni Unite sentenze n. 10012/2021 e n. 5791/2008).
- Pertanto, in assenza di legittima dimostrazione della rituale notifica degli Avvisi di accertamento prodromici
- Avvisi di Accertamento nn. 1572 per IMU 2016, n. 3167 TASI 2016, n.756,00 per TARI 2016 - il ricorso va accolto e l'intimazione impugnata va annullata.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Agrigento alle spese di questo grado, in favore della ricorrente, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00) oltre accessori.
Agrigento, 15 dicembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
IG NA
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 371/2025 depositato il 23/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agrigento - Piazza Pirandello 35 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 3537 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 3537 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 3537 TASI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1572 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3167 TASI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2345 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1744/2025 depositato il
16/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato dinnanzi a questa Corte l' Intimazione e sollecito di pagamento n. 3537 del 26/11/2024 notifica dal Comune di Agrigento con cui è stato intimato il pagamento di € 1.408,00 derivante da:
Avviso di accertamento esecutivo n. 1572 IMU 2016 di complessivi € 482,00;
Avviso di accertamento esecutivo n. 3167 TASI 2016 di € 170,00;
Avviso di accertamento esecutivo n. 2345 TARI 2016 di € 328,57 oltre sanzioni ed € 4,17 per interessi ed
€ 4,55 per spese.
Totale complessivo € 756,00 (cfr. provvedimento in atti).
Ha dedotto l'illegittimità dell'Intimazione e della relativa pretesa – per i motivi che di seguito saranno esaminati – ed ha concluso per l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo).
Il Comune di Agrigento si è costituito, ha contro dedotto, ha prodotto documentazione ed ha contestato la fondatezza del ricorso, ha concluso per il rigetto.
La Contribuente ha versato memoria contestando la legittimità della produzione documentale del Comune: ha insistito ed ha concluso per l'accoglimento (cfr. memoria in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Giudice nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di ricorso vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- Va preliminarmente osservato che il presente giudizio - come riscontrabile in atti – è stato notificato successivamente al primo settembre 2024.
Pertanto, trova applicazione l' art. 25 - bis c.
5 - bis D.lgs. n. 546/1992 a mente del quale (in breve) il Giudice tributario non può tenere conto dei documenti “nativi cartacei” depositati nel fascicolo telematico in copia informatica privi di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore:“… Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore …”
La produzione documentale del Comune – pertanto – non può essere presa in considerazione.
2.- Non è stata legittimamente dimostrata la rituale notifica degli atti prodromici al provvedimento qui in contestazione. La Giurisprudenza di legittimità (Cassazione, Sezioni Unite sentenza n.10012/2021) ha affermato che “ … la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato...”.
L 'omessa notifica di un atto prodromico è rilevabile d'ufficio (Cassazione, sentenza n. 12237 del 9.5.2019).
3.- Il Giudice di vertice ha ritenuto che in difetto di notifica dell'atto presupposto, a cui la legge conferisce il compito di portare a conoscenza del contribuente la pretesa fiscale, consegue, in virtù la nullità del procedimento (Cassazione Civile Sezioni Unite sentenze n. 10012/2021 e n. 5791/2008).
- Pertanto, in assenza di legittima dimostrazione della rituale notifica degli Avvisi di accertamento prodromici
- Avvisi di Accertamento nn. 1572 per IMU 2016, n. 3167 TASI 2016, n.756,00 per TARI 2016 - il ricorso va accolto e l'intimazione impugnata va annullata.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Agrigento alle spese di questo grado, in favore della ricorrente, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00) oltre accessori.
Agrigento, 15 dicembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
IG NA